Legge regionale 28 aprile 2026, n. 6 - Testo vigente
Legge regionale 28 aprile 2026, n. 6
Disposizioni per il sostegno e la promozione del Terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva. Abrogazione di leggi regionali. (*)
(B.U. del 26 maggio 2026, n. 22)
* (I TESTI VIGENTI DELLE LEGGI MODIFICATE DALLA PRESENTE SONO IN FASE DI AGGIORNAMENTO)
INDICE
CAPO I
PRINCIPI, FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1 - Oggetto e finalità
Art. 2 - Definizioni e ambito di applicazione
Art. 3 - Sussidiarietà orizzontale nell'allocazione delle funzioni amministrative
CAPO II
RAPPRESENTANZA E PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
Art. 4 - Consulta regionale del Terzo settore della Valle d'Aosta
Art. 5 - Centri di servizio per il volontariato
Art. 6 - Osservatorio regionale sul Terzo settore, sull'economia sociale e sull'amministrazione condivisa
CAPO III
AMMINISTRAZIONE CONDIVISA
Art. 7 - Principi comuni
Art. 8 - Co-programmazione
Art. 9 - Soggetti della co-programmazione
Art. 10 - Procedimento di co-programmazione
Art. 11 - Conclusione del procedimento di co-programmazione
Art. 12 - Co-progettazione
Art. 13 - Soggetti della co-progettazione
Art. 14 - Procedimento di co-progettazione
Art. 15 - Conclusione del procedimento di co-progettazione
CAPO IV
ALTRE FORME DI AMMINISTRAZIONE CONDIVISA
Art. 16 - Patti per l'amministrazione condivisa dei beni comuni
Art. 17 - Valorizzazione di beni immobili e mobili
CAPO V
ATTIVITA' DI VOLONTARIATO
Art. 18 - Promozione della cultura e delle attività di volontariato
Art. 19 - Volontariato individuale
CAPO VI
INNOVAZIONE SOCIALE E INIZIATIVE DI PARTICOLARE INTERESSE REGIONALE
Art. 20 - Iniziative finalizzate all'innovazione sociale e di particolare interesse regionale
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 21 - Clausola valutativa
Art. 22 - Disposizioni transitorie
Art. 23 - Abrogazioni
Art. 24 - Disposizioni finanziarie
CAPO I
PRINCIPI, FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE
(Oggetto e finalità)
1. La Regione riconosce, favorisce e valorizza l'autonoma iniziativa delle persone, singole o associate, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 18 e 118, comma quarto, della Costituzione.
2. La Regione, in particolare, riconosce il ruolo, il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), quali elementi caratterizzanti la società regionale, in quanto fattori di coesione sociale, sviluppo e resilienza delle comunità locali, nonché motore di innovazione sociale orientata a rispondere ai bisogni dei cittadini, con particolare riferimento ai più fragili, e ne sostiene lo sviluppo, la qualificazione e la diffusione territoriale, con particolare attenzione alle aree territoriali più marginali.
3. La Regione riconosce, inoltre, il valore della collaborazione fra gli Enti del Terzo settore, nonché fra la Regione stessa e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c), nel rispetto delle reciproche sfere di autonomia e responsabilità, e favorisce, altresì, la libera iniziativa degli Enti del Terzo settore nell'ambito dell'amministrazione condivisa.
4. La presente legge, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, disciplina gli istituti e i procedimenti di cui all'articolo 55 del d.lgs. 117/2017, quali strumenti dell'amministrazione condivisa, al fine di assicurare il coinvolgimento degli Enti del Terzo settore nell'esercizio delle funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale. L'amministrazione condivisa costituisce una delle modalità di esercizio delle funzioni amministrative nel rispetto dei principi dettati dalla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché delle disposizioni che disciplinano gli specifici procedimenti di settore.
