Legge regionale 25 febbraio 1985, n. 6 - Testo vigente

Legge regionale 25 febbraio 1985, n. 6

Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1982, n. 69, sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale.

(B.U. 15 marzo 1985, n. 3).

Art. 1

A decorrere dal primo gennaio 1985 le norme della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 69, sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale, sono modificate dalla presente legge.

Artt. 2. - 5. (1)

Art. 6

(2)

Artt. 7. - 8. (3)

(1) Articoli abrogati dall'art. 30 della L.R. 21 agosto 1995, n. 33.

Nella formulazione originaria, il testo degli articoli da 2 a 5 recitava:

Art. 2

L'articolo 2 è sostituito dai seguenti:

" Articolo 2

L'indennità spettante ai consiglieri regionali è stabilita dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sentiti i Capi Gruppo, entro il limite massimo del 47,5 percento della corrispondente indennità spettante ai membri del Parlamento. A decorrere dal primo gennaio 1986 il predetto limite è elevato al 55 percento.

Al Consigliere che cessi dal mandato per qualsiasi causa o che non sia rieletto, spetta altresì un assegno reversibile pari ad una mensilità lorda dell'indennità di cui al precedente comma per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi, di mandato, fino ad un massimo di anni dieci anche non continuativi.

Art. 2 bis

Al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale è attribuita una indennità di carica corrispondente al complessivo trattamento economico percepito dai Sottosegretari di Stato.

Agli Assessori regionali è attribuita una indennità di carica pari al 70 percento di quella di cui al primo comma.

Ai Vice Presidenti del Consiglio è attribuita una indennità di carica pari al 30 percento di quella di cui al primo comma.

Ai Consiglieri segretari ed ai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti è attribuita un'indennità di carica pari al 15 percento di quella di cui al primo comma.

Le indennità di cui al presente articolo non sono tra loro cumulabili ".

Art. 3

Il primo comma dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

" Ai Consiglieri regionali, per ogni assenza dalle sedute del Consiglio e delle Commissioni permanenti è applicata una trattenuta del 2 percento sull'indennità e sulla diaria, salvo che l'assenza sia dovuta ad incarico di missione dato dal Presidente del Consiglio o dal Presidente della Giunta, o a ragione di salute comprovate da certificato medico ".

Art. 4

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

" Articolo 5

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sentito almeno annualmente il Comitato amministrativo della Cassa di Previdenza, determina altresì:

a) l'ammontare delle quote mensili, poste a carico dei singoli Consiglieri regionali, per alimentare il fondo della Cassa di previdenza dei Consiglieri regionali, in misura non inferiore al 25 percento dell'indennità e della diaria spettanti ai Consiglieri regionali;

b) l'ammontare dei contributi a carico della Regione, previsti dall'articolo 120 del Regolamento interno del Consiglio, in misura non superiore alla metà dell'indennità e della diaria percepite dai Consiglieri in carica ".

Art. 5

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

" Articolo 6

L'ammontare degli assegni vitalizi corrisposti dalla Cassa di Previdenza per i consiglieri regionali è determinato, ai sensi del Regolamento della Cassa stessa, in proporzione agli anni di contribuzione, in misura percentuale del trattamento base corrispondente all'indennità prevista dall'articolo 2, fino ad un massimo del 60 percento ".

(2) Aggiunge l'art. 10bis alla L.R. 25 ottobre 1982, n. 69.

(3) Articoli abrogati dall'art. 30 della L.R. 21 agosto 1995, n. 33.

Nella formulazione originaria, il testo degli articoli 7 e 8 recitava:

"Art. 7

Le maggiori spese per l'applicazione della presente legge, previste in complessive Lire 700 milioni annui a partire dall'esercizio 1986, graveranno:

per Lire 300 milioni sul cap. 20000;

per Lire 20 milioni sul cap. 20050;

per Lire 40 milioni sul cap. 20250

del bilancio di previsione per l'esercizio 1985; per Lire 600 milioni sul cap. 20000;

per Lire 20 milioni sul cap. 20050;

per Lire 80 milioni sul cap. 20250

del bilancio di previsione per l'esercizio 1986 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

- per l'anno 1985 mediante riduzione per Lire 360 milioni dello stanziamento iscritto al cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti " previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1985 concernente " spese di funzionamento istituzionale - ristrutturazione dei servizi dell'Amministrazione Regionale ".

Conseguentemente su tale intervento rimane disponibile la minor somma di Lire 4.640.000.000;

- per gli anni 1986 e 1987 mediante utilizzo per Lire 1.400.000.000 delle risorse disponibili iscritte al settore primo Spese di funzionamento istituzionale del bilancio pluriennale 1985/ 1987. A decorrere dall'esercizio 1986 gli oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 8

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti " L. 360.000.000

Variazioni in aumento:

cap. 20000 " Competenze dovute ai membri del Consiglio regionale

- LR 25 ottobre 1982, n. 69

- LR 25 febbraio 1985, n. 6

L. 300.000.000

cap. 20050 " Oneri per il funzionamento del Consiglio regionale

- LR 11 novembre 1974, n. 43

- LR 24 gennaio 1979, n. 5

- LR 11 maggio 1981, n. 25

- LR 25 ottobre 1982, n. 69

- LR 25 febbraio 1985, n. 6 "

L. 20.000.000

cap. 20250 " Indennità di carica per il Presidente della Giunta regionale e per gli Assessori

- LR 25 ottobre 1982, n. 69

- LR 25 febbraio 1985, n. 6 "

L. 40.000.000

Totale in aumento L. 360.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.".