Legge regionale 17 giugno 2026, n. 7 - Testo storico
Legge regionale 17 giugno 20216, n. 7
Modificazioni alla legge regionale 2 febbraio 2022, n. 1 (Istituzione dell'Osservatorio regionale permanente sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di tipo mafioso. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza)).
(B.U. del 7 luglio 2026, n. 29)
(Modificazioni all'articolo 2 della legge regionale 2 febbraio 2022, n. 1)
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 febbraio 2022, n. 1 (Istituzione dell'Osservatorio regionale permanente sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di tipo mafioso. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza)), è sostituito dal seguente:
"1. L'Osservatorio è composto:
a) dal Presidente del Consiglio regionale, che lo presiede;
b) dal Vicepresidente del Consiglio regionale o da un consigliere regionale da lui delegato, entrambi individuati in modo da garantire l'equilibrio tra la maggioranza e la minoranza in riferimento alla carica di Presidente;".
c) dal Presidente della Commissione consiliare competente;
d) dal Presidente della Regione;
e) dall'Assessore competente in materia di istruzione, o suo delegato;
f) dall'Assessore competente in materia di politiche sociali, o suo delegato;
g) dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio comunale di Aosta, o suo delegato;
h) dal Presidente del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), o suo delegato;
i) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito regionale;
j) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative in ambito regionale;
k) da due rappresentanti designati dagli ordini professionali;
l) da un rappresentante designato dalla Camera valdostana delle imprese e delle professioni Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales;
m) da due rappresentanti designati di concerto dalle associazioni antimafia, antiusura, antiracket, ambientaliste e dei consumatori operanti sul territorio regionale.".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 1/2022, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:
"1bis. Per i componenti dell'Osservatorio designati da organizzazioni, ordini, associazioni e altri soggetti esterni, qualora le designazioni ammissibili siano superiori ai posti spettanti, si procede tramite sorteggio.".
(Sostituzione dell'articolo 3)
l. L'articolo 3 della l.r. 1/2022 è sostituito dal seguente:
"Art. 3
(Funzioni dell'Osservatorio)
1. L'Osservatorio è organismo di supporto della Regione in materia di conoscenza e monitoraggio dei fenomeni mafiosi e di criminalità organizzata nonché di promozione della cultura della legalità.
2. L'Osservatorio esercita le seguenti funzioni:
a) verifica l'attuazione a livello regionale della normativa statale e degli indirizzi del Parlamento con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali;
b) raccoglie, analizza e mette a disposizione documentazione libera da vincoli di riservatezza e/o segretezza relativa alla presenza della criminalità organizzata nel territorio regionale, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati;
c) analizza le principali cause dei fenomeni di infiltrazioni malavitose del lavoro irregolare, della corruzione, dell'usura, dell'estorsione e del riciclaggio presenti nel territorio regionale;
d) contribuisce all'individuazione e alla diffusione di linee guida e buone pratiche per la promozione della cultura della legalità, da condividere con le altre Regioni e gli enti locali nonché con il Coordinamento delle Commissioni e degli Osservatori sul contrasto alla criminalità organizzata istituito presso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;
e) promuove seminari tematici e iniziative regionali di carattere culturale e sociale, di informazione, di sensibilizzazione, di dibattito pubblico e di buone pratiche amministrative in materia di educazione alla legalità e di contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa sul territorio regionale nonché il coordinamento di quelle organizzate dagli enti locali e dai rappresentanti del mondo sindacale, del lavoro e dell'associazionismo;
f) definisce annualmente le linee prioritarie delle politiche regionali in materia di legalità e di sicurezza di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza);
g) formula, nelle materie di propria competenza, di propria iniziativa o su richiesta, osservazioni e pareri su progetti di legge di atti amministrativi regionali;
h) cura la pubblicazione e l'aggiornamento, sul sito istituzionale del Consiglio regionale, dei dati e delle informazioni raccolti nell'ambito dell'attività svolta;
i) promuove iniziative rivolte agli studenti e ai docenti di ogni ordine e grado per favorire l'educazione alla legalità e ai valori costituzionali e civici. A tal fine, d'intesa con l'Assessorato competente in materia di istruzione o con altri enti, possono essere previsti bandi per l'assegnazione di borse di studio o premi a studenti valdostani che si siano distinti per merito scolastico o per studi, ricerche o tesi di laurea coerenti con le finalità della presente legge.