5. La presente legge, nel promuovere e sostenere il ruolo attivo e distintivo degli Enti del Terzo settore nonché dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), anche mediante relazioni collaborative con le amministrazioni pubbliche, riconoscendo anche il ruolo strategico della cooperazione sociale e dell'impresa sociale nella produzione di servizi di interesse generale, nella creazione di occupazione e nello sviluppo del welfare territoriale, persegue le seguenti finalità:
a) valorizzare e disciplinare, nell'ambito delle proprie competenze, le sedi della rappresentanza e della partecipazione degli Enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal capo II;
b) promuovere e diffondere, in attuazione delle discipline di settore, il valore fondamentale del volontariato, della cooperazione sociale e dell'impresa sociale, la cultura del dono, nonché della mutualità, quali caratteristiche degli Enti del Terzo settore, sia in quanto forme originali e spontanee di adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale all'interno della comunità, sia in quanto forme di produzione di valore sociale ed economico finalizzate al raggiungimento di obiettivi di coesione e interesse generale;
c) promuovere, valorizzare e sostenere l'impegno e il protagonismo dei soggetti, di ogni età, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, che si attivano per la partecipazione alla vita della comunità, inclusiva e aperta e, in particolare, giovanile;
d) favorire l'integrazione delle politiche pubbliche e delle risorse in funzione dell'innovazione aperta, della qualificazione della spesa e della promozione di ecosistemi stabili all'interno delle comunità, fondati sul principio di sussidiarietà orizzontale, su legami autentici di fiducia e di solidarietà e sulla produzione di forme di economia a impatto sociale;
e) favorire processi di innovazione sociale, anche nella forma di innovazione amministrativa;
f) promuovere la cultura della trasparenza e della rendicontazione e valutazione, anche degli impatti generati dalla creazione di rapporti collaborativi fra amministrazioni pubbliche ed Enti del Terzo settore, quale tratto distintivo dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva.
6. La presente legge si applica agli Enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del d.lgs. 117/2017, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui all'articolo 45 del medesimo decreto, con sede o ambito di operatività nel territorio della Regione.
(Definizioni e ambito di applicazione)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) Enti del Terzo settore: i soggetti di cui all'articolo 4 del d.lgs. 117/2017, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui all'articolo 45 del medesimo decreto;
b) amministrazione condivisa: un modello di azione amministrativa fondato sui principi di sussidiarietà, solidarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità e unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, che si svolge ai sensi dell'articolo 55 del d.lgs. 117/2017;
c) attività di interesse generale: le attività svolte senza scopo di lucro definite come tali ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 117/2017;
d) amministrazione procedente: i soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c);
e) beni comuni: i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e i soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c), riconoscono come funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona e all'interesse delle generazioni future, e dei quali garantiscono e favoriscono la fruizione individuale e collettiva, da parte dei cittadini, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma , della Costituzione, condividendo la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione;
f) patti per l'amministrazione condivisa dei beni comuni: rappresentano un modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente di dare vita a rapporti a carattere non sinallagmatico tra i cittadini e i soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c), per lo svolgimento di attività di interesse generale;
g) cittadini attivi: tutti i soggetti, compresi i minori, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali anche informali che, indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza, si attivano, per periodi di tempo anche limitati, per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni. Possono essere cittadini attivi anche le imprese, purché nella dimensione della loro responsabilità sociale e non nello svolgimento di attività volte al profitto.
2. Ai fini della presente legge sono soggetti dell'amministrazione condivisa:
a) gli Enti del Terzo settore;
b) la Regione e i propri enti strumentali, le aziende pubbliche di servizi alla persona e l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta;
c) gli enti locali, i propri enti e organismi strumentali, nonché le forme associative tra enti locali.
(Sussidiarietà orizzontale nell'allocazione delle funzioni amministrative)
1. La Regione e i propri enti strumentali, le aziende pubbliche di servizi alla persona e l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta, negli ambiti di attività di interesse generale, favoriscono l'esercizio delle funzioni amministrative nelle forme dell'amministrazione condivisa.
2. Gli enti locali, i propri enti e organismi strumentali, nonché le forme associative tra enti locali, nell'ambito della loro autonomia, favoriscono il ricorso all'amministrazione condivisa e ne disciplinano l'esercizio per le funzioni amministrative di cui sono titolari nel rispetto della presente legge.
CAPO II
RAPPRESENTANZA E PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
(Consulta regionale del Terzo settore della Valle d'Aosta)
1. Gli Enti del Terzo settore partecipano al confronto e alla concertazione con gli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), tramite la Consulta regionale del Terzo settore della Valle d'Aosta, di seguito denominata Consulta.
2. La Consulta ha sede presso l'Assessorato regionale competente in materia di politiche sociali.
3. La Consulta è nominata dal Presidente della Regione ed è composta dai seguenti membri:
a) dall'assessore regionale competente in materia di politiche sociali o da un suo delegato;
b) da un rappresentante degli enti locali o da un suo sostituto, designati dal Consiglio permanente degli enti locali;
c) da sei rappresentanti degli Enti del Terzo settore, uno per ogni sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), esclusa la sezione relativa alle Reti associative, aventi sede o ambito di operatività in Valle d'Aosta o dai rispettivi sostituti, designati dagli Enti medesimi;
d) da un rappresentante designato da ciascun Centro di servizio per il volontariato accreditato nel territorio regionale o da un suo sostituto;
e) un rappresentante del Forum del Terzo settore operante sul territorio regionale iscritto al Registro nazionale del Terzo settore (RUNTS).
