Legge regionale 23 novembre 1984, n. 62 - Testo storico

Legge regionale n. 62 del 23 11 1984

Bollettino ufficiale 27 12 1984 n. 16

Finanziamento della regione per prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive.

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’ultimo comma dell’articolo 25 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, (legge finanziaria 1984) č autorizzata la spesa di L. 2.000.000.000, per l’anno 1984, per l’erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive da parte dell’Unitą sanitaria locale della Valle d’Aosta.

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverą sul capitolo 39410 del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1984.

Alla copertura dell’onere si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spesa per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) ".

Art. 2

Le prestazioni da erogare dall’Unitą sanitaria locale sono fissate in armonia col piano socio - sanitario regionale per il triennio 1983/ 1985, e determinate con atti di indirizzo della Giunta regionale, salvo ratifica del Consiglio regionale.

Art. 3

Per l’impiego delle somme destinate agli scopi di cui alla presente legge, l’Unitą sanitaria locale istituisce apposita contabilitą speciale.

Art. 4

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione:

cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese correnti) "

L. 2.000.000.000

Variazione in aumento:

cap. 39410 (di nuova istituzione)

" Finanziamento delle prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive previste dall’articolo 25 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 erogate dall'Unitą sanitaria locale della Valle d’Aosta " L. 2.000.000.000

La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.