Legge regionale 11 novembre 1965, n. 17 - Testo storico

Legge regionale n. 17 del 11 11 1965

Bollettino ufficiale 0 11 1965 n. 0

DETERMINAZIONE DELLA DATA DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI ELETTIVI DELL’ARTIGIANATO.

Art. UNICO

Le votazioni per il rinnovo delle cariche di cui all’articolo 15 della legge regionale 10-5-1957 n. 2 debbono avere inizio entro il 30 aprile 1966.

Restano fermi i termini per i relativi adempimenti elettorali previsti dalla citata legge regionale 10-5-1957 n. 2.

La durata in carica dell’attuale Commissione regionale per l’Artigianato, gią prorogata con legge regionale 11-5-1965 n. 9 fino al 31 ottobre 1965, č ulteriormente prorogata fino all’insediamento della nuova Commissione regionale per l’Artigianato, costituita a seguito delle elezioni di cui al primo comma del presente articolo.

La presente legge sarą inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarą dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.