Legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 - Testo storico

Legge regionale n. 30 del 06 07 1984

Bollettino ufficiale 18 7 1984 n. 8

Interventi regionali in materia di agricoltura.

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Oggetto)

1) La presente legge disciplina organicamente gli interventi regionali in materia di agricoltura, fatte salve le leggi regionali di attuazione di direttive o di applicazioni di regolamenti della Comunità economica europea e le leggi regionali 24 agosto 1982, n. 56, recante provvedimenti per la difesa e l’incremento dell’apicoltura nella Valle d’Aosta e 24 gennaio 1983, n. 1, recante interventi a favore dell’agriturismo.

Art. 2

(Criteri generali e condizioni)

1) Gli interventi previsti dalla presente legge devono, in ogni caso, essere conformi alle direttive ed ai regolamenti della Comunità economica europea e possono essere integrativi di provvidenze disposte, per gli stessi scopi, da norme statali o comunitarie.

2) Le iniziative, sia singole che collettive, per essere ammesse ad intervento regionale, devono avere validità economica ed essere commisurate alle effettive necessità aziendali.

3) L’importo massimo di spesa ammissibile sarà determinato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, previo accertamento e valutazione tecnica delle condizioni di cui al precedente comma da parte dei competenti uffici dell’Assessorato stesso.

4) Gli accertamenti sui mezzi tecnici per la produzione agricola, sulla regolare esecuzione delle opere, il controllo sulla loro destinazione sono demandati all’Assessorato dell’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale.

5) I beneficiari dei contributi in conto capitale dovranno esibire, per le opere appaltate, gli atti recanti, i contratti di appalto e le copie autenticate delle relative fatture.

6) Potranno essere concessi acconti sui contributi in conto capitale in base alla presentazione di stati di avanzamento.

7) Contro i provvedimenti dell’Assessore all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, alla Giunta regionale, che decide in modo definitivo.

Art. 3

(Procedure)

1) Le provvidenze previste dalla presente legge sono concesse con deliberazione della Giunta regionale.

2) Le modalità della domanda, la documentazione richiesta, la misura del contributo e degli

acconti per ogni tipo di intervento, eventuali condizioni aggiuntive saranno determinate con provvedimenti della Giunta stessa su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale.

3) L’Assessorato dell’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale è tenuto a dare comunicazione sull’ammissibilità dell’intervento regionale a coloro che presentano istanze, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda corredata dalla documentazione richiesta.

4) Il Consiglio regionale emanerà appositi regolamenti che disciplinano l’applicazione della presente legge.

Art. 4

(Contributi in conto interessi)

1) È autorizzata la concessione di contributi in conto interessi su prestiti e mutui, contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928 n. 1760, con istituti ed enti esercenti il credito agrario, per interventi nel settore dell’agricoltura.

2) I contributi di cui al comma precedente sono concessi:

a) per i prestiti di conduzione e di anticipazione della durata massima di anni 1 (articolo 2 n. 1 e n. 4 lettera b) della legge 5 luglio 1928 n. 1760).

b) per prestiti di dotazione della durata massima di anni 5 (articolo 2 n. 2 della Legge 5 luglio 1928 n. 1760).

c) per mutui per l’esecuzione di opere di miglioramento fondiario della durata massima di anni 15 oltre ad anni 2 di preammortamento (articolo 3 della legge 5 luglio 1928 n. 1760). 3) La misura del contributo non potrà superare la differenza tra il tasso di riferimento ed i tassi minimi di interesse agevolati a carico del beneficiario, determinati ai sensi della normativa vigente nel settore del credito agrario.

4) L’Assessorato dell’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, previa deliberazione del Consiglio regionale, potrà facilitare il ricorso ai mutui agrari mediante la concessione di fidejussione regionale, fino al limite massimo complessivo di finanziamenti garantiti di Lire 1.000.000.000, qualora il valore dei beni in proprietà del richiedente non fosse ritenuto sufficiente dagli istituti di credito a garantire l’operazione.

5) I prestiti ed i mutui previsti dal presente articolo sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del " Fondo interbancario di garanzia " di cui all’articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 ed all’articolo 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5

(Sanzioni)

1) Chi contravviene ai vincoli di destinazione dei beni stabiliti dalla presente legge o da provvedimenti della Giunta regionale deve rimborsare l’equivalente dei contributi fruiti maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di sconto nel periodo di beneficio dell’agevolazione.

2) I relativi rimborsi saranno introitati sui pertinenti capitoli della parte Entrata dei rispettivi bilanci di previsione.

TITOLO II

Miglioramenti fondiari

Art. 6

(Alpeggi e fabbricati rurali)

1) È autorizzata la concessione di contributi in conto capitale per il miglioramento fondiario di alpeggi e mayens (aziende intermedie) e per la costruzione, sistemazione e ammodernamento di fabbricati rurali, nella misura del 30 percento della spesa ritenuta ammissibile, a condizione che la stessa sia superiore a L. 5.000.000.

2) Qualora la spesa ammessa superi il limite di L. 20.000.000 potranno essere richieste, ad integrazione del contributo di cui al precedente comma, le provvidenze previste dall’articolo 4 della presente legge.

Art. 7

(Viabilità rurale, irrigazione e acquedotti)

1) È autorizzata la concessione di contributi in conto capitale a favore di proprietari di aziende agricole, singoli o associati e di consorzi di miglioramento fondiario per la costruzione, sistemazione e riattamento di strade poderali, interpoderali e vicinali, di acquedotti rurali, di canali irrigui, di impianti di irrigazione e di fertirrigazione.

2) Le strade vicinali e gli acquedotti devono essere di interesse agricolo.

3) Il contributo regionale sulla spesa ammessa è concesso nelle seguenti misure:

1) 50 percento per opere eseguite da proprietari di aziende agricole singole o associate;

2) per opere eseguite da consorzi di miglioramento fondiario:

a) 85 percento per i lavori fino all’importo di lire 200 milioni.

b) 90 percento per lavori di importo superiore a lire 200 milioni, fino a Lire 400 milioni.

