Legge regionale 27 marzo 2026, n. 3 - Testo storico
Legge regionale 27 marzo 2026, n. 3
Nuove disposizioni sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale della Valle d'Aosta e sulla disciplina del relativo personale. Abrogazione della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12, e di altre disposizioni in materia.
(B.U. del 31 marzo 2026, n. 14)
INDICE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI COMPITI E FUNZIONI DEL CORPO FORESTALE
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Attribuzioni del Corpo forestale della Valle d'Aosta
Art. 3 - Stemma, gonfalone e manifestazione celebrativa
Art. 4 - Funzioni di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza del personale del Corpo forestale
Art. 5 - Composizione e funzioni della Commissione del Corpo forestale
CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE DEL CORPO FORESTALE
Art. 6 - Struttura del Corpo forestale
Art. 7 - Comandante del Corpo forestale
Art. 8 - Comando delle stazioni forestali
Art. 9 - Personale del Corpo forestale
Art. 10 - Ruoli del personale appartenente all'area tecnico-operativa del Corpo forestale
CAPO III
ACCESSO AI RUOLI DI AGENTE, SOVRINTENDENTE, ISPETTORE, FUNZIONARIO E DIRIGENTE, PROMOZIONI ALLE QUALIFICHE SUPERIORI E CONFERIMENTO DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DI INCARICHI DIRIGENZIALI
Art. 11 - Accesso al Corpo forestale
Art. 12 - Accesso al ruolo degli agenti forestali
Art. 13 - Corso di formazione professionale per l'accesso al ruolo di agente forestale
Art. 14 - Promozione alle qualifiche superiori nell'ambito del ruolo degli agenti forestali
Art. 15 - Accesso al ruolo dei sovrintendenti forestali
Art. 16 - Promozione alle qualifiche superiori nell'ambito del ruolo dei sovrintendenti forestali
Art. 17 - Accesso al ruolo degli ispettori forestali
Art. 18 - Promozione alle qualifiche superiori nell'ambito del ruolo degli ispettori forestali
Art. 19 - Accesso al ruolo dei funzionari forestali
Art. 20 - Corso di formazione per l'accesso al ruolo di funzionario forestale
Art. 21 - Promozione alla qualifica di commissario e di commissario capo
Art. 22 - Accesso al ruolo dei dirigenti del Corpo forestale
Art. 23 - Accertamenti dell'idoneità psicofisica e attitudinale
Art. 24 - Individuazione delle posizioni organizzative e conferimento degli incarichi
Art. 25 - Individuazione e conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale
CAPO IV
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA MODIFICAZIONE E L'ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI IMPIEGO
Art. 26 - Mutamento di funzioni per sopravvenuta inidoneità psicofisica
Art. 27 - Riammissione nel ruolo di provenienza
Art. 28 - Assegnazioni, mobilità
Art. 29 - Distacchi
Art. 30 - Cause di cessazione dal servizio e collocamento a riposo
CAPO V
PROCEDIMENTO NEGOZIALE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE E DEL PERSONALE DIRIGENTE
Art. 31 - Ambito di applicazione
Art. 32 - Delegazioni negoziali
Art. 33 - Materie di negoziazione e prerogative sindacali
Art. 34 - Procedura di negoziazione
CAPO VI
DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E DELLE SANZIONI
Art. 35 - Sanzioni disciplinari
Art. 36 - Criteri generali di gradualità e proporzionalità delle sanzioni
Art. 37 - Organi competenti a irrogare le sanzioni disciplinari
Art. 38 - Commissione regionale di disciplina
Art. 39 - Rimprovero orale
Art. 40 - Rimprovero scritto
Art. 41 - Sanzione pecuniaria fino a un massimo di quattro ore di retribuzione
Art. 42 - Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni
Art. 43 - Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino a un massimo di sei mesi
Art. 44 - Destituzione con preavviso
Art. 45 - Destituzione senza preavviso
Art. 46 - Sospensione cautelare in pendenza di procedimento disciplinare
Art. 47 - Sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale
Art. 48 - Effetti della sospensione cautelare dal servizio
Art. 49 - Procedimento disciplinare
