Legge regionale 23 luglio 2026, n. 13 - Testo vigente

Legge regionale 23 luglio 2026, n. 13

Disposizioni urgenti per assicurare la regolare erogazione e la qualità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel sistema sanitario regionale e ulteriori interventi in materia di politiche sanitarie e sociali. Modificazioni di leggi regionali. (*)

(B.U. del 4 agosto 2026, n. 33)

* (I TESTI VIGENTI DELLE LEGGI MODIFICATE DALLA PRESENTE SONO IN FASE DI AGGIORNAMENTO)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Al fine di assicurare la continuità dei servizi, la regolare erogazione e la qualità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) definiti in rapporto ai bisogni sanitari e di salute della popolazione e alle risorse disponibili, la presente legge, in armonia con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e con le relative norme di attuazione, nonché in coerenza con il principio di autofinanziamento del Servizio sanitario regionale di cui all'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), reca disposizioni urgenti volte a rideterminare la spesa sanitaria di parte corrente per l'anno 2026 nonché alcuni altri interventi nel settore sanitario.

2. La presente legge reca, inoltre, alcuni interventi nel settore delle politiche sociali, volti a garantire l'efficacia e la stabilità dei flussi finanziari nell'ambito dei servizi a favore delle persone anziane e inabili e dei servizi per la prima infanzia nonché a integrare le competenze professionali nei procedimenti di riconoscimento dell'invalidità civile.

CAPO II

INTERVENTI IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 2

(Rideterminazione della spesa sanitaria di parte corrente)

1. La spesa sanitaria di parte corrente, oggetto di trasferimento annuale all'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL) determinata per l'anno 2026 in euro 345.230.915,69 dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2025, n. 29 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2026/2028), è incrementata di euro 18.841.490,40 per l'anno 2026 e rideterminata complessivamente in euro 364.072.406,09.

2. L'incremento di cui al comma 1 riguarda esclusivamente il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), ivi compresa la piena attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, la cui autorizzazione era determinata per l'anno 2026 in euro 327.828.693,69 dall'articolo 12 comma 2, della l.r. 29/2025 e, per effetto del comma 1, è rideterminata in euro 346.670.184,09.

Art. 3

(Disposizioni in materia di prestazioni aggiuntive)

1. In coerenza con il principio di autofinanziamento del Servizio sanitario regionale, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza (LEA) nonché l'abbattimento delle liste d'attesa, l'Azienda USL è autorizzata a determinare il fabbisogno e il costo complessivo delle prestazioni aggiuntive degli operatori delle professioni sanitarie e dei dirigenti dell'area sanità entro i limiti di spesa a tal fine stabiliti annualmente con la deliberazione della Giunta regionale di approvazione degli indirizzi e degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi dell'Azienda medesima.

Art. 4

(Compartecipazione agli oneri del corso di formazione specifica in medicina generale e del corso di addestramento alla didattica tutoriale per la formazione dei medici di medicina generale)

1. In considerazione della necessità di compartecipazione della Regione agli oneri del corso di formazione specifica in medicina generale e del corso di addestramento alla didattica tutoriale per la formazione dei medici di medicina generale, al comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 17 dicembre 2024, n. 29 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2025/2027. Modificazioni di leggi regionali), le parole: "per l'anno 2027" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2027 e 2028" e le parole: "per il triennio 2025/2027" sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo 2025/2028".

Art. 5

(Disposizioni in materia di tutela della salute. Modificazione alla legge regionale 13 marzo 2008, n. 4)

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 (Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria), è inserito il seguente:

"Art. 5bis

(Registro regionale Arresti Cardiaci Extra Ospedalieri)

1. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017 (Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie), è istituito presso l'Azienda USL il registro regionale "Arresti Cardiaci Extra Ospedalieri" quale strumento di governo clinico aziendale per la raccolta e l'analisi di dati clinici e sociali dei pazienti vittime di arresto cardiaco in ambito extra ospedaliero.

2. I dati raccolti nel registro regionale di cui al comma 1 sono utilizzati per la predisposizione degli atti regionali di pianificazione, programmazione, organizzazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria e per l'individuazione di criteri ottimali per la diffusione dei defibrillatori (DAE - Defibrillatore automatico esterno).

3. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, i soggetti coinvolti nella rilevazione dei dati relativi agli episodi di arresto cardiaco in ambito extra ospedaliero, nonché i criteri e le modalità di compilazione e aggiornamento del registro regionale "Arresti Cardiaci Extra Ospedalieri".

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti, tra le parti coinvolte nel trattamento dei dati personali, ruoli e responsabilità secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento in materia di trattamento e protezione dei dati personali.".

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi e alle disposizioni in essa contenute si fa fronte con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6

(Proroga di termini per l'adozione e l'approvazione di documenti contabili e di programmazione dell'Azienda USL per l'anno 2027)

1. Nelle more della definizione del finanziamento complessivo del Servizio sanitario regionale per l'anno 2027, al fine di garantire il rispetto dei principi di veridicità, attendibilità e copertura finanziaria di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), la Giunta regionale approva gli indirizzi e gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi dell'Azienda USL, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio- sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio- sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), entro il 15 gennaio 2027.

