Legge regionale 17 giugno 2026, n. 10 - Testo vigente
Legge regionale 17 giugno 2026, n. 10
Disposizioni in materia di attività turistico-ricettive e commerciali. Modificazioni di leggi regionali. (*)
(B.U. del 7 luglio 2026, n. 29)
* (I TESTI VIGENTI DELLE LEGGI MODIFICATE DALLA PRESENTE SONO IN FASE DI AGGIORNAMENTO)
(Modificazioni alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 33)
1. Il comma 1 dell'articolo 9bis della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), è sostituito dal seguente:
"1. Fatti salvi l'obbligo di denunciare all'autorità di pubblica sicurezza le generalità di ciascun ospite e il suo arrivo e presenza e ogni altro adempimento prescritto dall'articolo 109 del r.d. 773/1931, il gestore dell'attività ricettiva alberghiera è tenuto a comunicare, in forma anonima e aggregata, entro il giorno 5 di ogni mese, gli arrivi e le presenze del mese precedente, per scopi statistici, per il solo tramite della piattaforma online resa disponibile dalla Regione.".
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 12 della l.r. 33/1984, è inserito il seguente:
"7bis. Per le violazioni sanabili per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a 5.000 euro, di cui ai commi 2, 5bis, 5ter e 5quater, nel caso in cui siano accertate, per la prima volta nell'arco di un quinquennio, gli enti di cui al comma 7, per quanto di competenza, diffidano l'interessato a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell'illecito amministrativo assegnando un congruo termine. In caso di ottemperanza alla diffida, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate. In caso di mancata ottemperanza alla diffida di cui al periodo precedente entro il termine indicato, gli enti medesimi effettuano la contestazione ai sensi dell'articolo 14 della l. 689/1981. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione.".
(Modificazioni alla legge regionale 29 maggio 1996, n. 11)
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:
"fbis) chalet di lusso (chalet haut de gamme).".
2. La lettera a) del comma 1bis dell'articolo 1 della l.r. 11/1996 è sostituita dalla seguente:
"a) all'iscrizione presso il registro delle imprese per gli ostelli della gioventù gestiti da imprese, i rifugi alpini, i posti tappa escursionistici (dortoirs), gli esercizi di affittacamere, le case e appartamenti per vacanze e gli chalet di lusso (chalet haut de gamme);".
3. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 11/1996 è sostituito dal seguente:
"1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento, anche in forma autogestita, prevalentemente dei giovani e degli accompagnatori dei gruppi di giovani, gestite, in via diretta o indiretta, da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso e associazioni operanti, senza scopo di lucro, nel campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalità sociali e culturali.".
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 11/1996, come modificato dal comma 3, è inserito il seguente:
"1bis. Gli ostelli per la gioventù possono essere gestiti anche da imprese a condizione che sia stipulata una convenzione con il Comune che disciplini le condizioni di esercizio in relazione all'offerta turistico-ricettiva esistente sul territorio comunale e previo parere della struttura regionale competente in materia di strutture ricettive.".
5. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 11/1996 è sostituito dal seguente:
"2. Negli ostelli per la gioventù deve essere garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al comma 1, nonché la vigenza di un regolamento interno per l'uso della struttura. Negli ostelli per la gioventù può essere esercitata l'attività di somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la struttura in relazione alle finalità sociali cui la stessa è destinata, sempre che sussistano i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente. Può anche essere esercitata l'attività di somministrazione di alimenti e bevande aperta al pubblico, nel rispetto delle disposizioni della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13).".
6. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 11/1996, è sostituita dalla seguente:
"a) camere di superficie minima, al netto di ogni locale accessorio, di mq. 20 con dotazione minima di quattro letti, con un incremento di superficie di mq. 4 per ogni letto in più. Sono ammesse camere a un letto di superficie minima, al netto di ogni locale accessorio, di mq. 8. Non si applica il limite di superficie minima di mq. 20 con dotazione minima di quattro letti nel caso di edifici classificati documento o monumento, ferma restando la superficie minima, al netto di ogni locale accessorio, di mq. 8 per le camere a un letto e di mq. 12 per le camere a due letti.".
7. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 11/1996, le parole: "e la durata minima e massima dei soggiorni" sono soppresse.
8. Dopo il capo VII della l.r. 11/1996, è inserito il seguente:
"CAPO VIIbis
CHALET DI LUSSO (CHALET HAUT DE GAMME)
(Definizioni e caratteristiche)
1. Sono chalet di lusso o chalet haut de gamme le strutture ricettive gestite unitariamente da soggetti iscritti al registro delle imprese e costituite da un intero stabile nel quale sono forniti alloggio e servizi complementari, con una capacità ricettiva complessiva minima di sei posti letto e massima di sedici riferita esclusivamente alle camere e composte da almeno tre e fino a otto camere destinate ai clienti. Lo stabile deve essere commercializzato esclusivamente nella sua totalità, senza possibilità di prenotazione di singole camere dello stesso.
2. Lo chalet di lusso deve essere caratterizzato da arredi, corredi, finiture e materiali di pregio e dotato di spazi comuni, a servizio esclusivo delle persone alloggiate, da adibire separatamente a cucina-pranzo, soggiorno e a centro benessere.
3. Lo chalet di lusso può essere dotato di ulteriori spazi comuni a uso esclusivo degli ospiti oltre a spazi accessori di servizio.
4. Negli chalet di lusso devono essere assicurati, anche avvalendosi di professionisti o imprese terzi nel rispetto della normativa vigente per materia, i seguenti servizi per il soggiorno degli ospiti:
a) pulizia quotidiana dell'intera struttura e fornitura di biancheria tutti i giorni, salvo diversa scelta dell'ospite per ragioni di tutela dell'ambiente;
b) somministrazione di alimenti e bevande limitatamente alle persone alloggiate;
c) transfer con conducente;
d) massaggio, o trattamento estetico, o altri servizi similari finalizzati al benessere psico-fisico;
e) ricevimento, recapito e assistenza degli ospiti;
f) dotazione di attrezzatura idonea alla preparazione e alla conservazione dei cibi.
5. Negli chalet di lusso, oltre ai servizi obbligatori di cui al comma 4, possono essere forniti, anche avvalendosi di professionisti o imprese terzi nel rispetto della normativa vigente per materia, anche ulteriori servizi per il soggiorno degli ospiti.
(Requisiti tecnici)
1. Gli chalet di lusso devono possedere i requisiti previsti dalle norme igienico-sanitarie in materia di locali di abitazione.
2. Ogni camera deve essere dotata di servizio igienico autonomo.
(Disposizioni urbanistiche)
1. Gli chalet di lusso rientrano nella categoria di destinazione d'uso delle attività turistiche e ricettive di cui all'articolo 73, comma 2, lettera g), della l.r. 11/1998.
2. Salvo diversa determinazione del Comune, agli chalet di lusso si applicano le disposizioni dei PRG comunali relative alla destinazione d'uso di affittacamere e possono essere realizzati dove è consentita tale destinazione d'uso.
3. Gli chalet di lusso realizzati attraverso interventi di nuova costruzione non possono mutare la loro destinazione d'uso ai sensi dell'articolo 73, comma 2, della l.r. 11/1998, per venti anni dalla data di dichiarazione di agibilità.
(Segnalazione certificata di inizio attività)
1. Chiunque intenda gestire uno chalet di lusso presenta allo Sportello unico competente per territorio la SCIA di cui all'articolo 22 della l.r. 19/2007. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA.
2. Nella SCIA sono indicati:
a) le generalità del proprietario dell'immobile e del soggetto gestore;
b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma1bis, e 19ter, nonché l'ubicazione e le caratteristiche dello stabile, il numero delle camere, dei posti letto disponibili per camera e dei servizi igienici;
c) il periodo di esercizio dell'attività;
d) le caratteristiche e modalità di prestazione dei servizi offerti.".
