Legge regionale 11 aprile 1984, n. 9 - Testo storico
Legge regionale n. 9 del 11 04 1984
Bollettino ufficiale 7 5 1984 n. 3
Rideterminazione dell’assegno integrativo di natalitą alle coltivatrici dirette, alle lavoratrici artigiane ed esercenti attivitą commerciali.
Con decorrenza dal primo gennaio 1984, l’assegno integrativo regionale, una tantum, di natalitą di cui all’articolo 1 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 27, č rideterminato nella misura di lire duencentocinquantamila.
Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, valutati in lire dieci milioni annue, graveranno sul capitolo 41350 del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1984 e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.
Alla copertura degli oneri si provvede mediante utilizzo dell’autorizzazione di spesa prevista dalla legge regionale 31 agosto 1972, n. 29 e successive modificazioni.
La presente legge sarą pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Valle d’Aosta.