4) I comuni e le comunità montane sono autorizzati a contribuire alla spesa nella misura massima del 10 percento nell’ipotesi di cui alla lettera a) e del 7 percento nell’ipotesi di cui alla lettera b) del n. 2 del precedente comma; qualora gli interventi interessino canali irrigui aventi anche la funzione di raccolta e scolo di acque reflue, e che favoriscano il mantenimento dell’equilibrio idrogeologico del territorio, l’integrazione del contributo potrà essere concessa fino alla misura massima delle spese sostenute.

5) Le opere di importo superiore a Lire 400 milioni, qualora siano di rilevante importanza ai fini dell’esercizio dell’agricoltura e di interesse generale potranno essere eseguite dalla Regione, con spesa a totale carico del bilancio regionale.

6) È autorizzata a favore dei Consorzi di Miglioramento Fondiario, con consenso dei Comuni interessati, l’espropriazione di aree per la costruzione di strade interpoderali e di opere irrigue.

Art. 8

(Messa a coltura e miglioramento di terreni agrari)

1) È autorizzata la concessione di contributi in conto capitale per la messa a coltura e per il miglioramento dei terreni agrari, compresi i drenaggi e le altre opere che assicurino la stabilità e la coltivabilità dei terreni stessi. La misura del contributo è pari al 50 percento della spesa ammessa.

Art. 9

(Produzioni pregiate)

1) È autorizzata la concessione di contributi in conto capitale a favore di conduttori di aziende agricole, singole od associate, per l’attuazione di iniziative che abbiano per oggetto il miglioramento ed il potenziamento di produzioni agricole locali pregiate, con particolare riguardo alla frutticoltura e alla viticoltura, limitatamente alle zone a vocazione frutticola e viticola.

2) I contributi saranno concessi per l’impianto o per il reimpianto razionale di frutteti e di vigneti e di altre colture pregiate, che costituiscano una entità colturale di apprezzabile rilievo, per il riordino, il risanamento, il reinnesto con varietà adatte e la razionalizzazione di frutteti e vigneti già esistenti, per l’impianto di vivai, con precedenza per quelli effettuati da associazioni di agricoltori legalmente costituite e da Consorzi di miglioramento fondiario.

Art. 10

(Contributi)

1) Il contributo regionale sulla spesa ammessa per gli investimenti previsti dal precedente articolo 9 è concesso nelle seguenti misure:

1) 50 percento per le spese di impianto o di reimpianto, comprese le pratiche colturali fino al secondo anno di posa a dimora delle piante, elevabile al 70 percento qualora siano realizzati da Cooperative agricole od associazioni di produttori agricoli che prevedono la lavorazione in comune dei fondi migliorati.

2) 25 percento per le spese di riordino, risanamento e razionalizzazione di frutteti e vigneti già esistenti.

3) 50 percento per l’impianto di vivai di piante da frutto e di viti, elevabile al 70 percento qualora siano realizzati da cooperative agricole od associazioni di produttori agricoli.

Art. 11

(Produzione di energia da fonti rinnovabili)

1) In attuazione dell’articolo 12 della legge 29 maggio 1982 n. 308 sono concessi contributi in conto capitale per la realizzazione di investimenti volti a dotare le aziende agricole, singole od associate, di impianti per la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili, nella misura del 50 percento del costo degli impianti stessi, elevabili al 60 percento per le cooperative.

2) I contributi di cui al comma precedente sono concessi per la realizzazione di impianti che riguardano il complesso di fabbricati ed attrezzature relative all’esercizio delle attività agricole, zootecniche e forestali e le abitazioni per le famiglie e gli addetti alle attività stesse.

3) Nella concessione dei contributi sarà data priorità agli impianti al servizio di alpeggi e mayens, di cooperative agricole, di consorzi e associazioni di produttori agricoli, d’imprenditori agricoli, a titolo principale.

4) Nell’ambito di ciascuna delle suddette priorità saranno privilegiati gli interventi che conseguono il miglior rendimento tra capitale investito ed energia prodotta.

5) Ad integrazione dei contributi di cui al presente articolo potranno essere richiesti mutui della durata massima di anni 15 con le modalità previste dall’articolo 4 della presente legge.

Art. 12

(Elettrificazione rurale)

1) È autorizzata la concessione di contributi per l’esecuzione, la sistemazione ed il rimodernamento di elettrodotti rurali, nella misura dell’80 percento della spesa ammessa, compreso l’importo del diritto di allacciamento.

2) Dalla spesa ammissibile sono esclusi gli oneri relativi alla costituzione delle servitù derivanti dalla costruzione degli elettrodotti. Sono pure esclusi eventuali oneri derivanti dalla cessione della proprietà di terreni e dalla costituzione di ogni altro diritto o gravame di sorta.

3) Possono beneficiare dei contributi i conduttori di aziende agricole singole o associate e i consorzi di miglioramento fondiario.

4) Per l’esecuzione di opere di elettrificazione rurale interessanti interi comprensori si applicano le modalità e le disposizioni previste dall’articolo 19 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

TITOLO III

Conservazione dell’ambiente agricolo - montano

Art. 13

(Premi a conduttori di aziende agro - silvo - pastorali)

1) In considerazione degli oneri derivanti dall’opera di conservazione dell’ambiente agricolo - montano e tenuto conto della necessità di assicurare la continuazione di un minimo di attività agricole locali, per il mantenimento dell’equilibrio idrogeologico delle zone montane è autorizzata la concessione di un premio annuo ai conduttori di aziende agro - silvo - pastorali secondo i criteri indicati nei successivi articoli 14- 15- 16.

