Legge regionale 28 aprile 2026, n. 5 - Testo storico

Legge regionale 28 aprile 2026, n. 5

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2026/2028. Modificazioni di leggi regionali.

(B.U. del 12 maggio 2026, n. 20)

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 1 - Variazioni di parte entrata

Art. 2 - Disposizioni in materia di esenzioni di tributi regionali. Modificazioni di leggi regionali

TITOLO II

VARIAZIONI DI BILANCIO

CAPO I

FINANZA LOCALE

Art. 3 - Disposizioni in materia di trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione alle Unités des Communes valdôtaines

Art. 4 - Rideterminazione del trasferimento straordinario corrente a favore del Comune di Arvier per il rafforzamento delle capacità amministrative per l'attuazione del progetto PNRR

Art. 5 - Interventi volti a favorire i percorsi di integrazione di cittadini stranieri

Art. 6 - Disposizioni per l'adeguamento dei canoni di edilizia pubblica residenziale. Trasferimenti straordinari all'ARER

Art. 7 - Disposizioni in materia di politiche abitative. Istituzione di un Fondo speciale

Art. 8 - Variazioni compensative nell'ambito della finanza locale per il rifinanziamento di leggi di trasferimento con vincolo settoriale di destinazione

Art. 9 - Rideterminazione per l'anno 2026 delle risorse destinate alla finanza locale

Art. 10 - Disposizioni per l'attuazione del progetto PNRR del Comune di Arvier

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E CULTURA

Art. 11 Integrazione al finanziamento all'Università della Valle d'Aosta

Art. 12 - Realizzazione studentato annesso al polo scolastico di Verrès

Art. 13 - Spese per prestazioni professionali per predisposizione piano strategico cultura

Art. 14 - Finanziamento di interventi presso il Forte di Bard

CAPO III

INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI E SPORT

Art. 15 - Disposizioni in materia di sport. Modificazioni alla legge regionale 1° aprile 2004, n. 3

Art. 16 - Finanziamento di interventi di investimento sulla piscina regionale di Pré-Saint-Didier

CAPO IV

INTERVENTI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO

Art. 17 - Rifinanziamento della legge regionale 28 luglio 2025, n. 26

Art. 18 - Interventi in materia di politiche del lavoro

Art. 19 - Concessione di contributi a sostegno dell'internazionalizzazione del sistema produttivo regionale

CAPO V

INTERVENTI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 20 - Rifinanziamento degli aiuti al settore zootecnico per il pascolamento

Art. 21 - Finanziamenti integrativi per l'assistenza tecnica del Complemento regionale di sviluppo rurale 2023/2027

Art. 22 - Piano regionale di contrasto all'antimicrobico-resistenza

CAPO VI

CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI

Art. 23 - Oggetto e finalità del contributo straordinario a favore delle cooperative sociali

Art. 24 - Destinatari

Art. 25 - Concessione dei contributi

Art. 26 - Determinazione degli oneri e copertura finanziaria

CAPO VII

ALTRE VARIAZIONI COMPENSATE

Art. 27 - Variazioni compensative per rifinanziamento di leggi regionali

Art. 28 - Variazioni compensative complessive

TITOLO III

DISPOSIZIONI DIVERSE E FINALI

CAPO I

RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO

Art. 29 - Riconoscimento di debiti fuori bilancio della Regione

CAPO II

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 30 - Disposizioni in materia di rinegoziazione dei mutui a valere sui fondi di rotazione regionali

Art. 31 - Modificazioni alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 12

Art. 32 - Disposizioni in materia di segretari degli enti locali. Modificazione alla legge regionale 26 maggio 2025, n. 15

Art. 33 - Disposizioni in materia di enti locali. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 16/2026

CAPO III

VARIAZIONI AL BILANCIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata

Art. 35 - Variazioni allo stato di previsione della spesa

Art. 36 - Aggiornamento delle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali

Art. 37 - Modificazioni al Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura

Art. 38 - Allegati

Art. 39 - Dichiarazione d'urgenza

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 1

(Variazioni di parte entrata)

1. Al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2026/2028 sono introitate le seguenti maggiori entrate a valere sul Titolo 2 (Trasferimenti correnti), Tipologia 101 (Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche):

a) per l'anno 2026 euro 2.600.000;

b) per l'anno 2027 euro 2.700.000;

c) per l'anno 2028 euro 1.400.000.

Art. 2

(Disposizioni in materia di esenzioni di tributi regionali.

