Legge regionale 28 aprile 2026, n. 4 - Testo storico

Legge regionale 28 aprile 2026, n. 4

Disposizioni per il potenziamento della capacità di risposta del sistema regionale di protezione civile e per l'adeguamento della rete regionale di radiocomunicazioni.

(B.U. del 5 maggio 2026, n. 19)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge detta disposizioni volte a rafforzare la capacità di previsione, prevenzione e soccorso del sistema regionale di protezione civile.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione provvede prioritariamente, in armonia con quanto disposto dalla legge regionale 24 agosto 1982, n. 42 (Istituzione rete regionale di radiocomunicazioni per il Servizio di Protezione Civile), all'ammodernamento del sistema radiomobile regionale mediante la realizzazione di una rete digitale integrata conforme a standard europei, idonea ad assicurare elevati livelli di sicurezza e affidabilità, l'interoperabilità e il coordinamento tra le strutture del sistema regionale di protezione civile, la localizzazione degli operatori e l'integrazione con i sistemi di telecomunicazione in uso.

Art. 2

(Programma straordinario per il rafforzamento del sistema regionale di protezione civile)

1. In relazione alle dichiarazioni di stato di emergenza adottate ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), la Regione ha facoltà di destinare gli importi relativi al rimborso delle spese dalla stessa sostenute e anticipate per gli interventi urgenti connessi agli eventi medesimi al finanziamento di interventi e misure finalizzati:

a) al perseguimento di scopi analoghi a quelli originari, ivi inclusi il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e la riduzione dei rischi idrogeologici;

b) al rafforzamento della capacità di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza del sistema regionale di protezione civile.

2. L'individuazione degli interventi e delle misure di cui al comma 1 è disposta dalla Giunta regionale, entro il limite delle risorse effettivamente rimborsate dal Commissario delegato di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile adottate per i medesimi eventi, sulla base delle necessità rappresentate dalle strutture regionali competenti in materia di protezione civile e, per i profili settoriali, dalle altre strutture regionali competenti.

3. L'attuazione degli interventi avviene nel rispetto della normativa statale ed europea vigente in materia di protezione civile, contratti pubblici, sicurezza e tutela dei dati personali e, ove applicabile, di aiuti di Stato, assicurando altresì il divieto di doppio finanziamento con altre risorse pubbliche.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili necessarie all'iscrizione dei relativi stanziamenti nella parte entrata e nella parte spesa dei bilanci di previsione della Regione.

Art. 3

(Variazioni parte entrate)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, al bilancio di previsione finanziario della Regione sono introitate, nel Titolo 4 (Entrate in conto capitale), Tipologia 40.500 (Altre entrate in conto capitale), le disponibilità derivanti dalle risorse rimborsate dal Commissario delegato relative:

a) agli eccezionali eventi meteorologici del 29 e 30 giugno 2024, per complessivi euro 2.460.832,80 per l'anno 2026;

b) agli eccezionali eventi meteorologici del 16 e 17 aprile 2025, per complessivi euro 1.439.167,20 per l'anno 2026.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 3.900.000 per l'anno 2026 e in euro 1.300.000 per l'anno 2027.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico sullo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2026/2028 nella Missione 11 (Soccorso civile), Programma 11 (Sistema di protezione civile), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede:

a) per l'anno 2026 mediante l'iscrizione nella parte entrata del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2026/2028 di una maggiore entrata ai sensi dell'articolo 3 di euro 3.900.000 a valere sul titolo 4 (Entrate in conto capitale) Tipologia 500 (Altre entrate in conto capitale);

b) per l'anno 2027 mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), per euro 1.300.000 a valere sul Fondo speciale di parte investimento, Titolo 2 (Spese in conto capitale).

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione le occorrenti variazioni contabili.

Art. 5

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 35 della legge regionale 17 dicembre 2024, n. 29 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2025/2027);

b) il comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 26 maggio 2025, n. 12 (Trasferimenti straordinari e urgenti a sostegno dei Comuni colpiti dall'alluvione e dagli eventi valanghivi del 16 e 17 aprile 2025).

Art. 6

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.