Legge regionale 22 novembre 1984, n. 52 - Testo storico

Legge regionale n. 52 del 22 11 1984

Bollettino ufficiale 27 12 1984 n. 16

Finanziamento per la costruzione dell’Ala Nuova della Casa di Riposo per Anziani (Ospizio di Carità) in Comune di Aosta.

Art. 1

Per la costruzione dell’ala Nuova della Casa di Riposo per Anziani (Ospizio di Carità ) in Comune di Aosta è autorizzata per l’anno 1984 la spesa di Lire 2.000.000.000.

Art. 2

La Giunta regionale provvederà all’adozione di provvedimenti deliberativi per la esecuzione della presente legge.

Art. 3

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverà sul capitolo di nuova istituzione n. 42700 del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1984.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo n. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) - Allegato n. 8 al bilancio per l’anno in corso debitamente integrato con legge regionale 14 agosto 1984 n. 44.

Art. 4

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50150 Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) L. 2.000.000.000

Variazione in aumento:

cap. 42700 (di nuova istituzione)

Settore 2.2.3. Sicurezza Sociale

Programma 2.2.3.04. Servizi Sociali

" Spese per la costruzione della nuova ala della Casa di Riposo per Anziani in Comune di Aosta " L. 2.000.000.000

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.