Legge regionale 11 aprile 1984, n. 7 - Testo storico

Legge regionale n. 7 del 11 04 1984

Bollettino ufficiale 7 5 1984 n. 3

Concessione della riserva del 15 percento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata agli appartenenti alle forze dell’ordine residenti in Valle d’Aosta.

Art. 1

In conformità a quanto previsto dal primo comma dell’articolo 10 del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035, la Regione riserva un’aliquota del 15 percento degli alloggi finanziati ai sensi delle leggi 8 agosto 1977, n. 513, e 5 agosto 1978, n. 457, per la sistemazione abitativa dei nuclei familiari di appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanzia e al Corpo degli Agenti di Custodia effettivamente residenti e in servizio in Valle d’Aosta.

Art. 2

Il limite massimo di reddito per concorrere all’assegnazione degli alloggi finanziati ai sensi delle leggi 8 agosto 1977, n. 513, e 5 agosto 1978, n. 457, è elevato per tutti i concorrenti a Lire 10.000.000.

L’importo del limite di 10.000.000 di lire è indicizzato annualmente in misura pari al 75 percento della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di lavoratori dipendenti verificatasi nell’anno precedente. Il relativo provvedimento di adeguamento è adottato, all’inizio di ciascun anno solare, con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 3

Gli alloggi attribuiti a norma della presente legge devono essere lasciati liberi dai beneficiari improrogabilmente entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di assegnazione dei medesimi ad altra sede fuori dal territorio valdostano.

Art. 4

La competenza relativa all’individuazione dei beneficiari della riserva di cui all’articolo 1 della presente legge è attribuita al Presidente della Giunta regionale.

Il Consiglio regionale provvederà ad emanare apposito regolamento circa:

a) le modalità di accertamento del possesso dei requisiti di legge per gli appartenenti alle Forze dell’Ordine operanti in Valle d’Aosta che intendono beneficiare degli alloggi in quota riservata;

b) le modalità di trasmissione degli elenchi nominativi dei beneficiari ai Comuni per l’emissione all’atto di assegnazione;

c) le modalità di trasmissione degli elenchi nominativi di cui al precedente punto b) all’Istituto autonomo per le case popolari per la conseguente stipulazione dei contratti di locazione.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale della Regione Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.