Legge regionale 22 luglio 2026, n. 12 - Testo storico
legge regionale 22 luglio 2026, n. 12
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2026.
(B.U. del 4 agosto 2026, n. 33)
(Disposizioni in materia di disabilità. Modificazioni alle leggi regionali 21 dicembre 1990, n. 80, 15 luglio 2025, n. 20, e 23 dicembre 2025, n. 29)
1. Al titolo della legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80 (Interventi finanziari per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e handicappate), la parola: "handicappate" è sostituita dalle seguenti: "con disabilità".
2. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 80/1990, le parole: "ed handicappate" sono sostituite dalle seguenti: "e con disabilità".
3. Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 80/1990, le parole: "agli enti locali" sono sostituite dalle seguenti: "alle Unités des Communes Valdôtaines e al Comune di Aosta".
4. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 80/1990 è sostituito dal seguente:
"2. Le domande di contributo devono essere presentate all'Assessorato regionale competente in materia di Sanità, Salute e Politiche Sociali, con le modalità indicate sulla pagina del sito internet istituzionale dedicata del medesimo Assessorato.".
5. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 80/1990 è sostituito dal seguente:
"2. Le modalità di ripartizione dei contributi agli enti locali aventi diritto sono previste nel piano annuale, previa istruttoria degli uffici competenti dell'Assessorato regionale competente in materia di Sanità, Salute e Politiche Sociali, effettuata in base alle procedure stabilite dalla Giunta regionale mediante l'approvazione di appositi atti.".
6. Alla rubrica dell'articolo 23 della legge regionale 15 luglio 2025, n. 20 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2025. Seconda variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027), la parola: "disabili" è sostituita dalle seguenti: "con disabilità".
7. Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 20/2025, la parola: "handicappate" è sostituita dalle seguenti: "con disabilità".
8. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 23 dicembre 2025, n. 29 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2026/2028). Modificazioni di leggi regionali), le parole: "ai disabili" sono sostituite dalle seguenti: "alle persone con disabilità".
(Disposizioni in materia di alienazioni di beni immobili tra Regioni e Comuni. Modificazioni alla legge regionale 23 novembre 1994, n. 68)
1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 23 novembre 1994, n. 68 (Alienazioni di beni immobili tra Regione e Comuni), le parole: "dal Servizio demanio e patrimonio dell'Assessorato del bilancio e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "dalla struttura regionale competente in materia di patrimonio immobiliare".
2. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 68/1994, le parole: "Direzione generale del bilancio dell'Assessorato del bilancio e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "struttura regionale competente in materia di patrimonio immobiliare".
(Disposizioni in materia di regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta. Modificazione alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 12)
1. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", o, a tempo determinato, per una durata non superiore a cinquanta anni, nell'ambito di progetti di valorizzazione che prevedano la riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro e ristrutturazione volti al perseguimento di interessi pubblici, anche di natura esclusivamente patrimoniale.".
(Disposizioni in materia di servizio di trasporto pubblico di linea. Modificazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29)
1. Gli articoli 7 e 10 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), sono abrogati.
(Disposizioni in materia di urbanistica e pianificazione territoriale. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 10 giugno 2025, n. 17)
1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 49 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), le parole: "alla concessione" sono sostituite dalle seguenti: "al titolo abilitativo".
2. Al comma 1 dell'articolo 62 della l.r. 11/1998, le parole: "delle concessioni edilizie" sono sostituite dalle seguenti: "dei titoli abilitativi edilizi".
3. Il titolo del capo III del titolo VII della l.r. 11/1998, è sostituito dal seguente: "Onerosità dei titoli abilitativi edilizi".
4. Al comma 3 dell'articolo 66 della l.r. 11/1998, le parole: "della concessione" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo abilitativo".
5. Al comma 2 dell'articolo 67 della l.r. 11/1998, le parole: "del concessionario" sono sostituite dalle seguenti: "del titolare".
6. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 68 della l.r. 11/1998, le parole: "la concessione" sono sostituite dalle seguenti: "il titolo abilitativo".