Art. 14

(Beneficiari)

1) Il premio di cui all’articolo precedente non è concedibile a conduttori di aziende aventi superficie agraria utilizzabile superiore a tre ettari o che beneficino della indennità compensativa prevista da provvedimenti comunitari, statali e regionali.

Art. 15

(Misura del premio)

1) Il premio unitario annuo, da corrispondere ai conduttori delle aziende i cui terreni ricadano nelle zone destinate all’esercizio dell’agricoltura, è stabilito annualmente con provvedimento del Consiglio regionale.

2) In ogni caso l’importo unitario annuo del premio non può superare quello massimo fissato dalla Comunità Economica Europea e dalla normativa statale in materia di Indennità Compensativa annua.

3) L’importo del premio non è liquidato quando la superficie aziendale complessiva è pari o inferiore a mq 4.000.

Art. 16

(Requisiti ed oneri)

1) Le aziende agricole di cui all’articolo 13 devono possedere un minimo di organizzazione aziendale e una sufficiente entità di fattori produttivi organicamente combinati.

2) I beneficiari si devono impegnare a coltivare i terreni per almeno un quinquennio secondo le norme della buona tecnica agricola.

TITOLO IV

Sviluppo della cooperazione e dell’associazionismo

Art. 17

(Impianti ed attrezzature)

1) L’Assessorato regionale dell’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale è autorizzato a promuovere iniziative destinate:

1) A favorire la dotazione di macchinari al servizio di Cooperative di meccanizzazione agricola;

2) A favorire il sorgere di impianti e relative attrezzature destinate alla raccolta, trasformazione, lavorazione, conservazione, commercializzazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici;

3) Alla costruzione ed alla conduzione di stalle sociali con le relative attrezzature, nonché di impianti e attrezzature annesse da adibire alla gestione in comune di aziende agricole e di allevamento bovini ed alla commercializzazione in comune del bestiame da allevamento e da carne.

2) Per gli interventi previsti dai punti secondo e terzo del precedente comma è compreso l'acquisto delle aree fabbricabili occorrenti.

Art. 18

(Beneficiari)

1) Possono beneficiare delle provvidenze per l’attuazione delle iniziative previste dal precedente articolo le cooperative agricole, i loro consorzi, le associazioni di produttori agricoli e le consorterie.

2) I soggetti di cui al comma precedente devono essere legalmente costituiti e le attività esplicate devono interessare unicamente la produzione agricola e zootecnica dei propri soci ed essere svolte in forma collettiva.

3) Le provvidenze previste dal presente titolo possono essere concesse anche alla Fondazione

" Institut Agricole Regional " ai sensi del disposto del terzo comma dell’articolo 4 della Legge regionale primo giugno 1982, n. 12.

Art. 19

(Contributi in conto capitale)

1) Per la realizzazione di iniziative previste dai punti 1 e 3, comma primo, del precedente articolo 17, compreso l’ampliamento o l’ammodernamento di strutture esistenti, è autorizzata la concessione di contributi in conto capitale nella misura del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, ancorché la rimanente spesa benefici di contributi in conto interessi ai sensi dell’articolo 4.

2) Per la realizzazione di iniziative previste dal punto 2, comma primo, del precedente articolo 17, è autorizzata la concessione di contributi in conto capitale nella misura del 70 percento della spesa ritenuta ammissibile, ancorché la rimanente spesa benefici di contributi in conto interessi ai sensi dell’articolo 4.

3) La concessione dei contributi previsti a favore delle iniziative di cui ai punti 2 e 3, primo comma, del precedente articolo 17, è subordinata al preventivo impegno del beneficiario di non distogliere gli impianti e le attrezzature dall’uso cui sono destinati, per un periodo di almeno venti anni decorrenti dal collaudo delle opere. Per le iniziative di cui al punto 1, primo comma, del precedente articolo 17, l’impegno a non distogliere i macchinari dall’uso cui sono destinati è ridotto ad anni 8.

Art. 20

(Interventi diretti)

1) Le strutture previste dall’articolo 17 potranno essere costruite direttamente dalla Regione, con spese a totale carico del bilancio regionale, qualora siano di rilevante importanza ai fini dell’esercizio dell’agricoltura e di interesse generale.

2) La gestione delle strutture collettive è affidata a cooperative agricole, a loro consorzi od associazioni di produttori agricoli, che diano garanzia di funzionalità e capacità tecnico - amministrativa, con la stipulazione di apposite convenzioni approvate dal Consiglio regionale.

3) Gli enti gestori devono riservare alla Regione la nomina di un componente nel Consiglio di Amministrazione e di un componente effettivo nel Collegio Sindacale.

Art. 21

(Programmazione)

1) Gli interventi finanziari regionali per investimenti previsti dal presente titolo devono essere coerenti con le indicazioni contenute negli strumenti di programmazione economica regionale e di pianificazione territoriale ed urbanistica della Regione e degli Enti locali.

2) Nelle zone interessate dagli impianti e dalle attrezzature di cui al comma primo, punto 2 del precedente articolo 17 non possono essere concesse provvidenze, per gli stessi scopi, alle aziende ricadenti nel comprensorio servito dalle strutture collettive.

Art. 22

(Contributi nelle spese di gestione e di costituzione)

1) È autorizzata la concessione di contributi annui, nella misura del 60 percento, delle spese di gestione delle organizzazioni collettive di cui all’articolo 18, per operazioni di raccolta, trasformazione, lavorazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici e delle spese di amministrazione dei consorzi di miglioramento fondiario.

2) Le spese di gestione ammissibili a contributo sono le seguenti: trasporti, consumo di energia elettrica e di combustibili solidi, liquidi e gassosi, manutenzione degli impianti e degli stabili, interessi passivi, ammortamento dei capitali fissi e delle attrezzature, spese di amministrazione, di pubblicità e di magazzinaggio.

3) Per le spese di costituzione dei consorzi di cui al primo comma è autorizzata la concessione di contributi nella misura del 50 percento.