Art. 50 - Istruttoria
Art. 51 - Contestazione dell'addebito
Art. 52 - Convocazione
Art. 53 - Procedimenti dinanzi alla Commissione regionale di disciplina
Art. 54 - Conclusione del procedimento
Art. 55 - Procedimento disciplinare connesso con l'azione penale
Art. 56 - Riapertura del procedimento disciplinare
Art. 57 - Riabilitazione
Art. 58 - Impugnazione
Art. 59 - Disposizioni transitorie inerenti ai procedimenti disciplinari già avviati
Art. 60 - Disposizioni inerenti ai procedimenti disciplinari
CAPO VII
DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE
Art. 61 - Diritti e prerogative sindacali nelle sedi di servizio
Art. 62 - Diritti e doveri del personale del Corpo forestale
Art. 63 - Valutazione annuale del personale appartenente ai ruoli degli agenti, dei sovrintendenti e degli ispettori forestali
Art. 64 - Valutazione annuale del personale appartenente al ruolo dei funzionari forestali e dei dirigenti
Art. 65 - Commissione per la valutazione e la progressione in carriera
Art. 66 - Verifica dei risultati e responsabilità dirigenziale
Art. 67 - Collocamento in disponibilità
Art. 68 - Collocamento in disponibilità a domanda
Art. 69 - Trattamento economico
Art. 70 - Retribuzione di risultato
Art. 71 - Assicurazioni e tutela legale
Art. 72 - Corsi di specializzazione e aggiornamento
Art. 73 - Partecipazione ad attività sportive
Art. 74 - Attività di servizio e servizio sul territorio
Art. 75 - Continuità del servizio e reperibilità. Alloggi di servizio
Art. 76 - Uniforme e vestiario
Art. 77 - Tesserino e distintivo di riconoscimento, armamento e equipaggiamento individuale
Art. 78 - Martello forestale
CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 79 - Rinvio
Art. 80 - Regolamento di servizio del Corpo forestale della Valle d'Aosta
Art. 81 - Disposizioni per il primo inquadramento nei ruoli del Corpo forestale della Valle d'Aosta
Art. 82 - Disposizioni transitorie
Art. 83 - Abrogazioni
Art. 84 - Disposizioni finanziarie
Art. 85 - Dichiarazione d'urgenza
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI COMPITI E FUNZIONI DEL CORPO FORESTALE
(Oggetto)
1. La presente legge detta norme in materia di organizzazione, funzionamento e disciplina del personale del Corpo forestale della Valle d'Aosta, istituito con la legge regionale 11 marzo 1968, n. 6 (Norme sull'ordinamento e sul funzionamento dei servizi forestali regionali nonché sullo stato giuridico ed economico del personale forestale della Regione), e, da ultimo, ridisciplinato con legge regionale 8 luglio 2002, n. 12 (Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale della Valle d'Aosta e sulla disciplina del relativo personale. Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e abrogazione di leggi regionali in materia di personale forestale).
(Attribuzioni del Corpo forestale della Valle d'Aosta)
1. Il Corpo forestale della Valle d'Aosta, di seguito denominato Corpo forestale, che, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532 (Devoluzione alla Valle d'Aosta di alcuni servizi), e dell'articolo 44 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), sostituisce, nell'ambito del territorio regionale, le strutture statali cui sono attribuite, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), le funzioni già svolte dal Corpo forestale dello Stato, a seguito dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'arma dei Carabinieri, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella Polizia di Stato, nella Guardia di finanza e nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), e dagli articoli 7, 9, 10 e 11 del d.lgs. 177/2016, esercita, nell'ambito del territorio regionale e nei limiti delle competenze spettanti alla Regione ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, ferme restando le competenze attribuite allo Stato e alle Forze di polizia statali dalla normativa vigente, le funzioni e i compiti già in precedenza attribuiti al Corpo forestale dello Stato.