9. Il comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 11/1996 è sostituito dal seguente:
"3. Fatti salvi l'obbligo di denunciare all'autorità di pubblica sicurezza le generalità di ciascun ospite e il suo arrivo e presenza e ogni altro adempimento prescritto dall'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), il gestore dell'attività ricettiva extralberghiera è tenuto a comunicare, in forma anonima e aggregata, entro il giorno 5 di ogni mese, gli arrivi e le presenze del mese precedente, per scopi statistici, per il solo tramite della piattaforma online resa disponibile dalla Regione.".
10. Al comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 11/1996, le parole: "e 19" sono sostituite dalle seguenti: ", 19 e 19quinquies".
11. Il comma 6bis dell'articolo 28 della l.r. 11/1996 è sostituito dal seguente:
"6bis. Il gestore della casa per ferie che fornisce alloggio a ospiti diversi da quelli previsti dall'articolo 2, commi 1 e 2, o dell'ostello per la gioventù che fornisce, per oltre il 50 per cento delle presenze in ciascun anno solare, alloggio ad ospiti di età superiore a 29 anni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 600 a euro 6.000.".
12. Dopo il comma 8 dell'articolo 28 della l.r. 11/1996, è inserito il seguente:
"8bis. Per le violazioni sanabili per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a 5.000 euro, di cui ai commi 2, 5 e 6, nel caso in cui siano accertate, per la prima volta nell'arco di un quinquennio, il Comune competente per territorio diffida l'interessato a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell'illecito amministrativo assegnando un congruo termine. In caso di ottemperanza alla diffida, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate. In caso di mancata ottemperanza alla diffida di cui al periodo precedente entro il termine indicato, il Comune competente per territorio effettua la contestazione ai sensi dell'articolo 14 della l. 689/1981. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione.".
(Disposizioni in materia di urbanistica. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 10 giugno 2025, n. 17)
1. L'alinea del comma 2 dell'articolo 90bis della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente: "Le aziende alberghiere esistenti, come definite dall'articolo 2, commi 3 e 4, della l.r. 33/1984, e gli esercizi di affittacamere esistenti, come definiti dall'articolo 14 della l.r. 11/1996, ivi compresi quelli ricadenti all'interno delle zone territoriali di tipo A, possono essere ampliati, purché in misura non superiore al 40 per cento del volume esistente alla data del 31 dicembre 2019, per soddisfare esigenze connesse al miglioramento e al potenziamento dei servizi offerti, all'adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie e funzionali all'efficienza energetica, anche con aumento della capacità ricettiva. Gli esercizi di affittacamere oggetto di ampliamento ai sensi del presente comma possono altresì essere oggetto di cambio di destinazione d'uso in alberghi o in residenze turistico-alberghiere, come definiti dall'articolo 2, commi 3 e 4, della l.r. 33/1984, oppure in chalet di lusso come definiti dall'articolo 19bis della l.r. 11/1996. Gli ampliamenti degli esercizi di affittacamere assentiti ai sensi del presente comma possono altresì essere destinati alla realizzazione di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla l.r. 1/2006. Tali disposizioni si applicano anche:".
2. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 90bis della l.r. 11/1998, le parole: "31 marzo 2010", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019".
3. All'alinea del comma 2bis dell'articolo 90bis della l.r. 11/1998, le parole: "alla data del 31 marzo 2010", sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2019".
4. Dopo il comma 7 dell'articolo 90bis della l.r. 11/1998, è aggiunto il seguente:
"7bis. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere definiti criteri, parametri e condizioni di applicazione del presente articolo.".
5. Al comma 1 dell'articolo 90ter della l.r. 11/1998, dopo le parole: "negli esercizi di affittacamere, come definiti dall'articolo 14 della l.r. 11/1996", sono inserite le seguenti: ", negli chalet di lusso, come definiti dall'articolo 19bis della medesima l.r. 11/1996".
6. Al comma 1ter dell'articolo 90ter della l.r. 11/1998, dopo le parole: "e per gli esercizi di affittacamere, come definiti dall'articolo 14 della l.r. 11/1996", sono inserite le seguenti: ", nonché per gli chalet di lusso, come definiti dall'articolo 19bis della medesima l.r. 11/1996".
