Legge regionale 6 agosto 2026, n. 14 - Testo vigente

Legge regionale 6 agosto 2026, n. 14

Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2026. Seconda variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2026/2028. (*)

(B.U. del 18 agosto 2026, n. 35)

* (I TESTI VIGENTI DELLE LEGGI MODIFICATE DALLA PRESENTE SONO IN FASE DI AGGIORNAMENTO)

TITOLO I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2026

CAPO I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO

Art. 1 - Aggiornamento dei residui

Art. 2 - Aggiornamento del fondo iniziale di cassa e del fondo crediti di dubbia esigibilità

Art. 3 - Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2025

Art. 4 - Utilizzo del Fondo obiettivi di finanza pubblica

Art. 5 - Equilibri di bilancio

TITOLO II

INTERVENTI FINANZIATI CON L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2025

CAPO I

FINANZA LOCALE INTERVENTI DI INVESTIMENTO

Art. 6 - Rideterminazione delle risorse finanziarie destinate alla finanza locale per l'anno 2026

Art. 7 - Contributi agli enti locali per interventi di edilizia scolastica

Art. 8 - Contributo straordinario al Comune di Gressoney-Saint-Jean per la realizzazione di un nuovo fabbricato a supporto dell'area golfistica e nordica comunale

Art. 9 - Interventi di investimento per lo sviluppo dello sci nordico

Art. 10 - Contributi straordinari all'ARER per la realizzazione di interventi di investimento di edilizia residenziale pubblica

Art. 11 - Interventi di finanza locale volti alla riduzione del rischio idrogeologico

Art. 12 - Contributo straordinario ai Comuni per interventi nell'ambito della difesa del suolo

Art. 13 - Interventi nel settore acquedottistico per l'ottimizzazione della risorsa idrica

Art. 14 - Interventi nel settore selvicolturale

Art. 15 - Contributo straordinario al Comune di Saint-Rhémy-en- Bosses per la riqualificazione dell'area di confine del Colle del Gran San Bernardo

Art. 16 - Contributi per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dell'intermodalità nei trasporti

Art. 17 - Contributi agli enti locali per la realizzazione di aree di sosta e di interventi in ambito di viabilità

Art. 18 - Contributi straordinari al Comune di Aosta per interventi di investimento

Art. 19 - Contributi per la realizzazione di opere finalizzate alla eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche e per l'acquisto di ausili e attrezzature per le persone con disabilità

Art. 20 - Interventi finanziari per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e con disabilità di cui alla legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80

Art. 21 - Contributo straordinario agli investimenti al Comune di Saint-Christophe per l'adeguamento e l'ampliamento degli spazi destinati al banco alimentare per la Valle d'Aosta

Art. 22 - Contributo straordinario agli investimenti al Comune di Gressan per il recupero e la valorizzazione dell'edificio denominato "Casa Cretaz"

Art. 23 - Contributo straordinario agli investimenti al Comune di Aosta per interventi di adeguamento e ristrutturazione di edifici da destinare a funzioni sociali

Art. 24 - Interventi a favore degli enti locali per l'adeguamento, la ristrutturazione e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità

CAPO II

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA E DI ISTRUZIONE

Art. 25 - Finanziamento di interventi di investimento prioritari su edifici scolastici di proprietà regionale

Art. 26 - Finanziamento delle spese per interventi di manutenzione straordinaria presso il Convitto regionale F. Chabod di Aosta

Art. 27 - Intervento di recupero dell'ex Priorato e centro Saint-Bénin di Aosta

Art. 28 - Disposizioni in materia di realizzazione del nuovo Polo universitario

Art. 29 - Interventi finalizzati alla dotazione degli edifici scolastici di defibrillatori automatici e semiautomatici

CAPO III

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI

Art. 30 - Finanziamento di interventi di investimento su beni di interesse storico di proprietà regionale

Art. 31 - Interventi di manutenzione straordinaria presso il Forte di Bard

Art. 32 - Contributi per il restauro del patrimonio architettonico e storico artistico

Art. 33 - Interventi di restauro della chiesa dei Santi Pietro e Orso in Aosta

Art. 34 - Interventi di manutenzione straordinaria del Teatro Splendor di Aosta

CAPO IV

INTERVENTI DI INVESTIMENTO NEL SETTORE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DEGLI IMPIANTI A FUNE

Art. 35 - Finanziamento di interventi di investimento su infrastrutture sportive regionali o di interesse regionale

Art. 36 - Disposizioni relative al finanziamento del settore impianti a fune

Art. 37 - Finanziamento di interventi a sostegno dei rifugi alpini

Art. 38 - Interventi per contrastare gli effetti dello scioglimento del permafrost presso il complesso funiviario Skyway

CAPO V

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Art. 39 - Interventi regionali volti alla riduzione del rischio idrogeologico

Art. 40 - Interventi di difesa del suolo connessi al progetto funiviario Breuil - Plan Maison - Plateau Rosa

Art. 41 - Interventi di potenziamento e ampliamento della rete regionale di radiocomunicazioni per il servizio di Protezione Civile

Art. 42 - Finanziamento di interventi di investimento nel settore delle sistemazioni idraulico-forestali e della difesa del suolo

CAPO VI

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI AMBIENTE

Art. 43 - Rifinanziamento della legge regionale 27 marzo 2026, n. 3

Art. 44 - Interventi di investimento su aree verdi

Art. 45 - Disposizioni in materia di sviluppo alpinistico e escursionistico. Modificazioni alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 21

Art. 46 - Disposizioni in materia di mobilità sostenibile

CAPO VII

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI TRASPORTI, VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

Art. 47 - Acquisto materiali per manutenzione straordinaria di treni di proprietà regionale

Art. 48 - Interventi prioritari sulla rete viaria regionale

Art. 49 - Contributi straordinari integrativi per la realizzazione di interventi connessi alla messa in sicurezza di ponti sensibili in tema di atti anticonservativi nei Comuni di Chatillon e Introd

CAPO VIII

INTERVENTI IN AMBITO SANITARIO

Art. 50 - Ripiano del disavanzo pregresso dell'Azienda USL della Valle d'Aosta per l'anno 2025 e rideterminazione della spesa sanitaria di parte corrente

Art. 51 - Rideterminazione della spesa sanitaria regionale per investimenti

Art. 52 - Spese di investimento per l'evoluzione e l'innovazione dei sistemi informativi in ambito sanitario

CAPO IX

INTERVENTI DI INVESTIMENTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Art. 53 - Finanziamento dei Fondi di rotazione

Art. 54 - Rifinanziamento della legge regionale 28 luglio 2025, n. 26

Art. 55 - Interventi in materia di politiche del lavoro

Art. 56 - Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale

CAPO X

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 57 - Rifinanziamento di interventi di investimento nel settore agricolo ai sensi della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17

Art. 58 - Acquisto di attrezzature per i laboratori del settore agroalimentare

Art. 59 - Finanziamento di un impianto di pastorizzazione a freddo alla Cooperativa Produttori Latte e Fontina a supporto della filiera lattiero-casearia regionale

Art. 60 - Complemento regionale di sviluppo rurale 2023/2027

CAPO XI

INTERVENTI NELL'AMBITO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI

Art. 61 - Sistema informativo regionale

Art. 62 - Autorizzazione all'acquisto di beni immobili

Art. 63 - Finanziamento di interventi di investimento su beni di proprietà regionale

Art. 64 - Fondi speciali

Art. 65 - Restauro dell'immobile denominato Casa Berton da destinare a Casa del volontariato valdostano

Art. 66 - Rifinanziamento di interventi previsti da norme regionali e statali

TITOLO III

VARIAZIONI COMPENSATE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028

CAPO I

VARIAZIONI COMPENSATE

Art. 67 - Interventi regionali a sostegno dell'organizzazione e svolgimento delle competizioni dell'Unione ciclistica internazionale (UCI) Mountain bike World Series assegnate alla località di La Thuile

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE, AUTORIZZAZIONI DI SPESA E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BILANCIO E DI CONTABILITÀ GENERALE DELLA REGIONE

Art. 68 - Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 30

Art. 69 - Modificazioni alle leggi regionali 17 giugno 2026, n. 9, e 28 aprile 2026, n. 4

CAPO II

RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO

Art. 70 - Riconoscimento di debiti fuori bilancio della Regione

CAPO III

AGGIORNAMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA, VARIAZIONI AL BILANCIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 71 - Aggiornamento delle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali

Art. 72 - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata

Art. 73 - Variazioni allo stato di previsione della spesa

Art. 74 - Modificazioni al Programma regionale dei lavori pubblici

Art. 75 - Allegati

Art. 76 - Dichiarazione d'urgenza

TITOLO I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2026

CAPO I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO

Art. 1

(Aggiornamento dei residui)

1. I dati presunti relativi ai residui attivi e passivi, approvati nel bilancio di previsione finanziario 2026/2028 di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2025, n. 30 (Bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2026/2028), sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2025.

2. L'ammontare dei residui attivi è rideterminato in euro 361.405.548,37.

3. L'ammontare dei residui passivi è rideterminato in euro 222.790.582,98.

Art. 2

(Aggiornamento del fondo iniziale di cassa e del fondo crediti di dubbia esigibilità)

1. Il fondo iniziale di cassa presunto al 1° gennaio 2026, determinato in euro 1.150.000.000 nel bilancio di previsione finanziario 2026/2028 approvato ai sensi dell'articolo 1 della l.r. 30/2025, è aumentato di euro 64.365.907,11, in conformità al fondo cassa risultante alla chiusura dell'esercizio 2025 pari a euro 1.214.365.907,11.

2. La maggiore disponibilità di cassa di euro 64.365.907,11 per l'anno 2026 è iscritta nel bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026/2028 a incremento del fondo di riserva di cassa iscritto nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondo di riserva), come indicato nell'allegato C.

