Legge regionale 22 novembre 1984, n. 55 - Testo storico

Legge regionale n. 55 del 22 11 1984

Bollettino ufficiale 27 12 1984 n. 16

Rifinanziamento della legge regionale 31 marzo 1977, n. 17, concernente: "Protezione della flora alpina".

Art. 1

Per le finalitą di cui alla legge regionale 31 marzo 1977, n. 17 č autorizzata per l’esercizio finanziario 1984 una ulteriore spesa di Lire 60 milioni.

Art. 2

La spesa per l’applicazione della presente legge graverą sul capitolo 29350 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1984.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si fa fronte mediante riduzione di pari somma del fondo globale iscritto al capitolo 50000 del bilancio per l’esercizio 1984.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1984, sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione:

cap. 50000 Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) L. 60.000.000

Variazione in aumento:

cap. 29350 Spese per propaganda ed interventi per la protezione della natura.

- LR 31 marzo 1977, n. 17 L. 60.000.000

La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.