Legge regionale 11 novembre 1965, n. 16 - Testo storico

Legge regionale n. 16 del 11 11 1965

Bollettino ufficiale 15 11 1965

CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO AL COMUNE DI AOSTA A TITOLO DI CONCORSO REGIONALE NELLE SPESE PER ANTICIPAZIONI DI FONDI E PER AMMORTAMENTO, PER L'ANNO 1965, DI MUTUI PASSIVI ASSUNTI DAL COMUNE STESSO PER IL FINANZIAMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ.

Art. 1

È approvata la concessione, a carico del bilancio della Regione, di un contributo di Lire centocinquantamilioni al Comune di Aosta, a titolo di concorso finanziario della Regione nelle spese per anticipazioni di fondi e per ammortamento, per l'anno 1965, di mutui passivi assunti dal Comune stesso per il finanziamento di lavori di pubblica utilità.

Art. 2

Al finanziamento della spesa di Lire centocinquantamilioni, di cui al precedente articolo 1, si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della parte ENTRATA e allo stato di previsione della parte SPESA del bilancio della Regione per l'anno 1965:

A) Variazione allo stato di previsione della parte ENTRATA:

lo stanziamento del capitolo 16 ("Proventi della Casa da gioco di St-Vincent") è aumentato della somma di Lire 150.000.000.

B) Variazione allo stato di previsione della parte SPESA: Istituzione del seguente nuovo capitolo di spesa 134, con lo stanziamento di Lire 150.000.000: "Contributo al Comune di Aosta per concorso nelle spese per anticipazioni di fondi e per ammortamento, per l'anno 1965, di mutui passivi assunti dal Comune per il finanziamento di lavori di pubblica utilità".

Art. 3

Il versamento del contributo di cui ai precedenti articoli sarà effettuato alla Tesoreria del Comune di Aosta in uno o più ratei, entro il 31-12-1965, in esecuzione di appositi provvedimenti deliberativi di liquidazione del contributo stesso, da adottarsi dalla Giunta Regionale previo accertamento della maggiore entrata annua di cui al precedente articolo sul capitolo 16 della parte ENTRATA del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965.

Art. 4

La spesa per la liquidazione del contributo di cui ai precedenti articoli sarà imputata al nuovo capitolo 134 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1965.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.