3. A seguito delle risultanze della verifica di congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità, l'importo accantonato nel bilancio di previsione per il triennio 2026/2028 pari a euro 5.665.237,54 per l'anno 2026 è ridotto di euro 389.375,01, conseguentemente allo stesso bilancio è disposta la seguente variazione compensata in parte spesa come riepilogata nell'allegato B:

a) riduzione di euro 389.375,01 per l'anno 2026 della Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 02 (Fondo crediti di dubbia esigibilità), di cui euro 388.862,35 sul Titolo 1 (Spese correnti) ed euro 512,66 sul Titolo 2 (Spese in conto capitale);

b) incremento di euro 389.375,01 per l'anno 2026 della Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondo di riserva), Titolo 1 (Spese correnti).

Art. 3

(Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2025)

1. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025, approvato con il rendiconto generale dell'esercizio 2025, è quantificato in euro 461.850.686,65.

2. L'ammontare relativo alle quote vincolate da applicare alla competenza 2026 è pari a euro 90.453.014,31. La parte accantonata del risultato di amministrazione è pari a euro 103.395.854,37, di cui:

a) euro 16.367.043,78 per il Fondo crediti di dubbia esigibilità;

b) euro 1.103.054,35 per la copertura di residui perenti;

c) euro 6.160.802,42 per il Fondo perdite società partecipate;

d) euro 8.111.584,83 per il Fondo contenzioso;

e) euro 5.000.000 per il Fondo obiettivi di finanza pubblica;

f) euro 66.653.368,99 per altri accantonamenti.

3. Per effetto degli accantonamenti e dei vincoli, la parte disponibile dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2025 è determinata in euro 268.001.817,97, che, con la presente legge, è applicata alla competenza 2026 del bilancio di previsione per il triennio 2026/2028.

Art. 4

(Utilizzo del Fondo obiettivi di finanza pubblica)

1. Al bilancio di previsione per il triennio 2026/2028 è applicata, nell'anno 2026, la quota del Fondo obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 721, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2025/2027), accantonato nel 2025, nell'importo di euro 5.000.000, da destinare a interventi di investimento, ai sensi di quanto previsto dal punto 5 dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Valle d'Aosta in materia di finanza pubblica, sottoscritto il 20 ottobre 2024.

2. L'importo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento degli interventi di investimento previsti dall'articolo 20.

Art. 5

(Equilibri di bilancio)

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42), e dal principio della competenza finanziaria n. 16 di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto legislativo, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2 della presente legge, sono rispettati gli equilibri di bilancio per la gestione di competenza per ciascuna delle annualità del bilancio 2026/2028 e per la gestione di cassa per l'anno 2026, come risulta rispettivamente dall'allegato I e dall'allegato J.

TITOLO II

INTERVENTI FINANZIATI CON L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2025

CAPO I

FINANZA LOCALE

INTERVENTI DI INVESTIMENTO

Art. 6

(Rideterminazione delle risorse finanziarie destinate alla finanza locale per l'anno 2026)

1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), l'ammontare delle risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2025, n. 29 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2026/2028), è incrementato, ai sensi della presente legge, per l'anno 2026, di euro 58.999.900,74, a valere sui trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione, che sono conseguentemente integrati e modificati negli importi indicati nell'allegato O.

2. L'incremento complessivo delle risorse finanziarie di finanza locale, per euro 58.999.900,74, è destinato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per il triennio 2026/2028:

a) per euro 8.000.000 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 03 (Edilizia scolastica), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 7;

b) per euro 1.625.000 a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dagli articoli 8 e 9;

c) per euro 12.500.000 a valere sulla Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dall' articolo 10;

d) per euro 5.205.000 a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 01 (Difesa del suolo), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dagli articoli 11 e 12;

e) per euro 5.900.000 a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 04 (Servizio idrico integrato), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 13;

f) per euro 1.159.000 a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dagli articoli 14 e 15;

g) per euro 500.000 a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 16;

h) per euro 4.623.500 a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 17;

i) per euro 2.000.000 a valere sulla Missione 11 (Soccorso civile), Programma 02 (Interventi a seguito di calamità naturali), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 11;

j) per euro 250.000 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 02 (Interventi per la disabilità), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 19;

k) per euro 5.000.000 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 03 (Interventi per gli anziani), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 20;

l) per euro 1.507.400,74 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dagli articoli 21, 22 e 23;

m) per euro 10.730.000 a valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dagli articoli 18 e 24.

Art. 7

(Contributi agli enti locali per interventi di edilizia scolastica)

1. Per l'anno 2026, la Regione è autorizzata a effettuare trasferimenti agli enti locali per finanziare spese tecniche e lavori correlati a interventi di edilizia scolastica di competenza degli enti locali, per un importo complessivo massimo di euro 8.000.000.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale da adottare previo parere del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL).

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2026, in euro 8.000.000 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 03 (Edilizia scolastica), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2025 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'Allegato A.

Art. 8

(Contributo straordinario al Comune di Gressoney-Saint- Jean per la realizzazione di un nuovo fabbricato a supporto dell'area golfistica e nordica comunale)

1. Per l'anno 2026, la Regione concede, in deroga alla l.r. 48/1995, un contributo straordinario al Comune di Gressoney-Saint-Jean per la realizzazione di un nuovo fabbricato destinato a Club House e servizi accessori, a supporto dell'area golfistica e nordica comunale, per un importo massimo di euro 825.000.

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, da adottare previo parere del CPEL, le modalità di concessione del contributo e ogni altro adempimento, anche procedimentale, in capo al comune interessato.

3. L'onere derivante dal presente articolo fa carico sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2025 come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 9

(Interventi di investimento per lo sviluppo dello sci nordico)

1. Nell'ambito degli interventi previsti dalla legge regionale 18 aprile 2008, n. 18 (Interventi regionali per lo sviluppo dello sci nordico), è autorizzata la maggiore spesa di euro 800.000 finalizzata all'erogazione di contributi agli enti locali per interventi di sviluppo dello sci nordico.

2. L'onere derivante dal presente articolo fa carico sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2025 come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 10

(Contributi straordinari all'ARER per la realizzazione di interventi di investimento di edilizia residenziale pubblica)

1. Per l'anno 2026, la Regione concede all'Agenzia regionale edilizia residenziale (ARER), in deroga alla l.r. 48/1995:

a) un contributo straordinario massimo di euro 1.200.000 per la realizzazione di interventi di adeguamento strutturale e riqualificazione di alloggi sfitti di edilizia residenziale pubblica da rendere assegnabili nell'ambito dei bandi di edilizia residenziale pubblica;

b) un contributo straordinario massimo di euro 11.300.000 per la realizzazione di circa ottanta nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica nel comune di Aosta, sull'area denominata "UMI3".

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, da adottare previo parere del CPEL, le modalità di concessione dei contributi e ogni altro adempimento, anche procedimentale, in capo al soggetto beneficiario.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico alla Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2025 come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 11

(Interventi di finanza locale volti alla riduzione del rischio idrogeologico)

1. Nell'ambito degli interventi previsti dalla legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile), è autorizzata la maggiore spesa di euro 2.800.000 destinata al finanziamento di contributi a favore degli enti locali per la realizzazione di interventi a seguito di eventi calamitosi e di interventi programmabili, volti alla riduzione del rischio idrogeologico.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono erogati con i criteri e le modalità di cui alla l.r. 5/2001.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico per euro 800.000 sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 01 (Difesa del suolo), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e per euro 2.000.000 sulla Missione 11 (Soccorso civile), Programma 02 (Interventi a seguito di calamità naturali), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2025 come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 12

(Contributo straordinario ai Comuni per interventi nell'ambito della difesa del suolo)

1. Per l'anno 2026, la Regione concede contributi straordinari, in deroga alla l.r. 48/1995, per interventi di investimento nell'ambito della difesa del suolo ai seguenti comuni:

a) al comune di Valsavarenche per la dismissione di un attraversamento del torrente Savara e la realizzazione di un collegamento che garantisca la viabilità poderale, la connessione della rete sentieristica e la fruizione invernale della pista per lo sci nordico, per un importo massimo di euro 400.000;

b) al comune di Emarèse per interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza della strada intercomunale Saint-Vincent - Emarèse - 3° lotto, per un importo massimo di euro 850.000;

c) al comune di Fontainemore per interventi di messa in sicurezza di parete rocciosa e della spalla del ponte storico, per un importo massimo di euro 350.000;

d) al comune di Bard per demolizione, ristrutturazione, e messa in sicurezza dell'ex Albergo Reale, per un importo massimo di euro 665.000;

e) al comune di Courmayeur per lavori di manutenzione straordinaria del canale demaniale Menaresse, per un importo massimo di euro 600.000;

f) al comune di Courmayeur per la realizzazione di opere di accesso alla Val Ferret e la realizzazione del ponte sul torrente Rochefort, per un importo massimo di euro 900.000;

g) al comune di Brusson per interventi di sistemazione idraulica del torrente Fornolle, per un importo massimo di euro 640.000.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1, di rendicontazione delle spese nonché per la restituzione di eventuali economie finali alla Regione sono stabiliti dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottare previo parere del CPEL.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinata complessivamente in euro 4.405.000 a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile del territorio e dell'ambiente), Programma 01 (Difesa del Suolo), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2025 come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 13

(Interventi nel settore acquedottistico per l'ottimizzazione della risorsa idrica)

1. Al fine di finanziare gli interventi destinati all'ottimizzazione e al potenziamento delle infrastrutture legate al Servizio idrico integrato, per l'anno 2026, in deroga alla l.r. 48/1995, la Regione concede contributi agli investimenti a favore del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), in qualità di Ente di governo d'ambito (EGA) per l'intera Regione, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 30 maggio 2022, n. 7 (Nuova disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4, e alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35), per un importo complessivo di euro 5.900.000.