4) Le spese sostenute devono essere completamente documentate.

Art. 23

(Garanzie fidejussorie)

1) Per facilitare il ricorso al credito agrario di miglioramento è autorizzata dal Consiglio regionale la fidejussione della Regione a garanzia dei mutui agevolati, con il concorso regionale nel pagamento degli interessi, per la costruzione, l’ampliamento e l’ammodernamento di strutture collettive fino al limite massimo complessivo di finanziamenti garantiti di Lire 1 miliardo.

2) Per facilitare il ricorso al credito agrario di esercizio è autorizzata dal Consiglio regionale la concessione della fidejussione della Regione a garanzia di prestiti contratti dalle organizzazioni collettive di cui all’articolo 18, limitatamente alle somme annualmente necessarie e non oltre il limite massimo complessivo di finanziamenti garantiti di Lire 10 miliardi.

3) La garanzia fidejussoria ha carattere sussidiario, a norma del II comma dell’articolo 1944 del codice civile, al fine della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 24

(Oneri)

1) La concessione delle garanzie fidejussorie regionali previste dal precedente articolo è subordinata all’impegno, da parte delle organizzazioni collettive interessate, di sottoporre le proprie contabilità ed operazioni di gestione a periodici controlli, in ogni ampia forma, disposti dalla Giunta regionale.

2) La concessione delle garanzie fidejussorie regionali è altresì, subordinata all’impegno, da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili delle organizzazioni collettive interessate.

TITOLO V

Interventi nel settore zootecnico

Art. 25

(Monta taurina e fecondazione artificiale)

1) I gestori di centri di monta taurina o di fecondazione artificiale debbono essere in possesso dell’attestato di abilitazione dei tori previsto dall’articolo 27.

Art. 26

(Commissioni per l’abilitazione dei tori)

1) La Commissione regionale per l’abilitazione dei tori è composta dall’Ispettore dirigente dei servizi agrari e zootecnici regionali, che funge da presidente, da un veterinario funzionario dell’Unità sanitaria locale e da un allevatore, per ogni sezione del libro genealogico della Razza Valdostana, designato dall’Associazione regionale allevatori valdostani.

2) La Commissione per l’abilitazione dei tori è costituita ogni triennio, con l’indicazione dei membri supplenti, con decreto dell’Assessore all’Agricoltura, Foreste e Ambiente Naturale.

3) Le funzioni di segretario della Commissione sono espletate da un funzionario dell’Assessorato dell’Agricoltura, Foreste e Ambiente Naturale.

Art. 27

(Attestato di abilitazione)

1) L’attestato di abilitazione dei tori è rilasciato dal Presidente della Commissione regionale, previa deliberazione della Commissione stessa ed ha validità annuale.

Art. 28

(Regolamento)

1) La vigilanza sui centri di monta taurina e fecondazione artificiale, la classificazione ed i controlli dei tori saranno disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale.

Art. 29

(Sanzioni amministrative)

1) È vietato adibire alla monta taurina animali per i quali non sia stato rilasciato l’attestato di abilitazione.

2) Per la violazione del divieto del precedente comma sarà applicata al trasgressore la sanzione amministrativa di L. 900.000.

3) Sono incaricati della sorveglianza gli agenti regionali e dell’Unità sanitaria locale che esercitano funzioni di polizia giudiziaria e gli organi di polizia locale.

4) Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, numero 689.

5) I proventi delle sanzioni amministrative saranno introitati al capitolo n. 07700 " Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni " della Parte Entrate dei rispettivi bilanci di previsione.

Art. 30

(Selezione e miglioramento del bestiame)

1) È autorizzata la concessione di contributi per l’acquisto di tori in possesso dell’attestato d’abilitazione.

2) È altresì autorizzata la concessione di contributi per l’attuazione di prove di progenie finalizzate all’individuazione del valore genetico dei riproduttori e da corrispondere ad ogni manza allevata a questo scopo e che abbia chiuso la prima lattazione.

3) È inoltre autorizzato il pagamento diretto da parte della Regione delle prestazioni tecniche per operazioni di fecondazione artificiale, compreso il prezzo del seme e della attrezzatura necessaria e di accertamento sulla ipofertilità bovina.

4) Le tariffe per le prestazioni di cui al precedente comma saranno concordate con l’ordine dei medici veterinari.

Art. 31

(Contributi per il mantenimento di torelli selezionati)

1) È autorizzata la concessione di contributi per incentivare, dalla data della nascita a quella della visita di abilitazione, il mantenimento di torelli selezionati iscritti nel libro genealogico.

Art. 32

(Mercato concorso e rassegne)

1) L’Assessorato dell’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale è autorizzato ad organizzare un mercato concorso regionale annuale di tori e torelli e rassegne biennali, presso la sede delle società di allevamento, di bovini di razza valdostana.

Art. 33

(Premi e contributi per l’allevamento)

1) È autorizzata la concessione di premi a favore degli allevatori di tori e torelli.

2) I premi sono erogati annualmente in occasione del mercato concorso e sono corrisposti, in misure differenziate, per ogni capo in possesso dell’attestato di abilitazione presente al mercato concorso e per ogni capo non abilitato e quindi escluso dal mercato concorso.

3) È autorizzata la concessione di un contributo annuale a favore delle società di allevamento, variabile in ragione del numero di bovine iscritte e controllate.

4) È autorizzata, a favore delle società di allevamento, la concessione di un contributo annuale per ogni bovina iscritta al registro vacche del libro genealogico della Razza Valdostana e fecondata da tori abilitati ed adibiti alla monta.

Art. 34

(Misura del premio)

1) L’ammontare dei contributi e dei premi previsti dai precedenti articoli 30, 31 e 33 è stabilito da apposita deliberazione del Consiglio regionale e sarà aggiornato ogni 2 anni.

