Legge regionale 23 giugno 1983, n. 64 - Testo storico
Legge regionale n. 64 del 23 06 1983
Bollettino ufficiale 22 7 1983 n. 19
Sostituzione del quarto e quinto comma dell’articolo 46 della legge regionale 15 luglio 1982, n. 32 concernente la disciplina dei servizi di trasporto collettivo di persone e di cose.
Il quarto e quinto comma dell’articolo 46 della legge regionale 15 luglio 1982, n. 32 sono così sostituiti:
"Viaggiano gratuitamente i portatori di handicaps con invalidità legalmente riconosciuta almeno pari all’80 percento, i non vedenti, i sordomuti e i rispettivi accompagnatori.
Il diritto a viaggiare gratuitamente è attestato dalla Regione.
La Giunta regionale può autorizzare l’applicazione di tariffe agevolate per le persone anziane".
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.