2. Il BIM predispone, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito programma finalizzato alla riduzione delle perdite di rete e a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti idrici da trasmettere alla struttura regionale competente in materia di servizio idrico integrato.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del CPEL, è approvata una convenzione tra la Regione e il BIM per la definizione dei criteri e delle modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1.

4. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 5.900.000, per l'anno 2026, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 04 (Servizio idrico integrato), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2025 come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 14

(Interventi nel settore selvicolturale)

1. Nell'ambito degli interventi previsti dalla legge regionale 1° febbraio 2010, n. 3 (Disciplina degli aiuti regionali in materia di foreste), la Regione autorizza, in deroga alla l.r. 48/1995, la maggiore spesa complessiva di euro 1.069.000 per i seguenti interventi di realizzazione e di manutenzione straordinaria su piste forestali e antincendio:

a) realizzazione della pista forestale antincendio di collegamento alle località Charvaz e Meriou nel Comune di Arnad per un importo di euro 280.000;

b) lavori di adeguamento funzionale della pista forestale Costablinaz nei Comuni di La Salle e Morgex per un importo di euro 149.000;

c) realizzazione di un tratto di pista e manutenzione straordinaria del sentiero lungo il Ru Herbal nel Comune di Challand-Saint-Anselme per un importo di euro 300.000;

d) manutenzione straordinaria della pista antincendio tra le località Revire e Arsines nel Comune di Arnad per un importo di euro 340.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2025 come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 15

(Contributo straordinario al Comune di Saint-Rhémy-en- Bosses per la riqualificazione dell'area di confine del Colle del Gran San Bernardo)

1. Per gli interventi di riqualificazione paesaggistica e ambientale della zona di confine del Colle del Gran San Bernardo, in deroga alla l.r. 48/1995, il contributo straordinario, autorizzato dall'articolo 6 della l.r. 22/2025 a favore del Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses è integrato per l'anno 2026 di euro 90.000.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono disciplinati dalla deliberazione della Giunta adottata ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 22/2025.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2025, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 16

(Contributi per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dell'intermodalità nei trasporti)

1. Nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 8 ottobre 2019, n. 16 (Principi e disposizioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile), è autorizzata, per l'anno 2026, una maggiore spesa di euro 500.000 finalizzata all'erogazione di contributi agli enti locali per la realizzazione degli interventi necessari al miglioramento dell'intermodalità tra le diverse tipologie di trasporto anche attraverso l'ampliamento e il potenziamento dei parcheggi di scambio.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2025 come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 17

(Contributi agli enti locali per la realizzazione di aree di sosta e di interventi in ambito di viabilità)

1. Per l'anno 2026, nell'ambito degli interventi per l'implementazione della sicurezza stradale lungo la rete di viabilità regionale, la Regione concede, in deroga alla l.r. 48/1995, i seguenti contributi straordinari per interventi di investimento:

a) al Comune di Aymavilles per la realizzazione di un'area di sosta in località Dialley, e della relativa strada comunale di collegamento con la strada regionale n. 47 di Cogne, per un importo massimo di euro 583.500;

b) al Comune di Châtillon per la realizzazione di interventi di riqualificazione e messa in sicurezza della strada comunale di accesso all'impianto di tiro a volo di località Les Iles per un importo massimo di euro 1.100.000;

c) al Comune di Emarèse per la realizzazione di un'area di parcheggio interrata e riqualificazione della piazzetta antistante il municipio per un importo massimo di euro 810.000;

d) al Comune di Jovençan per la realizzazione di un tratto di marciapiede lungo la strada regionale n. 20, in frazione Pompiod, per un importo massimo di euro 300.000;

e) al Comune di Gignod per il consolidamento di un tratto di marciapiede lungo la strada regionale n. 28 per un importo massimo di euro 210.000;

f) al Comune di Ayas per la realizzazione di un tratto di marciapiede lungo la strada regionale n. 45 per un importo massimo di euro 600.000;

g) al Comune di Roisan per la realizzazione di un tratto di marciapiede in località Closellinaz, lungo la strada regionale n. 17, per un importo massimo di euro 520.000.

2. Per l'anno 2026, la Regione concede un contributo straordinario aggiuntivo al Comune di Fénis, in deroga alla l.r. 48/1995, per la realizzazione del collegamento ciclopedonale con passerella sulla Dora Baltea di cui all'articolo 13 della legge regionale 12 giugno 2024, n. 7 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2024. Variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026), per un importo massimo di euro 500.000.

3. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, da adottare previo parere del CPEL, le modalità di concessione dei contributi di cui ai commi precedenti e ogni altro adempimento, anche procedimentale, in capo ai Comuni interessati.

4. L'onere derivante dal presente articolo, determinato complessivamente in euro 4.623.500, fa carico sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2025 come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 18

(Contributi straordinari al Comune di Aosta per interventi di investimento)

1. Per l'anno 2026, la Regione concede contributi straordinari al Comune di Aosta, in deroga alla l.r. 48/1995, per l'esecuzione di interventi di pavimentazione e riqualificazione della rete viaria di proprietà, riconoscendone l'interesse sovracomunale, e di lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di aree e di stabili di proprietà comunale, per un importo massimo complessivo di euro 3.800.000.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1, nonché ogni altro adempimento, anche procedimentale, in capo al Comune di Aosta, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale da adottare previo parere del CPEL.

3. L'onere derivante dal presente articolo è determinato, per l'anno 2026, in euro 3.800.000, a valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2025 come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 19

(Contributi per la realizzazione di opere finalizzate alla eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche e per l'acquisto di ausili e attrezzature per le persone con disabilità)

1. Al fine di sostenere un numero maggiore di iniziative e di interventi volti a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), per l'anno 2026, è autorizzata una maggiore spesa, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 14 (Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità), pari a euro 250.000, destinata al finanziamento di interventi per l'eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche e sensopercettive negli edifici pubblici e privati, nonché all'acquisto di ausili, attrezzature e mezzi essenziali alla locomozione ad uso privato.

2. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1 è posto a carico della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 02 (Interventi per la disabilità), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura mediante applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2025 come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 20

(Interventi finanziari per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e con disabilità di cui alla legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80)

1. L'autorizzazione di spesa per gli interventi finanziari a favore degli enti locali, previsti dalla legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80 (Interventi finanziari per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e con disabilità), è incrementata, per l'anno 2026, di euro 5.000.000, per l'acquisto e la fornitura di arredi e attrezzature, la progettazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione, l'ampliamento e la costruzione di stabili, compresa l'acquisizione di aree.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 03 (Interventi per gli anziani), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione della quota del Fondo obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 4 come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 21

(Contributo straordinario agli investimenti al Comune di Saint-Christophe per l'adeguamento e l'ampliamento degli spazi destinati al banco alimentare per la Valle d'Aosta)

1. In continuità con quanto disposto dall'articolo 10 della l.r 22/2025, la Regione concede al Comune di Saint- Christophe, per l'anno 2026, in deroga alla l.r. 48/1995, un contributo straordinario di euro 570.000 finalizzato a ulteriori interventi di adeguamento e ampliamento degli spazi destinati alle attività del Banco Alimentare regionale, nel rispetto della destinazione degli stessi alle predette finalità e della loro messa a disposizione a favore del medesimo, secondo modalità stabilite dal Comune, anche a titolo gratuito.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1, nonché ogni altro adempimento, anche procedimentale, in capo al Comune di Saint-Christophe sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del CPEL.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2026, in euro 570.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2025 come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 22

(Contributo straordinario agli investimenti al Comune di Gressan per il recupero e la valorizzazione dell'edificio denominato "Casa Cretaz")

1. Per l'anno 2026, la Regione concede un contributo straordinario al Comune di Gressan, in deroga alla l.r. 48/1995 e alla l.r. 1/2002, per un importo di euro 637.400,74, finalizzato al recupero e alla valorizzazione dell'edificio denominato "Casa Cretaz", di proprietà del Comune medesimo, da concedere in comodato d'uso gratuito alla Regione per finalità sociali.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1, nonché ogni altro adempimento, anche procedimentale, in capo al Comune di Gressan, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del CPEL.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2026, in euro 637.400,74, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2025 come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 23

(Contributo straordinario agli investimenti al Comune di Aosta per interventi di adeguamento e ristrutturazione di edifici da destinare a funzioni sociali)

1. Per l'anno 2026, la Regione concede un contributo straordinario al Comune di Aosta, in deroga alla l.r. 48/1995 e alla l.r. 1/2002, per un importo complessivo massimo di euro 300.000, finalizzato ad interventi di adeguamento e ristrutturazione di edifici di proprietà del Comune medesimo, da concedere in comodato d'uso gratuito alla Regione per finalità sociali.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1, nonché ogni altro adempimento, anche procedimentale, in capo al Comune di Aosta, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del CPEL.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2025 come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 24

(Interventi a favore degli enti locali per l'adeguamento, la ristrutturazione e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2024/2026), è incrementata, per l'anno 2026, per un importo complessivo di euro 6.300.000, di cui euro 175.000 per il comune di Aosta, euro 125.000 per i comuni con popolazione residente maggiore o uguale ai 2.000 abitanti, euro 100.000 per i comuni con popolazione residente maggiore o uguale ai 1.000 abitanti e inferiore ai 2.000 abitanti, euro 75.000 per i comuni con popolazione residente maggiore o uguale ai 400 abitanti e inferiore ai 1.000 abitanti ed euro 50.000 per i comuni con popolazione residente inferiore ai 400 abitanti. La popolazione è determinata sulla base di quella residente nel comune al 31 dicembre 2024.

