Legge regionale 18 gennaio 1984, n. 1 - Testo storico

Legge regionale n. 1 del 18 01 1984

Bollettino ufficiale 19 1 1984 n. 1

Norme integrative in ordine al personale addetto ai servizi regionali presso la Casa da Gioco di Saint-Vincent.

Art. 1

Il Consiglio regionale, in caso di assoluta necessità derivante da prolungata assenza dal servizio - da cui non discenda la cessazione del rapporto di impiego - dei Vice Commissari o dell'Ispettore per il controllo delle manifestazioni a onere comune dei Servizi regionali presso la Casa da Gioco di Saint - Vincent, può disporre, con deliberazione, l’affidamento di incarichi fiduciari, per il periodo di tempo strettamente necessario, in numero non superiore ai corrispondenti posti previsti in pianta organica, con il trattamento economico iniziale della rispettiva qualifica.

Qualora gli incarichi di cui al precedente comma siano conferiti a personale dei ruoli organici della Regione, il personale stesso è posto in aspettativa senza assegni. Il trattamento economico di detto personale non può, comunque, essere inferiore a quello in godimento.

Art. 2

La Giunta regionale, ove lo stato di necessità riguardi l’assenza di personale addetto ai Servizi regionali presso la Casa da Gioco di Saint - Vincent con qualifica di Controllore, può avvalersi di personale estraneo all’Amministrazione regionale, attraverso le modalità previste dagli artt. 4 e 5 della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, con facoltà di abbreviare i termini di cui all’articolo 84, primo comma, della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, fino a un minimo di otto giorni e quelli di cui all’articolo 92, primo comma, della legge medesima, fino a un minimo di tre giorni e previo accertamento delle cognizioni tecniche e delle qualità attitudinali attraverso apposita prova di selezione.

La Giunta, ove, parzialmente o interamente, non sia in grado di ovviare alle assenze con il rimedio previsto nel comma precedente può distaccare in servizio, in sostituzione del personale assente, dipendenti regionali appartenenti allo stesso livello dei " controllori " oppure, mediante incarico, appartenenti alla fascia funzionale immediatamente inferiore, in ogni caso previa prova di selezione analoga a quella di cui al precedente comma.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello statuto speciale della Regione Valle d’Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.