4. La Consulta è presieduta e convocata dall'assessore regionale competente in materia di politiche sociali o da un suo delegato.
5. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, adotta, con propria deliberazione, i criteri di individuazione dei rappresentanti di cui al comma 3, lettera c).
6. Partecipano altresì alla Consulta, senza diritto di voto:
a) un rappresentante del Comune di Aosta;
b) il presidente della Commissione consiliare permanente competente in materia di Terzo settore, o suo delegato.
7. Possono essere invitati a partecipare alle sedute della Consulta, senza diritto di voto, gli assessori regionali competenti in relazione ai temi e agli oggetti da trattare, o i dirigenti o funzionari regionali da essi delegati.
8. La partecipazione alla Consulta è gratuita, senza oneri per la Regione, e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso o emolumento comunque denominato.
9. La Consulta esercita i seguenti compiti:
a) esprime pareri non vincolanti, ove richiesto, sulle proposte di atti normativi regionali riguardanti il Terzo settore in ordine alle attività di interesse generale indicate dall'articolo 5 del d.lgs. 117/2017 nonché sulla proposta delle linee guida regionali e le modalità di attuazione della valutazione di impatto sociale di cui all'articolo 7, comma 4;
b) formula proposte alla Giunta regionale riguardanti il Terzo settore, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi statali di cui al titolo VIII, capo IV, del d.lgs. 117/2017;
c) collabora con le strutture regionali competenti alla verifica dello stato di attuazione delle disposizioni di cui al capo III della presente legge e della normativa concernente i rapporti tra il Terzo settore e le amministrazioni pubbliche;
d) propone iniziative informative e divulgative sulla disciplina dettata dalla presente legge;
e) promuove, in collaborazione con la Regione e gli enti locali, occasioni periodiche di confronto e consultazione con gli Enti del Terzo settore;
f) propone iniziative di impulso, sensibilizzazione, monitoraggio e verifica in materia di Terzo settore;
g) esprime pareri non vincolanti, ove richiesto, in merito all'utilizzo delle risorse finanziarie per il sostegno di iniziative finalizzate all'innovazione sociale e il sostegno agli Enti del Terzo settore di cui all'articolo 20.
10. La Consulta si riunisce almeno una volta all'anno o ogni qualvolta un terzo dei componenti ne richieda, motivandola, la convocazione.
11. La Consulta rimane in carica per la durata della legislatura regionale e, in ogni caso, fino alla nomina della Consulta successiva.
12. La Consulta adotta, a maggioranza assoluta dei propri componenti, un regolamento che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.
(Centri di servizio per il volontariato)
1. La Regione riconosce il ruolo dei Centri di servizio per il volontariato accreditati, di seguito denominati CSV, ai sensi dell'articolo 61 del d.lgs. 117/2017, nel territorio della Valle d'Aosta.
2. La Regione promuove i CSV nel loro fine di organizzare, gestire e erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per favorire e rafforzare la cultura del volontariato, la presenza ed il ruolo dei volontari negli Enti del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali, definiti dall'Organismo nazionale di controllo (ONC) ai sensi dell'articolo 64, comma 5, lettera d), del d.lgs. 117/2017.
3. La Regione può concludere convenzioni e accordi con gli enti accreditati quali CSV, anche per lo svolgimento di attività e funzioni aggiuntive rispetto a quelle previste all'articolo 63 del d.lgs. 117/2017, nei limiti delle disponibilità finanziarie.
4. La Regione può concedere ai CSV accreditati nel territorio della Regione, previa presentazione, da parte degli stessi di un programma di attività, un contributo annuale ai sensi dell'articolo 62, comma 12, del d.lgs. 117/2017.
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e i contenuti minimi del programma di attività di cui al comma 4.
6. I contributi sono concessi con provvedimento del dirigente o del funzionario incaricato della struttura regionale competente per materia.
(Osservatorio regionale sul Terzo settore, sull'economia sociale e sull'amministrazione condivisa)
1. La Regione istituisce, presso l'Assessorato competente in materia di politiche sociali, un Osservatorio regionale sul Terzo settore, sull'economia sociale e sull'amministrazione condivisa, quale strumento di studio e approfondimento per lo svolgimento dei lavori della Consulta di cui all'articolo 4, anche avvalendosi del supporto di esperti in materia, individuati con provvedimento del dirigente o del funzionario incaricato della struttura regionale competente per materia.