3. L'Osservatorio, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma dei lavori e delle iniziative da attuare nell'anno successivo, con la previsione della relativa spesa. Il programma è esaminato e approvato dall'Ufficio di Presidenza medesimo, entro il 31 dicembre.
4. L'Osservatorio svolge le proprie funzioni in collaborazione con la Commissione consiliare competente, con i tavoli e gli organismi istituzionali di confronto e coordinamento tra le amministrazioni pubbliche in materia di legalità e in raccordo con la Commissione parlamentare antimafia.
5. I consiglieri regionali possono richiedere all'Osservatorio notizie e informazioni connesse allo svolgimento delle sue funzioni. ".
(Sostituzione dell'articolo 4)
l. L'articolo 4 della l.r. 1/2022 è sostituito dal seguente:
"Art. 4
(Costituzione e durata)
1. L'Osservatorio è costituito dal Consiglio regionale con propria deliberazione, ed è rinnovato all'inizio di ogni legislatura. ".
(Sostituzione dell'articolo 5)
1. L'articolo 5 della l.r. 1/2022 è sostituito dal seguente:
"Art. 5
(Attività di supporto alle funzioni dell'Osservatorio)
1. Per garantire il pieno ed efficace svolgimento delle funzioni assegnate all'Osservatorio, possono essere conferiti incarichi di consulenza specialistica o stipulati contratti di appalto di servizi, nel rispetto della disciplina regionale e nazionale vigente in materia di incarichi esterni e di contratti pubblici dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e contenimento della spesa pubblica.
2. Gli incarichi e i contratti di cui al comma 1 sono finalizzati a fornire supporto tecnico-scientifico e metodologico in relazione a specifiche attività di studio, analisi, monitoraggio e valutazione dell'Osservatorio, con particolare riferimento alla raccolta ed elaborazione dei dati, alla predisposizione di rapporti e relazioni nonché all'assistenza nella definizione di proposte operative e di indirizzo.
3. Alle finalità di cui al comma 1 si provvede con provvedimento del dirigente della struttura organizzativa competente, su richiesta dell'Osservatorio e previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.
4. L'assegnazione a terzi delle specifiche attività di supporto di cui al presente articolo è comunque subordinata al preventivo accertamento dell'assenza, all'interno del Consiglio regionale, di professionalità idonee a svolgere le specifiche attività richieste dall'Osservatorio.".
(Modificazione all'articolo 6)
1. Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 1/2022 è abrogato.
(Inserimento dell'articolo 7bis)
1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 1/2022 è inserito il seguente:
"Art. 7bis
(Protocolli con Università, enti di ricerca ed altri soggetti istituzionali)
1. L'Osservatorio, per le finalità di cui agli articoli 1 e 3, può promuovere la sottoscrizione di protocolli d'intesa con l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, altre università nonché enti di ricerca e altri soggetti istituzionali operanti nel medesimo settore, anche per l'attivazione di tirocini curriculari.".
(Disposizioni transitorie)
1. Il Consiglio regionale provvede al rinnovo dell'Osservatorio entro sessanta giorni alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro trenta giorni dal suo insediamento, l'Osservatorio adegua il regolamento di cui all'articolo 2, comma 5, della l.r. 1/2022, alle disposizioni di cui alla presente legge. Nel medesimo termine, l'Osservatorio provvede, altresì, agli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 3, della l.r. 1/2022, come sostituito dall'articolo 2.
(Disposizione finanziaria)
1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è valutato in annui euro 30.000 a decorrere dall'anno 2026.
2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione del Consiglio regionale per il triennio 2026/2028 nella Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 01 (Organi istituzionali), Titolo I (Spese correnti) e trova copertura nelle risorse iscritte nel medesimo bilancio, già stanziate ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 1/2022.
3. Per l'applicazione della presente legge, l'Ufficio di Presidenza è autorizzato ad apportare, su proposta del dirigente competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario gestionale.