Art. 35

(Eventi calamitosi)

1) È autorizzata, a favore degli allevatori, la concessione di contributi nelle spese per la sostituzione del bestiame perito negli alpeggi a causa di cadute accidentali, di eccezionali eventi atmosferici, di frane o di valanghe.

2) È altresì autorizzata la concessione di contributi per la sostituzione di bestiame morto in seguito alla contrazione di malattie particolarmente gravi aventi carattere di eccezionalità.

3) Le specie di bestiame considerate sono i bovini, gli equini, gli ovini e i caprini.

4) La misura del contributo è pari all’80 percento della differenza tra il valore dell’animale al momento del perimento ed il valore di recupero dello stesso.

5) Gli accertamenti degli eventi e la valutazione degli animali saranno effettuati dai veterinari dell’Unità Sanitaria Locale.

Art. 36

(Anticipazioni all’associazione allevatori)

1) È autorizzata l’anticipazione a favore dell’Associazione regionale allevatori valdostani dei contributi concessi dallo Stato per l’espletamento dei compiti relativi alla tenuta dei libri genealogici ed ai controlli funzionali del bestiame.

2) È altresì autorizzata la concessione di contributi integrativi di quelli statali per la copertura della totalità delle spese sostenute per l’esercizio delle funzioni di cui al precedente comma.

3) Il preventivo di spesa dovrà essere approvato dalla Giunta regionale ed il rendiconto documentato.

TITOLO VI

Interventi nel settore caseario

Art. 37

(Indennizzi per la produzione casearia)

1) È stabilita la concessione di un indennizzo nella misura del 30 percento della perdita del valore commerciale di formaggi, al netto degli eventuali recuperi, determinata da cause fortuite, imprevedibili, non controllabili con i normali mezzi tecnici, non dipendenti da errori o da cause imputabili al conduttore della lavorazione o al socio conferente il latte.

2) Possono beneficiare dell’indennizzo sopraindicato i produttori singoli od associati.

3) L’accertamento del valore delle perdite, dei requisiti e del verificarsi delle condizioni sopraelencate è demandato all’Assessorato dell’Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale.

TITOLO VII

Mezzi tecnici per la produzione agricola

Art. 38

(Concimazione)

1) È autorizzata, nella misura del 50 percento della spesa ammissibile, la concessione di contributi nelle spese sostenute per l’acquisto di fertilizzanti destinati alla concimazione negli alpeggi e nei mayens (aziende intermedie).

Art. 39

(Antiparassitari)

1) È autorizzata a favore di associazioni o cooperative di agricoltori, la concessione di contributi nelle spese sostenute per la lotta contro i parassiti della vite, delle pomacee e delle drupacee, nella misura del 50 percento della spesa ammissibile.

Art. 40

(Macchine, attrezzi agricoli ed equini da lavoro)

1) È autorizzata la concessione di contributi in conto capitale, nella misura del 30 percento della spesa ammissibile, per l’acquisto di macchine ed attrezzi agricoli funzionali e proporzionati alle esigenze aziendali sotto l’aspetto tecnico ed economico.

2) Sono esclusi dai benefici di cui al comma precedente i soci delle Cooperative di cui al punto 1, comma primo, del precedente articolo 17, limitatamente alle macchine ed attrezzi agricoli già finanziati ai sensi del precedente articolo 19.

3) È altresì autorizzata la concessione di contributi per l’acquisto di equini da lavoro nella misura del 50 percento della spesa ammissibile.

TITOLO VIII

Calamità naturali

Art. 41

(Calamità naturali)

1) Le funzioni trasferite alla Regione ai sensi dell’articolo 41 del DPR 22 febbraio 1982, n. 182, sono esercitate dalla Giunta regionale.

2) Gli interventi di cui al successivo articolo 42 possono essere disposti anche prima del decreto ministeriale che dichiara l’esistenza dei caratteri di eccezionale calamità e di eccezionale avversità atmosferica e della assegnazione della quota da prelevarsi dal fondo di solidarietà nazionale.

3) In caso di mancato accoglimento della proposta di riconoscimento dell’eccezionalità dell’evento, ovvero in caso di eccedenza delle somme anticipate dalla Regione per gli interventi di cui al presente titolo rispetto alle disponibilità derivanti dall’applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni ed integrazioni, l’onere delle provvidenze concesse e non reintegrate resta a carico della Regione.

Art. 42

(Anticipazioni)

1) È autorizzata l’anticipazione agli aventi diritto delle agevolazioni contributive e creditizie previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364 e successive modificazioni ed integrazioni.

2) L’anticipazione delle agevolazioni contributive previste dal comma precedente è concessa con le modalità di cui al successivo articolo 43.

Art. 43

(contributi)

1) È autorizzata la concessione di contributi per il ripristino di strutture ed infrastrutture agricole al di fuori delle zone delimitate, danneggiate da calamità naturali o avversità atmosferiche.

Il contributo può essere concesso anche per la ricostituzione delle scorte aziendali e per la parziale copertura dei danni subiti dai frutti pendenti.

2) La misura del contributo è pari al 50 percento della spesa ritenuta ammissibile.

TITOLO IX

Contributi agricoli unificati

Art. 44

(Rimborsi)

1) In considerazione del fatto che il territorio della Regione Valle d’Aosta è considerato montano ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e che presenta un carattere di omogeneità sotto il profilo della organizzazione agricola, l’Amministrazione regionale, in forza del disposto dell’articolo 3, lettera h, dello Statuto Speciale, provvederà al rimborso dei contributi unificati in agricoltura alle aziende agricole singole od associate operanti nelle zone inferiori a 700 metri sul livello del mare secondo le modalità stabilite dall’articolo seguente.

