Legge regionale 11 maggio 1965, n. 11 - Testo storico

Legge regionale n. 11 del 11 05 1965

Bollettino ufficiale 15 5 1965 n. 0

APPROVAZIONE DELLA SPESA ANNUA PER LA CORRESPONSIONE DI ASSEGNI MENSILI DI ASSISTENZA INTEGRATIVA AGLI INVALIDI CIVILI IRRECUPERABILI, A SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 20 MAGGIO 1964, n. 6.

Art. 1

Per la corresponsione agli invalidi civili irrecuperabili degli assegni mensili di assistenza integrativa previsti dalla legge regionale 20 maggio 1964 n. 6 č approvata per l’anno 1965 la spesa di lire 134 milioni, da finanziare sull’apposito capitolo 470 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1965 previo aumento, da lire 30.000.000 a lire 134 milioni, dello stanziamento del capitolo stesso mediante prelievo della somma di lire 104 milioni dal capitolo 150 del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento").

Art. 2

Per la corresponsione agli invalidi civili irrecuperabili degli assegni integrativi di cui al precedente articolo sarą stanziata la spesa annua di lire 90 milioni sull’apposito istituendo capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per l’anno 1966 e per gli anni successivi corrispondente al capitolo di spesa 470 del bilancio di previsione per l’anno 1965.

Art. 3

La presente legge entrerą in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarą inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarą dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.