7. Al comma 4 dell'articolo 68 della l.r. 11/1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole "della concessione edilizia" sono sostituite dalle seguenti "del titolo abilitativo edilizio";
b) al secondo periodo le parole "della concessione edilizia" sono sostituite dalle seguenti "del titolo abilitativo edilizio".
8. La rubrica dell'articolo 69 della l.r. 11/1998 è sostituita dalla seguente: "Titoli abilitativi relativi ad opere o impianti non destinati alla residenza".
9. Al comma 1 dell'articolo 69 della l.r. 11/1998, le parole: "La concessione relativa" sono sostituite dalle seguenti: "Il titolo abilitativo relativo".
10. Al comma 2 dell'articolo 69 della l.r. 11/1998, le parole: "alle concessioni relative" sono sostituite dalle seguenti: "ai titoli abilitativi relativi".
11. Al comma 3 dell'articolo 69 della l.r. 11/1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: "di concessione" sono sostituite dalle seguenti: "di titolo abilitativo";
b) alla lettera b), le parole: "di concessione" sono sostituite dalle seguenti: "di titolo abilitativo".
12. Al comma 6 dell'articolo 69 della l.r. 11/1998, le parole: "La concessione relativa" sono sostituite dalle seguenti: "Il titolo abilitativo relativo".
13. Al comma 7 dell'articolo 69 della l.r. 11/1998, le parole: "della concessione" sono sostituite dalle seguenti: "afferente al titolo abilitativo".
14. La rubrica dell'articolo 70 della l.r. 11/1998 è sostituita dalla seguente: "Versamento del contributo afferente al titolo abilitativo".
15. Al comma 1 dell'articolo 70 della l.r. 11/1998, le parole: "i concessionari" sono sostituite dalle seguenti: "i titolari".
16. Al comma 2 dell'articolo 70 della l.r. 11/1998, le parole: "il concessionario" sono sostituite dalle seguenti: "il titolare".
17. Al comma 3 dell'articolo 70 della l.r. 11/1998, le parole: "della concessione" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo abilitativo".
18. La rubrica dell'articolo 71 della l.r. 11/1998, è sostituita dalla seguente: "Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi".
19. Al comma 1 dell'articolo 71 della l.r. 11/1998, le parole: "le concessioni" sono sostituite dalle seguenti: "i titoli abilitativi".
20. Al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 74 della l.r. 11/1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "le concessioni edilizie" sono sostituite dalle seguenti: "i titoli abilitativi edilizi";
b) le parole: "senza concessione" sono sostituite dalle seguenti: "senza titolo abilitativo".
21. Al comma 2 dell'articolo 76 della l.r. 11/1998, le parole "il Sindaco" sono sostituite dalle seguenti: "il dirigente o il responsabile dell'ufficio tecnico".
22. Al comma 6 dell'articolo 77 della l.r. 11/1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "di concessione" sono sostituite dalle seguenti: "di titolo abilitativo";
b) le parole: "dalla medesima" sono sostituite dalle seguenti: "dal medesimo".
23. Al comma 1 dell'articolo 78 della l.r. 11/1998, le parole: "della concessione stessa" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo abilitativo medesimo".
24. La rubrica dell'articolo 79 della l.r. 11/1998, è sostituita dalla seguente: "Provvedimenti conseguenti alla realizzazione di ristrutturazioni edilizie in assenza del titolo abilitativo o in totale difformità dal titolo abilitativo".
25. Al comma 1 dell'articolo 79 della l.r. 11/1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "di concessione" sono sostituite dalle seguenti: "di titolo abilitativo";
b) le parole: "alla concessione" sono sostituite dalle seguenti: "al titolo abilitativo".
26. Al comma 5 dell'articolo 79 della l.r. 11/1998, le parole: "il Sindaco" sono sostituite dalle seguenti: "il dirigente o il responsabile dell'ufficio tecnico".
27. Al terzo periodo del comma 3quinquies dell'articolo 80 della l.r. 11/1998, le parole: "dall'articolo 84, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 84, comma 2".
