Legge regionale 1° giugno 1984, n. 16 - Testo storico

Legge regionale n. 16 del 01 06 1984

Bollettino ufficiale 15 6 1984 n. 6

Disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di vigilanza e tutela sulle società cooperative e loro consorzi.

Art. 1

La presente legge disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di vigilanza e tutela sulle società cooperative e sui loro consorzi, trasferite alla Regione Autonoma Valle d’Aosta con la legge 16 maggio 1978, n. 196.

Art. 2

1) È istituito presso l’Assessorato regionale dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dei trasporti il registro regionale delle società cooperative e dei loro consorzi.

2) Il registro è pubblico e comprende le società cooperative ed i loro consorzi che hanno sede nel territorio della Regione Autonoma Valle d’Aosta, appartenenti ad una delle seguenti categorie: - cooperative di consumo

- cooperative di produzione e lavoro

- cooperative agricole

- cooperative edilizie

- cooperative di trasporto

- cooperative di pesca

- cooperative miste

3) L’iscrizione nel registro sostituisce ad ogni effetto giuridico quella nel registro prefettizio di cui al Regio Decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e al DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni.

4) La mancanza di iscrizione nel registro esclude le società cooperative ed i loro consorzi da ogni agevolazione tributaria o di qualsiasi altra natura - comprese le provvidenze previste da leggi o provvedimenti regionali - in conformità dell’articolo 16 del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577.

Art. 3

1) Per ottenere l’iscrizione nel registro di cui al precedente articolo 2, le società cooperative ed i loro consorzi devono presentare domanda all’Assessorato regionale dell’industria, commercio, artigianato e trasporti unitamente alla seguente documentazione:

1) Atto costitutivo omologato dal Tribunale e statuto sociale, autenticati dal notaio o copie conformi dell’atto costitutivo e dello statuto sociale autenticate dal cancelliere del tribunale competente per territorio.

2) Elenco nominativo dei soci, con l’indicazione della loro attività professionale e domicilio, recante in calce la dichiarazione dei legali rappresentanti della società attestante l’ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato e la sussistenza nei confronti di tutti i soci dei requisiti stabiliti dalla legge e dallo statuto per l’appartenenza alla cooperativa.

3) Elenco nominativo degli amministratori e dei sindaci.

4) Eventuale regolamento interno.

5) L’Assessore, accertato che per gli atti presentati sono state adempiute le formalità prescritte dagli artt. 2519 e 2537 del codice civile, che il numero ed i requisiti dei soci sono quelli prescritti dalle leggi e dall’atto costitutivo, sentito il parere della commissione di cui al successivo articolo 9 ne dispone l’iscrizione entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Art. 4

1) Le iscrizioni nel registro e le cancellazioni sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione. 2) L’Assessorato regionale dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dei trasporti dà notizia al Ministero del lavoro e della previdenza sociale delle iscrizioni e delle cancellazioni dal registro ai fini della relativa annotazione nello schedario generale.

3) L’Assessorato regionale dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dei trasporti provvede, inoltre, in conformità della normativa statale in materia, a trasmettere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai fini della pubblicazione sul BUSC (Bollettino Ufficiale Società Cooperative), gli atti sociali relativi alle società cooperative e ai loro consorzi, aventi sede nella Regione autonoma Valle d’Aosta.

Art. 5

1) L’iscrizione delle società cooperative e dei loro consorzi nel registro è effettuata per ordine progressivo, secondo la data di presentazione della domanda.

2) L’iscrizione dovrà indicare:

- sede legale;

- gli estremi del rogito notarile di costituzione;

- gli estremi dei provvedimenti di omologazione e iscrizione nel registro delle imprese;

- la categoria di appartenenza;

- la durata della società;

- il numero dei soci, la quota sociale od il taglio delle azioni sociali;

- i dati relativi alla pubblicazione nel BUSC;

- le eventuali modifiche statutarie;

- l’associazione di rappresentanza cui l’ente eventualmente aderisce;

- gli estremi delle revisioni effettuate e dei provvedimenti adottati;

- ogni altra annotazione utile.