2. Il Corpo forestale svolge compiti tecnici attinenti alla prevenzione, alla sorveglianza, alla valorizzazione, alla tutela e alla gestione del territorio agrosilvopastorale, forestale e montano, del suolo, delle acque, dell'ambiente e delle risorse naturali in genere. In considerazione della specializzazione del Corpo forestale nella difesa del patrimonio agroforestale e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema, lo stesso svolge, nell'ambito del territorio regionale, funzioni di polizia concorrendo all'espletamento del servizio di ordine e di sicurezza pubblica nonché al controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane. Il Corpo forestale svolge attività di polizia giudiziaria e vigila sul rispetto della normativa concernente la salvaguardia delle risorse agroambientali, forestali e paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico regionale e statale prevenendo e reprimendo i reati connessi.
3. Al Corpo forestale, oltre alle competenze di cui ai commi 1 e 2, sono attribuiti i seguenti compiti:
a) la sorveglianza, la tutela, la valorizzazione delle foreste e il concorso nella gestione del patrimonio forestale;
b) la sorveglianza, la tutela, la valorizzazione e il concorso nella gestione del patrimonio faunistico, compreso quello ittico e la vigilanza ittico-venatoria;
c) la vigilanza e la prevenzione dell'inquinamento dell'ambiente, nonché la tutela dell'ambiente, anche avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) della Valle d'Aosta di cui alla legge regionale 29 marzo 2018, n. 7 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ARPA della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia), e di altre disposizioni in materia), ferme restando le competenze esclusive che la legge attribuisce a quest'ultima in particolari ambiti;
d) la polizia forestale ambientale e idraulica, quest'ultima in collaborazione con la struttura regionale competente;
e) la vigilanza sull'applicazione delle norme a tutela degli animali e la prevenzione degli illeciti in danno agli stessi, fatte salve le competenze attribuite ad altre autorità dalla normativa in materia;
f) il concorso nell'attività di pubblica sicurezza e ordine pubblico, su richiesta dell'autorità competente;
g) la sorveglianza e l'applicazione del vincolo idrogeologico e forestale;
h) la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi compresa la direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi e le relative indagini post incendio, ad esclusione della direzione delle operazioni di soccorso relative all'incolumità delle persone o alla sicurezza di edifici e infrastrutture minacciate da un incendio boschivo, che compete al Corpo valdostano dei vigili del fuoco, con cui il Corpo Forestale della Valle d'Aosta collabora. La Giunta Regionale, con propria deliberazione da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce gli ambiti e i modelli organizzativi di intervento;
i) la sorveglianza e il monitoraggio della rete sentieristica di interesse regionale;
j) il concorso nel monitoraggio delle aste fluviali e torrentizie;
k) la sorveglianza e il concorso nella gestione delle aree naturali e protette;
l) il coordinamento dell'attività delle guardie volontarie per la protezione della natura e per la sorveglianza sulla caccia e sulla pesca;
m) il concorso nelle attività di protezione civile;
n) il concorso nel rilievo di dati climatici, e nivologici e relativi al dissesto idrogeologico;
o) il monitoraggio fitosanitario forestale;
p) ogni altro compito attribuitogli dalla legge o dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).
4. Il Corpo forestale esercita, altresì, compiti di valorizzazione, di sensibilizzazione, di informazione e di divulgazione delle attività e delle finalità dal medesimo perseguite, nonché delle regole e dei comportamenti riguardanti il corretto utilizzo del territorio e la salvaguardia ambientale. Tali fini sono perseguiti anche attraverso l'organizzazione e la partecipazione a cerimonie e manifestazioni nonché tramite l'organizzazione e la partecipazione a eventi sportivi.
5. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, il Corpo forestale può svolgere attività di supporto anche in favore degli enti locali.
6. In considerazione della rilevanza dei compiti spettanti al Corpo forestale e dell'esigenza di assicurare uniformità, tempestività ed efficacia nei relativi interventi, il Presidente della Regione, di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di risorse naturali, impartisce periodicamente al Corpo forestale indirizzi inerenti all'attività operativa e amministrativa dello stesso Corpo, indicando le eventuali priorità nei differenti settori di intervento. Il Comandante del Corpo forestale riferisce periodicamente al Presidente della Regione e all'Assessore regionale competente in materia di risorse naturali in relazione ai risultati conseguiti nelle azioni e negli interventi oggetto degli indirizzi impartiti.
