Legge regionale 8 novembre 1983, n. 67 - Testo storico

Legge regionale n. 67 del 08 11 1983

Bollettino ufficiale 5 12 1983 n. 21

Intervento finanziario in capo alla gestione speciale della Societą Finanziaria Regionale Valle d'Aosta a favore dell’ENEL.

Art. 1

Il fondo di dotazione della speciale gestione della societą finanziaria regionale Valle d’Aosta, di cui agli articoli 5 e 9 della legge regionale 28 giugno 1982 n. 16, č elevato della somma di Lire 2,2 miliardi.

Art. 2

La Finaosta SpA č autorizzata a concedere all’Ente Nazionale Energia Elettrica un mutuo di Lire 2,2 miliardi alle condizioni che seguono:

- durata anni venti;

- tasso di interesse 13 percento annuo;

- ammortamento in rate bimestrali costanti posticipate.

Il prestito č concesso in relazione alla necessitą di creare nuovi livelli occupazionali in Comune di Chātillon in dipendenza del trasferimento da Ivrea della sede degli uffici della direzione del Gruppo Impianti ENEL.

Art. 3

L’onere di Lire 2.200.000.000 derivante dall’applicazione della presente legge, graverą sul capitolo 36400 del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1983.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede mediante aumento di pari importo delle entrate derivanti dai proventi della Casa da Gioco di Saint - Vincent gią accertate sul capitolo 300.

Art. 4

Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Entrata

Variazione in aumento

cap. 00300 " Tassa di concessione della Casa da Gioco di Saint - Vincent L. 2.200.000.000

Parte Spesa

Variazione in aumento

cap. 36400 " Spese per la costituzione del fondo di dotazione della FINAOSTA SpA per gli interventi della gestione speciale

LR 28 giugno 1982, n. 16 articoli 5 e 9

LR 8 novembre 1983, n. 67

L. 2.200.000.000

Art. 5

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.