Modificazioni di leggi regionali)

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 23 novembre 2009, n. 40 (Nuova disciplina dell'imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (IRT) di veicoli al pubblico registro automobilistico. Abrogazione del regolamento regionale 30 novembre 1998, n. 7), è aggiunta la seguente:

"bbis) le operazioni di acquisto di veicoli effettuate da parte di enti di cui all'articolo 101, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), qualificati come ONLUS fino al 2025.".

2. Dopo il comma 1ter dell'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 2021, n. 37 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), è inserito il seguente:

"1quater. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2026, sono esentati dal pagamento dell'IRAP gli enti di cui all'articolo 101, comma 8, secondo periodo, del d.lgs. 117/2017, qualificati come ONLUS fino al 2025, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP.".

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 21 dicembre 2023, n. 28 (Disposizioni in materia di disciplina e gestione delle tasse automobilistiche regionali), è inserito il seguente:

"6bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2026, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica gli enti di cui all'articolo 101, comma 8, secondo periodo, del d.lgs. 117/2017, qualificati come ONLUS fino al 2025, e le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP).".

TITOLO II

VARIAZIONI DI BILANCIO

CAPO I

FINANZA LOCALE

Art. 3

(Disposizioni in materia di trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione alle Unités des Communes valdôtaines)

1. Per l'anno 2026, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 4, lettera c), della legge regionale 23 dicembre 2025, n. 29 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2026/2028), relativa ai trasferimenti finanziari senza vincolo settoriale di destinazione a favore delle Unités des Communes valdôtaines, è incrementata di euro 5.000.000 e rideterminata complessivamente in euro 7.000.000.

2. La liquidazione dell'incremento delle risorse di cui al comma 1, di euro 5.000.000, è disposta, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2026.

3. L'ammontare delle risorse destinate ai trasferimenti finanziari senza vincolo settoriale di destinazione alle Unités des Communes valdôtaines è parimenti incrementato di euro 5.000.000 annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

4. L'incremento delle risorse di cui al comma 1, di euro 5.000.000 per l'anno 2026, è ripartito, in deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di finanza locale, in proporzione all'importo della spesa di personale sostenuta da ciascun ente, desunta dal rendiconto della gestione dell'anno 2023 e risultante dai dati acquisiti dal Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta a seguito di apposita indagine.

5. Le risorse di cui al comma 3, di euro 5.000.000 per gli anni 2027 e 2028 sono ripartite, in deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, con i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL).

6. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in annui euro 5.000.000 per ciascun anno del triennio 2026/2028, fa carico alla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura:

a) per euro 2.600.000 nel 2026, euro 2.700.000 nel 2027 ed euro 1.400.000 nel 2028 con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'allegato A;

b) per euro 2.400.000 nel 2026, euro 2.300.000 nel 2027 ed euro 3.600.000 nel 2028 mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come meglio esplicitato nell'allegato B.

Art. 4

(Rideterminazione del trasferimento straordinario corrente a favore del Comune di Arvier per il rafforzamento delle capacità amministrative per l'attuazione del progetto PNRR)

1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 20 della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2024/2026), relativa al trasferimento straordinario corrente a favore del Comune di Arvier per il rafforzamento delle proprie capacità amministrative, anche mediante l'attivazione di servizi esterni dedicati di assistenza tecnica, al fine di supportare l'attuazione del progetto "Agile Arvier. La cultura del cambiamento", finanziato nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura - Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3) - Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale" - Investimento 2.1. "Attrattività dei borghi storici" - Linea azione A -, è incrementata per l'anno 2026 di euro 150.000, per fare fronte agli aumenti, derivanti dai rinnovi contrattuali per il triennio 2022/2024 delle categorie e della dirigenza del comparto unico della Valle d'Aosta, nonché alle spese conseguenti all'attivazione di un contratto di somministrazione di lavoro, e rideterminata complessivamente in euro 423.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2026, in euro 150.000, a valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come meglio esplicitato nell'allegato B.

Art. 5

(Interventi volti a favorire i percorsi di integrazione di cittadini stranieri)

1. Al fine di mantenere attivo il sistema integrato di servizi territoriali volto a favorire, facilitare e qualificare i percorsi di integrazione dei cittadini stranieri, l'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 18 della legge regionale 17 dicembre 2024, n. 29 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2025/2027), è incrementata per l'anno 2027 di euro 70.000.