7. Il comma 2ter dell'articolo 90ter della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:
"2ter. Le superfici e i volumi realizzati ai sensi del presente articolo possono essere frazionati in più spazi o volumi, anche non adiacenti tra loro, e possono essere destinati esclusivamente alle attività consentite dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 e per le durate di cui al comma 2bis.".
8. Dopo il comma 4 dell'articolo 90ter della l.r. 11/1998, è aggiunto il seguente:
"4bis. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere definiti criteri, parametri e condizioni di applicazione del presente articolo.".
9. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 54 della legge regionale 10 giugno 2025, n. 17 (Disposizioni in materia di urbanistica e pianificazione territoriale. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta, e ad altre leggi regionali), dopo le parole: "legge regionale 21 dicembre 2020, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni)", sono aggiunte le seguenti: ", limitatamente alla lettera abis) del comma 1 dell'articolo 61 della l.r. 11/1998".
(Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12)
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale), dopo le parole: "(Statuto speciale per la Valle d'Aosta)," sono inserite le seguenti: "all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione".
2. Dopo l'articolo 1bis della l.r. 12/1999, è inserito il seguente:
"Art. 1ter
(Libertà di stabilimento di esercizi commerciali)
1. Fatta eccezione per l'attività di commercio su area pubblica, l'apertura di nuovi esercizi commerciali e il trasferimento di sede o l'ampliamento della superficie di esercizi commerciali esistenti sono liberi.
2. Esclusivamente al fine di tutelare la salute, la sicurezza, i lavoratori, l'ambiente, i beni culturali, il decoro urbano e le caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), dal piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP) e dalla normativa regionale in materia di urbanistica e di pianificazione del territorio, la Regione e i Comuni, senza operare discriminazioni tra operatori commerciali, possono limitare l'insediamento di alcune attività commerciali in aree determinate e, d'intesa con le associazioni degli operatori, possono adottare misure per tutelare e valorizzare esercizi di vicinato e botteghe artigiane qualificati sotto il profilo storico-culturale o commerciale. I Comuni possono, inoltre, promuovere percorsi conciliativi tra esercenti e proprietari dei locali per evitare l'espulsione di operatori commerciali qualificati dai centri storici.
3. La Giunta regionale, sentiti il Consiglio permanente degli enti locali e le associazioni maggiormente rappresentative in ambito regionale delle imprese esercenti il commercio, individua i principi, i criteri e le modalità di applicazione delle limitazioni e delle misure di tutela e valorizzazione di cui al comma 2.".
3. Al comma 1 dell'articolo 3bis della l.r. 12/1999, le parole: "Fatta eccezione per l'attività di commercio su area pubblica," sono soppresse.
4. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 12/1999, le parole: "e degli indirizzi di cui all'articolo 1bis" sono sostituite dalle seguenti: "e di quanto previsto dall'articolo 1ter, comma 2".
5. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 12/1999, dopo le parole: "le medie e le grandi strutture di vendita sono ubicate" è inserita la seguente: "preferibilmente".
6. Dopo il comma 4 dell'articolo 11ter della l.r. 12/1999, è inserito il seguente:
"4bis. Per le violazioni sanabili per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a 5.000 euro, di cui ai commi 2 e 2bis, nel caso in cui siano accertate, per la prima volta nell'arco di un quinquennio, lo sportello unico competente per territorio diffida l'interessato a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell'illecito amministrativo assegnando un congruo termine. In caso di ottemperanza alla diffida, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate. In caso di mancata ottemperanza alla diffida di cui al periodo precedente entro il termine indicato, lo sportello unico competente per territorio effettua la contestazione ai sensi dell'articolo 14 della l. 689/1981. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione.".
7. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 12/1999, è aggiunta la seguente:
"dbis) accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).".
(Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 1999, n. 20)
1. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 (Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche)), le parole: "a quanto previsto nell'intesa di cui all'articolo 70, comma 5, del d.lgs. 59/2010" sono sostituite dalle seguenti: "alle linee guida di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 214 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022)".