3) Qualora l’ente cooperativo esplichi più di una delle attività indicate nel precedente articolo 2, comma secondo, sarà annotata l’attività prevalente.

Art. 6

1) Gli enti cooperativi contemplati nella presente legge sono tenuti a comunicare all’Assessorato regionale dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dei trasporti:

1 - le modificazioni dello statuto, lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della società con le modalità indicate nel precedente articolo 3;

2 - le cariche sociali e le relative variazioni;

3 - il bilancio annuale in duplice copia con allegati le relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale ed il verbale dell’Assemblea dei soci.

2) Gli atti di cui sopra debbono essere trasmessi entro trenta giorni dalla data dell’avvenuto deposito nella cancelleria del Tribunale.

Art. 7

1) In difetto dei requisiti richiesti, le domande di iscrizione nel registro sono respinte con provvedimento motivato dell’Assessore regionale dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dei trasporti da notificarsi all’ente cooperativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

2) Avverso il provvedimento è dato ricorso alla Giunta regionale entro e non oltre trenta giorni dalla notifica.

3) La Giunta regionale decide sul ricorso entro 60 giorni sentita la commissione regionale per la cooperazione.

Art. 8

1) La cancellazione dal registro è disposta dall’Assessore regionale dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dei trasporti con provvedimento motivato, da notificarsi all’ente cooperativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno:

1 - in caso di cessazione dell’attività da parte dell’ente per scioglimento od altra causa;

2 - in caso di carenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione;

3 - quando l’ente cooperativo, a seguito di contestazione di gravi infrazioni di legge o statutarie, non abbia provveduto entro il termine prefissato, ad adempiere alle prescrizioni impartite.

2) Avverso il provvedimento di cancellazione dal registro è dato ricorso alla Giunta regionale entro e non oltre trenta giorni dalla notifica.

3) La Giunta regionale decide sul ricorso entro 60 giorni sentita la commissione regionale per la cooperazione.

Art. 9

1) È istituita presso l’Assessorato regionale dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dei trasporti la commissione regionale per la cooperazione.

2) La commissione ha il compito di esprimere pareri:

- sulle iscrizioni e le cancellazioni delle cooperative e loro consorzi dal registro delle società cooperative;

- sui ricorsi alla Giunta regionale di cui ai precedenti articoli 7 e 8;

- sulla devoluzione del patrimonio degli enti cooperativi iscritti nel registro delle società cooperative nei casi di scioglimento e qualora la devoluzione non sia espressamente regolata dagli statuti e dalle leggi vigenti;

- sui provvedimenti previsti dagli artt. 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile;

- sulla costituzione, sul riconoscimento e sullo scioglimento dei consorzi di cooperative per pubblici appalti di cui alla legge 24 luglio 1909, n. 422, nonché dei consorzi di cooperative di altra natura a carattere regionale;

- su tutte le questioni per le quali il parere della commissione sia prescritto da leggi e regolamenti o richiesto dalla Giunta regionale.

Art. 10

1) La commissione regionale per la cooperazione è composta:

- dall’Assessore regionale dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dei trasporti che la presiede o da un suo delegato;

- dal funzionario responsabile del servizio cooperazione dell’Assessorato regionale dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dei trasporti;

- da tre funzionari in rappresentanza, rispettivamente degli Assessorati regionali del turismo, dell’agricoltura e foreste e dei lavori pubblici;

- da rappresentanti del movimento cooperativo designati, uno per ciascuna, dalle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577;

- da un rappresentante della Fédération regionale des cooperatives valdotaines;

- da non meno di cinque membri effettivi e cinque membri supplenti eletti dalle cooperative iscritte nel registro regionale delle società cooperative in modo che nella commissione siano adeguatamente rappresentate le varie categorie degli enti cooperativi.

2) A tal fine la Giunta regionale, sentita la commissione regionale per la cooperazione stabilisce, su proposta dell’Assessore regionale dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dei trasporti, almeno 60 giorni prima dell’elezione, il numero dei rappresentanti, effettivi e supplenti, che deve essere eletto da ciascuna categoria.

