Legge regionale 11 novembre 1965, n. 14 - Testo storico

Legge regionale n. 14 del 11 11 1965

Bollettino ufficiale 0 11 1965

AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI DUE PARCHEGGI PUBBLICI NELLA CITTÀ DI AOSTA - VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO DELLA REGIONE PER L'ANNO 1965.

Art. 1

È autorizzata la realizzazione, a cura e spese della Regione, di due parcheggi pubblici, di interesse regionale, nelle seguenti zone di particolare interesse archeologico e turistico della Città di Aosta:

a) zona della Cattedrale (compresa tra la Piazza Giovanni XXIII, la Via De Sales e la Via Lostan);

b) zona delle Porte Pretoriane (compresa tra la Via Plouves, la Via Festaz e la Piazza Porte Pretoriane).

Art. 2

È autorizzata la spesa complessiva di Lire 210.000.000 per l'acquisizione delle aree di terreno e per l'esecuzione dei lavori occorrenti per la realizzazione dei due parcheggi pubblici di cui al precedente articolo 1.

Art. 3

La Giunta Regionale è autorizzata a provvedere all'approvazione, all'impegno e alla liquidazione della spesa di L. 210 milioni, di cui al precedente articolo, da finanziare:

a) per Lire 74.000.000 con imputazione al capitolo 324 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965 (" Spese per la costruzione di opere stradali a carico della Regione ");

b) per Lire 136.000.000 con imputazione all'istituendo capitolo di spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1966 corrispondente al sopracitato capitolo 324 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965.

Art. 4

Per il finanziamento della spesa di Lire 74.000.000 di cui alla lettera a) del precedente articolo 3, sono approvate le seguenti variazioni agli stanziamenti del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965:

A) Variazioni in aumento alla parte ENTRATE: il capitolo 6 ("Provento quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall'articolo 2 della legge 29-11-1955 n. 1179"), è aumentato di Lire ventiquattromilioni;

B) Variazioni alla parte SPESE:

in diminuzione: il capitolo 111 ("Spese per acquisto di beni patrimoniali") è ridotto di Lire cinquanta milioni;

in aumento: il capitolo 324 ("Spese per la costruzione di opere stradali a carico della Regione") è aumentato di Lire settantaquattro milioni.

Art. 5

La Giunta Regionale è, altresì, autorizzata a provvedere alla approvazione dei progetti esecutivi dei due parcheggi pubblici di cui all'articolo 1, all'appalto e alla aggiudicazione dei lavori relativi ed alla approvazione, al finanziamento e alla liquidazione delle relative spese, nonché all'adozione dei provvedimenti deliberativi necessari per l'acquisizione delle aree di terreno occorrenti per la realizzazione dei due parcheggi pubblici di cui si tratta e all'approvazione, al finanziamento e alla liquidazione delle relative spese.

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.