2. In continuità con quanto stabilito dagli articoli 16 della l.r. 25/2023 e 18 della l.r. 29/2024 e per le medesime finalità, è autorizzata, in deroga alla l.r. 48/1995, la spesa di euro 120.000 per l'anno 2028.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 70.000 per l'anno 2027 e in euro 120.000 per l'anno 2028, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale), Titolo 1 (Spese correnti) e al suo finanziamento si provvede mediante la riduzione di spese per il medesimo importo come indicato nell'allegato B.

Art. 6

(Disposizioni per l'adeguamento dei canoni di edilizia pubblica residenziale. Trasferimenti straordinari all'ARER)

1. Al fine di far fronte alle crescenti difficoltà socio- economiche da parte dei nuclei familiari valdostani determinatesi a seguito della fase post emergenziale e all'aumento dei prezzi al consumo, in particolare per il settore energetico, nelle more della revisione della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), l'aggiornamento dei valori dei canoni di locazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1794 in data 23 dicembre 2016, adottata ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 3/2013, da effettuare nell'anno 2025 e posticipato all'anno 2026 dall'articolo 3 della legge regionale 28 luglio 2025, n. 22 (Terzo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2025/2027. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), è ulteriormente posticipato all'anno 2027.

2. Per la copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1, per l'anno 2026, le risorse destinate dalla Regione all'Azienda regionale per l'edilizia residenziale (ARER) ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 25/2023, sono incrementate di euro 500.000.

3. In continuità con quanto stabilito dagli articoli 15 della l.r. 25/2023 e 17 della l.r. 29/2024, la Regione è autorizzata a effettuare a favore dell'ARER, a valere sulle risorse di finanza locale in deroga alla l.r. 48/1995, un trasferimento corrente, per un importo massimo di euro 1.000.000 anche per l'anno 2028, destinato alla copertura delle minori entrate dell'ente.

4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite secondo i criteri e le modalità stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 17, comma 2, della l.r. 29/2024.

5. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 500.000 per l'anno 2026 e in euro 1.000.000 per l'anno 2028, a valere sulla Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare), Titolo 1 (Spese correnti), e al suo finanziamento si provvede mediante la riduzione di spese per il medesimo importo come indicato nell'allegato B.

Art. 7

(Disposizioni in materia di politiche abitative. Istituzione di un Fondo speciale)

1. Nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2026/2028, Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti) è istituito, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), un Fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di un provvedimento legislativo in materia di politiche abitative con uno stanziamento di euro 1.800.000 annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

2. L'onere derivante dal presente articolo trova copertura mediante la riduzione di spese per il medesimo importo come indicato nell'allegato B.

Art. 8

(Variazioni compensative nell'ambito della finanza locale per il rifinanziamento di leggi di trasferimento con vincolo settoriale di destinazione)

1. Per il triennio 2026/2028 sono autorizzate le variazioni compensative tra diversi programmi o titoli del bilancio regionale a valere sulle leggi di trasferimento con vincolo settoriale di destinazione nell'ambito della finanza locale riepilogate nell'allegato C.

Art. 9

(Rideterminazione per l'anno 2026 delle risorse destinate alla finanza locale)

1. In deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, l'ammontare delle risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale di cui all'articolo 8, comma 1, della l.r. 29/2025 è incrementato, ai sensi della presente legge, per l'anno 2026, di euro 6.010.000, di cui euro 5.000.000 in aumento a valere sui trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione ed euro 1.010.000, di cui euro 1.510.000 in aumento ed euro 500.000 in diminuzione, a valere sui trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione, che sono conseguentemente integrati e modificati nell'importo indicato nell'allegato M.

2. L'incremento complessivo delle risorse finanziarie di finanza locale di cui al comma 1, per euro 1.510.000, è destinato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per il triennio 2026/2028:

a) per euro 5.000, a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 02 (Giovani), Titolo 1 (Spese correnti), in conseguenza di variazioni compensative in parte spesa autorizzate dall'articolo 8;

b) per euro 500.000, a valere sulla Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare), Titolo 1 (Spese correnti), in conseguenza di variazioni compensative in parte spesa autorizzate dall'articolo 6;

c) per euro 435.000, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), di cui euro 150.000 Titolo 1 (Spese correnti) ed euro 285.000 Titolo 2 (Spese in conto capitale), in conseguenza di variazioni compensative in parte spesa autorizzate dall'articolo 8;

d) per euro 320.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 03 (Interventi per gli anziani), Titolo 1 (Spese correnti), in conseguenza di variazioni compensative in parte spesa autorizzate dall'articolo 8;

e) per euro 100.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 08 (Cooperazione e associazionismo), Titolo 1 (Spese correnti), in conseguenza di variazioni compensative in parte spesa autorizzate dall'articolo 8;

f) per euro 150.000, a valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (Spese correnti), in conseguenza di variazioni compensative in parte spesa autorizzate dall'articolo 4.