2. Per l'anno 2026, la Regione concede, in deroga alla l.r. 48/1995, un contributo straordinario di euro 120.000 per il Comune di Nus, euro 160.000 per il Comune di Quart e complessivi euro 250.000 per i Comuni di Aymavilles, Saint-Christophe, Valpelline, Villeneuve e Doues, da suddividersi proporzionalmente sulla base delle spese effettivamente sostenute, per contribuire alle spese connesse alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 27 della legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 (Secondo provvedimento di assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2021 e di variazione al bilancio di previsione per il triennio 2021/2023), finalizzati a garantire il regolare svolgimento di una tappa del Giro d'Italia 2026.

3. Per l'anno 2026, la Regione concede, in deroga alla l.r. 48/1995, un contributo straordinario di euro 50.000 per il Comune di Avise per interventi di pavimentazione stradale connessi alla prolungata chiusura della strada regionale n. 26, derivante dagli interventi manutentivi sul ponte di Avise e un contributo straordinario di euro 50.000 per il Comune di Ollomont per interventi di pavimentazione stradale connessi ai lavori di sistemazione idraulica dei torrenti Berruard e Buthier di Ollomont.

4. La liquidazione delle risorse di cui ai commi 2 e 3 è disposta entro il 30 settembre 2026, previa rendicontazione delle spese sostenute.

5. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 6.930.000 per l'anno 2026 a valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2025 come meglio esplicitato nell'Allegato A.

CAPO II

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA E DI ISTRUZIONE

Art. 25

(Finanziamento di interventi di investimento prioritari su edifici scolastici di proprietà regionale)

1. Per l'anno 2026, sono autorizzate le spese per i seguenti interventi di investimento su immobili di proprietà regionale:

a) i lavori di installazione di un nuovo sistema di illuminazione a led e di nuove predisposizioni elettriche presso l'Istituzione Scolastica di Istruzione Liceale, Tecnica e Professionale (ISILTeP) sito in via Frère Gilles in Comune di Verrès, per un importo di euro 450.000 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 2 (Spese in conto capitale);

b) il rifacimento completo dell'impianto di rilevazione incendi presso l'Istituto Don Bosco di Châtillon, per un importo di euro 600.000 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 2 (Spese in conto capitale);

c) la realizzazione di un ulteriore scavo archeologico nel periodo estivo e di uno scavo assistito durante la demolizione nell'ambito dei lavori presso l'edificio scolastico Manzetti sito in via Festaz in Comune di Aosta, per un importo di euro 400.000 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 2 (Spese in conto capitale);

d) la realizzazione di un nuovo edificio scolastico per le scuole secondarie di secondo grado in Corso Padre Lorenzo in Comune di Aosta, per un importo di euro 1.600.000 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Servizi ausiliari all'istruzione), Titolo 2 (Spese in conto capitale);

e) maggiori oneri per la realizzazione della nuova sede dell'Institut Agricole Régional in via Bich nel Comune di Aosta, per un importo di euro 1.500.000 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 2 (Spese in conto capitale);

f) la realizzazione di una nuova palestra scolastica per le scuole secondarie di secondo grado nel Comune di Aosta, per un importo di euro 3.000.000 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 2 (Spese in conto capitale);

g) i lavori di trasformazione della ex mensa scolastica in Via Garibaldi nel Comune di Aosta da destinare a sede dell'Università della Terza Età Valle d'Aosta, per un importo di euro 1.500.000 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato complessivamente in euro 9.050.000 per l'anno 2026, trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2025 come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 26

(Finanziamento delle spese per interventi di manutenzione straordinaria presso il Convitto regionale F. Chabod di Aosta)

1. Per l'anno 2026, è autorizzato un contributo straordinario di euro 500.000 al Convitto Regionale F. Chabod per il finanziamento di spese per lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio sede del Convitto stesso.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato complessivamente in euro 500.000 per l'anno 2026, a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 06 (Servizi ausiliari all'istruzione), Titolo 2 (Spese in conto capitale), trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2025 come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 27

(Intervento di recupero dell'ex Priorato e centro Saint- Bénin di Aosta)

1. L'autorizzazione di spesa per il finanziamento dell'intervento di recupero dell'ex Priorato e centro Saint- Bénin di Aosta, di proprietà dell'Antica Fondazione Collège aux études Saint-Bénin, amministrato dal Comune di Aosta e concesso in uso alla Regione, con vincolo perpetuo di destinazione a favore di attività didattiche, educative, amministrative e di servizio all'utenza, al fine di destinarlo a servizi convittuali e assistenziali ausiliari all'istruzione, rideterminata in euro 14.898.207,99 dall'articolo 28 della l.r. 29/2024 e rimodulata nel triennio 2026/2028 dall'articolo 15 della l.r. 29/2025, è incrementata di euro 600.000 per l'anno 2026.

2. L'autorizzazione complessiva dell'intervento è pertanto rideterminata in euro 15.498.207,99 di cui euro 11.842.000 per il triennio 2026/2028 così suddivisa:

a) per l'anno 2026 euro 2.399.000;

b) per l'anno 2027 euro 4.044.000;

c) per l'anno 2028 euro 5.399.000.

3. L'onere derivante dal presente articolo è determinato, per l'anno 2026, in euro 600.000, a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 06 (Servizi ausiliari all'istruzione), Titolo 02 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2025 come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 28

(Disposizioni in materia di realizzazione del nuovo Polo universitario)

1. Per l'anno 2026, la Regione, al fine di dare copertura finanziaria ai maggiori oneri per i lavori di realizzazione del primo lotto del Polo universitario di Aosta, autorizza la spesa di euro 1.232.000.

2. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 1.232.000 per l'anno 2026, a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 04 (Istruzione universitaria), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2025 come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 29

(Interventi finalizzati alla dotazione degli edifici scolastici di defibrillatori automatici e semiautomatici)

1. Nell'ambito delle finalità previste dalla legge regionale 26 luglio 2000, n. 19 (Autonomia delle istituzioni scolastiche), per l'anno 2026, la Regione promuove la dotazione di defibrillatori automatici e semiautomatici alle istituzioni scolastiche della Regione, comprensive delle scuole dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione, e alle scuole paritarie di scuola secondaria di secondo grado della Valle d'Aosta, con l'obiettivo di favorirne la progressiva diffusione capillare nonché la capacità di utilizzo.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2026, in euro 68.000 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2025 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'Allegato A.

CAPO III

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI

Art. 30

(Finanziamento di interventi di investimento su beni di interesse storico di proprietà regionale)

1. Per l'anno 2026, sono autorizzate le spese per i seguenti interventi di investimento su immobili di proprietà regionale:

a) l'intervento di completamento della struttura di nuova realizzazione inserita nell'area denominata "Maison Caravex", nel comune di Gignod, al fine di destinarla a deposito per la conservazione delle collezioni regionali di competenza della Soprintendenza per i beni e le attività culturali, per un importo di euro 7.000.000;

b) gli interventi presso il Mega Museo - Museo Archeologico Contemporaneo di Aosta per la manutenzione straordinaria della lanterna dell'immobile, l'adeguamento tecnologico a supporto delle visite e il completamento dell'arredo delle zone degli archivi, della biblioteca e di alcuni ambienti interni, per un importo complessivo di euro 1.295.000;

c) l'acquisizione di prestazioni professionali per la progettazione di interventi di adeguamento degli impianti di condizionamento del castello Gamba, nel comune di Châtillon, per un importo di euro 60.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato complessivamente in euro 8.355.000, per l'anno 2026, fa carico sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2025 come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 31

(Interventi di manutenzione straordinaria presso il Forte di Bard)

1. Per l'anno 2026, la Regione autorizza l'Associazione Forte di Bard, ente strumentale controllato dalla Regione, istituita con legge regionale 17 maggio 1996, n 10 (Interventi per il recupero e la valorizzazione del forte e del borgo medioevale di Bard), a effettuare interventi di manutenzione straordinaria del Forte stesso per un importo massimo di euro 320.000.

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, gli interventi da effettuarsi, le modalità di trasferimento di cui al presente articolo e ogni altro adempimento, anche procedimentale, in capo all'Associazione Forte di Bard.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2025 come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 32

(Contributi per il restauro del patrimonio architettonico e storico artistico)

1. Al fine di conservare e valorizzare il patrimonio storico architettonico e artistico presente sul territorio regionale, tutelato ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), per l'anno 2026, è autorizzata una maggiore spesa ai sensi della legge regionale 10 maggio 1993, n. 27 (Concessione di contributi per il restauro e conservazione del patrimonio edilizio artistico, storico ed ambientale), di euro 3.385.000, finalizzata a sostenere gli interventi di restauro di alcuni edifici classificati monumento e documento nei piani regolatori, anche in relazione alla loro connotazione del paesaggio culturale della Valle d'Aosta.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico alla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2025 come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 33

(Interventi di restauro della chiesa dei Santi Pietro e Orso in Aosta)

1. Per l'anno 2026, è autorizzato un contributo straordinario alla Diocesi di Aosta di euro 3.110.000 per il finanziamento degli interventi di restauro della navata centrale della Chiesa dei Santi Pietro e Orso in Aosta.

2. I criteri e le modalità di trasferimento delle risorse, di cui al comma 1, nonché ogni altro adempimento, anche procedimentale, in capo alla Diocesi di Aosta, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2025 come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 34

(Interventi di manutenzione straordinaria del Teatro Splendor di Aosta)

1. Per l'anno 2026, è autorizzata la spesa per la realizzazione di interventi manutentivi e migliorativi degli apparati scenotecnici del Teatro Splendor di Aosta, di proprietà regionale, e per l'acquisto di arredi, per un importo di euro 60.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2025 come meglio esplicitato nell'allegato A.

