Regolamento regionale 22 aprile 1985, n. 2 - Testo storico

Regolamento regionale 22 aprile 1985, n. 2

Modifiche al regolamento recante norme per la immissione al consumo in Valle d’Aosta di determinati contingenti annui di generi e merci in esenzione fiscale.

(B.U. 14 maggio 1985, n. 7)

Art. unico

I titoli VII e VIII del "Regolamento recante norme per l’applicazione della Legge 3 agosto 1949, n. 623, e successive modificazioni, concernente la immissione al consumo in Valle d’Aosta di determinati contingenti annui di generi e merci in esenzione fiscale", sono soppressi e sostituiti dai seguenti.

Titolo VII

Assegnazione e distribuzione dei carburanti e dei lubrificanti

Art. 24

L’assegnazione e la distribuzione dei carburanti e dei lubrificanti contingentati sono regolati dalle norme seguenti e vengono fatte nelle misure e nelle modalità spettanti ad ogni veicolo e ad ogni categoria di aventi diritto, approvate annualmente - entro il 1° gennaio - con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, sentita la competente Commissione consiliare permanente, in relazione alla verificata disponibilità del contingenti annui e alle necessità locali.

Art. 25

1.) BENZINA

L’assegnazione di benzina e dei lubrificanti - mediante il rilascio di appositi buoni - è concessa, in via prioritaria, per i veicoli immatricolati in Valle d’Aosta, e circolanti, in proprietà di privati cittadini iscritti come residenti nei registri di anagrafe dei Comuni della Valle d’Aosta ed ivi abitualmente dimoranti.

L’assegnazione di cui al comma precedente è limitata ad un solo veicolo per persona.

La deliberazione della Giunta regionale di cui all’art. 24 del presente Regolamento può disporre l’assegnazione di benzina e lubrificanti per i veicoli immatricolati in Valle d’Aosta e circolanti adibiti:

a) ad uso di Enti pubblici;

b) a servizio di trasporto pubblico;

c) all’autotrasporto per conto terzi;

e inoltre per:

d) le macchine operatrici, non targate, in attività presso artigiani;

e) le macchine agricole escluse dalle assegnazioni previste per gli iscritti UMA (Utenti Motori Agricoli);

f) gli Enti morali o religiosi operanti in Valle d’Aosta per i quali la proprietà dei veicoli è - statutariamente - intestata all’Ente.

In relazione alla disponibilità del contingente annuo, la deliberazione della Giunta regionale può disporre per una assegnazione, per un unico veicolo ed in misura non superiore a quella concessa ai privati cittadini, alle società e ditte industriali, artigiane commerciali e agricole, le quali siano in possesso di veicoli abilitati al trasporto di cose e persone e soggette al pagamento delle imposte dirette nella regione.

2.) GASOLIO

L’assegnazione di gasolio e dei lubrificanti - mediante il rilascio di appositi buoni - è normalmente concessa per i veicoli immatricolati in Valle d’Aosta e circolanti, adibiti:

a) ad uso di Enti pubblici;

b) al servizio di trasporto pubblico;

c) all’autotrasporto di cose proprie e per conto terzi;

e inoltre per:

d) le macchine operatrici, non targate in attività presso artigiani;

e) le macchine agricole escluse dalle assegnazioni previste e per gli iscritti UMA (Utenti Motori Agricoli);

f) per gli Enti morali o religiosi operanti in Valle d’Aosta per i quali la proprietà dei veicoli è - statutariamente - intestata all’Ente.

3.) OLI LUBRIFICANTI

Sono normalmente assegnati in relazione alle disponibilità di contingente:

a) per le categorie indicate ai capitoli 1.) Benzina, 2.) Gasolio del presente articolo in quota proporzionale al carburante assegnato;

b) per le macchine agricole che usufruiscono delle assegnazioni di carburante previste dall’U.M.A., in quote proporzionali alle assegnazioni stesse.

Art. 26

Per le ditte e società concessionarie ed esercenti di autoservizi pubblici di linea, le assegnazioni di carburante sono limitate al fabbisogno occorrente per i percorsi in Valle d’Aosta. Le suddette ditte e società dovranno far certificare annualmente dall’ispettorato della Motorizzazione, dal competente Servizio trasporti dell’Assessorato regionale competente e dai Sindaci, rispettivamente per le linee interregionali, regionali e comunali, la percorrenza chilometrica complessiva relativa al tracciato della linea.

Art. 27

L’assegnazione dei buoni per l’acquisto di carburanti e lubrificanti contingentati viene concessa esclusivamente ai titolari di veicoli che dimostrino di essere in possesso di patente di abilitazione alla guida del mezzo per cui si chiede l’assegnazione, ad eccezione del veicoli degli Enti morali, religiosi e delle ditte di cui all’articolo 25.

L’assegnatario dovrà aver ottemperato al pagamento del premio di assicurazione, della tassa di proprietà e, se dovuta, della T.C.G. per trasporto.

Art. 28

Alla distribuzione dei buoni per l’acquisto di benzina, gasolio e olio lubrificante contingentati provvedono per le rispettive zone gli Uffici regionali per la distribuzione dei buoni carburanti e olii lubrificanti di Aosta, Châtillon, Morgex, Pont-Saint-Martin, Verrès e Villeneuve.

Titolo VIII

Norme finali

Art. 29

Modifiche alle norme del presente regolamento possono essere apportate in casi di particolare urgenza dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare permanente. Tali modifiche dovranno essere sottoposte per la ratifica, al Consiglio regionale alla sua prima seduta.

Art. 30

La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore all’Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, sentita la competente Commissione consiliare permanente, può concedere, quando vi sia una verificata disponibilità dei contingenti annui, assegnazioni straordinarie agli aventi diritto.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.