Legge regionale 10 aprile 1985, n. 9 - Testo storico

Legge regionale n. 9 del 10 04 1985

Bollettino ufficiale 19 4 1985 n. 5

Abrogazione della legge regionale 9 maggio 1963, n. 12, concernente l’istituzione dell’Ente valdostano per l’artigianato tipico.

Art. 1

La legge regionale 9 maggio 1963, n. 12, concernente l’istituzione dell’Ente valdostano per l’artigianato tipico, è abrogata.

L’Ente valdostano per l’artigianato tipico è posto in liquidazione.

Art. 2

La Giunta regionale è autorizzata a nominare un commissario liquidatore e ad adottare i provvedimenti amministrativi necessari alla liquidazione.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello statuto speciale della Regione Valle d’Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.