Legge regionale 17 giugno 2026, n. 9 - Testo vigente
Legge regionale 17 giugno 2026, n. 9
Disposizioni in materia di trasporti. Modificazioni a disposizioni legislative in materia di bilancio. (*)
(B.U. del 7 luglio 2026, n. 29)
* (I TESTI VIGENTI DELLE LEGGI MODIFICATE DALLA PRESENTE SONO IN FASE DI AGGIORNAMENTO)
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge reca modificazioni ad alcune disposizioni relative al settore dei trasporti, al fine di finanziare alcune misure già avviate e rispondere in modo più efficace alle necessità dell'utenza.
(Disposizioni in materia di servizio di trasporto pubblico di linea. Modificazioni alla legge regionale 29 settembre 1997, n. 29)
1. Il comma 6ter dell'articolo 24 della legge regionale 29 settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea) è sostituito dal seguente:
"6ter. La Giunta regionale, nell'ambito degli interventi per l'attuazione del diritto allo studio, è autorizzata a concedere con onere a proprio carico e previa approvazione di modalità, procedure, convenzioni e condizioni, agevolazioni sul costo dei titoli di viaggio per l'uso di qualunque mezzo di trasporto pubblico, ai seguenti soggetti non residenti in Valle d'Aosta:
a) studenti che frequentano scuole secondarie di secondo grado all'interno della Regione;
b) studenti che frequentano l'Università della Valle d'Aosta;
c) studenti che frequentano un percorso formativo in territorio valdostano nell'ambito della propria formazione universitaria o di secondo grado;
d) studenti temporaneamente presenti sul territorio regionale per progetti Transalp, Erasmus e Intercultura, o altri con finalità analoghe, ospiti presso famiglie valdostane;
e) medici in formazione specialistica che effettuano un periodo di formazione sul territorio valdostano;
f) persone in possesso di contratto di ricerca stipulato con l'Università della Valle d'Aosta o con le aziende che aderiscono a progetti di ricerca finanziati dalla Regione.".
2. Al comma 1bis dell'articolo 25 della l.r. 29/1997, le parole "dei mezzi di trasporto" sono sostituite dalle seguenti: "dei mezzi e nelle aree adibite ai servizi di trasporto pubblico".
3. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 56 della l.r. 29/1997 è sostituita dalla seguente:
"g) persone che non rientrano nelle categorie di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f), e per i quali siano accertate, da parte del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL, patologie che rendono difficoltoso l'utilizzo dei mezzi pubblici, anche temporaneamente.".
(Proroga in materia di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto da parte dei profughi provenienti dall'Ucraina e dei richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale)
1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza umanitaria legata al perdurare del conflitto in Ucraina e delle difficili condizioni di vita per i richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale, le agevolazioni previste dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 30 maggio 2022, n. 10 (Norme urgenti in materia di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto da parte dei profughi provenienti dall'Ucraina e dei richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale, e di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea), sono prorogate anche per l'anno 2026.
(Disposizioni in materia di volo amatoriale. Modificazioni alla legge regionale 31 luglio 2012, n. 24)
1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 31 luglio 2012, n. 24 (Interventi regionali a sostegno del volo amatoriale) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "fino al 31 dicembre 2027" sono soppresse;
b) dopo le parole: "competente in materia di trasporti" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "in presenza di motivate esigenze tecniche e per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura a evidenza pubblica per la stipula dei nuovi contratti per l'assegnazione degli spazi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).".
(Ulteriore finanziamento del progetto "Sci...volare a scuola")
1. L'autorizzazione di spesa per il progetto "Sci...volare a scuola" di cui al comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale 17 dicembre 2024, n. 29 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2025/2027), è incrementata di euro 80.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2 è determinato in annui euro 7.000 a decorrere dall'anno 2026 e fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2026/2028 a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), Titolo 1 (Spese correnti).
2. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 3 è determinato in euro 450.000 per l'anno 2026 a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), Titolo 1 (Spese correnti).
3. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5 è determinato in euro 80.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2026/2028 a valere sulla Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (spese correnti).
4. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio nella Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 01 (Trasporto Ferroviario), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 537.000 nel 2026, euro 87.000 nel 2027 e euro 7.000 nel 2028.
5. A decorrere dal 2029 l'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione nella medesima Missione, Programma e Titolo e potrà essere rideterminato con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
6. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.
