Legge regionale 19 aprile 1985, n. 14 - Testo storico

Legge regionale n. 14 del 19 04 1985

Bollettino ufficiale 29 4 1985 n. 6

Contributi a favore di associazioni di categoria e di volontariato operanti in Valle d’Aosta nei settori della sanitą, dell’assistenza sociale e dei servizi sociali.

Art. 1

1. A partire dall’anno 1985 e fino al 31 dicembre 1988, la Giunta regionale č autorizzata ad erogare contributi annui, per il sostegno della loro attivitą associativa, alle sezioni regionali delle seguenti associazioni nazionali, operanti nei settori della sanitą, della assistenza sociale e dei servizi sociali:

- Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

- Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi di guerra;

- Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi del lavoro;

- Associazione nazionale vittime civili di guerra;

- Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti;

- Unione italiana ciechi;

- Unione nazionale mutilati per servizio;

- Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie;

- Associazione italiana donatori d’organi;

- Associazione valdostana famiglie portatori di handicap;

- Associazione valdostana paraplegici;

- Lega italiana per la lotta contro i tumori;

ed alle associazioni di volontariato operanti nei settori della sanitą, dell’assistenza e dei servizi sociali, riconosciute ai sensi degli articoli 42 della legge 16 maggio 1978, n. 196 e 12 del DPR 22 febbraio 1982, n. 182 ed ai sensi della legge regionale 4 agosto 1981, n. 46.

2. Eventuali altre associazioni di categoria, da ammettere ai benefici previsti dalla presente legge, saranno individuate con deliberazione della Giunta regionale, sentita la consulta regionale per i problemi concernenti le persone handicappate, di cui all’articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 1981, n. 85.

3. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi secondo i criteri e le modalitą previsti dagli articoli seguenti.

Art. 2

1. La ripartizione dei contributi č basata su un sistema a punteggio, intendendosi il valore del punto il quoziente tra l’importo del finanziamento totale erogabile e la somma dei punteggi:

1) esistenza della sede:

a) di proprietą dell’associazione o a disposizione senza oneri di locazione punti 1500

b) in locazione punti 2000

2) per personale dipendente punti 1000

3) per ogni associato punti 1 (sino ad un massimo ammissibile di 500 punti).

Art. 3

1. I contributi sono erogati alle singole associazioni sulla base del punteggio cumulato nell'anno precedente e sono subordinati alla presentazione del bilancio preventivo relativo all'anno al quale si riferiscono, al consuntivo dell’anno precedente e sulla base di una relazione preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale sull’attivitą da svolgere nell’anno.

2. A partire dall’anno successivo a quello a cui si riferisce il primo contributo, l’associazione deve dimostrare dettagliatamente l’utilizzazione del fondo assegnato.

3. Č fatto obbligo alle sezioni regionali delle associazioni di categoria e alle associazioni di volontariato, di impiegare le somme ricevute per attivitą da svolgersi in sede regionale.

4. I contributi regionali non possono essere utilizzati per interventi assistenziali ai singoli iscritti.

Art. 4

1. Per l’applicazione della presente legge, č autorizzata la spesa annua di lire cinquantamilioni.

2. L’onere di lire cinquantamilioni graverą sull’istituendo capitolo 42110 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1985 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

3. Alla copertura della spesa di cui ai precedenti commi si provvede per l’anno 1985 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al Capitolo 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese correnti) " della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1985.

4. Per gli anni 1986 e 1987, mediante utilizzo per lire 100.000.000 delle disponibilitą iscritte al programma 2.2.3.04 " Servizi Sociali " del bilancio pluriennale 1985- 1987.

5. Per l’anno 1988 l’onere previsto dalla presente legge sarą iscritto con legge di approvazione del relativo bilancio.

Art. 5

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione

cap. 50000 Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) L. 50.000.000

Variazione in aumento

Settore 2.2.3.: Sicurezza Sociale

Programma 2.2.3.03.: Assistenza Sociale e Beneficenza pubblica

cap. 42110 (di nuova istituzione) Contributi a favore di associazioni di categoria e di volontariato operanti in Valle d’Aosta L. 50.000.000

2. La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.