Legge regionale 28 dicembre 1984, n. 79 - Testo storico

Legge regionale n. 79 del 28 12 1984

Bollettino ufficiale 29 12 1984 n. 18

Approvazione di maggiore spesa per l’anno 1984 per l’erogazione della sovvenzione prevista dalla legge regionale 30 gennaio 1981, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore delle organizzazioni di rappresentanza delle società cooperative della Valle d’Aosta.

Art. 1

È autorizzata per l’anno 1984 la maggiore spesa di L. 60.000.000 per l’erogazione della sovvenzione, prevista dalla legge regionale 30 gennaio 1981, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore delle Organizzazioni di rappresentanza delle società cooperative della Valle d’Aosta per l’organizzazione dei servizi per l’assistenza contabile e amministrativa alle cooperative (punto 1 - articolo 2 LR 30 gennaio 1981, n. 5).

Art. 2

Le spese derivanti a carico della Regione per l’applicazione della presente legge gravano sul capitolo 35715 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1984.

Alla copertura dell’onere di L. 60.000.000 si provvede per l’esercizio 1984 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto sul capitolo 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali " sugli interventi previsti all’Allegato n. 8 al bilancio stesso relativi alla sottoscrizione di titoli azionari della SpA centrale laitière d’Aoste; conseguentemente su detto intervento rimane disponibile la minor somma di L. 34.848.500.

Art. 3

Al bilancio di previsione per l’anno 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione:

cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali "

L. 60.000.000

Variazione in aumento:

cap. 35715 " Contributi per la promozione dell’attività cooperativa "

LR 17 novembre 1978, n. 55

LR 31 dicembre 1979, n. 88

LR 30 gennaio 1981, n. 5

LR 3 maggio 1983, n. 23

LR 28 dicembre 1984, n. 79

L. 60.000.000

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.