2. L'Osservatorio assolve le seguenti funzioni:
a) raccogliere informazioni, documenti e testimonianze riguardanti le attività del Terzo settore ed effettuare indagini conoscitive sulla base dei dati presenti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS);
b) analizzare e valutare le necessità del territorio e le priorità di intervento, anche attraverso un confronto con le realtà associative di base;
c) favorire la conoscenza e la circolazione di esperienze trasversali al Terzo settore;
d) proporre alla Consulta di cui all'articolo 4 iniziative di studio e di ricerca ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività di volontariato e di promozione sociale nel contesto del Terzo settore, anche in collaborazione con gli enti locali;
e) rilevare i bisogni formativi degli Enti del Terzo settore e proporre alla Consulta linee di indirizzo per percorsi formativi;
f) monitorare gli interventi attivati sul territorio diretti a realizzare l'amministrazione condivisa di cui al capo III;
g) monitorare gli effetti prodotti dall'attuazione della presente legge.
3. Per un più efficace svolgimento delle proprie funzioni, l'Osservatorio può anche proporre alla Consulta di cui all'articolo 4 forme di cooperazione tra pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti di ricerca, centri di servizio per il volontariato, fondazioni, ordini professionali direttamente coinvolti nell'applicazione del d.lgs. 117/2017, e professionisti esperti nell'ambito specifico.
CAPO III
AMMINISTRAZIONE CONDIVISA
(Principi comuni)
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), promuovono, anche su iniziativa degli Enti del Terzo settore, rapporti di reciproca collaborazione, finalizzati al perseguimento di obiettivi condivisi tra amministrazioni pubbliche ed Enti del Terzo settore.
2. Il ricorso all'amministrazione condivisa avviene, in ogni caso, garantendo i principi di trasparenza, pubblicità, evidenza pubblica, ragionevolezza, proporzionalità, parità di trattamento, nel rispetto delle normative vigenti.
3. I procedimenti di amministrazione condivisa, ferma restando l'autonomia delle amministrazioni procedenti, si svolgono nel rispetto dei seguenti principi:
a) il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo settore avviene nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 117/2017, dai relativi provvedimenti attuativi, dalla l.r. 19/2007, nonché dalle disposizioni statali e regionali di settore, assicurando l'eliminazione degli adempimenti amministrativi superflui, in conseguenza dell'iscrizione degli Enti del Terzo settore, partecipanti ai procedimenti, al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS);
b) l'iniziativa per l'attivazione dei procedimenti di amministrazione condivisa è esercitata dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), e dagli Enti del Terzo settore, singoli o associati, nelle forme previste dalla legge;
c) in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, gli istituti dell'amministrazione condivisa perseguono l'interesse pubblico, nello svolgimento di una o più attività di interesse generale indicate dall'articolo 5 del d.lgs. 117/2017, attraverso la convergenza su obiettivi comuni e l'aggregazione di risorse pubbliche e private nelle forme previste dalla presente legge;
d) al fine di sostenere l'efficacia dei procedimenti di amministrazione condivisa, le amministrazioni procedenti utilizzano, di norma, la valutazione di impatto sociale di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale), motivandone, in caso contrario, il mancato utilizzo;
e) al fine di aumentare il coinvolgimento della comunità, gli Enti del Terzo settore possono avvalersi del contributo di altre realtà associative territoriali, non iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), a condizione che si tratti di un apporto residuale riferito ad attività strumentali rispetto all'attività di interesse generale svolte dagli Enti del Terzo settore.
4. Ai fini dell'attuazione della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, le linee guida regionali sull'amministrazione condivisa nonché sulle modalità di attuazione della valutazione di impatto sociale.
(Co-programmazione)
1. Fatte salve le discipline regionali di settore in materia di programmazione e di pianificazione e l'autonomia regolamentare degli enti locali, la co-programmazione è il procedimento con il quale l'amministrazione procedente realizza un'istruttoria partecipata e condivisa con gli Enti del Terzo settore individuati ai sensi dell'articolo 10 ed, eventualmente, con gli altri soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c).
2. Il procedimento di co-programmazione è finalizzato alla definizione dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili e attivabili.
(Soggetti della co-programmazione)
1. Sono soggetti della co-programmazione:
a) l'amministrazione procedente titolare del relativo procedimento;
b) gli Enti del Terzo settore individuati nel rispetto dell'articolo 10;
c) altre amministrazioni pubbliche, enti e soggetti, individuati dall'amministrazione procedente, il cui apporto conoscitivo sia ritenuto utile e funzionale all'attività istruttoria, fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 3, lettera e).
