Legge regionale 28 dicembre 1983, n. 80 - Testo storico

Legge regionale n. 80 del 28 12 1983

Bollettino ufficiale 29 12 1983 n. 24

Finanziamento delle attivitą previste dalla legge regionale 18 febbraio 1983, n. 4, recante l’istituzione dell’Ufficio regionale della Protezione civile.

Art. 1

Per gli interventi previsti dall’articolo 1 della LR 18 febbraio 1983, n. 4 č autorizzata la spesa annua di Lire 745.000.000.

Art. 2

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge per l’anno finanziario 1983 graverą sul nuovo capitolo " Spese per la disponibilitą di elicottero per interventi di emergenza, calamitą, lavori, ricerche e studi " che si istituisce nella parte Spesa del Bilancio di Previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1983, e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

Alla copertura dell’onere si provvede:

mediante riduzione di Lire 745.000.000 dallo stanziamento iscritto al capitolo 50050 del Bilancio di Previsione della regione per l’esercizio 1983 (fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali - spese di investimento, debitamente integrato con LR 8 novembre 1983, n. 69.

Per gli anni 1984 e 1985 mediante utilizzo per Lire 1.490.000.000 delle disponibilitą del settore 2.2.1. " Assetto del territorio e tutela dell’ambiente " programma 2.2.1.06.

- Difesa del suolo - del bilancio pluriennale 1983- 1985.

Art. 3

Al Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1983 sono approvate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

:

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050 Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese di investimento) L. 745.000.000

Variazione in aumento:

Settore 2.2.1. Assetto del territorio

Programma 2.2.1.06 - difesa del suolo

Cap. 28270 (di nuova istituzione)

" Spese per la disponibilitą di elicottero per interventi di emergenza, calamitą, lavori, ricerche e studi " L. 745.000.000

La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.