Legge regionale 28 dicembre 1983, n. 78 - Testo storico

Legge regionale n. 78 del 28 12 1983

Bollettino ufficiale 29 12 1983 n. 24

Rifinanziamento per l’anno 1983 delle leggi regionali 16 giugno 1978, nn. 24 e 25, concernenti l’adesione della Regione ai Consorzi Garanzia Fidi fra gli Industriali e fra i Commercianti della Valle d’Aosta.

Art. 1

La giunta regionale è autorizzata a concedere, per l’anno 1983, contributi per l’abbattimento del tasso di interesse fissato fra gli Istituti di credito ed i Consorzi sotto elencati, fino ad un ammontare complessivo di spesa di lire 350 milioni, così ripartito:

1. - lire 250 milioni al Consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d’Aosta, di cui alla legge regionale 16 giugno 1978, n. 24;

2. - lire 100 milioni al Consorzio garanzia fidi fra i commercianti della Valle d’Aosta, di cui alla legge regionale 16 giugno 1978, n. 25.

Art. 2

L’onere di lire 350 milioni a carico della Regione per l’applicazione della presente legge graverà sui Capitoli 35750 e 36900 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1983.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 50050 della parte spesa del bilancio stesso " Fondo globale per finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese di investimento) - settore II - Sviluppo economico.

Sul capitolo 50050 resta utilizzabile la minore somma di lire 900 milioni per il rifinanziamento fondo di rotazione per il commercio.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

- Variazione in diminuzione:

Cap. 50050 Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese di investimento) L. 350.000.000

- Variazioni in aumento:

Cap. 35750 Contributo al Consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d’Aosta

LR 16 giugno 1978, n. 24 L. 250.000.000

Cap. 36900 Contributo al Consorzio garanzia fidi fra i commercianti della Valle d’Aosta

LR 16 giugno 1978, n. 25 L. 100.000.000

Totale in aumento L. 350.000.000

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.