(Stemma, gonfalone e manifestazione celebrativa)
1. Il Corpo forestale è dotato di uno stemma e di un gonfalone raffigurante lo stemma, le cui caratteristiche sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
2. Lo stemma e il gonfalone identificano il Corpo forestale e sono utilizzati nelle occasioni e nelle circostanze ufficiali alle quali partecipano i rappresentanti del Corpo.
3. La manifestazione celebrativa dell'istituzione del Corpo forestale è organizzata ogni anno allo scopo di promuovere la valorizzazione, la sensibilizzazione e la divulgazione delle attività inerenti al corretto utilizzo del territorio e la salvaguardia dell'ambiente, nonché l'attività svolta dal personale forestale nell'ambito della sorveglianza, della tutela e della gestione del territorio agro-silvo-pastorale, forestale e montano e delle risorse naturali in genere. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti criteri e modalità per l'organizzazione della cerimonia.
(Funzioni di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza del personale del Corpo forestale)
1. Per l'esercizio dei compiti di sorveglianza e di tutela di cui all'articolo 2 al personale di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c) e d), sono attribuite le funzioni di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria.
2. Sono ufficiali di polizia giudiziaria i funzionari forestali, gli ispettori forestali e i sovrintendenti forestali.
3. Sono agenti di polizia giudiziaria gli agenti forestali.
4. Per l'esercizio dei compiti di cui all'articolo 2, al personale di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c) e d), sono altresì attribuite le funzioni di agente di pubblica sicurezza, secondo le modalità previste dall'articolo 14 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta).
5. Al personale appartenente ai ruoli dell'area tecnico- operativa di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c) e d), è riconosciuta un'indennità mensile pensionabile determinata dall'accordo negoziale di cui all'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010, in funzione di fasce di anzianità di servizio nei singoli ruoli.
(Composizione e funzioni della Commissione del Corpo forestale)
1. È istituita la Commissione del Corpo forestale, di seguito denominata Commissione, con il compito di esprimere pareri e di formulare proposte in materia di:
a) scelta dei capi di vestiario, equipaggiamento individuale e modalità di loro assegnazione agli appartenenti al Corpo forestale;
b) individuazione delle caratteristiche degli automezzi e del materiale tecnico in dotazione agli appartenenti al Corpo forestale per lo svolgimento dei servizi d'istituto;
c) riconoscimenti da conferire al personale forestale; a tale scopo la Commissione può valutare i predetti riconoscimenti, anche sulla base delle segnalazioni provenienti dal Comandante, dai Comandanti di Stazione e dai responsabili degli uffici del Corpo forestale o delle strutture esterne nelle quali il personale è assegnato o distaccato, o, più in generale dagli altri appartenenti al Corpo forestale;
d) programma delle attività di formazione e aggiornamento del personale del Corpo forestale.
2. La Commissione dura in carica tre anni ed è composta dal Comandante del Corpo forestale o da un suo delegato, con funzioni di presidente, da un rappresentante dei funzionari forestali, da un rappresentante degli ispettori forestali, da un rappresentante dei sovrintendenti forestali e da un rappresentante degli agenti forestali, designati dagli appartenenti ai citati ruoli professionali, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
3. La Commissione può essere integrata con riguardo a singole riunioni da altro personale del Corpo forestale sulla base della specificità delle materie di volta in volta trattate.
4. Il funzionamento della Commissione e la modalità di designazione dei componenti responsabili e dei loro supplenti sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. La Commissione è convocata dal Comandante e si riunisce ogniqualvolta sia necessario esprimere i pareri o formulare le proposte di cui al comma 1; la Commissione è altresì convocata quando ne facciano richiesta almeno tre componenti e, in ogni caso, almeno una volta all'anno.
6. La partecipazione dei componenti ai lavori della Commissione è a titolo gratuito e non comporta l'attribuzione di gettoni di presenza o di altre indennità.
CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE DEL CORPO FORESTALE
(Struttura del Corpo forestale)
1. Il Corpo forestale è incardinato presso l'Assessorato regionale competente in materia di risorse naturali.
2. A capo del Corpo forestale è posto un dirigente al quale è attribuito l'incarico di Comandante del Corpo forestale.
3. La struttura organizzativa del Corpo forestale si compone di:
a) sede centrale, denominata Comando centrale;
b) stazioni forestali, costituenti unità operative periferiche, il cui numero, sede, circoscrizione territoriale e organico sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle indicazioni formulate dal Comandante del Corpo forestale, sentiti gli enti locali territorialmente interessati. Alla stazione forestale è preposto un dipendente con qualifica di ispettore forestale;
c) quattro unità organizzative tecnico-specialistiche, a cui sono preposti i funzionari forestali.