CAPO IV

INTERVENTI DI INVESTIMENTO NEL SETTORE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DEGLI IMPIANTI A FUNE

Art. 35

(Finanziamento di interventi di investimento su infrastrutture sportive regionali o di interesse regionale)

1. Nell'ambito delle finalità della legge regionale 29 giugno 2007, n. 16 (Nuove disposizioni per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale. Modificazioni di leggi regionali in materia di turismo e trasporti), sono autorizzate per l'anno 2026 le seguenti spese per interventi in corso o da realizzare riguardanti infrastrutture sportive classificate di interesse regionale:

a) euro 200.000 a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 2 (Spese in conto capitale), per l'adeguamento dei prezzi di progetto per la realizzazione del tratto di pista ciclabile di interesse regionale "Alta valle" nei comuni di Sarre, Jovençan e Saint-Pierre;

b) euro 500.000 a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 2 (Spese in conto capitale), per le maggiori spese previste per le opere di realizzazione del tratto di pista ciclabile di interesse regionale tra i comuni di Pontey e Châtillon.

2. Il contributo previsto per gli investimenti degli enti locali per la manutenzione straordinaria da realizzare su infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale di proprietà degli stessi, di cui all'articolo 4, comma 3, della l.r. 16/2007, è incrementato, per l'anno 2026, di euro 1.265.000 sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale), al fine di garantire il finanziamento delle richieste pervenute.

3. Per il contributo previsto per gli investimenti degli enti locali per la realizzazione delle infrastrutture ricreativo- sportive di interesse regionale di proprietà degli stessi, di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della l.r. 16/2007, è autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di euro 4.945.000 sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale), al fine di garantire il finanziamento delle richieste pervenute.

4. Il finanziamento per le opere di realizzazione di idroscivoli presso la piscina di proprietà regionale di Pré- Saint-Didier, già previsto in euro 2.000.000 dall'articolo 25 della legge regionale 1° agosto 2022, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2022 e secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024), e dalla legge regionale 23 dicembre 2025, n. 30 (Bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste per il triennio 2026-2028), è incrementato per l'anno 2026 di euro 500.000 a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

5. L'onere derivante dal presente articolo, determinato complessivamente in euro 7.410.000 per l'anno 2026, trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2025 come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 36

(Disposizioni relative al finanziamento del settore impianti a fune)

1. Al fine di soddisfare le necessità di investimento nei settori degli impianti a fune, relative all'ammodernamento di impianti strategici e al potenziamento di sistemi di innevamento, le autorizzazioni di spesa delle seguenti leggi regionali sono incrementate, per l'anno 2026, per gli importi di seguito indicati:

a) legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio): euro 7.852.000 a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), Titolo 2 (Spese in conto capitale);

b) legge regionale 29 marzo 2018, n. 6 (Interventi regionali a sostegno delle infrastrutture sportive nei complessi funiviari di interesse sovralocale e rifinanziamento della legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio)): euro 39.663.538 a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale);

c) legge regionale 18 aprile 2008, n. 20 (Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose): euro 704.560 a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), Titolo 2 (Spese in conto capitale), al fine di sostenere le spese straordinarie per gli interventi di manutenzione straordinaria della funivia e della teleferica Buisson-Chamois;

d) legge regionale 16 febbraio 1995, n. 5 (Gestione della telecabina Aosta-Pila): euro 4.160.000 a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), Titolo 2 (Spese in conto capitale), al fine di sostenere le spese straordinarie per la revisione generale delle cabine della telecabina Aosta-Pila.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato complessivamente in euro 52.380.098, per l'anno 2026, e ripartito tra le missioni e programmi indicati nei precedenti commi, trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2025 come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 37

(Finanziamento di interventi a sostegno dei rifugi alpini)

1. Nell'ambito delle finalità previste dalla legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11), per l'anno 2026, sono autorizzate maggiori spese per euro 1.500.000 finalizzate al finanziamento degli interventi a sostegno dei rifugi alpini al fine di garantire l'agibilità degli stessi, preso atto dell'aumento del numero delle relative domande.

2. L'onere derivante dal presente articolo fa carico sulla Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2025 come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 38

(Interventi per contrastare gli effetti dello scioglimento del permafrost presso il complesso funiviario Skyway)

1. Per l'anno 2026, al fine di garantire la sicurezza del complesso funiviario Skyway, di proprietà regionale, nonché la continuità e la regolarità del relativo esercizio, tenuto conto degli effetti derivanti dallo scioglimento del permafrost nelle aree adiacenti alle infrastrutture e ai manufatti del complesso medesimo, è autorizzata la spesa di euro 1.900.000 per la progettazione e la realizzazione dei primi interventi urgenti di messa in sicurezza e consolidamento del terreno e delle strutture interessate.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dalla Regione, anche avvalendosi, quale soggetto attuatore, della Società Funivie Monte Bianco S.p.A., concessionaria del complesso funiviario, in ragione delle specifiche competenze tecniche e operative maturate dalla medesima società nella gestione del sito e delle peculiari condizioni di intervento in ambiente di alta montagna, previa stipulazione di apposita convenzione attuativa, nel rispetto della normativa eurounitaria e statale vigente in materia di contratti pubblici, con obbligo per il soggetto attuatore di procedere all'affidamento a terzi delle attività di progettazione ed esecuzione degli interventi nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).

3. La convenzione di cui al comma 2 individua gli interventi finanziati e il relativo cronoprogramma, gli obblighi del soggetto attuatore, le modalità di rendicontazione della spesa con riferimento alle spese effettivamente documentate e strettamente inerenti agli interventi finanziati.

4. Restano in ogni caso fermi gli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria e gli altri oneri posti a carico del concessionario dall'atto di concessione e dalla normativa vigente, che non trovano copertura a valere sulle risorse autorizzate dal presente articolo.

5. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, gli indirizzi attuativi per l'esecuzione degli interventi di cui al presente articolo e approva lo schema della convenzione di cui al comma 2.

6. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2026, in euro 1.900.000, a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura mediante applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2025 come meglio esplicitato nell'Allegato A.

CAPO V

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Art. 39

(Interventi regionali volti alla riduzione del rischio idrogeologico)

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla l.r. 5/2001 sono autorizzate, per l'anno 2026, le seguenti maggiori spese di Titolo 2 (Spese in conto capitale):

a) euro 6.680.000 per interventi di sistemazione idraulica per la riduzione del rischio idrogeologico, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 01 (Difesa del suolo);

b) euro 493.500 per l'acquisto di attrezzature varie per l'ammodernamento e l'implemento delle dotazioni dalla Colonna mobile regionale, per l'acquisto di software e hardware per la gestione del magazzino della protezione civile, per l'ammodernamento e potenziamento degli assetti logistici per l'assistenza umanitaria della Colonna Mobile di Protezione civile e per il potenziamento dei programmi informatici a supporto del sistema di allertamento per il rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico, a valere sulla Missione 11 (Soccorso Civile), Programma 01 (Sistema di protezione civile);

c) euro 925.500 per la concessione di contributi agli investimenti per interventi relativi al superamento dell'emergenza conseguente ad eventi calamitosi, a valere sulla Missione 11 (Soccorso Civile), Programma 02 (Interventi a seguito di calamità naturali).

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato complessivamente in euro 8.099.000 e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2025 come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 40

(Interventi di difesa del suolo connessi al progetto funiviario Breuil - Plan Maison - Plateau Rosa)

1. Per l'anno 2026, la Regione, nell'ambito dell'accordo di programma da definire con il Comune di Valtournenche e la Società Cervino S.p.A. per l'attuazione del progetto del nuovo impianto funiviario 3S "Breuil - Plan Maison - Plateau Rosa" e del contestuale smantellamento della telecabina KC10 "Breuil - Plan Maison", al fine di assicurare la sicurezza idraulica del territorio e prevenire situazioni di rischio connesse alla contemporanea realizzazione delle opere infrastrutturali, è autorizzata a finanziare interventi di interesse pubblico in materia di difesa del suolo, consistenti nella sistemazione idraulica del torrente Marmore e nella realizzazione di opere di difesa della colata detritica a monte della stazione funiviaria Breuil Plan Maison, in comune di Valtournenche, per un importo complessivo massimo di euro 3.800.000.

2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è affidata alla Società Cervino S.p.A., quale soggetto attuatore individuato nell'ambito dell'accordo di programma di cui al comma 1, in ragione dell'integrazione tecnica e temporale con gli interventi infrastrutturali previsti e al fine di assicurare l'unitarietà della gestione dei cantieri.

3. A seguito dell'approvazione definitiva dell'accordo di programma di cui al comma 1, la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità di attuazione degli interventi, di trasferimento delle risorse al soggetto attuatore, di rendicontazione delle spese sostenute, di controllo sull'esecuzione degli interventi e di verifica del perseguimento delle finalità pubbliche, nonché di restituzione delle eventuali economie.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile del territorio e dell'ambiente), Programma 01 (Difesa del suolo), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2025 come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 41

(Interventi di potenziamento e ampliamento della rete regionale di radiocomunicazioni per il servizio di Protezione Civile)

1. Nell'ambito delle finalità della legge regionale 5 settembre 1991, n. 54 (Finanziamento dell'intervento di potenziamento ed ampliamento della rete regionale di radiocomunicazioni per il servizio di Protezione Civile, istituito con legge regionale 24 agosto 1982, n. 42, nonché delle spese di organizzazione e manutenzione della rete medesima), per l'anno 2026, sono autorizzate maggiori spese per euro 1.400.000 finalizzate ad aumentare la resilienza delle postazioni della rete di radiocomunicazioni della protezione civile.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 11 (Soccorso Civile), Programma 01 (Sistema di Protezione Civile), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2025 come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 42

(Finanziamento di interventi di investimento nel settore delle sistemazioni idraulico-forestali e della difesa del suolo)

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 1° dicembre 1992, n. 67 (Interventi in materia di sistemazioni idraulico-forestali e difesa del suolo), finalizzati alla protezione del territorio da frane, alluvioni e valanghe nonché alla regimazione di aste torrentizie, è autorizzata, per l'anno 2026, la maggiore spesa di euro 10.425.300.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 01 (Difesa del suolo), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2025, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

CAPO VI

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI AMBIENTE

Art. 43

(Rifinanziamento della legge regionale 27 marzo 2026, n. 3)

1. Le risorse destinate al finanziamento delle spese di investimento della legge regionale 27 marzo 2026, n. 3 (Nuove disposizioni sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale della Valle d'Aosta e sulla disciplina del relativo personale. Abrogazione della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12, e di altre disposizioni in materia), sono incrementate, per l'anno 2026, di euro 175.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2025 come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 44

(Interventi di investimento su aree verdi)

1. Per l'anno 2026, sono autorizzate le spese per i seguenti interventi su aree verdi di proprietà regionale, ai sensi della legge regionale 10 agosto 1987, n. 65 (Iniziative per l'insediamento e la cura del verde pubblico, e per la gestione delle aree e dei percorsi attrezzati):

a) la manutenzione straordinaria dell'area attrezzata "Bosco di Goen" nel Comune di Brusson, di proprietà comunale, al fine di procedere all'adeguamento dei servizi igienici alla normativa vigente, per un importo di euro 75.000 a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione);

b) la manutenzione straordinaria dell'area verde antistante il Centro agricolo dimostrativo nel Comune di Saint-Marcel, per un importo di euro 75.000 a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione);

c) la manutenzione straordinaria per il rifacimento delle aree ludiche inclusive di proprietà regionale site nel Comune di Aosta, per un importo di euro 141.000 a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale).

