Legge regionale 19 aprile 1985, n. 11 - Testo storico

Legge regionale n. 11 del 19 04 1985

Bollettino ufficiale 29 4 1985 n. 6

Norme concernenti le aspettative ed i permessi a favore dei dipendenti regionali chiamati a ricoprire cariche elettive.

Art. 1

(Oggetto del provvedimento)

1. La Regione nell’esercizio della competenza di cui all’articolo 2, lettera a), dello statuto speciale, disciplina la posizione ed il trattamento dei propri dipendenti chiamati a ricoprire le cariche elettive presso i Comuni, le Comunità montane, Consorzi dei Comuni della Valle d’Aosta, l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta, nonché presso enti, istituti, aziende od organismi dipendenti o comunque derivati dai cennati enti territoriali.

Art. 2

(Aspettativa e permessi)

1. I dipendenti regionali chiamati a ricoprire le cariche elettive previste dal precedente articolo hanno diritto di disporre del tempo necessario per l’esercizio del mandato, fruendo di aspettative e permessi secondo le norme contemplate dagli articoli seguenti.

Art. 3

(Collocamenti in aspettativa)

1. Sono collocati, a domanda, in aspettativa, i dipendenti regionali eletti alle cariche di: sindaco di Comune con popolazione superiore ai 3000 abitanti, assessore del Comune di Aosta, presidente del Comitato di gestione dell’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta, presidente di enti regionali e di aziende autonome pubbliche aventi più di 10 dipendenti.

2. Il periodo trascorso in aspettativa è considerato a tutti i fini come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

3. I dipendenti collocati in aspettativa percepiscono dall’Amministrazione regionale soltanto le quote di aggiunta di famiglia. L’Amministrazione regionale provvede, altresì, al versamento nei rispettivi fondi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge dello Stato, delle ritenute erariali e delle trattenute relative al trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza sanitaria.

Art. 4

(Permessi retribuiti)

1. I dipendenti regionali eletti nei Consigli comunali, nella assemblea dell’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta o delle Comunità montane, nelle associazioni e nei consorzi tra enti locali, nei consigli delle aziende municipali o consortili, nei consigli circoscrizionali del Comune di Aosta, nelle giunte municipali, negli organi esecutivi delle comunità montane e nel comitato di gestione dell’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta, nonché i presidenti di aziende pubbliche hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organismi consiliari o assembleari di cui fanno parte per il tempo necessario all’espletamento del mandato.

2. Gli eletti alla carica di Presidenti di Comunità Montana e di Presidente del Consorzio dei Comuni della Valle d’Aosta hanno diritto, oltre ai permessi di cui al comma precedente, di assentarsi per un massimo di mezza giornata lavorativa settimanale.

3. Oltre ai permessi di cui al primo comma, hanno diritto di assentarsi per un massimo di una giornata lavorativa settimanale gli eletti alla carica di Sindaco di comuni con popolazione fino a duemila abitanti ed i Presidenti di aziende pubbliche, nonché per un massimo di due giornate gli eletti alla carica di Sindaco di comuni con oltre duemila abitanti.

4. I dipendenti eletti alle cariche previste dall’articolo 3 e che non fanno domande di essere collocati in aspettativa possono usufruire dei permessi retribuiti di cui ai commi precedenti previsti per i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a duemila abitanti.

5. I permessi retribuiti disciplinati dal presente articolo, in presenza di più cariche elettive ricoperte dal dipendente regionale, non sono cumulabili tra loro.

Art. 5

(Permessi non retribuiti)

1. I dipendenti regionali eletti alle cariche elettive di cui al precedente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti per un massimo di un giorno alla settimana qualora risultino necessari per l’espletamento del mandato.

Art. 6

(Documentazione per i permessi)

1. L’attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i dipendenti regionali chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente.

Art. 7

1. Per quanto non disposto in materia dalla presente legge si applicano le disposizioni legislative dello Stato nella materia medesima.

2. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.