4. Le unità tecnico specialistiche di cui al comma 3, lettera c), sono le seguenti:
a) nucleo antincendi boschivi;
b) area tecnico-forestale;
c) area vigilanza ambientale e contezioso;
d) area affari generali e di gestione e coordinamento soccorso ed emergenze.
5. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Comandante, possono essere istituite ulteriori unità organizzative tecnico-specialistiche o di coordinamento delle attività delle stazioni forestali, a cui preporre, i funzionari forestali o i funzionari dell'area tecnica o dell'area amministrativo-contabile inquadrati nei ruoli del personale dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b).
(Comandante del Corpo forestale)
1. Il Comandante del Corpo:
a) ha la diretta responsabilità dell'organizzazione e della gestione del Corpo e adotta le misure e gli atti necessari per l'esercizio delle relative funzioni;
b) esercita funzioni di verifica, controllo e vigilanza sull'andamento delle articolazioni organizzative del Corpo forestale, anche al fine di garantire la maggiore efficienza ed efficacia delle funzioni esercitate;
c) programma e coordina le attività di formazione, addestramento, aggiornamento e specializzazione del personale del Corpo forestale per quanto di competenza ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2;
d) svolge le funzioni del datore di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
2. Le funzioni vicarie e la provvisoria sostituzione del Comandante del Corpo, in caso di assenza o impedimento, sono svolte da un funzionario forestale, in possesso dei requisiti per l'accesso al ruolo dirigenziale, previamente individuato con atto del medesimo Comandante. In caso di vacanza del dirigente con incarico di Comandante del Corpo, la reggenza è affidata dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, a un funzionario forestale in possesso dei requisiti per l'accesso al ruolo dirigenziale. Al funzionario forestale per il periodo di effettivo svolgimento delle funzioni attribuite al Comandante del Corpo, superiore a giorni trenta, anche non consecutivi, con esclusione dei periodi di congedo ordinario o dei turni di riposo, è attribuito il trattamento economico spettante al Comandante.
(Comando delle stazioni forestali)
1. A ogni stazione forestale è assegnato un ispettore forestale, denominato Comandante di stazione, che ne assume il comando. Il Comandante di stazione dispone e sovrintende il servizio del personale sulla base delle direttive del Comandante del Corpo ed è responsabile della tenuta dei locali, dell'attrezzatura e degli automezzi assegnati alla stazione.
2. Tra i sovrintendenti assegnati alla stazione forestale, è nominato, con provvedimento del Comandante del Corpo, il vice comandante di stazione che, in assenza o impedimento del Comandante di stazione, ne svolge le funzioni.
3. In caso di vacanza del posto in organico, l'incarico di Comandante di stazione è attribuito temporaneamente, con provvedimento motivato del Comandante del Corpo, a un ispettore forestale, o a un sovrintendente forestale. Nel caso in cui tale personale provenga da altre sedi, il comando è attribuito con contestuale utilizzazione temporanea del suddetto personale presso la stazione sede del comando sino alla copertura del posto. L'esercizio temporaneo delle funzioni di Comandante di stazione non dà diritto all'assegnazione definitiva delle stesse.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, al sovrintendente forestale compete, per il periodo di effettivo svolgimento del comando della stazione, superiore a quindici giorni annuali, anche non consecutivi, con esclusione dei periodi di congedo ordinario o dei turni di riposo, un'indennità di supplenza o reggenza determinata dall'accordo negoziale di cui all'articolo 15quinquies, della l.r. 22/2010 e fino alla stipulazione del medesimo accordo, ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 4 della legge regionale 26 marzo 2024, n. 3 (Disposizioni in materia di Corpo valdostano dei vigili del fuoco e Corpo forestale della Valle d'Aosta, nell'ambito di un autonomo comparto di negoziazione denominato "Sicurezza e Soccorso Valle d'Aosta". Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22).