2. L'onere di Titolo 2 (Spese in conto capitale) derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato complessivamente in euro 291.000 e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2025, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 45

(Disposizioni in materia di sviluppo alpinistico e escursionistico. Modificazioni alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 21)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 21 (Interventi volti a promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico), è aggiunto il seguente:

"1bis. Gli itinerari escursionistici di cui alla presente legge possono comprendere differenti tipologie di tracciato, anche tra loro integrate, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tracce di sentiero, sentieri, mulattiere, piste e strade agro-silvo-pastorali e in generale la viabilità minore, nonché brevi tratti di viabilità ordinaria funzionali alla continuità del percorso.".

2. Per gli interventi relativi alla segnaletica e al miglioramento della percorribilità e della sicurezza degli itinerari escursionistici e di accesso a rifugi alpini e bivacchi previsti dalla l.r. 21/1993 è autorizzata una maggiore spesa di euro 60.000 nell'anno 2026.

3. L'onere derivante dal presente articolo fa carico sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2025 come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 46

(Disposizioni in materia di mobilità sostenibile)

1. Al fine di perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni climalteranti attraverso il rinnovamento del parco veicolare circolante, per l'anno 2026, è autorizzata una maggiore spesa di euro 5.200.000, finalizzata all'erogazione di contributi per l'acquisto di veicoli a bassa emissione e a pedalata assistita, per la micromobilità elettrica e per l'installazione di stazioni di ricarica domestica, ai sensi della l.r. 16/2019.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico alla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2025 come meglio esplicitato nell'Allegato A.

CAPO VII

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI TRASPORTI, VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

Art. 47

(Acquisto materiali per manutenzione straordinaria di treni di proprietà regionale)

1. Per l'anno 2026, nell'ambito degli interventi previsti dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 15 (Iniziative per lo sviluppo del servizio ferroviario e della intermodalità e per la riqualificazione della linea ferroviaria Aosta - Pré - St. - Didier), è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'acquisto di materiale destinato alla manutenzione straordinaria dei treni bimodali di proprietà regionale.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 01 (Trasporto ferroviario), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2025 come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 48

(Interventi prioritari sulla rete viaria regionale)

1. Per l'anno 2026, è autorizzata la maggiore spesa di euro 8.639.295,20 per la realizzazione di interventi prioritari di messa in sicurezza della rete viaria di competenza dell'Amministrazione regionale.

2. L'onere derivante dal presente articolo fa carico sulla Missione 10 (Trasporti e diritto di mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2025 come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 49

(Contributi straordinari integrativi per la realizzazione di interventi connessi alla messa in sicurezza di ponti sensibili in tema di atti anticonservativi nei Comuni di Châtillon e Introd)

1. Per l'anno 2026, nell'ambito del piano per la messa in sicurezza di ponti e viadotti ritenuti sensibili in tema di atti anticonservativi, di cui all'articolo 52 della legge regionale 15 luglio 2025, n. 20 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2025. Seconda variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027), la Regione concede ai Comuni di Châtillon e Introd contributi straordinari integrativi connessi alla realizzazione di interventi per l'implementazione di misure di protezione e dissuasione presso i ponti ubicati nel proprio territorio, nonché per le spese connesse a interventi infrastrutturali e alla viabilità limitrofa agli stessi, per un importo di euro 200.000 ciascuno.

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità di concessione dei contributi e ogni altro adempimento, anche procedimentale, in capo ai comuni interessati.

3. L'onere derivante dal presente articolo è determinato, per l'anno 2026, in euro 400.000, a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2025 come meglio esplicitato nell'Allegato A.

CAPO VIII

INTERVENTI IN AMBITO SANITARIO

Art. 50

(Ripiano del disavanzo pregresso dell'Azienda USL della Valle d'Aosta per l'anno 2025 e rideterminazione della spesa sanitaria di parte corrente)

1. La Regione provvede alla copertura del disavanzo di gestione registrato dall'Azienda USL della Valle d'Aosta nell'esercizio 2025 e risultante dal bilancio di esercizio della medesima Azienda, adottato con deliberazione del Direttore generale n. 226 in data 29 aprile 2026, secondo quanto disposto dall'articolo 31 del d.lgs. 118/2011, per euro 4.999.791.

2. Per effetto del comma 1 la spesa sanitaria di parte corrente oggetto di trasferimento annuale all'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL) di cui all'articolo 12, comma 1, della l.r. 29/2025, già rideterminata, per l'anno 2026, in euro 364.072.406,09 dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2026, n. 13 (Disposizioni urgenti per assicurare la regolare erogazione e la qualità dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) nel sistema sanitario regionale e ulteriori interventi in materia di politiche sanitarie e sociali. Modificazioni di leggi regionali), è rideterminata in euro 369.072.197,09.

3. L'incremento di cui al comma 1 riguarda esclusivamente il finanziamento del ripiano del disavanzo pregresso dell'Azienda USL la cui autorizzazione era determinata in euro 94.222 dall'articolo 12, comma 4, della l.r. 29/2025 e, per effetto del comma 1, è rideterminata in euro 5.094.013 per l'anno 2026.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 04 (Servizio sanitario regionale - Ripiano di disavanzi sanitari relativi ad anni pregressi), Titolo 1 (Spese correnti), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2025 come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 51

(Rideterminazione della spesa sanitaria regionale per investimenti)

1. La spesa per investimenti in ambito sanitario da trasferire all'Azienda USL della Valle d'Aosta, determinata per l'anno 2026 in euro 6.650.000 dall'articolo 12, comma 9, della l.r. 29/2025, è incrementata, per l'anno 2026, di euro 19.950.000 per consentire l'avvio di un piano di manutenzioni straordinarie, adeguamenti tecnologici, evoluzione dei sistemi informativi e sostituzione di arredi ed automezzi aziendali.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 05 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2025 come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 52

(Spese di investimento per l'evoluzione e l'innovazione dei sistemi informativi in ambito sanitario)

1. In attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2022, recante l'istituzione dell'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA), e in coerenza con l'intervento M6C2 1.3.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) relativo al Fascicolo Sanitario Elettronico e a quanto previsto dal Piano di Integrazione dei Sistemi Gestionali Regionali, predisposto dall'Azienda USL nell'ambito dell'intervento M6C1 1.2.3.2 "Servizi di Telemedicina" dell'Accordo Quadro del 22 febbraio 2001, sancito tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome, recante il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), la Regione prevede, per l'anno 2026, la realizzazione di interventi di evoluzione e innovazione dei sistemi informativi in ambito sanitario finalizzati a garantire il costante invio e aggiornamento dei dati anagrafici e sanitari dei propri assistiti e una puntuale trasmissione delle prestazioni sanitarie erogate, funzionali al monitoraggio dei LEA e della spesa sanitaria, secondo modalità e standard tecnici condivisi a livello statale.

2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, la Regione prevede spese di investimento per un importo massimo di euro 500.000.

3. Le procedure per la realizzazione delle attività oggetto del presente articolo, nonché ogni altro adempimento, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 05 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2025 come meglio esplicitato nell'Allegato A.

CAPO IX

INTERVENTI DI INVESTIMENTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Art. 53

(Finanziamento dei Fondi di rotazione)

1. Per gli interventi per la ripresa dell'industria edilizia previsti dal Titolo IV della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), è autorizzato un trasferimento al Fondo di rotazione regionale istituito presso la finanziaria regionale Finaosta S.p.A. di euro 7.000.000 per l'anno 2026.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, fa carico sulla Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2025 come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 54

(Rifinanziamento della legge regionale 28 luglio 2025, n.

26)

1. Al fine di concedere ulteriori contributi in conto capitale a imprese industriali e artigiane per investimenti innovativi, per l'anno 2026, è autorizzata una maggiore spesa ai sensi della legge regionale 28 luglio 2025, n. 26 (Disposizioni in materia di competitività, dinamicità e internazionalizzazione delle imprese industriali e artigiane. Abrogazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6), di euro 1.000.000.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico alla Missione 14 (Sviluppo economico e sostenibilità), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2025 come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 55

(Interventi in materia di politiche del lavoro)

1. L'autorizzazione di spesa prevista per il triennio 2026/2028 dall'articolo 17 della l.r. 29/2025, per gli interventi previsti dalla legge regionale 16 luglio 2024, n. 11 (Disciplina dell'organizzazione dei servizi al lavoro e del sistema della formazione professionale nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), e di altre disposizioni in materia di lavoro e formazione professionale), già incrementata di euro 8.600 dall'articolo 18 della legge regionale 28 aprile 2026, n. 5 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2026/2028. Modificazioni di leggi regionali), è ulteriormente incrementata di euro 20.000 per il 2026.