28. Al comma 2bis dell'articolo 80bis della l.r. 11/1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "l'esecuzione dell'edificio in posizione diversa da quella indicata in progetto purché nello stesso lotto di terreno e purché non interferisca con altri limiti e vincoli," sono soppresse;
b) le parole: "esterne e" sono soppresse.
29. Al comma 3 dell'articolo 82 della l.r. 11/1998, le parole: "alla concessione" sono sostituite dalle seguenti: "al titolo abilitativo".
30. La rubrica dell'articolo 83 della l.r. 11/1998 è sostituita dalla seguente: "Annullamento del titolo abilitativo".
31. Al comma 1 dell'articolo 83 della l.r. 11/1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "della concessione" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo abilitativo";
b) le parole: "il Sindaco" sono sostituite dalle seguenti: "il dirigente o il responsabile dell'ufficio tecnico".
32. Al comma 2 dell'articolo 83 della l.r. 11/1998, le parole: "della concessione in sanatoria" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo abilitativo in sanatoria".
33. Al comma 2 dell'articolo 85 della l.r. 11/1998, le parole: "il Sindaco" sono sostituite dalle seguenti: "il dirigente o il responsabile dell'ufficio tecnico".
34. Al comma 3 dell'articolo 85 della l.r. 11/1998, le parole: "del Sindaco" sono sostituite dalle seguenti: "del dirigente o del responsabile dell'ufficio tecnico".
35. Al comma 5 dell'articolo 85 della l.r. 11/1998, le parole: "delle concessioni" sono sostituite dalle seguenti: "dei titoli abilitativi".
36. Al comma 1 dell'articolo 86 della l.r. 11/1998, le parole: "della concessione" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo abilitativo".
37. Al comma 2 dell'articolo 86 della l.r. 11/1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "della concessione edilizia" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo abilitativo edilizio";
b) al secondo periodo, le parole: "dalla concessione" sono sostituite dalle seguenti: "dal titolo abilitativo".
38. Al comma 1 dell'articolo 87 della l.r. 11/1998, le parole: "dal Sindaco" sono sostituite dalle seguenti: "dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio tecnico".
39. Al comma 2 dell'articolo 88 della l.r. 11/1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "rilasciate concessioni in deroga" sono sostituite dalle seguenti: "rilasciati titoli abilitativi in deroga";
b) la parola: "concessionario" è sostituita dalla seguente: "titolare".
40. Al comma 3 dell'articolo 88 della l.r. 11/1998, le parole: "la concessione può essere rilasciata" sono sostituite dalle seguenti: "il titolo abilitativo può essere rilasciato".
41. Al comma 1ter dell'articolo 88bis della l.r. 11/1998, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", limitatamente ai casi di sopraelevazione finalizzati al recupero a uso abitativo dei sottotetti".
42. Al comma 2 dell'articolo 89 della l.r. 11/1998, le parole: "della concessione" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo abilitativo".
43. Al comma 2 dell'articolo 91 della l.r. 11/1998, le parole: "dell'articolo 14, comma 5, lett. g)" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 14, comma 7, lettera g)".
44. Al comma 1 dell'articolo 92 della l.r. 11/1998, le parole: "a concessioni o autorizzazioni annullate o illegittimamente rilasciate" sono sostituite dalle seguenti: "a concessioni, titoli o autorizzazioni annullati o illegittimamente rilasciati".
45. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 10 giugno 2025, n. 17 (Disposizioni in materia di urbanistica e pianificazione territoriale. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e ad altre leggi regionali), è abrogato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, vige nuovamente la lettera t) del comma 1 dell'articolo 61 della l.r. 11/1998, nel testo precedente la sua sostituzione.
(Disposizioni in materia di enti locali. Modificazione al regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4)
1. Al comma 10 dell'articolo 18 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta), le parole: "dell'articolo 26, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 20ter, comma 3, della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi dei Comuni e degli altri enti locali, nonché disposizioni relative all'ufficio di segretario di ente locale)".
