Legge regionale 24 gennaio 1985, n. 5 - Testo storico
Legge regionale n. 5 del 24 01 1985
Bollettino ufficiale 4 2 1985 n. 2
Norme integrative in materia di iscrizione delle imprese turistiche nella sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, di cui all’articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
I soggetti che sono divenuti proprietari o gestori di una azienda per l’esercizio dell’attività ricettiva nel periodo compreso tra il 9 giugno 1983 ed il 31 dicembre 1984 possono ottenere l’iscrizione nella sezione speciale del Registro degli esercenti il commercio, di cui all’articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, anche se non sono in possesso della licenza di scuola media inferiore, purché dimostrino di avere assolto agli obblighi scolastici.
La disposizione di cui all’articolo 5, ultimo comma, della legge 17 maggio 1983, numero 217, si applica anche a coloro che dimostrino di avere esercitato, l’attività turistico ricettiva in rifugi alpini alla data del 9 giugno 1983, ancorchè non siano in possesso della relativa autorizzazione.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.