2. Per l'anno 2027, l'Azienda USL, a seguito dell'assegnazione degli indirizzi e obiettivi di salute e di funzionamento di cui al comma 1, adotta il bilancio preventivo economico annuale entro il 28 febbraio 2027 e, conseguentemente, il termine di approvazione del bilancio preventivo economico relativo all'anno 2027 dell'Azienda USL, da parte della Giunta regionale, è posticipato al 30 aprile 2027.

3. Per l'anno 2027, il direttore generale dell'Azienda USL adotta il piano attuativo locale di cui all'articolo 8 della l.r. 5/2000 entro il 28 febbraio 2027, in conformità alle risorse disponibili e agli indirizzi e agli obiettivi fissati dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 1.

4. Nelle more dell'approvazione dei documenti di cui ai commi da 1 a 3, l'Azienda USL è autorizzata alla gestione ordinaria delle attività e dei servizi istituzionali, al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni integrative regionali, nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio di previsione della Regione.

CAPO III

INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI

Art. 7

(Disposizioni in materia di servizi a favore delle persone anziane e inabili. Modificazione alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93)

1. Dopo il quinto comma dell'articolo 4 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93 (Testo unico delle norme regionali in materia di promozione di servizi a favore delle persone anziane ed inabili), è aggiunto il seguente:

"5bis. Al fine di garantire la continuità e la tempestiva attuazione degli interventi e dei servizi di cui alla presente legge, la Regione è autorizzata a erogare a favore degli enti pubblici gestori di cui al presente articolo, anticipazioni delle risorse finanziarie loro spettanti a valere sui trasferimenti regionali concessi per l'esercizio di riferimento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle disponibilità di cassa. L'anticipazione è disposta con provvedimento della struttura regionale competente in materia di politiche sociali, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale, con deliberazione da adottare previo parere del Consiglio permanente degli enti locali. Le somme erogate a titolo di anticipazione sono vincolate alle finalità della presente legge e sono detratte dai successivi trasferimenti dell'anno.".

Art. 8

(Disposizioni in materia di edilizia socio-assistenziale. Modificazione alla legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80 (Interventi finanziari per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e con disabilità), è sostituito dal seguente:

"2. L'intervento della Regione si attua mediante la concessione di contributi in conto capitale alle Unités des Communes valdôtaines e al Comune di Aosta per l'acquisto e la fornitura di arredi e attrezzature, la progettazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione, il restauro e risanamento conservativo, l'ampliamento e la costruzione di stabili, compresa l'acquisizione di aree, destinati all'assistenza delle persone di cui al comma 1, nonché per la manutenzione straordinaria di parti essenziali di impianti e di attrezzature.".

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi e alle disposizioni in essa contenute si fa fronte con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9

(Disposizioni in materia di invalidità civile. Modificazione alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 11)

1. Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 (Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "da un operatore sociale" sono sostituite dalle seguenti: "da una figura professionale appartenente alle aree psicologiche o sociali";

b) le parole: ", designati dalla Giunta regionale," sono soppresse.

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi e alle disposizioni in essa contenute si fa fronte con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 10

(Disposizioni in materia di servizi per la prima infanzia. Modificazioni alla legge regionale 19 maggio 2006, n. 11)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 19 maggio 2006, n. 11 (Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1994, n. 77, e 27 gennaio 1999, n. 4), è aggiunto il seguente:

"4bis. Al fine di garantire la continuità e la tempestiva attuazione degli interventi e dei servizi di cui alla presente legge, la Regione è autorizzata a erogare al Comune di Aosta e alle Unités des Communes valdôtaines anticipazioni sulle somme concesse a titolo di trasferimento regionale, nei limiti delle risorse disponibili a bilancio, da detrarre dai trasferimenti successivi dell'anno, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale, con deliberazione da adottare previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.".

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11

(Variazioni parte entrate)

1. Al bilancio di previsione finanziario della Regione sono introitate per l'anno 2026 le maggiori entrate di euro 18.841.490,40 suddivise nei seguenti Titoli e Tipologie:

a) euro 7.217.498,82 a valere sul Titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), Tipologia 103 (Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali);

b) euro 11.623.991,58 a valere sul Titolo 3 (Entrate extratributarie) di cui:

1) euro 307.622,36 Tipologia 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti);

2) euro 3.000.000 Tipologia 400 (Altre entrate da redditi da capitale);

3) euro 8.316.369,22 Tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti).

Art. 12

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in:

a) euro 18.841.490,40, per l'anno 2026, in applicazione dell'articolo 2, a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 01 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), Titolo 1 (Spese correnti);

b) euro 35.000, per l'anno 2028, in applicazione dell'articolo 4, a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 1 (Spese correnti).

2. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 1 si provvede:

a) per l'anno 2026 mediante l'iscrizione nella parte entrata del bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2026/2028 di una maggiore entrata, ai sensi dell'articolo 11, di euro 18.841.490,40 di cui:

1) euro 7.217.498,82 a valere sul Titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa;

2) euro 11.623.991,58 a valere sul Titolo 3 (Entrate extratributarie);

b) per l'anno 2028 mediante riduzione degli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2026/2028, per euro 35.000 nella Missione 20 - Programma 03 (Altri Fondi), Titolo I (Spese correnti).

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.

Art. 13

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.