(Disposizioni in materia di organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale. Modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5)
1. Le lettere f) e n) del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio- sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio- sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), sono abrogate.
(Disposizioni in materia di rischio idrogeologico. Modificazioni alla legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5)
1. All'articolo 8 della legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "assetto del territorio e difesa del suolo" sono sostituite dalle seguenti: "rischio idrogeologico";
b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4bis. Qualora gli interventi riguardino settori di competenza regionale, o si presentino comunque di notevole estensione ovvero assumano tipologie o caratteristiche ritenute tecnicamente complesse, gli stessi sono realizzati direttamente dalla Regione.";
c) al comma 5, le parole: "di previsione e nel piano regionale operativo, di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), come sostituiti dagli articoli 6 e 7 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29" sono sostituite dalle seguenti: "dei lavori pubblici, adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, dell'allegato I.5 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici)".
2. All'articolo 9 della l.r. 5/2001, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "dall'articolo 15ter, comma 10, della l.r. 12/1996, introdotto dall'articolo 14 della legge regionale 5 agosto 2005, n. 19" sono sostituite dalle seguenti: "dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici";
b) il comma 4 è abrogato.
(Disposizioni in materia di sviluppo alpinistico ed escursionistico. Modificazioni alla legge regionale 20 aprile 2004, n. 4)
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le modalità di presentazione delle domande sono disciplinate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 14, comma 1.".
2. Dopo l'articolo 12 della l.r. 4/2004, è inserito il seguente:
"Art. 12bis
(Liquidazione)
1. La liquidazione delle agevolazioni può avvenire anche in più soluzioni, previa realizzazione di parti dell'iniziativa agevolata, con le modalità indicate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 14, comma 1.
2. Per ottenere il saldo dell'agevolazione, il beneficiario deve ultimare le iniziative correlate alle spese di cui agli articoli 3, comma 3, lettera a), e 7, comma 2, lettera a), riguardanti le opere edili agevolate entro il termine previsto dai rispettivi titoli abilitativi edilizi e, comunque, entro cinque anni dalla data del provvedimento di concessione della relativa agevolazione.
3. La richiesta del saldo dell'agevolazione è presentata entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori di cui agli articoli 3, comma 3, lettera a), e 7, comma 2, lettera a).
4. Contestualmente alla richiesta di saldo dell'agevolazione è resa la completa rendicontazione delle spese, mediante presentazione dell'originale delle fatture quietanzate o, se non quietanzate, corredate di documentazione comunque idonea a comprovare il pagamento.".
3. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 4/2004, è aggiunta la seguente:
"cbis) non produca la completa rendicontazione delle spese contestualmente alla richiesta di saldo del contributo, come previsto dall'articolo 12bis, comma 4.".
(Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità. Modificazioni alla legge regionale 2 luglio 2004, n. 11)
1. Nella legge regionale 2 luglio 2004, n. 11 (Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta. Modificazioni delle leggi regionali 11 novembre 1974, n. 44, e 6 aprile 1998, n. 11), le parole: "progetto definitivo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "progetto di fattibilità tecnica ed economica".
2. Nella l.r. 11/2004, le parole: "coordinatore del ciclo" e "coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "responsabile unico del progetto".
3. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 11/2004 è sostituita dalla seguente:
"c) per gli interventi in materia di infrastrutture e insediamenti strategici definiti dalla normativa statale vigente o per gli interventi pubblici urgenti richiesti a seguito di calamità naturale formalmente riconosciuta;".
4. Al comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 11/2004, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o posta elettronica certificata".
5. Al comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 11/2004, le parole: ", ivi comprese le aree" sono sostituite dalle seguenti: "e di aree".
6. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 11/2004:
a) comma 1 dell'articolo 16;
b) comma 4 dell'articolo 16.
(Disposizioni in materia di procedimento amministrativo. Modificazioni alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19)
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è inserito il seguente:
"4bis. I pareri di cui ai commi 1 e 2 sono congruamente motivati, sono formulati in termini di assenso o dissenso e indicano le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, quantificando altresì, ove possibile, i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai princìpi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato.".
