Legge regionale 4 maggio 1984, n. 14 - Testo storico

Legge regionale n. 14 del 04 05 1984

Bollettino ufficiale 17 5 1984 n. 5

Garanzia fidejussoria della Regione presso l’Istituto bancario San Paolo di Torino, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della SpA Centrale laitière d’Aoste.

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fidejussoria della Regione, per la durata di un anno, presso l’Istituto Bancario San Paolo di Torino, nell’interesse ed a favore della SpA Centrale Laitière d’Aoste, con sede in Aosta, per operazioni di finanziamento delle spese per le attività inerenti alle finalità statutarie della SpA stessa, fino alla concorrenza massima di complessive Lire 525 milioni.

La garanzia fidejussoria comprende altresì gli interessi, le spese, le imposte e gli accessori richiesti dall’Istituto di Credito mutuante.

Tale garanzia fidejussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell’articolo 1944 del Codice Civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2

La concessione della proroga della garanzia fidejussoria regionale è subordinata all’impegno, da parte della SpA Centrale Laitière d’Aoste di sottoporre le proprie contabilità ed operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli, in ogni più ampia forma, disposti dalla Giunta regionale, nonché all’impegno di trasmettere alla Regione

- Assessorato Agricoltura e Foreste - gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei conferenti quantitativi di latte.

La concessione della proroga della garanzia fidejussoria regionale è altresì subordinata all’impegno da parte dell’Istituto di credito, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie contabili della SpA Centrale Laitière d’Aoste.

Art. 3

Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di sua assenza ed impedimento, l’Assessore alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fidejussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l’Istituto Bancario San Paolo di Torino previamente concordate ed approvate con deliberazione della Giunta regionale, nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fidejussoria, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio.

Art. 4

Ai sensi della legge regionale primo aprile 1975, n. 7, gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla concessione della garanzia fidejussoria prevista dalla presente legge valutati in Lire 5.000.000 faranno carico al capitolo 51000 del bilancio in corso.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50050 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1984.

La previsione di spesa iscritta al settore 2 - Sviluppo economico dell’allegato n. 8 alla legge regionale 18 gennaio 1984, n. 3 relativa al finanziamento della spesa per sottoscrizione titoli azionari della SpA Centrale Laitière d’Aoste è destinata per Lire 5.000.000 alla copertura della presente legge. Rimane, quindi, utilizzabile la minore somma di Lire 145.000.000.

Art. 5

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050 Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese di investimento) L. 5.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 51000 Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative LR primo aprile 1975, n. 7 L. 5.000.000

Nell’allegato n. 9 del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1984 approvato con legge regionale 18 gennaio 1984 n. 3 è aggiunto quanto segue:

LR 4 maggio 1984, n. 14

Garanzia fidejussoria della Regione presso l’istituto Bancario San Paolo di Torino per l’assunzione di un mutuo bancario da parte della SpA Centrale Laitière d’Aoste.

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.