Art. 45

(Modalità )

1) Le aziende soggette al pagamento dei contributi agricoli unificati ai sensi dell’articolo 8 della legge 25 luglio 1982, n. 991, potranno ottenere il rimborso dei contributi versati presentando annualmente, una dichiarazione dell’Ufficio Regionale Contributi Agricoli Unificati recante l’importo definitivo dei contributi iscritti nei ruoli di riscossione per l’anno di competenza.

TITOLO X

Abrogazioni

Art. 46

1) Sono abrogate le seguenti leggi e regolamenti regionali:

lr 28 settembre 1951, n. 1

Lr 14 agosto 1962, n. 17

lr 14 agosto 1962, n. 18 ed i suoi regolamenti di applicazione 23 febbraio 1970 e 4 agosto 1975

lr 25 febbraio 1964, n. 2

lr 11 novembre 1965, n. 15

lr 3 agosto 1972, n. 19

lr 23 maggio 1973, n. 24

lr 24 ottobre 1973, n. 34

lr 23 giugno 1975, n. 27

lr 3 gennaio 1977, n. 1

lr 9 maggio 1977, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni

lr 5 febbraio 1979, n. 7

lr 17 luglio 1981, n. 40 ed i suoi regolamenti di applicazione 24 agosto 1982, n. 4 e 31 maggio 1983, n. 3

lr 24 agosto 1982, n. 52

lr 25 ottobre 1982, n. 65

lr 15 dicembre 1982, n. 88

lr 10 maggio 1983, n. 33, articolo 3

2) Gli interventi previsti dalla presente legge sono sostitutivi di quelli disciplinati dalle seguenti deliberazioni consiliari:

7 aprile 1955, n. 45

4 marzo 1960, n. 11

13 luglio 1962, n. 115

5 aprile 1963, n. 50 e successive modificazioni

15 giugno 1963, n. 114

15 giugno 1963, n. 115 e successive modificazioni

TITOLO XI

Norme Transitorie

Art. 47

(Disposizioni transitorie)

1) In sede di prima applicazione le richieste già presentate ai sensi delle norme abrogate e giacenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono beneficiare delle eventuali provvidenze più favorevoli previste dalle norme precedenti.

2) Le provvidenze attualmente in corso, ai sensi della precedente normativa, continuano ad essere erogate anche se comportano limiti di impegno con scadenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 48

(Disposizioni transitorie)

1) Le spese derivanti da provvidenze concesse a norma della normativa abrogata dalla presente legge graveranno sui pertinenti capitoli già iscritti nel bilancio di previsione per l’esercizio 1984.

TITOLO XII

Norme finanziarie

Art. 49

(Autorizzazioni di spesa)

1) Per gli interventi previsti dai seguenti articoli o titoli della presente legge sono autorizzate

le spese sottoindicate:

1) articolo 4 lettera a): L. 605.000.000 per l’anno 1984;

2) articolo 4 lettera b): L. 147.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1984 al 1988;

3) articolo 4 lettera c): L. 825.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1984 al 2000;

4) titolo II: L. 4.042.000.000 per l’anno 1984;

5) titolo III: L. 500.000.000 per l’anno 1984; 6) artt. 19, 20 e 22: L. 7.188.900.000 per l’anno 1984;

7) artt. 4, penultimo comma, e 23: L. 20.000.000 annue a decorrere dall’esercizio 1984;

8) titolo V: L. 1.200.000.000 per l’anno 1984;

9) titolo VI: L. 250.000.000 per l’anno 1984;

10) titolo VII: L. 950.000.000 per l’anno 1984;

11) titolo VIII: L. 100.000.000 per l’anno 1984;

12) titolo IX: L. 170.000.000 per l’anno 1984.

2) A decorrere dall’esercizio 1985, alla determinazione delle spese derivanti dall’applicazione degli artt. 19, 20 e 22 e dei titoli, II, III, V, VI, VII, VIII e IX della presente legge si provvederà con legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 50

(Copertura finanziaria)

1) L’onere di complessive L. 15.997.900.000, di cui al precedente articolo, graverà sui seguenti capitoli che si istituiscono sul bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1984 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci:

Capitolo n. 28210 per L. 500.000.000

Capitolo n. 31010 per L. 605.000.000

Capitolo n. 31060 per L. 147.000.000

Capitolo n. 31110 per L. 825.000.000

Capitolo n. 31205 per L. 170.000.000

Capitolo 32110 per L. 950.000.000

Capitolo 32220 per L. 2.042.000.000

Capitolo n. 32230 per L. 2.000.000.000

Capitolo n. 32755 per L. 250.000.000

Capitolo n. 33870 per L. 200.000.000

Capitolo n. 33880 per L. 1.000.000.000

Capitolo n. 35300 per L. 100.000.000

Capitolo n. 35712 per L. 6.838.900.000

Capitolo n. 35713 per L. 350.000.000

Capitolo n. 51000 per L. 20.000.000

2) Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede:

a) per l’anno 1984:

- quanto a L. 7.657.000.000 mediante riduzione degli stanziamenti già iscritti ai sottoindicati capitoli del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1984, che presentano la necessaria disponibilità: Capitolo n. 31051 per L. 147.000.000

Capitolo n. 31101 per L. 517.908.930

Capitolo n. 31200 per L. 30.000.000

Capitolo n. 31220 per L. 605.000.000

Capitolo n. 31401 per L. 10.008.410

Capitolo n. 31950 per L. 800.000.000

Capitolo n. 32325 per L. 87.844.000

Capitolo n. 32750 per L. 400.000.000

Capitolo n. 33850 per L. 1.000.000.000

Capitolo n. 33860 per L. 200.000.000

Capitolo n. 35701 per L. 9.238.660

Capitolo n. 35706 per L. 350.000.000

Capitolo n. 35710 per L. 3.300.000.000

Capitolo n. 38120 per L. 100.000.000

Capitolo n. 38130 per L. 100.000.000

- quanto a L. 660.000.000 mediante prelievo di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali - Spese correnti - Allegato n. 8 - al bilancio di previsione per il corrente esercizio sui seguenti accantonamenti:

Spese di funzionamento istituzionale

- Revisione dei servizi dell’Amministrazione regionale per L. 20.000.000;

Conseguentemente rimane disponibile la minor somma di L. 605.000.000;

Settore primo - Assetto del Territorio e Tutela dell’Ambiente

- Rifinanziamento legge regionale 11 ottobre 1978, n. 50, utilizzando l’intera iscrizione di L. 500.000.000

Settore secondo - Sviluppo Economico

- Aumento dell’autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 23 giugno 1975, n. 27 utilizzando l’intera iscrizione di Lire 140.000.000

- quanto a L. 120.000.000 mediante prelievo di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali - Spese di investimento - Allegato n. 8 al bilancio per il corrente esercizio utilizzando interamente i seguenti accantonamenti:

Settore secondo: Sviluppo Economico

- Rifinanziamento legge regionale 9 maggio 1977, n. 26 L. 100.000.000

- Aumento autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 25 giugno 1964, n. 2 Lire 20.000.000

- quanto a L. 7.560.900.000 con iscrizione di fondi provenienti dalle seguenti assegnazioni statali:

Legge primo luglio 1977, n. 403 per L. 3.538.900.000

Legge 27 dicembre 1977, n. 984 per Lire 4.022.000.000.

b) per gli anni 1985 e 1986 mediante utilizzo per L. 1.984.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2. - Altri oneri non ripartibili del bilancio pluriennale 1984/1986.

Art. 51

(Variazioni di bilancio)

1) Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazioni in diminuzione

Parte Spesa

Cap. 31051 " Concorso nel pagamento di interessi su prestiti di dotazione in agricoltura per gli scopi di cui all’articolo 2 n. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760

- PRIME RATE

- LR 9 maggio 1977, n. 26, articolo 8, secondo comma

- LR 13 maggio 1980, n. 20

- LR 17 luglio 1981, n. 39

- LR 4 agosto 1982, n. 35

- LR 5 maggio 1983, n. 30 "

L. 147.000.000

Cap. 31101 " Concorso nel pagamento di interessi su prestiti per opere di miglioramento fondiario previste dall’articolo 16 della Legge 27 ottobre 1966, n. 910

- PRIME RATE

- LR 9 maggio 1977, n. 26, articolo 8,

- LR 21 dicembre 1977, n. 70

- LR 20 giugno 1978, n. 40, articolo 2

- LR 23 aprile 1979, n. 22

- LR 13 maggio 1980, n. 20

- LR 30 gennaio 1981, n. 9

- LR 17 luglio 1981, n. 39 "

L. 517.908.930

Cap. 31200 " Rimborso dei contributi unificati in agricoltura

- LR 23 giugno 1975, n. 27 "

L. 30.000.000

Cap. 31220 " Contributo sui fondi assegnati dallo Stato per concorso nel pagamento di interessi sui prestiti agrari d’esercizio - L. 26 aprile 1983, n. 130, articolo 20, primo comma " L. 605.000.000

Cap. 31401 " Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso nel pagamento di interessi su prestiti di miglioramento fondiario

- PRIME RATE

- L. 23 aprile 1975, n. 125

- LR 11 agosto 1975, n. 38 "

L. 10.008.410

Cap. 31950 " Contributi per macchine ed attrezzature agricole " L. 800.000.000

Cap. 32325 " Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso nel pagamento di interessi su prestiti ventennali alle aziende agricole singole ed associate per impianti per la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fondi rinnovabili

- PRIME RATE

- L. 29 maggio 1982, n. 308, articolo 12 "

L. 87.844.000

Cap. 32750 " Contributi per attività interessanti l’agricoltura e per l’incremento dei prodotti tipici " L. 400.000.000

Cap. 33850 " Contributi per interventi nel settore della zootecnia

- L. 27 dicembre 1977, n. 984, articolo 8 "

L. 1.000.000.000

Cap. 33860 " Spese per partecipazione a mostre, convegni, rassegne del bestiame, esposizioni e fiere agricole e per attività zootecniche " L. 200.000.000

Cap. 35701 " Contributi nel pagamento interessi su mutui e prestiti di esercizio e su mutui concessi a Cooperative agricole ed Associazioni di produttori agricoli

- PRIME RATE

- LR 24 ottobre 1973, n. 34, artt.

5 e 8

- LR 25 ottobre 1982, n. 65

L. 9.238.660

Cap. 35706 " Contributi nelle spese di gestione per l’operazione di raccolta, trasformazione, lavorazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli, zootecnici e forestali

- LR 24 ottobre 1973, n. 34

- LR 17 luglio 1981, n. 40

- L. primo agosto 1981, n. 423, articolo 3 "

L. 350.000.000

Cap. 35710 " Spese per opere, impianti ed attrezzature da destinare a finalità economico produttive a favore delle cooperative agricole di proprietà

- LR 24 ottobre 1973, n. 34 artt. 1 e 7

- L. primo luglio 1977, n. 403 "

L. 3.300.000.000

Cap. 38120 " Concorso nel pagamento di interessi su prestiti per l’utilizzazione delle fonti energetiche alternative nel settore agricolo

- PRIME RATE

- LR 24 agosto 1982, n. 52 " L. 100.000.000

Cap. 38130 " Concorso nel pagamento di interessi su prestiti per l’incentivazione alla produzione di energia idroelettrica nel settore agricolo

- PRIME RATE

- LR 10 maggio 1983, n. 33, articolo 3 "

L. 100.000.000

Cap. 50000 " Fondo Globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese correnti) "

L. 660.000.000

Cap. 50050 " Fondo Globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese di investimento) "

L. 120.000.000

Totale in diminuzione L. 8.437.000.000

Variazioni in aumento

Parte Entrata

Cap. 05800 (la cui denominazione viene così modificata): Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo

- L. 16 maggio 1970, n. 281, articolo 9

L. 4.027.000.000

- L. 9 maggio 1975, n. 153

L. 442.000.000

- L. 5 agosto 1975, n. 412

L. 0

- L. 10 maggio 1976, n. 352

L. 135.422.000

- L. primo luglio 1977, n. 403

L. 0

- L. 27 dicembre 1977, n. 984

L. 0

- L. primo agosto 1981, n. 423

L. 58.500.000 L. 7.560.900.000

Parte Spesa

Cap. 51000 " Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative

- LR primo aprile 1975, n. 7 "

L. 20.000.000

Capitoli di nuova istituzione:

Settore primo - Assetto del territorio e Tutela dell’Ambiente

programma 06: Difesa del suolo

Cap. n. 28210 1.10.05.16.11.04.

