Legge regionale 17 giugno 2026, n. 8 - Testo storico

Legge regionale 17 giugno 2026, n. 8

Disposizioni in materia di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari. Modificazioni di leggi regionali.

(B.U. del 7 luglio 2026, n. 29)

CAPO I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 34

Art. 1

(Modificazioni all'articolo 1)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 34 (Disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, trasformate ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006). Abrogazione della legge regionale 12 luglio 1996, n. 18), le parole: ", sanitari ed educativi" sono sostituite dalle seguenti: "e sanitari".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 34/2004, come modificato dal comma 1, è aggiunto il seguente:

"1bis. La ragione sociale dell'Azienda pubblica di servizi alla persona Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz è modificata in J.B. Festaz (siglabile JBF) a perenne memoria del suo iniziatore Jean-Boniface Festaz che la istituì nel 1657.".

Art. 2

(Modificazioni all'articolo 2)

1. All'articolo 2 della l.r. 34/2004, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Partecipazione al sistema dei servizi socio-assistenziali, socio- sanitari e sanitari";

b) al comma 1, le parole: ", sanitari ed educativi" sono sostituite dalle seguenti: "e sanitari".

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 2bis)

1. L'articolo 2bis della l.r. 34/2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 2bis

(Inserimento nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali, socio-sanitari e sanitari)

1. L'Azienda pubblica di servizi alla persona Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz, di seguito denominata Azienda, è inserita nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), nel rispetto delle sue finalità e specificità statutarie.

2. L'Azienda è inserita nel sistema integrato di interventi e servizi sanitari, socio-sanitari e socio- assistenziali di cui all'articolo 36 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), nel rispetto delle sue finalità e specificità statutarie.

3. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, le modalità di collaborazione e cooperazione tra l'Azienda di cui al comma 1, l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), le unità responsabili delle valutazioni multidimensionali, le strutture regionali competenti in materia di programmazione e controllo delle politiche sociali e le realtà del terzo settore, allo scopo di determinare le relazioni di rete con il territorio e di stabilire gli interventi prioritari.".

Art. 4

(Sostituzione del titolo del capo II)

1. Il titolo del capo II della l.r. 34/2004 è sostituito dal seguente: "DISCIPLINA DELL'AZIENDA TRASFORMATA IN AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA".

Art. 5

(Modificazione all'articolo 3)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 34/2004 è sostituito dal seguente:

"1. L'Azienda, trasformata in Azienda pubblica di servizi alla persona ai sensi dell'articolo 37, comma 2, della l.r. 21/2003, è un ente pubblico, dotato di autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, finanziaria e gestionale.".

Art. 6

(Modificazioni all'articolo 5)

1. Al comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 34/2004, dopo le parole: "cinque anni" sono inserite le seguenti: "dal suo insediamento".

2. Alla lettera b) del comma 4bis dell'articolo 5 della l.r. 34/2004, le parole: "socio-sanitarie o socio-assistenziali" sono sostituite dalle seguenti: "socio-assistenziali o socio- sanitarie o sanitarie".

3. Dopo il comma 4bis dell'articolo 5 della l.r. 34/2004, come modificato dal comma 2, è inserito il seguente:

"4ter. Il presidente in carica alla data di scadenza del mandato provvede alla convocazione della seduta di insediamento del nuovo consiglio di amministrazione non oltre quindici giorni dall'acquisizione dell'ultimo provvedimento di designazione. Il consiglio di amministrazione in scadenza è comunque prorogato fino all'insediamento del nuovo organo di amministrazione.".

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 34/2004, è inserito il seguente:

"5bis. Le deliberazioni che hanno per oggetto l'insediamento del consiglio di amministrazione, o la sostituzione dei suoi membri, nonché i provvedimenti concernenti l'individuazione del direttore e dell'organo di revisione, sono trasmessi dall'Azienda, per informazione, all'assessorato regionale competente, entro dieci giorni dalla loro adozione.".

