Legge regionale 28 dicembre 1983, n. 95 - Testo storico

Legge regionale n. 95 del 28 12 1983

Bollettino ufficiale 29 12 1983 n. 24

Intervento finanziario per la realizzazione del collegamento autostradale di adduzione al traforo alpino del Monte Bianco.

Art. 1

Al fine di favorire e rendere possibili iniziative atte a realizzare il collegamento autostradale dalla Piana di Aosta all’imbocco del Traforo del Monte Bianco, č autorizzata la spesa di Lire venti miliardi limitatamente all’esercizio 1983.

Art. 2

La Giunta regionale č delegata a presentare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge un provvedimento legislativo che, in relazione al disposto dell’articolo 5 della legge 12 agosto 1982, n. 531, preveda le modalitą di realizzazione ed il finanziamento a carico della Regione necessari per l’intervento di cui al precedente articolo.

Art. 3

Alla copertura dell’onere di Lire venti miliardi per l’esercizio 1983 derivante dall’applicazione dell’articolo 1 della presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) " (Allegato n. 8 - Settore I - Assetto del territorio e tutela dell’ambiente), del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1983.

Art. 4

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento) " L. 20.000.000.000

Variazione in aumento

Settore 2.2.1. - Assetto del territorio e tutela dell’ambiente

Programma 2.2.1.03. - Viabilitą

Cap. 26800 (di nuova istituzione)

" Spese per la realizzazione del Collegamento autostradale di adduzione al Traforo Alpino del Monte Bianco " L. 20.000.000.000

Art. 5

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.