2. Al comma 3 dell'articolo 22 della l.r. 19/2007, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatta salva, in ogni caso, la sanzione di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)".
3. All'articolo 23 della l.r. 19/2007, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ferma restando la facoltà di richiedere le informazioni o integrazioni documentali nel termine di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). Il silenzio assenso non si forma nei soli casi in cui la domanda non sia stata ricevuta dalla amministrazione competente o sia priva degli elementi indispensabili per individuare l'oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto";
b) al comma 1bis, le parole: ", su richiesta dell'interessato, a rilasciare, in via telematica," sono sostituite dalle seguenti: "a rilasciare in via telematica e automatica";
c) dopo il comma 1bis, come modificato dalla lettera b), è inserito il seguente:
"1ter. Nel caso di procedimenti non ancora telematizzati, l'amministrazione è comunque tenuta a inviare d'ufficio l'attestazione di cui al comma 1bis all'indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria indicato nell'istanza entro dieci giorni dalla formazione del silenzio assenso. Decorso inutilmente il termine l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/2000, ovvero dal progettista abilitato.".
(Disposizioni in materia di farmacie rurali. Modificazioni alla legge regionale 28 febbraio 2008, n. 2)
1. L'articolo 2 della legge regionale 28 febbraio 2008, n. 2 (Nuove disposizioni per l'erogazione dell'indennità di residenza per disagiato servizio a favore di titolari di farmacie rurali), è sostituito dal seguente:
"Art. 2
(Destinatari)
1. L'indennità di residenza per disagiato servizio, prevista dalla l. 221/1968 a favore delle farmacie rurali ubicate nel territorio regionale, è determinata con deliberazione della Giunta regionale sulla base dei criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale.".
2. L'articolo 3 della l.r. 2/2008 è abrogato.
(Disposizioni in materia di Office régional du tourisme. Modificazioni alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 9)
1. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 9 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dei servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica ed istituzione dell'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo), è sostituita dalla seguente:
"b) determina la dotazione organica dell'Office régional, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;".
2. Il comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 9/2009 è sostituito dal seguente:
"5. In caso di assenza, impedimento, decadenza o cessazione per qualunque causa, il Direttore generale è sostituito, sino al suo rientro o sino alla nomina del nuovo Direttore generale con deliberazione della Giunta regionale, dal Direttore amministrativo o, in mancanza, da un dipendente di categoria D. Ogni ulteriore aspetto necessario all'attuazione del presente comma è definito con il regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Office, compreso l'ammontare del trattamento economico eventualmente dovuto al sostituto.".
(Disposizioni in materia di assetto contabile, gestionale e di controllo dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL). Modificazione alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 46)
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 46 (Nuova disciplina dell'assetto contabile, gestionale e di controllo dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL). Abrogazione della legge regionale 16 luglio 1996, n. 19), le parole: "di bilancio pluriennale di previsione," e: "sul bilancio pluriennale di previsione," sono soppresse.
(Disposizioni in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 23)
1. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 (Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali), le parole: "con deliberazione della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente".
2. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 23/2010, le parole: "con deliberazione della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente".
(Dispositions en matière de collectivités locales. Modifications de la loi régionale n° 6 du 5 août 2014)
1. À la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 16 de la loi régionale n° 6 du 5 août 2014 «Nouvelles dispositions en matière d'exercice à l'échelle supra-communale des fonctions et des services du ressort des Communes et des autres collectivités locales, ainsi que dispositions en matière de secrétaires des collectivités locales» les mots: « qui exerce les fonctions de délégataire » sont remplacés par les mots: « à laquelle les fonctions de chaque collectivité associée peuvent être entièrement ou partiellement déléguées ».
2. Le cinquième alinéa de l'article 16 de la LR n° 6/2014 est supprimé.
3. Au huitième alinéa de l'art. 20bis de la LR n° 6/2014, les mots : « sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « septième alinéa ».