(Personale del Corpo forestale)
1. Il personale del Corpo forestale si distingue in:
a) personale appartenente all'area tecnico-operativa del Corpo forestale;
b) personale appartenente all'area amministrativo- contabile e all'area tecnica, inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione regionale, di seguito denominato personale tecnico-amministrativo.
2. Ai sensi dell'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010, il rapporto di impiego del personale di cui al comma 1, lettera a), è disciplinato in regime di diritto pubblico, secondo le disposizioni previste dalla presente legge.
3. Il rapporto di impiego del personale di cui al comma 1, lettera b), è disciplinato in regime di diritto privato ai sensi della l.r. 22/2010 e del contratto collettivo regionale di lavoro del comparto unico del pubblico impiego regionale.
(Ruoli del personale appartenente all'area tecnico-operativa del Corpo forestale)
1. Sono istituiti i seguenti ruoli del personale del Corpo forestale che espleta funzioni operative:
a) ruolo degli agenti forestali;
b) ruolo dei sovrintendenti forestali;
c) ruolo degli ispettori forestali;
d) ruolo dei funzionari forestali;
e) ruolo dei dirigenti.
2. Nell'esercizio delle attività istituzionali, il personale di cui al comma 1 che espleta compiti operativi, con esclusione dei dirigenti, svolge, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza, funzioni di polizia giudiziaria.
3. I ruoli di cui al comma 1 sono articolati in qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) ruolo degli agenti forestali:
1) agente;
2) agente scelto;
3) assistente;
4) assistente capo;
5) assistente capo coordinatore;
b) ruolo dei sovrintendenti forestali:
1) vice sovrintendente;
2) sovrintendente;
3) sovrintendente capo;
4) sovrintendente capo coordinatore;
c) ruolo degli ispettori forestali:
1) vice ispettore;
2) ispettore;
3) ispettore capo;
4) ispettore superiore;
5) sostituto commissario;
6) sostituto commissario coordinatore;
d) ruolo dei funzionari forestali:
1) vicecommissario;
2) commissario;
3) commissario capo;
e) ruolo dei dirigenti:
1) dirigente.
4. La dotazione organica iniziale del personale appartenente ai ruoli tecnico-operativi del Corpo forestale di cui al comma 1 è stabilita nella tabella A allegata alla presente legge. Con legge di stabilità regionale sono apportate le successive modificazioni a tale dotazione organica.
5. Le modalità di reclutamento e di progressione del personale del Corpo forestale nei ruoli di cui al comma 1 sono definite nel capo III.
6. Il personale di cui al comma 1, lettera a), b), c), e d), deve possedere i requisiti per l'attribuzione delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e per lo svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria.
7. L'Amministrazione regionale fornisce in dotazione al personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1, lettere a), b), c), e d), a propria cura e spese e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, l'armamento personale e di stazione, necessario all'espletamento dell'attività di servizio.
8. Con provvedimento del Comandante del Corpo è attribuita la funzione di armiere a un sovrintendente forestale o a un ispettore forestale in possesso di specifici titoli, definiti con deliberazione della Giunta regionale, da assegnare al Comando centrale del Corpo forestale.
CAPO III
ACCESSO AI RUOLI DI AGENTE, SOVRINTENDENTE, ISPETTORE, FUNZIONARIO E DIRIGENTE, PROMOZIONI ALLE QUALIFICHE SUPERIORI E CONFERIMENTO DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DI INCARICHI DIRIGENZIALI
(Accesso al Corpo forestale)
1. L'accesso al Corpo forestale avviene con le seguenti modalità:
a) concorso pubblico;
b) assunzione obbligatoria per chiamata diretta nomi- nativa del coniuge, dei figli superstiti, dei fratelli e delle sorelle qualora unici superstiti, del personale del Corpo forestale, limitatamente ai ruoli di funzionario forestale, ispettore forestale, sovrintendente forestale, agente forestale, e del personale operativo del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, deceduti nell'espletamento del servizio o divenuti permanentemente inabili al servizio in conseguenza dell'espletamento del servizio medesimo. In tali casi, l'assunzione obbligatoria per chiamata diretta nominativa avviene previa domanda degli interessati, fermo restando il possesso dei previsti requisiti, e nei limiti delle facoltà assunzionali.
