Legge regionale 22 aprile 1985, n. 18 - Testo storico

Legge regionale n. 18 del 22 04 1985

Bollettino ufficiale 14 5 1985 n. 7

Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 91 concernente il collegio dei revisori dell’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta.

Art. 1

L’ultimo comma dell’articolo 2 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 91 è sostituito dal seguente

"Per la validità delle adunanze del collegio, è necessaria la presenza di due componenti. In caso di assenza del membro nominato dalla Giunta regionale, esercita le funzioni del presidente il membro designato dal Ministero del Tesoro. In ogni caso le decisioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta".

Art. 2

Al primo comma dell’articolo 4 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 91, è aggiunto il seguente alinea:

"- espletare i compiti attribuiti da leggi e disposizioni dello Stato e della Regione".

Art. 3

L’articolo 5 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 91 è sostituito dal seguente:

"Il collegio dei revisori si riunisce almeno due volte al mese.

I componenti del collegio dei revisori possono presenziare alle sedute dell’assemblea generale e del comitato di gestione dell’Unità sanitaria locale.

Per l’esercizio delle funzioni, ciascun revisore ha diritto di accedere agli uffici e ai servizi e di prendere visione di tutti gli atti amministrativi e documenti contabili dell’Unità sanitaria locale ed è vincolato al segreto d’ufficio.

Il comitato di gestione è tenuto a fornire locali, mezzi e personale necessari per lo svolgimento dell’attività del collegio.

Al presidente ed ai componenti del collegio dei revisori spetta una indennità di carica lorda mensile, pari al 80 percento per il presidente ed al 70 percento per gli altri membri di quella prevista, rispettivamente, per il presidente e per i componenti del comitato di gestione dell’USL, nonché, se spettante, l’indennità di missione ed il rimborso delle spese rispettivamente sostenute nei limiti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i dipendenti regionali.

Per ogni assenza alle sedute l’indennità mensile lorda spettante è ridotta di un decimo. Tale indennità decorre dal 1+ luglio 1984 ed è liquidata trimestralmente.

Alla relativa spesa, fa fronte l’Unità sanitaria locale della Valle d’Aosta mediante imputazione al capitolo di spesa " Indennità e rimborso spese ai membri di altri organi collegiali" dei suoi bilanci di previsione annuali ".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.