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 9quater della l.r. 20/1999, è aggiunto il seguente:
"6bis. Per le violazioni sanabili per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a 5.000 euro, di cui ai commi 2 e 4, nel caso in cui siano accertate, per la prima volta nell'arco di un quinquennio, il Comune diffida l'interessato a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell'illecito amministrativo assegnando un congruo termine. In caso di ottemperanza alla diffida, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate. In caso di mancata ottemperanza alla diffida di cui al periodo precedente entro il termine indicato, il Comune effettua la contestazione ai sensi dell'articolo 14 della l. 689/1981. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione.".
3. Al comma 1 dell'articolo 11bis della l.r. 20/1999, le parole: "non più di tre mostre-mercato all'anno" sono sostituite dalle seguenti: "non più di quattro mostre-mercato all'anno".
4. Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 20/1999, le parole: "a quanto previsto nell'intesa di cui all'articolo 70, comma 5, del d.lgs. 59/2010" sono sostituite dalle seguenti: "alle linee guida di cui all'articolo 11, comma 1, della l. 214/2023".
(Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)
1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), le parole: "alla struttura regionale competente in materia di incentivazione alle attività turistico-ricettive e commerciali, di seguito denominata struttura competente" sono sostituite dalle seguenti: "alla struttura e alle unità organizzative competenti in materia di incentivazione alle attività turistico-ricettive e commerciali, di seguito denominati soggetti competenti".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 19/2001, è aggiunto il seguente:
"2bis. Nei casi in cui le domande di cui al comma 1 siano oggetto di sospensione del relativo procedimento per iniziativa del richiedente e la durata complessiva dei periodi di sospensione sia superiore a ventiquattro mesi, i soggetti competenti avviano il procedimento di archiviazione delle domande. I soggetti competenti possono concedere, in presenza di motivate e comprovate circostanze, una proroga, non superiore a dodici mesi, della predetta durata.
3. Al comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 19/2001, le parole "Le strutture competenti" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti competenti".
4. Al comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 19/2001, le parole: "con deliberazione della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento dei soggetti competenti".
5. Al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 19/2001, le parole: ", previa illustrazione alle Commissioni consiliari competenti" sono soppresse.
6. Al comma 5bis dell'articolo 23 della l.r. 19/2001, le parole "alla struttura competente" e "la struttura competente dispone" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "ai soggetti competenti" e "i soggetti competenti dispongono".
7. Al comma 5ter dell'articolo 23 della l.r. 19/2001, le parole: "con deliberazione della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento dei soggetti competenti".
8. Al comma 5sexies dell'articolo 23 della l.r. 19/2001, le parole: "alla struttura competente" sono sostituite dalle seguenti: "ai soggetti competenti".
9. Al comma 5octies dell'articolo 23 della l.r. 19/2001, le parole: "con la relativa deliberazione della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "con il relativo provvedimento dei soggetti competenti".
10. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 24 della l.r. 19/2001, le parole: "le strutture competenti" sono sostituite dalle seguenti: "i soggetti competenti".
11. Al comma 4bis dell'articolo 25 della l.r. 19/2001, le parole: "dalla Giunta regionale" e "della Giunta regionale" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "dai soggetti competenti" e "della Giunta regionale di cui all'articolo 20, comma 1".
12. Al comma 8 dell'articolo 25 della l.r. 19/2001, le parole: "la Giunta regionale può" sono sostituite dalle seguenti: "i soggetti competenti possono".
(Modificazioni alla legge regionale 18 luglio 2023, n. 10)
1.
(Contributi a favore degli esercizi di vicinato e dei centri polifunzionali di servizio)
1. Al fine di sostenere la nuova apertura di esercizi di vicinato per il commercio al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità, la struttura regionale competente in materia di commercio è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto fino a un massimo di 15.000 euro. Con propria deliberazione, sentite le associazioni di categoria più rappresentative delle imprese interessate, la Giunta regionale definisce i criteri per individuare i soggetti beneficiari, l'intensità dell'aiuto, le condizioni e le modalità per la concessione e la revoca dei contributi, nonché ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, per l'attuazione del presente comma.