2. L'incremento di cui al comma 1 riguarda l'autorizzazione di spesa in conto capitale (Titolo 2) a valere sulle risorse regionali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), della l.r. 29/2025 e fa carico sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) che risultano complessivamente rideterminate in euro 520.000 e così ripartite annualmente:

a) anno 2026 euro 220.000;

b) anno 2027 euro 150.000;

c) anno 2028 euro 150.000.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2026, in euro 20.000,00 a valere sulla Missione 15 (Politiche del lavoro e la formazione professionale), Programma 01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2025 come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 56

(Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale)

1. Per l'anno 2026, la quota di risorse aggiuntive regionali per il finanziamento degli interventi definiti nell'ambito del Programma regionale (PR) Valle d'Aosta FESR 2021- 2027, determinata in euro 120.000 dall'articolo 18, comma 2, della l.r. 29/2025, è incrementata di euro 1.000.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico alla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 08 (Statistica e sistemi informativi), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2025 come meglio esplicitato nell'Allegato A.

CAPO X

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 57

(Rifinanziamento di interventi di investimento nel settore agricolo ai sensi della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17)

1. Al fine del rifinanziamento di interventi di investimento nel settore agricolo, di cui alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), è autorizzata, per l'anno 2026, una maggiore spesa di euro 13.971.825, così ripartita:

a) euro 3.922.000 per contributi ai consorzi di miglioramento fondiario per lo sviluppo e la manutenzione delle infrastrutture rurali;

b) euro 10.049.825 per contributi agli investimenti a imprese agricole operanti nei settori della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2025 come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 58

(Acquisto di attrezzature per i laboratori del settore agroalimentare)

1. Per l'anno 2026, è autorizzata la spesa per l'acquisto di attrezzature tecnico-scientifiche da assegnare ai laboratori regionali di analisi nel settore agroalimentare per un importo di euro 150.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2025 come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 59

(Finanziamento di un impianto di pastorizzazione a freddo alla Cooperativa Produttori Latte e Fontina a supporto della filiera lattiero-casearia regionale)

1. La Regione, a supporto della filiera lattiero-casearia regionale, concede un contributo straordinario, sotto forma di aiuto a fondo perduto, fino a un'intensità massima del 60 per cento della spesa ammessa alla Cooperativa Produttori Latte e Fontina, con sede in Comune di Saint-Christophe, per l'acquisto e la messa in funzione di un impianto di pastorizzazione a freddo, nonché per la costruzione dello stabile, e delle relative opere impiantistiche, destinato a ospitare il medesimo impianto.

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le voci di spesa ammissibili, l'ammontare del contributo, la documentazione di spesa da esibire al fine dell'erogazione del medesimo, nonché ogni eventuale altro aspetto, anche procedimentale, per l'applicazione del presente articolo.

3. Il contributo di cui al presente articolo è concesso ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 327 del 21 dicembre 2022.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2026, in euro 5.000.000, a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2025 come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 60

(Complemento regionale di sviluppo rurale 2023/2027)

1. Per l'anno 2026, è autorizzata, ad integrazione della quota di cofinanziamento regionale al Complemento di sviluppo rurale 2023/2027 di cui all'articolo 19 della l.r 29/2025, una quota di risorse aggiuntive regionali da trasferire all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), determinata in euro 10.000.000 e finalizzata al finanziamento degli aiuti previsti dal Complemento regionale di sviluppo rurale 2023/2027 (CSR 23/27) ai beneficiari che hanno aderito agli interventi di investimento nel settore agricolo, finanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dallo Stato.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 10.000.000, per l'anno 2026, a valere sulla Missione 16 (Agricoltura), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2025 come meglio esplicitato nell'Allegato A.

CAPO XI

INTERVENTI NELL'AMBITO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI

Art. 61

(Sistema informativo regionale)

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 12 luglio 1996, n. 16 (Programmazione, organizzazione e gestione del sistema informativo regionale. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), già modificata dalla legge regionale 1° luglio 1994, n. 32. Abrogazione di norme), la Regione è autorizzata, per l'anno 2026:

a) a realizzare ulteriori interventi finalizzati allo sviluppo e all'evoluzione dei sistemi informativi a supporto delle strutture dell'Amministrazione regionale;

b) a implementare la piattaforma di autenticazione regionale per l'accesso sicuro ai servizi online della Pubblica amministrazione (SPID, CIE e TS-CNS);

c) ad adeguare i sistemi tecnologici per il potenziamento dei servizi Wi-Fi erogati presso le sedi dell'Amministrazione regionale;

d) a realizzare attività volte al miglioramento della postura di cybersicurezza dell'Amministrazione regionale al fine di supportare l'implementazione di interventi per la mitigazione del rischio derivante da minacce informatiche, anche alla luce della legge 28 giugno 2024, n. 90 (Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici), e del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138 (Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148).

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2026, in euro 1.049.800, a valere sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 08 (Statistica e sistemi informativi), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2025 come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 62

(Autorizzazione all'acquisto di beni immobili)

1. Per l'anno 2026, al fine di razionalizzare la spesa pubblica, riducendo i canoni delle locazioni passive, e di valorizzare il patrimonio regionale, garantendo idonei spazi per l'attività istituzionale e lo stoccaggio di materiali e strumentazioni tecniche di proprietà regionale, la Giunta regionale è autorizzata a procedere all'acquisto di beni immobili, anche già condotti in locazione dalla Regione, da destinare alle attività del Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali e del Dipartimento agricoltura e risorse naturali.

2. Per l'anno 2026, al fine di razionalizzare la gestione della rete stradale regionale, la Giunta regionale è autorizzata a procedere all'acquisto di aree limitrofe alla predetta rete da destinare a deposito per il personale cantoniere.

3. Per l'anno 2026, al fine di ottimizzare l'organizzazione del servizio di gestione delle discariche per inerti in Valle d'Aosta, la Giunta regionale è autorizzata all'acquisto di aree idonee connesse all'adeguamento, alla predisposizione e alla riqualificazione di siti da destinare a discarica per rifiuti inerti e alla realizzazione di aree attrezzate per il deposito temporaneo di rifiuti speciali.

4. L'individuazione degli immobili e delle aree di cui ai commi 1, 2 e 3 e la ripartizione degli spazi tra le strutture di cui al comma 1 sono definite con deliberazione della Giunta regionale, previo accertamento della congruità del prezzo e nel rispetto delle procedure di legge.

5. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato alla l.r. 30/2025 è integrato con il seguente bene immobile:

a) terreno sito nel Comune di Aymavilles, località "Villetos", foglio 4, mappale 1468, in corrispondenza progressiva chilometrica 6+700, circa.

6. L'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è determinato, per l'anno 2026, in euro 10.010.000, a valere sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2025 come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 63

(Finanziamento di interventi di investimento su beni di proprietà regionale)

1. Per l'anno 2026, sono autorizzate le spese per i seguenti interventi di investimento su immobili di proprietà regionale:

a) realizzazione di lavori di efficientamento energetico della biblioteca regionale in Comune di Aosta, per un maggiore importo di euro 500.000 a valere sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 2 (Spese in conto capitale);

b) realizzazione di lavori di adeguamento normativo dell'auditorium posto presso la biblioteca regionale in Comune di Châtillon, per un maggiore importo di euro 100.000 a valere sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 2 (Spese in conto capitale);

c) realizzazione di lavori di efficientamento energetico e consolidamento strutturale da realizzare presso la Caserma regionale del Corpo dei Vigili del Fuoco di Aosta, per un maggiore importo di euro 1.500.000 a valere sulla Missione 11 (Soccorso civile), Programma 01 (Sistema di protezione civile), Titolo 2 (Spese in conto capitale);

d) manutenzioni straordinarie su immobili non adibiti a sedi di uffici e aree attigue, per un importo di euro 700.000 a valere sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 06 (Ufficio tecnico), Titolo 2 (Spese in conto capitale);

e) manutenzioni straordinarie su immobili adibiti a sedi di uffici, per un importo di euro 200.000 a valere sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 06 (Ufficio tecnico), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

2. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 3.000.000, per l'anno 2026, e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2025 come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 64

(Fondi speciali)

1. Nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2026/2028, Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), è istituito il seguente fondo speciale ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. 118/2011:

a) fondo speciale per il finanziamento di un nuovo provvedimento legislativo di modifica alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), con uno stanziamento di euro 1.000.000 per l'anno 2026 (Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie);

b) fondo speciale per il finanziamento di un nuovo provvedimento legislativo di modifica alla legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 (Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport), con uno stanziamento di euro 61.000 per l'anno 2026 (Titolo 2 Spese in conto capitale).

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2025 come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 65

(Restauro dell'immobile denominato Casa Berton da destinare a Casa del volontariato valdostano)

1. In coerenza con le finalità del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), e della legge regionale 28 aprile 2026, n. 6 (Disposizioni per il sostegno e la promozione del Terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva. Abrogazione di leggi regionali), nonché con le finalità solidaristiche sottese al legato testamentario in forza del quale l'immobile è stato acquisito al patrimonio regionale, sono autorizzati il restauro conservativo e la rifunzionalizzazione dell'immobile di proprietà regionale denominato "Casa Berton", sito in Aosta, rue de l'Archet n. 15, con la finalità di destinarlo a sede operativa e funzionale del Coordinamento Solidarietà Valle d'Aosta (CSV VDA ODV), quale centro di servizio per il volontariato maggiormente rappresentativo per numero di enti del terzo settore associati operanti nel territorio regionale, nonché, per il suo tramite, dei predetti enti.