Art. 7

(Modificazioni all'articolo 6)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 34/2004 è sostituito dal seguente:

"1. Il presidente è il legale rappresentante dell'Azienda, dà impulso e promuove le strategie aziendali, sovrintende al buon funzionamento dell'Azienda e la rappresenta in giudizio, previa autorizzazione ad agire o a resistere del consiglio di amministrazione. Il presidente convoca e presiede le sedute del consiglio di amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto; egli vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e assicura l'attuazione degli indirizzi fissati dal consiglio; è il garante del rispetto degli indirizzi formulati dalla Regione.".

2. La lettera f) del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 34/2004 è sostituita dalla seguente:

"f) approvare il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) e i relativi programmi annuali;".

3. Dopo la lettera h) del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 34/2004, è aggiunta la seguente:

"hbis) approvare i piani e i progetti inerenti a interventi infrastrutturali dell'Azienda.".

Art. 8

(Modificazioni all'articolo 7)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 34/2004, dopo le parole: "dal consiglio di amministrazione" sono inserite le seguenti: ", all'esito di una procedura selettiva pubblica comparativa, sulla base dei criteri definiti dallo statuto".

2. Il comma 9 dell'articolo 7 della l.r. 34/2004 è sostituito dal seguente:

"9. A seguito dell'adozione dell'atto di decadenza di cui al comma 8, il presidente dispone, sino alla nomina del nuovo direttore e per un periodo comunque non superiore a sei mesi, l'assegnazione delle funzioni direttive ad altro dipendente dell'Azienda in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'incarico; al sostituto è assicurato il trattamento economico previsto per il direttore.".

3. Dopo il comma 9 dell'articolo 7 della l.r. 34/2004, come sostituito dal comma 2, è aggiunto il seguente:

"9bis. Il presidente provvede all'individuazione del dipendente in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'incarico a cui spettano le attribuzioni del direttore in caso di assenza dello stesso.".

4. Dopo il comma 9bis dell'articolo 7 della l.r. 34/2004, come introdotto dal comma 3, è aggiunto il seguente:

"9ter. Al dipendente individuato ai sensi del comma 9bis spetta un'indennità annua determinata dal consiglio di amministrazione dell'Azienda in misura non superiore al 20 per cento della retribuzione di posizione del direttore.".

Art. 9

(Inserimento dell'articolo 8ter)

1. Dopo l'articolo 8bis della l.r. 34/2004, nella sezione I del capo II, è inserito il seguente:

"Art. 8ter

(Direttore sanitario dell'Azienda)

1. L'Azienda è dotata di un direttore sanitario nominato, all'esito di un avviso pubblico, dal consiglio di amministrazione che gli attribuisce con l'atto di nomina gli obiettivi strategici, i quali vengono periodicamente aggiornati.

2. Il direttore sanitario cura il governo del sistema igienico-sanitario e di tutela della salute e dell'igiene pubblica all'interno dell'Azienda, nel rispetto degli indirizzi impartiti dall'Azienda stessa, dalla Regione e dall'Azienda USL.

3. Il direttore sanitario è responsabile della gestione e dell'organizzazione delle attività sanitarie, garantendo la qualità e la sicurezza delle prestazioni sanitarie offerte agli utenti. Il direttore sanitario assicura che tutte le operazioni cliniche siano conformi alle normative vigenti e agli standard professionali riconosciuti.

4. Il direttore sanitario deve essere in possesso dei requisiti professionali necessari, che includono:

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) abilitazione all'esercizio della professione sanitaria;

c) iscrizione all'albo professionale pertinente;

d) competenze specifiche nella gestione sanitaria e nell'organizzazione di servizi.

5. Il direttore sanitario è individuato tra medici in possesso preferenzialmente della specializzazione in una delle discipline dell'area della prevenzione e della sanità pubblica o in una disciplina equipollente o, in alternativa, di una idonea esperienza in attività di direzione sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di dimensione almeno similare a quella necessaria all'Azienda.