3) Le elezioni sono indette dal Presidente della Giunta regionale.

4) Norme procedurali per disciplinare lo svolgimento delle elezioni saranno emanate dalla Giunta regionale, sentita la commissione per la cooperazione.

Art. 11

1) La Commissione regionale per la cooperazione è nominata dalla Giunta Regionale.

2) I suoi componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

3) La commissione è convocata dal presidente e per la validità delle sedute è necessaria la metà più uno dei componenti.

4) Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

5) I supplenti partecipano alle sedute in caso di assenza del rispettivo componente effettivo.

6) Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da personale dipendente dell’Assessorato regionale dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dei trasporti designato dall’Assessore.

Art. 12

1) La vigilanza sulle società cooperative e sui loro consorzi si esplica attraverso la revisione ordinaria e straordinaria.

2) La revisione ordinaria è eseguita almeno una volta ogni due anni al fine di prestare assistenza e consiglio agli organi dell’ente cooperativo per il miglior conseguimento degli scopi statutari e mutualistici e l’eliminazione di eventuali irregolarità.

3) Essa è diretta ad accertare principalmente:

- il regolare funzionamento contabile ed amministrativo dell’ente;

- la consistenza patrimoniale dell’ente e lo stato

delle attività e delle passività;

- l’osservanza delle norme legislative, statutarie e mutualistiche.

4) La revisione straordinaria è eseguita con l’osservanza delle disposizioni stabilite per le revisioni ordinarie ed è disposta in caso di grave irregolarità dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dei trasporti, sentita la commissione regionale per la cooperazione.

Art. 13

1) Le revisioni ordinarie per gli enti cooperativi aderenti ad una delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, o alla Fédération regionale des cooperatives valdotaines, sono effettuate dalle rispettive associazioni regionali o dalla Fédération stessa a mezzo di propri revisori, della cui idoneità morale e tecnica rispondono.

2) Le revisioni straordinarie nonché quelle ordinarie per le società cooperative che non aderiscono alle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela di cui al comma precedente, sono eseguite da revisore appositamente incaricato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dei trasporti.

Art. 14

1) Gli enti cooperativi hanno l’obbligo di mettere a disposizione del revisore che ha l’obbligo di qualificarsi mediante l’esibizione di documenti comprovanti l’incarico ricevuto, tutti i libri contabili e di fornire altresì i dati, le informazioni ed i chiarimenti che fossero loro richiesti.

2) Di ogni revisione deve essere redatto un verbale in triplice copia, secondo il modello predisposto dall’Amministrazione regionale, da sottoscrivere dal revisore e dal legale rappresentante dell’ente il quale può far farvi annotare le sue osservazioni.

3) Le copie del verbale vanno consegnate dal revisore all’ente revisionato, all’Assessore regionale dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dei trasporti ed eventualmente all’Associazione cui la cooperativa aderisce.

4) Entro quindici giorni dalla data del verbale, l’ente revisionato può presentare ulteriori osservazioni.

5) Il revisore è tenuto al segreto d’ufficio.

Art. 15

1) In caso di irregolarità non sanata entro i termini fissati nel verbale di revisione ovvero in qualsiasi altro caso di constatata grave irregolarità, l’Assessore regionale dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dei trasporti diffida l'ente a provvedere alla regolarizzazione.

2) Qualora l’ente non ottemperi alla diffida entro il termine stabilito può essere disposta la cancellazione dal registro delle società cooperative a norma del precedente articolo 8.

3) I provvedimenti di cui agli artt. 2540, 2544 e 2545 del codice civile sono adottati dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dei trasporti.

4) I provvedimenti di cui al terzo comma del presente articolo sono trascritti nel registro delle società cooperative e pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

5) Essi devono essere comunicati al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale per l’annotazione nello schedario generale della cooperazione.