(Procedimento di co-programmazione)
1. Il procedimento di co-programmazione, ferma restando l'autonomia anche regolamentare dell'amministrazione procedente, si svolge, tenuto conto delle disposizioni attuative del d.lgs. 117/2017, come segue:
a) l'amministrazione procedente, con proprio atto, avvia il procedimento di co-programmazione e individua gli Enti del Terzo settore da coinvolgere mediante procedure a evidenza pubblica o mediante istituzione di apposito elenco aperto di Enti del Terzo settore, individuati mediante avviso pubblico. In caso di elenco aperto l'amministrazione procedente disciplina la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco, anche in relazione alla normativa sul Registro unico del Terzo settore (RUNTS);
b) l'atto di cui alla lettera a), nel rispetto della disciplina in materia di trasparenza e procedimento amministrativo, stabilisce, in particolare, le finalità del procedimento, l'oggetto, i requisiti, i termini e le modalità di partecipazione al procedimento da parte degli Enti del Terzo settore, le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, e le modalità di svolgimento del procedimento;
c) l'avvio del procedimento di co-programmazione può essere richiesto, a istanza di parte e nelle modalità di cui al presente articolo, anche dagli Enti del Terzo settore, in forma singola o associata, previa presentazione di una proposta contenente anche le motivazioni della richiesta, ferma restando l'autonomia dell'amministrazione procedente se avviare o meno il procedimento. L'amministrazione procedente assicura, in ogni caso, l'effettivo coinvolgimento degli Enti del Terzo settore, assicurando una presenza attiva, continua e propositiva.
2. Le attività dei tavoli di co-programmazione, nell'ambito del procedimento di cui al comma 1, non comportano oneri per l'amministrazione procedente.
(Conclusione del procedimento di co-programmazione)
1. Il procedimento di co-programmazione si conclude con l'elaborazione condivisa di un documento istruttorio di sintesi. Le determinazioni conseguenti sono di competenza dell'amministrazione procedente, in modo da garantire l'autonomia di quest'ultima nella valutazione, nel bilanciamento e nella sintesi dei diversi interessi acquisiti nel corso dell'istruttoria, in coerenza con gli indirizzi dell'amministrazione medesima.
2. L'amministrazione procedente tiene conto degli esiti dell'attività di co-programmazione ai fini dell'adozione e dell'aggiornamento degli strumenti e degli atti di programmazione e di pianificazione generali e settoriali.
(Co-progettazione)
1. La co-progettazione è il procedimento amministrativo con il quale l'amministrazione procedente e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), nonché gli Enti del Terzo settore, singoli e associati, attivano rapporti di collaborazione finalizzati alla definizione condivisa di obiettivi, interventi, risorse e modalità attuative di specifici progetti di servizio o intervento in una o più attività di interesse generale, fra quelle indicate dall'articolo 5 del d.lgs. 117/2017.
(Soggetti della co-progettazione)
1. Sono soggetti della co-progettazione:
a) l'amministrazione procedente, titolare del relativo procedimento;
b) gli Enti del Terzo settore, individuati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 14;
c) altre amministrazioni pubbliche, enti e soggetti nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 3, lettera e).
(Procedimento di co-progettazione)
1. Il procedimento di co-progettazione, ferma restando l'autonomia regolamentare dell'amministrazione procedente, si svolge, in armonia con le disposizioni attuative del d.lgs. 117/2017, garantendo il rispetto dei seguenti principi:
a) l'amministrazione procedente avvia il procedimento di co-progettazione, anche in esito ad un procedimento di co-programmazione, con proprio atto, con il quale determina gli elementi costitutivi dell'attività di co-progettazione, individua gli Enti del Terzo settore da coinvolgere mediante procedure a evidenza pubblica o mediante istituzione di apposito elenco aperto di Enti del Terzo settore, individuati mediante avviso pubblico, e stabilisce i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 15, comma 2. In caso di elenco aperto l'amministrazione procedente disciplina la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco, anche in relazione alla normativa sul Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS);
b) l'atto di cui alla lettera a), nel rispetto della disciplina in materia di trasparenza e procedimento amministrativo, stabilisce, in particolare, le finalità, l'oggetto, le modalità di svolgimento e la durata del procedimento, il quadro progettuale ed economico di riferimento e se il soggetto selezionato o i soggetti selezionati siano chiamati anche alla gestione del servizio;
c) l'avvio del procedimento di co-progettazione può essere richiesto, a istanza di parte e nelle modalità di cui al presente articolo, anche dagli Enti del Terzo settore, in forma singola o associata, previa presentazione di una proposta progettuale. In caso di accoglimento della proposta, l'amministrazione procedente pubblica un avviso con il quale dà notizia della valutazione positiva della proposta ricevuta e consente agli altri Enti del Terzo settore, eventualmente interessati, di presentare la propria proposta progettuale, precisandone i criteri di valutazione;
d) l'amministrazione procedente disciplina nei propri atti l'eventuale utilizzo della valutazione d'impatto sociale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della l. 106/2016.
