Legge regionale 28 dicembre 1984, n. 71 - Testo storico

Legge regionale n. 71 del 28 12 1984

Bollettino ufficiale 29 12 1984 n. 18

Finanziamento delle spese derivanti dalle convenzioni Regione/RAI, relative ai costi sostenuti per la gestione degli impianti attivati in Valle d’Aosta per la ricezione dei programmi televisivi provenienti dall’area culturale francese e tedesca.

Art. 1

Per il pagamento alla RAI dei corrispettivi previsti dalle Convenzioni Regione/RAI, relativi ai costi sostenuti negli esercizi 1982 e 1983 per la gestione degli impianti attivati in Valle d’Aosta, per la ricezione dei programmi televisivi provenienti dall’area culturale francese e tedesca, è autorizzata la spesa di Lire 855.000.000. A decorrere dall’anno 1984 e fino all’anno 1986 compreso, è autorizzata, per il pagamento dell’onere di gestione di cui alla sopracitata convenzione, la spesa annua di Lire 300.000.000.

Eventuali rimodulazioni allo stanziamento annuo dovute per effetto della applicazione dei canoni di rivalutazione previsti dalla convenzione stessa, saranno approvate con legge di bilancio.

Art. 2

La Giunta regionale provvederà all’adozione di provvedimenti deliberativi per l’esecuzione della presente legge.

Art. 3

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverà sul capitolo di nuova istituzione n. 23935, del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1984 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede:

- per l’anno 1984, mediante riduzione di Lire 1.155.000.000 dallo stanziamento iscritto al capitolo n. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per adempimenti di funzioni normali (Spese di investimento) " -Allegato n. 8 al bilancio per l’anno in corso debitamente integrato con Legge regionale 14 agosto 1984, n. 44;

- per gli anni 1985 e 1986 mediante utilizzo per Lire 600.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2 " altri oneri non ripartibili " del bilancio pluriennale 1984/ 1986.

Art. 4

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione:

cap. 50050 Fondo globale per il finanziamento di spese per adempimenti di funzioni normali (Spese di investimento)

L. 1.155.000.000

Variazione in aumento:

2.1.: Interventi a carattere generale

2.1.2.: Altri interventi

cap. 23935 (di nuova istituzione)

2.1. Interventi a carattere generale " Spese derivanti dalle Convenzioni Regione/ RAI, relative ai costi sostenuti per la gestione degli impianti attivati in Valle d’Aosta per la ricezione dei programmi televisivi provenienti dall’area culturale francese e tedesca "

L. 1.155.000.000

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.