2. Al fine di garantire il mantenimento degli esercizi di vicinato per il commercio al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità, la struttura regionale competente in materia di commercio è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto fino a un massimo di 6.000 euro annui. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente comma gli esercizi di vicinato che impiegano non più di 2,5 unità lavorative annue (ULA) e che hanno un volume di affari annuo, dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), la cui media, calcolata con riferimento agli ultimi tre anni, non supera i 120.000 euro. Con propria deliberazione, sentite le associazioni di categoria più rappresentative delle imprese interessate, la Giunta regionale definisce gli ulteriori criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari, l'intensità dell'aiuto, le condizioni e le modalità per la concessione e la revoca dei contributi, nonché ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, per l'attuazione del presente comma.
3. Al fine di favorire la nuova apertura dei centri polifunzionali di servizio di cui all'articolo 12 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale), e di garantire il loro mantenimento, la struttura regionale competente in materia di commercio è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto di 24.000 euro annui. Con propria deliberazione, sentite le associazioni di categoria più rappresentative delle imprese interessate, la Giunta regionale definisce gli ulteriori criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari, l'intensità dell'aiuto, le condizioni e le modalità per la concessione e la revoca dei contributi, nonché ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, per l'attuazione del presente comma.
4. I contributi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono revocati, anche parzialmente, dalla struttura regionale competente in materia di commercio se, a seguito dell'attività di controllo, emerge la non veridicità delle informazioni e delle dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa beneficiaria ai fini della loro concessione o il mancato rispetto di ogni obbligo, adempimento o impegno previsto dal presente articolo e dalle deliberazioni di cui ai commi 1, 2 e 3. Nei casi di revoca, l'importo del contributo, maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data dell'avvenuta restituzione, è restituito alla Regione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione inerente alla revoca.
5. Nei casi di revoca di cui al comma 4, il soggetto beneficiario incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro dal 50 al 100 per cento dell'importo dell'aiuto indebitamente erogato. Per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
6. I contributi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono concessi nei limiti degli importi stabiliti annualmente con legge di bilancio e ai sensi e nei limiti della normativa europea vigente in materia di aiuti in regime de minimis.
(Disposizioni transitorie)
1. I Comuni, entro novanta giorni dalla data di approvazione delle deliberazioni della Giunta regionale di cui agli articoli 6, comma 3, e 13, comma 2, della l.r. 20/1999, come modificati, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 4 dell'articolo 5 della presente legge, provvedono conseguentemente ad adeguare le deliberazioni di cui all'articolo 11 della medesima l.r. 20/1999.
2. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai soggetti abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi della l.r. 20/1999 prima della data di entrata in vigore della presente legge e della data di adozione dei provvedimenti comunali di cui al comma 1.
3. Per le domande presentate ai sensi della l.r. 19/2001 in data antecedente al 30 giugno 2026, il computo della durata di cui all'articolo 16, comma 2bis, della l.r. 19/2001 medesima, come aggiunto dall'articolo 6, comma 2, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 11/1996;
b) il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 11/1996;
c) il comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 11/1996;
d) il comma 1bis dell'articolo 1 della l.r. 12/1999;
e) l'articolo 1bis della l.r. 12/1999;
f) il comma 2bis dell'articolo 9 della l.r. 12/1999;
g) il comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 19/2001;
h) il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2013, n. 5 (Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale));
i) l'articolo 2 della l.r. 5/2013;
j) l'articolo 11 della l.r. 5/2013.
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 8 è determinato in annui euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2026.
2. L'onere di cui al comma 1 fa carico alla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 02 (Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori), Titolo 1 (Spese correnti).
3. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge trova copertura nel bilancio della Regione per euro 1.000.000, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, nel fondo speciale nella Missione 20 (Fondi e Accantonamenti), Programma 03 (Altri Fondi), Titolo 1 (Spese correnti).
4. A decorrere dall'anno 2029 l'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione nei medesimi Missione, Programma e Titolo e potrà essere rideterminato con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.
