Legge regionale 9 luglio 1984, n. 38 - Testo storico

Legge regionale n. 38 del 09 07 1984

Bollettino ufficiale 31 8 1984 n. 11

Aumento della spesa per l’applicazione della legge regionale 9 maggio 1963, n. 12, concernente l’istituzione dell’Ente Valdostano per l’Artigianato Tipico.

Art. 1

È autorizzata per l’anno 1984 e successivi, la maggiore spesa di Lire 70.000.000 per l’erogazione di contributi annuali all’Ente Valdostano per l’Artigianato Tipico, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 9 maggio 1963, n. 12.

I contributi annuali sono erogati, nella misura di L. 270 milioni, con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto delle necessità dell’Ente.

Art. 2

Le spese derivanti a carico della Regione per l’applicazione della presente legge graveranno sul Capitolo 36500 della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1984 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per i successivi esercizi finanziari.

Alla copertura dell’onere relativo si provvede:

- per l’anno 1984 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al Capitolo 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese correnti) Settore II - Sviluppo economico " della parte Spese del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1984.

- Per gli anni 1985 e 1986 mediante utilizzazione delle risorse disponibili iscritte al programma 2.2.2.10 " Interventi promozionali per l’Artigianato " del bilancio pluriennale 1984- 1986.

Per gli anni successivi, gli oneri necessari saranno iscritti con legge di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

- Variazione in diminuzione:

Cap. 50000 Fondo globale per il finanziamento delle spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese correnti)

L. 70.000.000

- Variazione in aumento:

Cap. 36500 Contributi all’Ente Valdostano per l’Artigianato Tipico. Legge regionale 9 maggio 1963, n. 12 - Legge regionale 30 gennaio 1981, n. 10 - Legge regionale 24 dicembre 1982, n. 97 - Legge regionale 28 dicembre 1983, n. 76 - Legge regionale 9 luglio 1984, n. 38.

L. 70.000.000

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.