4. Au premier alinéa de l'art. 20ter de la LR n° 6/2014, le mot : « établissent » est remplacé par le mot : « établit ».
5. Au troisième alinéa de l'art. 20ter de la LR n° 6/2014, les mots : « 7 août 1999 » sont remplacés par les mots : « 17 août 1999 ».
6. L'article 20sexies de la LR n° 6/2014 est supprimé.
(Disposizioni in materia di agricoltura. Modificazioni alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 17)
1. All'articolo 20 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "degli aiuti di cui agli articoli 5, 6 e 7" sono sostituite dalle seguenti: "degli aiuti di cui agli articoli 5, 6, 7 e 7bis";
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. La concessione degli aiuti, sotto forma di mutui a tasso agevolato, è, in ogni caso, subordinata alla valutazione economico-finanziaria positiva circa il merito creditizio del beneficiario e l'adeguatezza delle garanzie offerte da parte di FINAOSTA S.p.A..".
2. Al comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 17/2016, dopo le parole: "agli articoli 5, 6, 7," sono aggiunte le seguenti: "7bis,".
3. Al comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 17/2016, le parole: "sono pubblicate, anche per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione" sono sostituite dalle seguenti: "sono pubblicate nel sito istituzionale della Regione.".
(Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Modificazioni alla legge regionale 31 luglio 2017, n. 11)
1. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 31 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37, e 30 gennaio 1998, n. 6), è sostituita dalla seguente:
"b) essere stati residenti in Valle d'Aosta oppure esserlo alla data di immatricolazione alla scuola di specializzazione;".
2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 11/2017 è sostituita dalla seguente:
"a) partecipare, entro i cinque anni successivi alla data di conseguimento del diploma di specializzazione, al primo concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato bandito dall'Azienda USL che preveda, tra i requisiti per la partecipazione, la specializzazione conseguita mediante il contratto aggiuntivo regionale o specializzazione equipollente ai sensi della normativa statale vigente, e accettare l'eventuale proposta di assunzione a tempo indeterminato;".
3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 11/2017 è sostituita dalla seguente:
"b) presentare domanda per l'inserimento nella graduatoria regionale dei pediatri di libera scelta o nella graduatoria aziendale della medicina specialistica ambulatoriale del primo anno successivo al conseguimento della specializzazione, di cui agli accordi collettivi nazionali vigenti, nonché presentare domanda per la copertura delle zone carenti, entro i cinque anni successivi alla data di conseguimento del diploma di specializzazione, di pediatri convenzionati o per incarichi vacanti di specialisti ambulatoriali pubblicati dall'Azienda USL, accettando l'eventuale proposta di convenzionamento a tempo indeterminato.".
4. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 11/2017 è sostituita dalla seguente:
"b) essere stati residenti in Valle d'Aosta oppure esserlo alla data di immatricolazione alla scuola di specializzazione;".
5. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 11/2017 è sostituita dalla seguente:
"a) partecipare, entro i cinque anni successivi alla data di conseguimento del diploma di specializzazione, al primo concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato bandito dall'Azienda USL che preveda, tra i requisiti per la partecipazione, la specializzazione conseguita ai sensi del comma 1, lettera a), o specializzazione equipollente, e accettare l'eventuale proposta di assunzione a tempo indeterminato;".
6. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 11/2017 è sostituita dalla seguente:
"b) presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie aziendali del primo anno successivo al conseguimento della specializzazione di cui agli accordi collettivi nazionali vigenti di settore, nonché presentare domanda per la copertura di incarichi vacanti pubblicati dall'Azienda USL, entro i cinque anni successivi alla data di conseguimento del diploma di specializzazione, accettando l'eventuale proposta di convenzionamento a tempo indeterminato.".
(Disposizioni in materia di titoli abilitativi edilizi. Modificazioni alla legge regionale 7 novembre 2022, n. 26)
1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 26 (Seconda legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2022), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "sono prorogati di trenta mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogati di quarantotto mesi";
b) le parole: "fino al 30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025".