Art. 10

(Disposizioni per l'attuazione del progetto PNRR del Comune di Arvier)

1. Per le esigenze connesse all'attuazione del progetto "Agile Arvier. La cultura del cambiamento", finanziato nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura - Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3) - Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale" - Investimento 2.1. "Attrattività dei borghi storici" - Linea azione A, in relazione a specifiche esigenze di cassa del Comune di Arvier, la Regione, con riferimento alla propria competenza in materia di ordinamento degli enti locali e di finanza locale ai sensi degli articoli 2, comma primo, lettera b), e 3, comma primo, lettera f), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali), è autorizzata, per l'anno 2026, ad anticipare a titolo non oneroso al Comune medesimo, a seguito di motivata e documentata richiesta, la liquidità necessaria, per un importo massimo di euro 7.000.000. La restituzione delle somme anticipate è effettuata entro un anno dalla data di liquidazione dell'anticipazione di liquidità.

2. Ai sensi di quanto disposto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), l'onere derivante dal comma 1 trova copertura, per l'anno 2026, nella corrispondente entrata derivante dall'accertamento della restituzione dell'anticipazione di liquidità concessa, prevista al medesimo comma 1.

3. L'onere derivante dal presente articolo è destinato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per il triennio 2026/2028 a valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 3 (Spese per incremento attività finanziarie) e l'entrata corrispondente è introitata al Titolo 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie), Tipologia 200 (Riscossione di crediti di breve termine).

4. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprie deliberazioni, le occorrenti variazioni contabili, nonché a stabilire le modalità di dettaglio dell'operazione di anticipazione di liquidità.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E CULTURA

Art. 11

(Integrazione al finanziamento all'Università della Valle d'Aosta)

1. Per l'anno 2026 è autorizzata un'integrazione al finanziamento corrente all'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, previsto dalla legge regionale 4 settembre 2001, n 25 (Finanziamento dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, interventi in materia di edilizia universitaria e istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario), per l'attivazione di una nuova iniziativa didattica nel segmento dell'alta formazione universitaria.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato complessivamente in euro 70.000 per l'anno 2026, a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 04 (Istruzione universitaria), Titolo 1 (Spese correnti), trova copertura mediante la riduzione di spese per il medesimo importo come indicato nell'allegato B.

Art. 12

(Realizzazione studentato annesso al polo scolastico di Verrès)

1. Per la realizzazione di un convitto annesso al polo scolastico unico di istruzione secondaria di secondo grado nel comune di Verrès, è autorizzata per l'anno 2026 una maggiore spesa di euro 550.000 per maggiori oneri derivanti dal Piano Operativo di Bonifica (POB), al conseguente adeguamento delle spese tecniche e all'integrazione delle somme a disposizione per imprevisti, ai sensi della normativa vigente.

2. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 06 (Servizi ausiliari all'istruzione), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e al suo finanziamento si provvede mediante la riduzione di spesa per il medesimo importo come indicato nell'allegato B.

Art. 13

(Spese per prestazioni professionali per predisposizione piano strategico cultura)

1. Al fine di completare le attività previste per la predisposizione del Piano strategico per la cultura, di cui all'articolo 29 della l.r. 29/2024, da affidare a soggetto esterno, è autorizzata per l'anno 2026 una spesa di euro 3.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 1 (Spese correnti) e al suo finanziamento si provvede mediante la riduzione di spesa per il medesimo importo come indicato nell'allegato B.

Art. 14

(Finanziamento di interventi presso il Forte di Bard)

1. Per l'anno 2026, la Regione è autorizzata a effettuare un trasferimento straordinario corrente all'Associazione Forte di Bard, per le iniziative collegate all'anniversario ventennale dell'inaugurazione del complesso monumentale del Forte di Bard, per un importo massimo di euro 160.000.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1, nonché ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, in capo all'Associazione Forte di Bard, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

3. Per l'anno 2026, l'Associazione Forte di Bard è autorizzata ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria del Forte di Bard, immobile di proprietà regionale, finalizzati a finanziare la messa in sicurezza del versante ovest e ulteriori interventi di manutenzione straordinaria e di somma urgenza.

4. Per gli interventi di cui al comma 3, la Regione rimborsa all'Associazione Forte di Bard le spese sostenute, per un importo massimo di euro 130.000.

5. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico per l'anno 2026 sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico):

a) nel Titolo 1 (Spese correnti) per euro 160.000;

b) nel Titolo 2 (Spese in conto capitale) per euro 130.000.

e al suo finanziamento si provvede mediante la riduzione di spese per il medesimo importo come indicato nell'allegato B.

CAPO III

INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI E SPORT

Art. 15

(Disposizioni in materia di sport. Modificazioni alla legge regionale 1° aprile 2004, n. 3)

1. Al comma 7bis dell'articolo 4 della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 (Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport), le parole: "Limitatamente al triennio 2023/2025" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente al triennio 2026/2028".

2. Al comma 2bis dell'articolo 9 della l.r. 3/2004, le parole "Per il triennio 2023/2025" sono sostituite dalle seguenti: "Per il triennio 2026/2028".

3. Per l'anno 2026, il termine per la presentazione della domanda di contributo riferita all'attuazione del progetto "Children-Under 23", di cui all'articolo 9, comma 2bis, della l.r. 3/2004, è prorogato al 31 maggio del medesimo anno.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 132.000 per l'anno 2026, in euro 162.000 per l'anno 2027 e in euro 162.000 per l'anno 2028 a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero):

a) nel Titolo 1 (Spese correnti) per euro 120.000 nel 2026, euro 150.000 nel 2027 e euro 150.000 nel 2028;

b) nel Titolo 2 (Spese in conto capitale) per euro 12.000 per ciascun anno del triennio 2026/2028;

e al suo finanziamento si provvede mediante la riduzione di spese per il medesimo importo come indicato nell'allegato B.

Art. 16

(Finanziamento di interventi di investimento sulla piscina regionale di Pré-Saint-Didier)

1. Nell'ambito dell'intervento di miglioramento architettonico, energetico e strutturale della piscina di proprietà regionale di Pré-Saint-Didier, è autorizzata, per l'anno 2026, la maggiore spesa di euro 350.000 per il pagamento degli importi legati alla rivalutazione prezzi e per interventi di manutenzione straordinaria presso le aree esterne alla stessa.

2. L'onere derivante dal presente articolo fa carico sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura mediante la riduzione di spese per il medesimo importo come indicato nell'allegato B.

CAPO IV

INTERVENTI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO

Art. 17

(Rifinanziamento della legge regionale 28 luglio 2025, n.

26)

1. Le risorse destinate al finanziamento delle spese per prestazioni professionali e specialistiche connesse allo svolgimento delle istruttorie sulle domande di agevolazione presentate, di cui agli articoli 5 e 9 della legge regionale 28 luglio 2025, n. 26 (Disposizioni in materia di competitività, dinamicità e internazionalizzazione delle imprese industriali e artigiane. Abrogazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane)), sono incrementate di euro 30.000 per l'anno 2026 e di euro 40.000 per l'anno 2027.

2. L'onere derivante dal presente articolo fa carico sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e artigianato), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura mediante la riduzione di spese per il medesimo importo come indicato nell'allegato B.

Art. 18

(Interventi in materia di politiche del lavoro)

1. L'autorizzazione di spesa prevista per il triennio 2026/2028 dall'articolo 17 della l.r. 29/2025, per gli interventi previsti dalla legge regionale 16 luglio 2024, n. 11 (Disciplina dell'organizzazione dei servizi al lavoro e del sistema della formazione professionale nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), e di altre disposizioni in materia di lavoro e formazione professionale), è incrementata di euro 8.600.

2. L'incremento di cui al comma 1 riguarda le autorizzazioni a valere sulle risorse regionali di spesa corrente (Titolo 1) di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), della l.r. 29/2025 fa carico sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 02 (Formazione professionale) che risultano complessivamente rideterminate in euro 8.594.000 e così ripartite annualmente:

anno 2026 euro 3.001.900;

anno 2027 euro 2.799.100;

anno 2028 euro 2.793.000.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo trova copertura mediante la riduzione di spese per il medesimo importo come indicato nell'allegato B.

Art. 19

(Concessione di contributi a sostegno dell'internazionalizzazione del sistema produttivo regionale)

1. Per l'anno 2026, è autorizzato il finanziamento delle domande di agevolazione pervenute entro il 31 dicembre 2025 a valere sul capo IV della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 16 della l.r. 26/2025, che non sono state oggetto di concessione per mancanza di risorse finanziarie.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 30.000 per l'anno 2026, fa carico alla Missione 14 (Attrattività del territorio, internazionalizzazione e artigianato di tradizione), Programma 01 (Industria, PMI e artigianato), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura mediante la riduzione di spese per il medesimo importo come indicato nell'allegato B.

