Legge regionale 28 dicembre 1984, n. 77 - Testo storico

Legge regionale n. 77 del 28 12 1984

Bollettino ufficiale 29 12 1984 n. 18

Rifinanziamento del fondo di cui all’articolo 9 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 concernente la costituzione della societą finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d’Aosta.

Art. 1

Il fondo di dotazione di cui all’articolo 9 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 č aumentato della somma di Lire venticinque miliardi.

Il relativo onere graverą sul capitolo 36400 " Spese per la costituzione del fondo di dotazione della Societą FINAOSTA SpA per gli interventi della gestione speciale. LR 28 giugno 1982, n. 16 artt. 5 e 9 " del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1984.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede mediante prelievo di pari somma dal cap. 50050 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali - spese di investimento" (allegato n. 8 sviluppo economico) del bilancio della Regione per l’esercizio 1984, utilizzando interamente lo stanziamento ivi previsto per gli interventi atti al recupero dell’economia in Valle d’Aosta.

Art. 2

Al bilancio della Regione per l’esercizio 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione:

cap. 50050 Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali. (Spese di investimento). L. 25.000.000.000

Variazione in aumento:

cap. 36400 Spese per la costituzione del fondo di dotazione della Societą FINAOSTA SpA per gli interventi della gestione speciale.

LR 28 giugno 1982, n. 16, artt. 5 e 9. L. 25.000.000.000

Art. 3

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.