2. Le attività dei tavoli di co-progettazione, nell'ambito del procedimento di cui al comma 1, non comportano oneri per l'amministrazione procedente.
(Conclusione del procedimento di co-progettazione)
1. Al termine delle sessioni di co-progettazione, sulla base di quanto previsto nell'avviso e negli atti di avvio del procedimento e al fine della conclusione dello stesso, l'amministrazione procedente e gli Enti del Terzo settore, singoli o associati, definiscono congiuntamente il progetto definitivo.
2. I rapporti fra amministrazione procedente ed Enti del Terzo settore sono regolati mediante apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 19/2007, in quanto compatibile. Nella convenzione sono individuate le risorse finanziarie, strutturali, di personale, materiali e immateriali che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), e gli Enti del Terzo settore conferiscono per lo svolgimento dello specifico progetto di servizio o di intervento.
3. La convenzione di cui al comma 2, per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, può prevedere l'eventuale riapertura delle attività di co-progettazione, ove prevista dall'atto che dà avvio alla co-progettazione.
4. Le amministrazioni procedenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), possono concedere contributi agli Enti del Terzo settore per la realizzazione delle attività previste nella convenzione di cui al comma 2. Gli enti locali procedono alla concessione di contributi in coerenza con i rispettivi regolamenti per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici.
5. Il procedimento si conclude con l'approvazione del progetto definitivo e della convenzione di cui ai commi 1 e 2, mediante provvedimento del dirigente o del funzionario incaricato della struttura regionale competente per materia.
6. Gli Enti del Terzo settore rendicontano, alla conclusione dei progetti, le attività realizzate e i contributi ricevuti, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 117/2017 e delle linee guida regionali sull'amministrazione condivisa, di cui all'articolo 7, comma 4.
CAPO IV
ALTRE FORME DI AMMINISTRAZIONE CONDIVISA
(Patti per l'amministrazione condivisa dei beni comuni)
1. La Regione considera la realizzazione di forme innovative di gestione dei beni comuni come attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, in quanto modalità di rafforzamento della coesione sociale e di cura degli spazi comuni.
2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche titolari dei beni comuni di cui al comma 1 possono disciplinare, nell'ambito della loro autonomia regolamentare, la stipulazione di patti per l'amministrazione condivisa dei beni comuni con i cittadini attivi, singoli o associati.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, definisce le modalità applicative dei patti per l'amministrazione condivisa dei beni comuni.
(Valorizzazione di beni immobili e mobili)
1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto all'articolo 71, comma 2, del d.lgs. 117/2017, gli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), possono concedere in comodato beni immobili e mobili di loro proprietà, non utilizzati a fini istituzionali, agli Enti del Terzo settore, con esclusione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.
2. A tal fine gli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), individuano nel Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, adottato ai sensi dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i beni immobili che possono essere messi a disposizione degli Enti del Terzo settore.
3. Gli Enti del Terzo settore, con esclusione delle imprese sociali, possono richiedere agli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) e c), la concessione in comodato dei beni di cui al comma 1. Le amministrazioni titolari dei beni procedono alla valutazione della compatibilità delle proposte con l'interesse pubblico e, in caso di esito positivo, le richieste sono pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale al fine di verificare l'interesse di altri Enti del Terzo settore in riferimento, ai beni mobili o immobili che ne formano oggetto.
4. Nel caso in cui, all'esito della pubblicazione di cui al comma 3, pervengano più richieste in ordine allo stesso bene mobile o immobile, gli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), procedono tramite una valutazione comparativa delle richieste pervenute.
5. Per quanto riguarda i beni mobili, gli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), procedono nel rispetto delle relative discipline di settore.
CAPO V
ATTIVITA' DI VOLONTARIATO
(Promozione della cultura e delle attività di volontariato)
1. La Regione promuove la cultura del volontariato in particolare tra i giovani. A tal fine, può stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 56 del d.lgs. 117/2017, o accordi con altre amministrazioni pubbliche, enti locali, strutture scolastiche pubbliche e private, istituzioni universitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato.