CAPO V

INTERVENTI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 20

(Rifinanziamento degli aiuti al settore zootecnico per il pascolamento)

1. Ai fini del rifinanziamento degli aiuti al settore zootecnico per il pascolamento del bestiame, di cui all'articolo 65 della legge regionale 1° agosto 2022, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2022 e secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024), è autorizzata per l'anno 2026 la spesa di euro 100.000 a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti).

2. L'onere derivante dal presente articolo trova copertura mediante la riduzione di spese per il medesimo importo come indicato nell'allegato B.

Art. 21

(Finanziamenti integrativi per l'assistenza tecnica del Complemento regionale di sviluppo rurale 2023/2027)

1. Per l'anno 2026, la quota di risorse regionali per le attività di assistenza tecnica del Complemento regionale di sviluppo rurale 2023/2027, di cui all'articolo 19, comma 3, della l.r. 29/2025 è incrementata di euro 6.500 ed è rideterminata per l'anno 2026 in euro 306.500 a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti).

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come meglio esplicitato nell'allegato B.

Art. 22

(Piano regionale di contrasto all'antimicrobico-resistenza)

1. Al fine di garantire l'attuazione del Piano regionale di contrasto all'antimicrobico-resistenza (PRCAR) per l'anno 2026, in attuazione del Piano nazionale approvato con l'intesa stipulata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Piano Nazionale di Contrasto dell'Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2022-2025", prorogato al 31 dicembre 2026 dall'Intesa del 30 luglio 2025, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 131/2003, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'autorizzazione di spesa per l'anno 2026 disposta dall'articolo 24 della l.r. 25/2023 è incrementata di euro 60.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico alla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura mediante la riduzione di spese per il medesimo importo come indicato nell'allegato B.

CAPO VI

CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI

Art. 23

(Oggetto e finalità del contributo straordinario a favore delle cooperative sociali)

1. In considerazione della valenza sociale delle attività svolte dalle cooperative sociali nel territorio regionale, in particolare nell'erogazione di servizi alla persona, alle famiglie, anche in situazioni di difficoltà, all'inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati e, più in generale, alla promozione del benessere collettivo, la Regione sostiene il ruolo sussidiario che esse svolgono in collaborazione con le pubbliche amministrazioni. A tal fine disciplina, al presente capo, l'erogazione di un contributo straordinario, una tantum, per l'anno 2026, alle cooperative sociali operanti nel territorio della Valle d'Aosta, con la finalità di concedere un ristoro a fronte dei maggiori oneri economici derivanti dal rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo del 5 marzo 2024, applicato a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025.

Art. 24

(Destinatari)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente capo le cooperative sociali, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), che, alla data del 30 aprile 2025:

a) risultino regolarmente iscritte nel registro regionale degli enti cooperativi, di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico della cooperazione), nella categoria "cooperative sociali";

b) abbiano avuto almeno un contratto in esecuzione con una pubblica amministrazione operante nel territorio regionale, in essere al 1° gennaio 2024;

c) abbiano applicato ad almeno un dipendente a tempo indeterminato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di cui all'articolo 23;

d) non abbiano beneficiato dei contributi di cui al titolo III, capo III della l.r. 22/2025.

Art. 25

(Concessione dei contributi)

1. I contributi di cui al presente capo sono determinati nella misura massima di euro 800 per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato assunto dalla cooperativa sociale beneficiaria alla data del 30 aprile 2025 con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di cui all'articolo 23. L'importo massimo concedibile a ciascuna cooperativa sociale beneficiaria non può in ogni caso essere superiore a euro 15.000.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di cooperazione, a domanda, sulla base dei dati autodichiarati attestanti il possesso dei requisiti previsti ai fini dell'accesso ai contributi e di ogni altro requisito richiesto ai sensi della normativa vigente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

3. Qualora l'importo totale dei contributi richiesti, risultante dalle domande presentate alla data del 31 agosto 2026, ecceda gli stanziamenti di bilancio previsti dall'articolo 26 l'ammontare concedibile, per ciascun dipendente, è rideterminato, in riduzione, proporzionalmente alle risorse disponibili.

4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto della normativa eurounitaria vigente in materia di aiuti di Stato.

