Legge regionale 19 giugno 1984, n. 24 - Testo storico
Legge regionale n. 24 del 19 06 1984
Bollettino ufficiale 13 7 1984 n. 7
Modificazioni alla legge regionale 28 giugno 1982 n. 16, concernente la costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d’Aosta.
L’articolo 2, primo comma, della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, è sostituito dal seguente: "La Società ha lo scopo di concorrere, nel quadro di una politica di programmazione regionale, a promuovere tutte quelle attività che, direttamente ed indirettamente, favoriranno lo sviluppo socio - economico della Regione, con la sola esclusione del commercio al dettaglio e delle assicurazioni, in armonia con le direttive della Regione".
L’articolo 2, terzo comma della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, è sostituito dal seguente: "Ai fini della presente legge l’attività di un’impresa si considera prevalentemente svolta nel territorio regionale quando qui siano localizzati per intero o in parte predominante gli investimenti fissi e l’occupazione e, ove richiesto, la direzione tecnica e quella amministrativa".
L’articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, è sostituito dal seguente:
"La FINAOSTA SpA opera con mezzi finanziari propri, nelle forme di cui al successivo articolo 4, ovvero per conto della Regione Valle d’Aosta o di altri enti pubblici, con fondi specifici forniti dalla Regione stessa o dagli altri enti.
Si definisce ordinaria la gestione relativa ad interventi che la Società pone in essere con mezzi finanziari propri; la gestione relativa a interventi effettuati per conto della Regione Valle d'Aosta, ai sensi del successivo articolo 5, o di altri enti si definisce speciale. La FINAOSTA può gestire, infine, Fondi di rotazione regionali o di altri enti pubblici ".
All’articolo 6 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, è aggiunto il seguente comma:
" Ai fini dell’applicazione dei precedenti divieti, nella determinazione dell’entità degli interventi diversi dalla assunzione di partecipazioni, non si terrà conto delle somme impegnate a carico dello speciale fondo previsto nel precedente articolo 5 ".
L’articolo 12, primo e secondo comma, della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, è sostituito dal seguente:
" La FINAOSTA è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 9 membri elevati a 11 a decorrere dall’esercizio sociale 1984 - 1985.
Alla Regione Valle d’Aosta spetta la nomina, ai sensi dell’articolo 2458 del Codice Civile, del Presidente del Consiglio di Amministrazione e di uno dei Consiglieri da scegliersi tra uno dei Dirigenti dell’Amministrazione regionale con funzioni di coordinamento tra la Regione e la FINAOSTA.
La nomina degli altri membri del Consiglio verrà effettuata dall’assemblea su designazione, da parte della Regione, di un numero di consiglieri, per i quali è autorizzata a prestare cauzione, proporzionato per eccesso, alla sua quota di capitale, e su designazione da parte degli altri azionisti dei rimanenti consiglieri; ai predetti altri azionisti spetta, comunque, complessivamente e indipendentemente dall’entità della loro partecipazione al capitale sociale, la designazione di almeno un consigliere ".
Ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 8 della LR 28 giugno 1982, n. 16, è autorizzato l’aumento di capitale sociale della FINAOSTA da Lire 12.500.000.000 fino a Lire 20.000.000.000 suddivisi in 20.000 azioni di valore nominale unitario di Lire 1.000.000.
La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere, in una o più soluzioni, una quota dell’aumento del capitale sociale di cui al precedente comma pari a Lire 5.625.000.000 (cinquemiliardi seicentoventicinque milioni) corrispondenti a 5.625 azioni.
L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverà sul cap. 36350 del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1984.
Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede:
- quanto a Lire 625.000.000 mediante utilizzo della disponibilità residua derivante dall’autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, articolo 8;
- quanto a Lire 5.000.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo
- Spese di investimento " - Allegato n. 8 - Settore secondo - Sviluppo Economico del bilancio di previsione per il corrente esercizio.
Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1984 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte Spesa
Variazione in diminuzione:
Cap. 50150 Fondo globale per il finanziamento di spesa per ulteriori programmi di sviluppo - Spesa di investimento "
L. 5.000.000.000
Variazione in aumento:
Cap. 36350 Spese per la sottoscrizione di capitale sociale della FINAOSTA SpA - LR 28 giugno 1982, n. 16, artt. 4 e 8
L. 5.000.000.000
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.