2. Gli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), al fine di promuovere le attività di volontariato possono sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 56 del d.lgs. 117/2017, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione avviene nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.
4. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.
5. Nella scelta delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare convenzioni, gli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), tengono conto prioritariamente:
a) dell'esperienza specifica maturata nell'attività oggetto di convenzione;
b) dell'esistenza di un'organizzazione operativa stabile sul territorio di riferimento;
c) della rilevanza attribuita alla formazione permanente e all'aggiornamento dei volontari;
d) dell'offerta di modalità di carattere innovativo e sperimentale per lo svolgimento delle attività di pubblico interesse.
6. Le convenzioni devono contenere le disposizioni di cui all'articolo 56 del d.lgs. 117/2017.
7. La copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie e le relative spese sanitarie, connesse con lo svolgimento dell'attività prevista dalla convenzione, nonché la responsabilità civile verso terzi e le eventuali spese di tutela legale, esclusi i casi di dolo e colpa grave, degli aderenti alle organizzazioni sono elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale la convenzione è stipulata.
8. La Regione può erogare contributi agli Enti del Terzo settore per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo nei limiti delle spese effettivamente sostenute e documentate.
9. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali limitatamente agli interventi in ambito di politiche sociali, stabilisce i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2.
10. I contributi sono concessi con provvedimento del dirigente, o del funzionario incaricato della struttura regionale competente per materia.
11. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute all'articolo 56 del d.lgs. 117/2017.
(Volontariato individuale)
1. Ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 117/2017, la Regione riconosce che l'attività di volontariato possa essere svolta anche individualmente nell'ambito di amministrazioni pubbliche.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), che intendano avvalersi dell'attività di volontariato individuale, determinano almeno i seguenti aspetti:
a) l'istituzione, in ciascun ente, di un apposito registro dei volontari individuali;
b) le attività di interesse generale da svolgere, compatibili con i caratteri propri dell'attività di volontariato individuale;
c) i requisiti che i volontari individuali devono possedere, in relazione alle attività da svolgere, definiti secondo criteri non discriminatori;
d) le modalità di espressione del consenso allo svolgimento dell'attività da parte dei volontari individuali;
e) le modalità di cancellazione dal registro, con la garanzia di rinuncia incondizionata alla disponibilità manifestata dal volontario, senza la possibilità di prevedere alcuna misura sanzionatoria;
f) l'obbligo di vigilare costantemente sull'incolumità dei volontari individuali e di adottare ogni misura idonea a evitare possibili pregiudizi alla loro sfera personale e patrimoniale, nonché di comunicare ogni rischio connesso all'attività di volontariato e ogni altro evento che possa modificare le modalità di collaborazione.
3. Gli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), che si avvalgono dell'attività dei volontari, sono tenuti a farsi carico dell'obbligo assicurativo in forme analoghe a quelle previste dall'articolo 18 del d.lgs. 117/2017.
CAPO VI
INNOVAZIONE SOCIALE E INIZIATIVE DI PARTICOLARE INTERESSE REGIONALE
(Iniziative finalizzate all'innovazione sociale e di particolare interesse regionale)
1. Nell'ambito dei procedimenti di co-programmazione di cui al capo III vengono individuati ambiti e iniziative finalizzate all'innovazione sociale e interventi di particolare interesse regionale sulla base dell'analisi dei fabbisogni territoriali.
2. La Regione, al fine di sostenere la realizzazione delle attività di cui al comma 1, avvia il procedimento amministrativo per l'individuazione di proposte progettuali presentate dagli Enti del Terzo settore, escluse le imprese sociali, negli ambiti specifici, e procede attraverso una valutazione comparativa delle proposte pervenute.
3. Possono presentare proposte progettuali negli ambiti di cui al comma 1 anche gli Enti del Terzo settore, escluse le imprese sociali, aventi un modello decentrato nell'ambito di una struttura unitaria nazionale, purché abbiano sede o ambito di operatività in Valle d'Aosta.
4. La Regione può erogare contributi agli Enti del Terzo settore per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo.