6. L'incarico di direttore sanitario è regolato da un contratto individuale di lavoro autonomo di durata massima triennale, rinnovabile per una sola volta, nel quale sono definiti i compiti, gli obiettivi, l'impegno orario professionale minimo, e il relativo compenso.

7. Il trattamento economico del direttore sanitario è determinato dal consiglio di amministrazione, nei limiti dei parametri retributivi previsti dalla vigente contrattazione collettiva nazionale per le posizioni della dirigenza medica del Servizio Sanitario Nazionale.".

Art. 10

(Modificazione all'articolo 10)

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 34/2004 è sostituito dal seguente:

"1. Sono soggetti ad approvazione della Giunta regionale i seguenti atti dell'Azienda e ogni loro successiva modificazione:

a) lo statuto;

b) i regolamenti di organizzazione e di contabilità;

c) il bilancio preventivo economico pluriennale di durata triennale, il bilancio preventivo economico annuale (budget) e il bilancio di esercizio;

d) il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale e i relativi programmi annuali.".

Art. 11

(Modificazioni all'articolo 11)

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 34/2004 è sostituito dal seguente:

"1. L'Azienda adotta la contabilità economico- patrimoniale, secondo le norme del codice civile, integrato con quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per gli enti strumentali.".

CAPO II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 2000, N. 5

Art. 12

(Modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5)

1. All'articolo 36 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Integrazione fra servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali";

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'Azienda USL, gli enti locali, l'Azienda pubblica di servizi alla persona Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz e la struttura regionale competente in materia di politiche sociali operano ai fini dell'integrazione e del coordinamento fra i servizi sanitari, socio-sanitari e i servizi socio- assistenziali.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La struttura di cui al comma 2, le direzioni dell'area territoriale-distrettuale e dell'area di prevenzione dell'Azienda USL, l'Azienda pubblica di servizi alla persona Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz e i servizi sociali degli enti locali operano in collaborazione ai fini dell'esercizio integrato delle attività sanitarie e socio-sanitarie con quelle socio-educative e di assistenza sociale proprie dell'ambito dei distretti.".

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione dell'Azienda approva lo statuto conformandosi alle nuove disposizioni di cui alla presente legge e lo trasmette alla struttura regionale competente in materia di politiche sociali, la quale, ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 34/2004, come modificato dall'articolo 10, propone alla Giunta regionale la sua approvazione. Nelle more dell'approvazione, si applica lo statuto vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La disposizione di cui al comma 1bis dell'articolo 1 della l.r. 34/2004, come introdotto dall'articolo 1, assume efficacia con l'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione dello statuto dell'Azienda.

3. Le disposizioni di cui al comma 1bis dell'articolo 1 della l.r. 34/2004, come introdotto dall'articolo 1, non comportano variazioni alle autorizzazioni e agli accreditamenti rilasciati alla "Casa di riposo J.B. Festaz", in quanto non variano i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi della struttura.

4. Il consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge rimane in carica sino alla scadenza naturale del mandato.

5. Il direttore in carica alla data di entrata in vigore della presente legge rimane in carica sino alla scadenza naturale del contratto di lavoro.

6. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 8ter della l.r. 34/2004, come introdotto dall'articolo 9, la procedura di selezione già avviata dall'Azienda con avviso approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 14 in data 21 ottobre 2025 conserva validità. Nelle more della nuova nomina, il contratto del direttore sanitario in carica continua a produrre i propri effetti.

Art. 14

(Abrogazioni)

1. L'articolo 8bis della l.r. 34/2004 è abrogato. È, inoltre, abrogato il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 24 aprile 2015, n. 9 (Modificazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 34 (Disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, trasformate ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006). Abrogazione della legge regionale 12 luglio 1996, n. 18)).

Art. 15

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi e alle disposizioni in essa contenute si fa fronte con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 16

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.