2. Al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 26/2022, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "è inoltre prorogato di trenta mesi" sono sostituite dalle seguenti: "è inoltre prorogato di quarantotto mesi";
b) le parole: "in vigore al 30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "in vigore al 31 dicembre 2025".
(Disposizioni in materia di promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo. Modificazioni alla legge regionale 26 maggio 2025, n. 14)
1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 26 maggio 2025, n. 14 (Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo), la parola: "disabili" è sostituita dalle seguenti: "persone con disabilità".
2. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 14/2025, dopo la lettera k) è inserita la seguente:
"kbis) un rappresentante delle organizzazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie;".
(Disposizioni in materia di competitività, dinamicità e internazionalizzazione delle imprese industriali e artigiane. Modificazione alla legge regionale 28 luglio 2025, n. 26)
1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 28 luglio 2025, n. 26 (Disposizioni in materia di competitività, dinamicità e internazionalizzazione delle imprese industriali e artigiane. Abrogazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6), le parole: "di contributo" sono soppresse.
(Disposizioni in materia di servizio idrico integrato. Modificazione alla legge regionale 23 dicembre 2025, n. 29)
1. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 23 dicembre 2025, n. 29 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2026/2028), è sostituito dal seguente:
"1. Limitatamente ai presidi depurativi i cui autocontrolli delle acque di scarico effettuati nell'anno 2025 risultano conformi ai limiti di scarico previsti dalla normativa vigente, previa verifica dell'autorità competente, nelle more del completo trasferimento degli impianti del Servizio idrico integrato dagli enti locali al soggetto gestore di cui all'articolo 6 della legge regionale 30 maggio 2022, n. 7 (Nuova disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4, e alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35), i termini di validità delle autorizzazioni per lo scarico delle acque reflue urbane, non scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, con scadenza negli anni 2026 e 2027, sono prorogati automaticamente di un anno a decorrere dalla data della loro scadenza naturale, intesa come la data di scadenza riportata nel relativo atto di autorizzazione.".
(Disposizioni in materia di Corpo valdostano dei vigili del fuoco. Modificazioni alla legge regionale 18 marzo 2026, n. 2)
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 18 marzo 2026, n. 2 (Disposizioni per l'organizzazione del Corpo valdostano dei vigili del fuoco), dopo le parole: "anche per la difesa civile" sono inserite le seguenti: "nel rispetto delle competenze dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere d) e h) della Costituzione,".
2. All'articolo 3 della l.r. 2/2026, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: "dei Comandanti provinciali dei vigili del fuoco" sono inserite le seguenti: "in materia di servizi antincendi,";
b) al comma 3:
1) la parola: "eventuali" è sostituita dalla seguente: "le";
2) dopo le parole: "sovraregionale o nazionale" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";
3. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 2/2026 è sostituita dalla seguente:
"b) soccorso pubblico, anche in materia di difesa civile, nel limite delle proprie competenze e delle funzioni attribuite alla Regione, nonché nel rispetto delle funzioni di indirizzo e coordinamento statali, nei termini di cui all'articolo 1;".
4. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 2/2026 le parole: "in ambiti territoriali limitrofi" sono sostituite dalle seguenti: "al di fuori del territorio regionale".
5. Al comma 4 dell'articolo 33 della l.r. 2/2026, dopo le parole: "rilascio delle patenti" è inserita la seguente: "militari".
6. Alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 72 della l.r. 2/2026 dopo le parole: "e di difesa civile," sono inserite le seguenti "nei limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b),".
(Disposizioni in materia di Terzo settore. Modificazioni alla legge regionale 28 aprile 2026, n. 6)
1. Alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 28 aprile 2026, n. 6 (Disposizioni per il sostegno e la promozione del Terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva. Abrogazione di leggi regionali), le parole: "Registro nazionale del Terzo settore" sono sostituite dalle seguenti: "Registro unico nazionale del Terzo settore".
2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 6/2026, le parole: "Registro unico del Terzo settore" sono sostituite dalle seguenti: "Registro unico nazionale del Terzo settore".
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi e alle disposizioni in essa contenute si fa fronte con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