2. L'immobile restaurato è intitolato alla memoria del notaio Roberto Giuseppe Berton, per effetto del cui legato testamentario l'immobile stesso è stato acquisito al patrimonio regionale, con apposizione di una targa di bronzo sulla facciata dello stesso.

3. Il bene di cui al comma 1 è concesso a seguito del restauro conservativo, coerentemente con le finalità di interesse generale e con le finalità solidaristiche del legato testamentario, in godimento al CSV VDA ODV con contratto di comodato gratuito della durata di trent'anni, nel corso dei quali il comodatario effettua sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione ordinaria e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

4. Il contratto di comodato prevede:

a) il vincolo di destinazione esclusiva dell'immobile allo svolgimento delle funzioni istituzionali di cui agli articoli 61 e seguenti del d.lgs. 117/2017, con un impegno a dedicare uno spazio alle attività di invecchiamento attivo e di supporto socioculturale, prioritariamente rivolte al personale già docente in pensione;

b) l'obbligo di curare il giardino dell'immobile e i fiori ivi piantumati;

c) la risoluzione di diritto dello stesso, con immediata restituzione dell'immobile, in caso di violazione del vincolo e dell'obbligo di cui alle lettere a) e b), nonché di cessazione delle attività, scioglimento, cancellazione dal registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) o perdita dei requisiti previsti dal Codice del terzo settore per il CSV VDA ODV.

5. La Giunta regionale, su proposta della struttura regionale competente in materia di politiche sociali, definisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore aspetto necessario all'attuazione del presente articolo, con particolare riferimento al perseguimento delle finalità di cui al d.lgs. 117/2017 e alla l.r. 6/2026.

6. L'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo è determinato, per l'anno 2026, in euro 5.800.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 08 (Cooperazione e associazionismo), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2025 come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 66

(Rifinanziamento di interventi previsti da norme regionali e statali)

1. Per l'anno 2026, sono autorizzate le variazioni di spesa relative agli interventi previsti da norme statali e regionali riepilogate nell'allegato R per un importo complessivo di euro 929.808,03 che trovano copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2025, come meglio esplicitato nell'allegato A.

TITOLO III

VARIAZIONI COMPENSATE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028

CAPO I

VARIAZIONI COMPENSATE

Art. 67

(Interventi regionali a sostegno dell'organizzazione e svolgimento delle competizioni dell'Unione ciclistica internazionale (UCI) Mountain bike World Series assegnate alla località di La Thuile)

1. Per l'organizzazione e lo svolgimento delle competizioni dell'Unione ciclistica internazionale (UCI) Mountain bike World Series, assegnate alla località di La Thuile, è autorizzata una maggiore spesa ai sensi della legge regionale 29 luglio 2024, n. 14 (Interventi regionali a sostegno dell'organizzazione e svolgimento delle competizioni dell'Unione ciclistica internazionale (UCI) Mountain bike World Series assegnate alla località di La Thuile e delle relative iniziative promozionali), di annui euro 200.000 per gli anni 2026 e 2027, finalizzata a sostenere i costi aggiuntivi derivanti dall'effettuazione delle gare di Cross Country e di Short Track, che sono state inserite tra le competizioni, a seguito del riconoscimento dell'idoneità della località di La Thuile ad ospitare tali specialità.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico alla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti), e al suo finanziamento si provvede mediante la riduzione di spese per il medesimo importo come meglio esplicitato nell'Allegato B.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE, AUTORIZZAZIONI DI SPESA E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BILANCIO E DI CONTABILITÀ GENERALE DELLA REGIONE

Art. 68

(Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 30)

1. L'articolo 48 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), è sostituito dal seguente:

"Art. 48

(Controllo di regolarità contabile sugli atti)

1. Gli atti amministrativi dai quali possano derivare entrate o spese a carico del bilancio regionale sono sottoposti all'esame preventivo delle strutture regionali competenti in materia di entrate e di gestione delle spese, che appongono il visto di regolarità contabile, obbligatorio e vincolante ai fini dell'esecutività dell'atto.

2. Le strutture regionali di cui al comma 1 appongono il visto di regolarità contabile verificando unicamente la corretta contabilizzazione degli effetti finanziari dell'atto, con riferimento al rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nonché la coerenza tra il contenuto testuale dell'atto e le registrazioni contabili effettuate sul sistema informativo.

3. La struttura regionale competente in materia di gestione delle entrate verifica, in particolare:

a) la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, che costituiscono presupposto per l'atto di accertamento;

b) la corretta imputazione dell'entrata in relazione agli esercizi finanziari in cui le obbligazioni risultano esigibili;

c) che l'entrata accertata sia imputata al pertinente capitolo e alla pertinente voce del quinto livello del Piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 del d.lgs. 118/ 2011.

4. La struttura regionale competente in materia di gestione delle spese verifica, in particolare:

a) la presenza degli elementi costitutivi per la registrazione a bilancio degli impegni contabili;

b) la corretta imputazione della spesa in relazione agli esercizi finanziari in cui le obbligazioni risultano esigibili;

c) la corretta imputazione della spesa sul capitolo di bilancio e sulla voce del quinto livello del Piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 del d.lgs. 118/2011;

d) la disponibilità finanziaria a copertura della spesa che si intende sostenere.

5. Qualora nel corso delle verifiche siano riscontrate irregolarità, le strutture di cui al comma 1, non procedono all'apposizione del visto e restituiscono l'atto alla struttura regionale proponente, indicando le motivazioni ostative.

6. Gli atti relativi a procedimenti amministrativi dai quali non derivano né possono derivare effetti in termini di entrate o oneri a carico del bilancio regionale e che contengono espressa e motivata attestazione in tal senso, non sono sottoposti all'esame preventivo di regolarità contabile delle strutture regionali di cui al comma 1.".

Art. 69

(Modificazioni alle leggi regionali 17 giugno 2026, n. 9 e 28 aprile 2026, n. 4)

1. Al comma 4 e al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 17 giugno 2026, n. 9 (Disposizioni in materia di trasporti. Modificazioni a disposizioni legislative in materia di bilancio), le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "presente articolo".

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 28 aprile 2026, n. 4 (Disposizioni per il potenziamento della capacità di risposta del sistema regionale di protezione civile e per l'adeguamento della rete regionale di radiocomunicazioni), le parole: "Programma 11" sono sostituite dalle seguenti: "Programma 01".

CAPO II

RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO

Art. 70

(Riconoscimento di debiti fuori bilancio della Regione)

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, è riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio della Regione, derivanti da sentenze in assenza del preventivo impegno di spesa, elencati nell'Allegato Q, per un importo complessivo di euro 540.937,55.

2. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, è riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio della Regione, derivanti da acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, elencati nell'Allegato Q, per un importo complessivo di euro 236,93.

3. Al finanziamento dell'onere di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2026/2028, nell'anno 2026, per euro 541.174,48, nei pertinenti capitoli di bilancio.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO III

AGGIORNAMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA, VARIAZIONI AL BILANCIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 71

(Aggiornamento delle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)

1. A seguito delle disposizioni di cui alla presente legge, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali di cui all'Allegato 1 della l.r. 29/2025 sono aggiornate per gli importi indicati nell'Allegato S.

2. La Giunta regionale può disporre, con propria deliberazione, la rimodulazione delle autorizzazioni di spesa disposte dalla presente legge in relazione all'effettività dei fabbisogni rispetto a quelli stimati e procedere, conseguentemente, alle variazioni degli stanziamenti assegnati, nel rispetto della disciplina vigente in materia di contabilità pubblica.

Art. 72

(Variazioni allo stato di previsione dell'entrata)

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026/2028 sono apportate le variazioni di competenza e di cassa riepilogate nell'Allegato D.

Art. 73

(Variazioni allo stato di previsione della spesa)

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026/2028 sono apportate le variazioni di competenza e di cassa riepilogate nell'Allegato E.

Art. 74

(Modificazioni al Programma regionale dei lavori pubblici)

1. A seguito delle disposizioni di cui alla presente legge, il Programma regionale dei lavori pubblici per il triennio 2026/2028 e il relativo elenco annuale sono modificati come descritto nell'Allegato P.

Art. 75

(Allegati)

1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) allegato A: Tabella riportante il dettaglio delle variazioni finanziate con applicazione dell'avanzo e conseguenti variazioni di cassa;

b) allegato B: Tabella riportante il dettaglio delle variazioni compensative in parte spesa;

c) allegato C: Tabella riportante il dettaglio delle variazioni per l'iscrizione di maggiori entrate e delle corrispondenti maggiori spese;

d) allegato D: Prospetto delle variazioni alle entrate per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

e) allegato E Prospetto delle variazioni alle spese per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

f) allegato F: Riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

g) allegato G: Riepilogo generale delle variazioni alle spese per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

h) allegato H: Quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli);

i) allegato I: Prospetto aggiornato dimostrativo dell'equilibrio di bilancio di competenza per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale 2026/2028;

j) allegato J: Quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli);

k) allegato K: Prospetto aggiornato concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascun anno del triennio 2026/2028;

l) allegato L: Prospetto delle variazioni di bilancio, relative alle entrate e alle spese, riportanti i dati di interesse del tesoriere;

m) allegato M: Prospetto aggiornato della composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per l'anno 2026;

n) allegato N: Nota integrativa;

o) allegato O: Modificazioni delle risorse finanziarie destinate alla finanza locale per l'anno 2026 di cui all'allegato 2 della l.r. 29/2025;

p) allegato P: Modifiche al Programma regionale dei lavori pubblici per il triennio 2026/2028 e relativo elenco annuale;

q) Allegato Q: Elenco debiti fuori bilancio;

r) Allegato R: Tabella riportante il dettaglio per Programma e legge degli interventi di cui all'articolo 66;

s) Allegato S: Ricognizione delle autorizzazioni recate da leggi regionali per il triennio 2026/2028.

Art. 76

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.