" Premi a conduttori di aziende agro - silvo - pastorali

- LR 6 luglio 1984, n. 30

Titolo III

L. 500.000.000

Settore secondo - Sviluppo Economico

Programma 0.1. - Strutture Agricole

Cap. 31010 2.10.03.10.1.1.04. " Concorso nel pagamento di interessi su prestiti di conduzione e di anticipazione nel settore dell'agricoltura

- L. 7 agosto 1982, n. 526, articolo 61

- L. 26 aprile 1983, n. 130

- LR 6 luglio 1984, n. 30, articolo 4 comma secondo lettera A) "

L. 605.000.000

Cap. 31060 2.10.03.10.1.1.04. " Concorso nel pagamento di interessi su prestiti di dotazione nel settore dell’agricoltura

- PRIME RATE

- LR 6 luglio 1984, n. 30, articolo 4

comma secondo lettera b) " L. 147.000.000

Cap. n. 31110 2.10.03.10.1.1.04. " Concorso nel pagamento di interessi su mutui per l’esecuzione di opere di miglioramento fondiario

- PRIME RATE

- L. 23 aprile 1975, n. 125

- LR 11 agosto 1975, n. 38

- LR 6 luglio 1984, n. 30, articolo 4

comma secondo lettera c) " L. 825.000.000

Cap. n. 31205 1.10.05.10.1.1.04.

" Rimborso di contributi unificati in agricoltura

- LR 6 luglio 1984, n. 30

Titolo IX

L. 170.000.000

OMISSIS

Programma 02 - Infrastrutture nell’agricoltura

Cap. n. 32110 2.10.03.10.1.1.04

" Contributi per mezzi tecnici per la produzione agricola

01 concimi

02 antiparassitari

03 macchine, attrezzi agricoli ed equini da lavoro

- LR 6 luglio 1984, n. 30

TITOLO VII

" L. 950.000.000

Cap. n. 32220 2.10.03.10.1.1904

" Contributi nel settore del miglioramento fondiario

01 alpeggi e fabbricati rurali

02 viabilità rurale

03 irrigazione

04 messa a coltura e miglioramento terreni agrari

05 produzioni agricole locali pregiate

06 acquedotti rurali

07 energia da fonti rinnovabili

08 elettrificazione rurale

- L. 27 ottobre 1966, n. 910

- L. 7 agosto 1973, n. 512

- L. 27 dicembre 1977, n. 984

- L. 29 maggio 1982, n. 308

- LR 6 luglio 1984, n. 30

Titolo II

" L. 2.042.000.000

Cap. n. 32230 2.10.02.10.1.1.04

" Spese per opere di miglioramento fondiario

- LR 6 luglio 1984, n. 30, articolo 7 penultimo comma "

L. 2.000.000.000

Programma 03 - Interventi per l’incremento delle colture

Cap. n. 32755 1.10.05.10.1.1.04

" Indennizzi per la produzione casearia

- LR 6 luglio 1984, n. 30, articolo 37 " L. 250.000.000

Programma 05 - Zootecnia

Cap. n. 33870 1.10.04.10.1.1.04

" Spese per attività zootecniche

- LR 6 luglio 1984, n. 30

Titolo V

" L. 200.000.000

Cap. n. 33880 1.10.05.10.1.1.04

" Contributi per interventi nel settore della zootecnia

- L. 27 dicembre 1977, n. 984

- LR 6 luglio 1984, n. 30

Titolo V

" L. 1.000.000.000

Programma 07 - Interventi a favore dell’agricoltura colpita da avversità atmosferiche.

Cap. n. 35300 2.10.03.10.1.1.94

" Contributi per danni causati da

eventi calamitosi

- LR 6 luglio 1984, n. 30

Titolo VIII

" L. 100.000.000

Programma 08. - Interventi a favore della cooperazione Cap. n. 35712 2.10.01.10.1.1.04.

" Spese per interventi diretti nel settore della cooperazione

- L. primo luglio 1977, n. 403

- LR 6 luglio 1984, n. 30

articolo 20 " L. 6.838.900.000

Cap. n. 35713 2.10.03.10.1.1.04.

" Contributi a cooperative agricole, loro consorzi, associazioni di produttori agricoli e consorterie

- L. primo agosto 1981, n. 423 articolo 3

- LR 6 luglio 1984, n. 30

artt. 19 e 22 " L. 350.000.000

Totale in aumento L. 15.997.900.000

2) Per effetto delle variazioni apportate con la presente legge, il bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1984, pareggia nella somma complessiva di Lire 555.296.900.000.

Art. 52

(Garanzie fidejussorie)

1) Nell’allegato n. 9 alla legge regionale 18 gennaio 1984, n. 3, di approvazione del Bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1984 è aggiunto quanto segue:

- LR 6 luglio 1984, n. 30, articolo 4, penultimo comma e articolo 23 " Garanzie fidejussorie della Regione presso Istituti di credito per facilitazione del ricorso al credito agrario di miglioramento e di esercizio ".

Art. 53

(Dichiarazione di urgenza)

1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.