6. I contributi sono concessi con provvedimento del dirigente o del funzionario incaricato della struttura competente per materia.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel sostenere il Terzo settore, nel promuovere l'amministrazione condivisa e la cittadinanza attiva. A tal fine, la Giunta regionale, avvalendosi dell'attività dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 6, presenta, con cadenza biennale, alla Commissione consiliare competente e al Comitato paritetico di controllo e valutazione delle politiche regionali e della qualità della normazione, una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a) evoluzione, diffusione e caratteristiche del Terzo settore nel territorio regionale, anche rispetto alla situazione nazionale, dando altresì conto delle necessità del territorio e delle priorità d'intervento;
b) interventi attuati per promuovere la rappresentanza e la partecipazione degli Enti del Terzo settore, con particolare riferimento all'istituzione e all'operatività degli organismi previsti dal capo II della presente legge regionale;
c) attività svolte dai CSV;
d) interventi attuati per realizzare l'amministrazione condivisa, dando conto delle procedure di cui al capo III attivate sul territorio, anche al fine di valutarne i risultati;
e) tipologia, entità e soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 20;
f) iniziative finanziate ai sensi dell'articolo 20, anche con riferimento al supporto della costruzione di processi e strumenti di valutazione di impatto sociale e all'individuazione di criteri di misurabilità dell'impatto stesso;
g) rilevazioni prevalenti sull'attuazione della legge regionale tra gli operatori delle organizzazioni del Terzo settore, tra i soggetti attuatori degli interventi e i cittadini, con particolare attenzione al protagonismo giovanile;
h) eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della presente legge.
2. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal comma 1.
(Disposizioni transitorie)
1. Le azioni e le misure discendenti dagli atti di programmazione adottati ai sensi della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 (Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta), e abrogazione delle leggi regionali 6 dicembre 1993, n. 83, e 9 febbraio 1996, n. 5), e dai relativi atti attuativi, in vigore o il cui procedimento di adozione sia già iniziato alla data di entrata in vigore della presente legge, restano dagli stessi regolati, sino al loro previsto termine. Fino all'adozione delle deliberazioni della Giunta regionale di cui agli articoli 5, comma 5, 7, comma 4, 16, comma 3, 18, comma 9, 20, comma 5, continuano inoltre a trovare applicazione gli atti attuativi adottati ai sensi della l.r. 16/2005, in quanto compatibili.
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l.r. 16/2005, con esclusione del comma 4 dell'articolo 13;
b) la legge regionale 15 aprile 2013, n. 10 (Modificazioni alla legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 (Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta), e abrogazione delle leggi regionali 6 dicembre 1993, n. 83, e 9 febbraio 1996, n. 5) e alla legge regionale 23 dicembre 2009, n. 52 (Interventi regionali per l'accesso al credito sociale));
c) l'articolo 31 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 4 (Manutenzione, per l'anno 2007, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni).
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 339.000 per l'anno 2026, in euro 340.000 per l'anno 2027 e in euro 341.000 a decorrere dal 2028.
2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2026/2028:
a) sulla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 10 (Risorse umane), Titolo 1 (Spese correnti) per complessivi euro 9.000 annualmente così suddivisi:
1) per l'anno 2026 euro 3.000;
2) per l'anno 2027 euro 3.000;
3) per l'anno 2028 euro 3.000;
b) sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione), Titolo 1 (Spese correnti) per complessivi euro 1.000 per l'anno 2028;
c) sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 08 (Cooperazione e associazionismo), Titolo 1 (Spese correnti) per complessivi euro 1.010.000 annualmente così suddivisi:
1) per l'anno 2026 euro 336.000;
2) per l'anno 2027 euro 337.000;
3) per l'anno 2028 euro 337.000.
3. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2026/2028:
a) sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione), Titolo 1 (Spese correnti) per complessivi euro 1.000 per l'anno 2028;
b) sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 08 (Cooperazione e associazionismo), Titolo 1 (Spese correnti) per complessivi euro 209.000 annualmente così suddivisi:
1) per l'anno 2026 euro 89.000;
2) per l'anno 2027 euro 90.000;
3) per l'anno 2028 euro 30.000;
c) sulla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti) a valere sui Fondi speciali di parte corrente per complessivi euro 810.000 annualmente così suddivisi:
1) per l'anno 2026 euro 250.000;
2) per l'anno 2027 euro 250.000;
3) per l'anno 2028 euro 310.000.
4. Gli interventi di cui agli articoli 5, 6 e 20 sono gestiti direttamente dalla Regione al fine di permettere una gestione efficiente e efficace degli stessi. Gli ulteriori interventi di cui alla presente legge possono parimenti essere gestiti dalla Regione per le medesime motivazioni. Gli oneri derivanti dagli interventi di cui alla presente legge in ambito di politiche sociali, se sostenuti dalla Regione, sono finanziati, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della medesima legge e il loro importo è determinato con legge di stabilità regionale.
5. Gli oneri derivanti da interventi in ambiti diversi rispetto a quelli di cui al comma 4 trovano finanziamento a valere sulle rispettive leggi di settore.
6. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.