2. Il personale assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto a un periodo di prova, la cui durata è stabilita come segue:
a) sei mesi per gli agenti forestali;
b) sei mesi per i funzionari forestali;
c) sei mesi per i dirigenti.
3. Il personale assunto nei ruoli dei sovrintendenti forestali e degli ispettori forestali all'esito dei concorsi interni non è assoggettato al periodo di prova.
4. Ai fini del compimento del periodo di prova di cui al comma 2 si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. Nel periodo di prova al dipendente compete lo stesso trattamento economico del personale non in prova.
5. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale.
(Accesso al ruolo degli agenti forestali)
1. Gli agenti forestali del Corpo forestale sono reclutati mediante concorso pubblico per titoli ed esami e previo superamento di un apposito corso di formazione professionale.
2. Al concorso di cui al comma 1 possono partecipare i cittadini italiani che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) età non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni ventotto, con esclusione di ogni elevazione;
b) rispetto dei parametri fisici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 (Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2);
c) titolo di studio finale di istruzione secondaria di secondo grado o titolo di studio estero equipollente valido per l'iscrizione all'università;
d) patente di guida automobilistica non inferiore alla categoria B;
e) attestazione della conoscenza della lingua francese o italiana, di cui agli articoli 16 e seguenti del regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 (Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6), necessaria per l'accesso alle qualifiche del personale appartenente al comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta, per le quali è richiesto il titolo di studio di cui alla lettera c), accertato, ai sensi dell'articolo 41, comma 4bis della l.r. 22/2010;
f) idoneità psicofisica e attitudinale, da accertarsi con le modalità di cui all'articolo 23;
g) non essere stati espulsi dai corpi militari o dalle forze di polizia;
h) non aver riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo;
i) non essere e non essere stati sottoposti a misura di prevenzione;
j) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
k) non essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari presso una pubblica amministrazione;
l) non aver riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per i delitti previsti dall'articolo 10, comma 1, lettere a) e c), limitatamente all'articolo 316 del codice penale, d), e) e f), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo con- seguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), e per i delitti previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra pro- cedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche);
m) possedere le qualità per l'attribuzione delle qualifiche di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria.
3. In considerazione dei particolari compiti attribuiti al personale del Corpo forestale in possesso delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, l'ammissione al concorso è altresì subordinata all'accettazione dell'impiego delle armi da fuoco per l'espletamento delle mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza.
4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, e, fatta eccezione per il requisito di cui al comma 2, lettera a), fino alla nomina in ruolo.
5. La carenza di uno solo dei requisiti prescritti determina l'esclusione dal concorso.
6. Le prove d'esame comprendono almeno una prova scritta o teorico-pratica, una prova ginnico-sportiva e una prova orale. L'ammissione alle prove di concorso può essere subordinata al superamento di test preliminari, eventualmente a carattere psicoattitudinale, il cui punteggio non concorre alla formazione della graduatoria.
7. La tipologia delle prove e i titoli ammessi a valutazione con il relativo punteggio, entro il limite del 20 per cento del punteggio complessivo finale, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
8. La graduatoria del concorso è formata secondo l'ordine del punteggio riportato nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli di cui al comma 7, è approvata dal dirigente della struttura regionale competente in materia di concorsi e ha una validità di tre anni.
(Corso di formazione professionale per l'accesso al ruolo di agente forestale)
1. Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, i vincitori e i candidati di cui al comma 3, utilmente collocati nella graduatoria del concorso di cui all'articolo 12, devono frequentare un corso di formazione professionale di durata non inferiore a sei mesi organizzato dall'Amministrazione regionale, con oneri a proprio carico, anche in collaborazione con altri enti.
2. Le modalità di svolgimento del corso sono stabilite con provvedimento del Comandante del Corpo.
3. Il numero di candidati da avviare al corso è pari a quello dei posti messi a concorso e di quelli resisi disponibili successivamente, sino alla data di inizio del corso. Possono essere ammessi al corso, come riservatari, ulteriori candidati utilmente collocati nella graduatoria di concorso in numero non superiore al 25 per cento dei posti disponibili.