5. I contributi di cui al presente articolo sono revocati, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di cooperazione, qualora la cooperativa sociale beneficiaria ometta o rifiuti di esibire tutta la documentazione utile a comprovare la veridicità dei requisiti autodichiarati per l'accesso al contributo o fornisca dichiarazioni mendaci o false attestazioni. La revoca comporta la restituzione, entro sessanta giorni, dell'intero contributo percepito, maggiorato degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione del contributo e fino alla data di avvenuta restituzione. La revoca può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato. La restituzione del contributo può essere rateizzata in massimo ventiquattro mesi, senza ulteriori interessi.

6. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore requisito o aspetto, anche procedimentale, necessario per l'accesso ai contributi previsti dal presente articolo, ivi compresi le modalità e i termini per l'espletamento dell'istruttoria, nonché le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese.

Art. 26

(Determinazione degli oneri e copertura finanziaria)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente capo è determinato in complessivi euro 30.000 per l'anno 2026 a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e artigianato), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura mediante la riduzione di spese per il medesimo importo come indicato nell'allegato B.

CAPO VII

ALTRE VARIAZIONI COMPENSATE

Art. 27

(Variazioni compensative per rifinanziamento di leggi regionali)

1. Per il triennio 2026/2028 sono autorizzate le variazioni compensative tra diversi programmi o titoli del bilancio regionale a valere sulle leggi regionali riepilogate nell'allegato D.

Art. 28

(Variazioni compensative complessive)

1. Sono autorizzate le variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026/2028, come meglio riepilogate nell'allegato B, per gli importi annuali complessivi, in aumento e in diminuzione, di seguito indicati:

a) per l'anno 2026: euro 16.008.612,40 di competenza e 14.779.812,40 di cassa;

b) per l'anno 2027: euro 6.211.100 di competenza;

c) per l'anno 2028: euro 8.445.000 di competenza.

TITOLO III

DISPOSIZIONI DIVERSE E FINALI

CAPO I

RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO

Art. 29

(Riconoscimento di debiti fuori bilancio della Regione)

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, è riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio della Regione, derivanti da acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, elencati nell'allegato O, per un importo complessivo di euro 199.915,05.

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2026/2028, nell'anno 2026, per euro 147.779,46 nella Missione 20, Programma 01 (Fondo di riserva), Titolo I e per euro 52.135,59 nei pertinenti capitoli di bilancio.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO II

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 30

(Disposizioni in materia di rinegoziazione dei mutui a valere sui fondi di rotazione regionali)

1. All'esito della valutazione di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 luglio 2021, n. 17 (Sostegno alle imprese titolari di mutui agevolati previsti da leggi regionali, in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19), e allo scopo di assicurare il recupero del capitale relativo ai mutui previsti da leggi regionali, nonché al fine di dare attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), FINAOSTA S.p.A., previa definizione dei criteri di ammissibilità e positiva valutazione di ogni singola posizione sotto il profilo creditizio, è autorizzata a rinegoziare i finanziamenti previsti da leggi regionali, mediante l'allungamento della relativa durata residua fino a un massimo di cinque anni, con contestuale eventuale variazione di altre condizioni contrattuali, in deroga alle durate e alle condizioni contrattuali previste dalle leggi regionali di riferimento.

2. Il piano di ammortamento dei singoli mutui è ricalcolato sul capitale residuo esistente alla data della rinegoziazione, maggiorato della quota capitale delle rate eventualmente scadute alla medesima data, salvo il pagamento della quota interessi delle medesime rate e degli eventuali interessi di mora.

3. La rinegoziazione comporta l'applicazione a carico del beneficiario delle spese di istruttoria e dei costi per gli eventuali adempimenti notarili necessari alla modificazione del contratto originario.

Art. 31

(Modificazioni alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 12)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta), le parole: "presso la competente struttura dell'Assessorato del bilancio" sono sostituite dalle seguenti: "presso la struttura regionale competente in materia di patrimonio immobiliare".

2. Al comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 12/1997, le parole: "l'Assessore al bilancio e alle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "il Presidente della Regione".

3. Il comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 12/1997 è sostituito dal seguente:

"1. In caso di partecipazione alla costituzione di nuove società, con il provvedimento di partecipazione alla costituzione della società, la Regione approva il relativo atto costitutivo, il quale deve essere approvato anche dagli altri soggetti partecipanti alla costituzione della società.".

4. Al comma 1 dell'articolo 36 della l.r. 12/1997, le parole: "in applicazione dell'art. 2458 del codice civile" sono soppresse.

5. Al comma 1 dell'articolo 37 della l.r. 12/1997 le parole: ", con propria struttura, dall'Assessorato del bilancio e delle finanze", sono sostituite dalle seguenti: "dalla struttura regionale competente in materia di società partecipate".

6. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi.

Art. 32

(Disposizioni in materia di segretari degli enti locali. Modificazione alla legge regionale 26 maggio 2025, n. 15)

1. Il comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 26 maggio 2025, n. 15 (Revisione organica della disciplina regionale in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e di segretari degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 5 agosto 2014, n. 6, e 12 marzo 2002, n. 1), è sostituito dal seguente:

"5. In sede di prima applicazione il termine di quarantacinque giorni di cui al primo periodo del comma 7 dell'articolo 20bis della l.r. 6/2014, come introdotto dall'articolo 16, decorre dal 1° maggio 2026 e il termine di cinque giorni di cui al comma 3 dell'articolo 20quater della l.r. 6/2014, come introdotto dal medesimo articolo 16, decorre dalla data di approvazione della graduatoria finale del primo concorso-corso bandito dall'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta ai sensi della legge regionale 14 novembre 2023, n. 22 (Nuove disposizioni per il reclutamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta).".

2. Il presente articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi.

Art. 33

(Disposizioni in materia di enti locali. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 16/2026)

1. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), le parole: ", scelti tra i consiglieri comunali," sono soppresse.

2. Il comma 6 dell'articolo 22 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

"6. Non possono far parte della Giunta il coniuge, i parenti e gli affini entro il terzo grado del Sindaco.".

3. Il comma 7 dell'articolo 22 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:

"7. Gli assessori del Comune di Aosta possono essere nominati, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere. Per i restanti Comuni tale facoltà può essere prevista dallo statuto.".

4. Il comma 2ter dell'articolo 30bis della l.r. 54/1998 è abrogato.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 hanno effetto a far data dall'entrata in vigore della legge regionale 3 marzo 2025, n. 4 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale, nell'anno 2025, delle elezioni regionali e generali comunali. Modificazioni di leggi regionali in materia di enti locali).

6. Il presente articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore, né agli esercizi successivi.

CAPO III

VARIAZIONI AL BILANCIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34

(Variazioni allo stato di previsione dell'entrata)

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026/2028 sono apportate le variazioni di competenza e di cassa riepilogate nell'allegato E.

Art. 35

(Variazioni allo stato di previsione della spesa)

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026/2028 sono apportate le variazioni di competenza e di cassa riepilogate nell'allegato F.

Art. 36

(Aggiornamento delle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)

1. A seguito delle disposizioni di cui alla presente legge, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali di cui all'allegato 1 della l.r. 29/2025 sono aggiornate per gli importi indicati nell'allegato L.

2. La Giunta regionale può disporre, con propria deliberazione, la rimodulazione delle autorizzazioni di spesa disposte dalla presente legge in relazione all'effettività dei fabbisogni rispetto a quelli stimati e procedere, conseguentemente, alle variazioni degli stanziamenti assegnati, nel rispetto della disciplina vigente in materia di contabilità pubblica.

Art. 37

(Modificazioni al Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura)

1. A seguito delle disposizioni di cui alla presente legge, il Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria per il triennio 2026/2028 e il relativo elenco annuale sono modificati come descritto nell'allegato N.

Art. 38

(Allegati)

1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) Allegato A: Tabella riportante il dettaglio delle variazioni di parte entrata a copertura di maggiori spese nel triennio 2026/2028;

b) Allegato B: Tabella riportante il dettaglio delle variazioni compensative complessive in parte spesa;

c) Allegato C: Tabella riportante il dettaglio per Programma e legge degli interventi di cui all'articolo 8 rifinanziate con compensazione;

d) Allegato D: Tabella riportante il dettaglio per Programma e legge degli interventi di cui all'articolo 27 rifinanziate con compensazione;

e) Allegato E: Prospetto delle variazioni alle entrate per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

f) Allegato F: Prospetto delle variazioni alle spese per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

g) Allegato G: Riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

h) Allegato H: Riepilogo generale delle variazioni alle spese per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

i) Allegato I: Quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli);

j) Allegato J Quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli);

k) Allegato K: Prospetto delle variazioni di bilancio, relative alle entrate e alle spese, riportanti i dati di interesse del tesoriere;

l) Allegato L: Ricognizione delle autorizzazioni recate da leggi regionali per il triennio 2026/2028;

m) Allegato M: Rideterminazione delle risorse destinate alla finanza locale per l'anno 2026;

n) Allegato N: Modifiche al Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria per il triennio 2026/2028 e relativo elenco annuale;

o) Allegato O: Elenco debiti fuori bilancio.

Art. 39

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.