Legge regionale 28 giugno 1984, n. 29 - Testo storico

Legge regionale n. 29 del 28 06 1984

Bollettino ufficiale 18 7 1984 n. 8

Modificazione della pianta organica dei posti e del personale dell’Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale.

Art. 1

In attesa del riordino delle funzioni in materia di servizi socio - assistenziali, nelle tabelle organiche dei posti del personale dell’Amministrazione regionale, nonché nelle tabelle di attuazione della carriera economica, di cui agli allegati A) e C) della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, sono istituiti i seguenti nuovi posti:

- 4 posti di assistente sociale (ottavo livello - ruolo speciale);

- 32 posti di assistente educatore (settimo livello - ruolo del personale addetto all’assistenza educativa);

- 5 posti di assistente (quinto livello - ruolo del personale addetto all’assistenza).

Art. 2

Per la nomina al posto di assistente educatore è richiesto il titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado integrato da attestato di assistente educatore conseguito a seguito di specifico corso di formazione professionale.

Per la nomina al posto di assistente è richiesto il titolo di studio di istruzione secondaria di primo grado integrato da attestato conseguito a seguito di specifico corso regionale di qualificazione professionale.

Le modalità di svolgimento, la durata e i programmi dei corsi di formazione professionale, di cui ai precedenti commi, saranno stabiliti dalla Giunta regionale su proposta dei competenti assessori.

Art. 3

Nell’allegato A) alla legge regionale 10 maggio 1983, n. 32, sono aggiunte le seguenti qualifiche:

QUINTO LIVELLO - Assistente;

SETTIMO LIVELLO - Assistente educatore.

Art. 4

Alla copertura dei posti di assistente sociale e di assistente educatore di cui al precedente articolo 1 l’Amministrazione regionale provvede con concorsi pubblici per titoli ed esami.

Art. 5

Alla copertura dei posti di assistente di cui all’articolo 1 della presente legge, l’Amministrazione regionale provvede con concorso interno, per titoli ed esami, al quale saranno ammessi i dipendenti in possesso dei prescritti titoli di studio e di qualificazione professionale.

Art. 6

Il personale inquadrato nelle qualifiche di assistente educatore e di assistente è utilizzato nei servizi, anche domiciliari, e nelle strutture assistenziali e scolastiche di sostegno ai soggetti portatori di handicaps operanti sul territorio della Regione.

L’utilizzazione di cui al comma precedente è disposta con decreto dell’Assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale. Per il personale da utilizzare nei servizi scolastici il decreto è assunto di intesa con l’Assessore regionale alla pubblica istruzione.

Nei casi di assenza prolungata e, limitatamente al periodo di svolgimento delle lezioni, il personale in servizio nelle scuole potrà essere sostituito, su segnalazione del preside o direttore didattico, anche con il conferimento di supplenze secondo l’ordine delle graduatorie di merito dell’ultimo concorso regolarmente espletato, relativo alla qualifica.

Con successivi regolamenti regionali saranno determinate le modalità di espletamento del servizio del personale di cui alla presente legge.

Art. 7

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge previsto in L. 350.000.000 per l’anno 1984 e in annue L. 700.000.000 a decorrere dall’anno 1985, graverà sul capitolo 20900 del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1984 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede:

per l’anno 1984 mediante l’utilizzo per lire 350.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) del bilancio di previsione per l’esercizio 1984.

(Allegato n. 8 - Spese di funzionamento istituzionale);

per gli anni 1985 e 1986 mediante utilizzo per

L. 1.400.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 1.2. personale regionale del bilancio pluriennale 1984/ 1986.

A decorrere dal 1987 gli oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 8

Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti ")

L. 350.000.000

Variazione in aumento

Cap. 20900 " Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell’Ente "

L. 350.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.