Art. 16

1) Per lo svolgimento dei compiti di assistenza alle società cooperative e loro consorzi e di promozione della cooperazione l’Amministrazione regionale si avvale:

1 - delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell’articolo 5 del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577;

2 - della Fédération regionale des cooperatives valdotaines, costituitasi con compiti di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo valdostano.

2) A tal fine le associazioni di cui al punto 1 e la Fédération di cui al punto 2 del precedente comma devono trasmettere all’Assessorato regionale dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dei trasporti:

- copia dell’atto costitutivo e dello statuto sociale;

- copia del verbale di costituzione degli organi sociali;

- relazione annuale sull’attività svolta;

- elenco degli enti cooperativi aderenti corredato dalla documentazione comprovante l’adesione;

- copia degli atti concernente le modifiche alla composizione degli organi sociali ed al numero dei soci.

Art. 17

1) Per le revisioni previste dal primo comma dell’articolo 13 spetta all’associazione cui l’ente revisionato aderisce, per ciascun biennio, una somma a titolo di rimborso spese di entità pari al contributo stabilito, a norma dell’articolo 8 del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni, a carico delle società cooperative aventi uguale numero di soci e capitale sociale.

2) A tal fine le associazioni interessate trasmetteranno appositi prospetti riepilogativi delle revisioni effettuate nel corrispondente periodo, con l’indicazione degli enti revisionati, delle generalità del revisore e della data di ciascuna revisione.

3) Per le revisioni straordinarie e per le revisioni ordinarie, di cui al 2° comma dell’articolo 13, ai revisori spetta, a titolo di rimborso forfettario delle spese, una diaria giornaliera nella misura stabilita per i revisori del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale che effettuano le revisioni ordinarie di cui all’ultimo comma dell’articolo 3 del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577.

Art. 18

1) Sono altresì poste a carico dell’Amministrazione regionale le spese relative alle procedure di liquidazione delle società cooperative e dei loro consorzi, aventi sede nella Regione, disposte ai sensi degli articoli 2540 e 2544 del codice civile e dell’articolo 22 del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, e con legge 17 febbraio 1971, n. 127, nonché i compensi agli stessi commissari liquidatori, quando dette procedure si chiudono con totale mancanza di attivo.

2) Qualora nelle procedure di liquidazione di cui al comma precedente, l’attivo realizzato non sia sufficiente a coprire integralmente le spese ed i compensi ai commissari liquidatori, è posta a carico dell’Amministrazione regionale la differenza necessaria.

3) Nei casi, altresì, in cui sia comprovata la impossibilità del rimborso integrale delle spese affrontate dai commissari nominati ai sensi dell’articolo 2543 del codice civile e dai liquidatori nominati ai sensi dell’articolo 2545 dello stesso codice, nonché l’impossibilità del pagamento del compenso in favore dei medesimi nella misura fissata dall’autorità di vigilanza a carico degli enti cooperativi interessati, detti compensi e spese sono posti a carico dell’Amministrazione regionale integralmente o per la differenza necessaria.

Art. 19

1) Le spese derivanti a carico della Regione, per l’applicazione della presente legge previste in annue L. 10.000.000 (diecimilioni), graveranno sul capitolo n. 35735 di nuova istituzione, del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1984 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per i successivi esercizi finanziari.

2) Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo del Capitolo 50000 (fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali - spese correnti - Allegato n. 8 - Settore II - Sviluppo economico), del bilancio preventivo per l’anno 1984.

3) Sul capitolo 50000 resta utilizzabile la minore somma di L. 100.000.000 (centomilioni) per il rifinanziamento della legge regionale 9 maggio 1963, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni (contributo all’EVART). Per gli anni 1985 - 1986 mediante utilizzo delle risorse disponibili iscritte al programma 2.2.2.10 - Interventi promozionali per l’artigianato.

4) A decorrere dall’anno 1985 gli oneri necessari saranno iscritti con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 20

Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali... " L. 10.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 35735 (di nuova istituzione):

" Spese per la vigilanza e la tutela sulle società cooperative e loro consorzi " LR primo giugno 1984 n. 16 L. 10.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.