4. L'ammissione al corso di formazione è subordinata all'accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), e alla verifica dei requisiti necessari per l'attribuzione delle qualifiche di agenti di pubblica sicurezza e agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 4.
5. I candidati ammessi al corso di formazione sono nominati allievi agenti forestali.
6. Gli allievi agenti forestali, per il periodo di svolgimento del corso, sono assunti con contratto a tempo determinato nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, previa cessazione o sospensione, mediante collocamento in aspettativa senza assegni, ove prevista e concessa, qualora già dipendenti da altri datori di lavoro, pubblici o privati. Durante tale periodo, a essi è attribuito il trattamento economico previsto per la qualifica di agente forestale, ridotto di un quinto, con esclusione dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 4, comma 5, e delle indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio.
7. Gli allievi agenti forestali che sono dipendenti a tempo indeterminato della Regione o di altro ente del comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta, di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010, sono collocati dall'ente di appartenenza in aspettativa non retribuita, con diritto alla conservazione del posto, per l'intera durata del corso.
8. L'accesso al ruolo degli agenti forestali è subordinato al superamento dell'esame teorico-pratico di fine corso. La graduatoria finale è formata sulla base della media espressa in decimi delle votazioni conseguite nel concorso e nell'esame di fine corso. È formata separata e analoga graduatoria anche per i candidati riservatari.
9. Sono esclusi dall'esame di fine corso, gli allievi agenti forestali che:
a) dichiarano di volere rinunciare al corso;
b) hanno accumulato assenze per un numero di giornate pari o superiore al 20 per cento della durata complessiva del corso, anche se non consecutive.
10. In caso di assenza dovuta a legittimo impedimento, per un periodo pari o superiore al 20 per cento della durata complessiva del corso, gli allievi agenti forestali sono esclusi dal corso o dall'esame di fine corso e ammessi a partecipare al primo corso successivo, a condizione che detto corso sia avviato nel termine di validità della graduatoria del concorso.
(Promozione alle qualifiche superiori nell'ambito del ruolo degli agenti forestali)
1. La promozione alla qualifica di agente scelto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli agenti che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.
2. La promozione alla qualifica di assistente è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli agenti scelti che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.
3. La promozione alla qualifica di assistente capo è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli assistenti che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.
4. La promozione alla qualifica di assistente capo coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli assistenti capo con cinque anni nella qualifica che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.
(Accesso al ruolo dei sovrintendenti forestali)
1. L'accesso al ruolo dei sovrintendenti forestali del Corpo forestale, nel limite dei posti disponibili, avviene mediante concorso interno per titoli e prova orale e previo superamento di un corso di formazione professionale con esame finale, espletati a cura del Comando del Corpo forestale.
2. Sono ammessi a partecipare al concorso di cui al comma 1 gli agenti forestali del Corpo forestale che abbiano maturato, nello stesso ruolo, almeno cinque anni di servizio effettivo e che non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e, senza soluzione di continuità, fino alla nomina nel ruolo.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, la composizione della commissione esaminatrice, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, nel limite del 30 per cento del punteggio complessivo, e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, nonché le modalità di svolgimento della prova orale.
4. La graduatoria del concorso interno è formata secondo l'ordine del punteggio complessivo riportato nella valutazione dei titoli e nella prova orale.
5. Ai fini dell'assunzione nel ruolo dei sovrintendenti forestali, i vincitori del concorso devono frequentare un apposito corso di formazione professionale, di almeno due mesi, organizzato dall'Amministrazione regionale, con oneri a proprio carico, eventualmente in collaborazione con altri enti. Le modalità di svolgimento del corso sono stabilite con provvedimento del Comandante del Corpo.
6. Il numero di candidati da avviare al corso non può essere comunque superiore a quello dei posti banditi con l'avviso di selezione e di quelli resisi disponibili successivamente, sino alla data di inizio del corso.
7. L'assunzione a tempo indeterminato nel ruolo dei sovrintendenti forestali, con la qualifica di ingresso di vice sovrintendente, è subordinata al superamento dell'esame teorico-pratico di fine corso. La graduatoria finale, alla fine del corso, è formata sulla base della media espressa in decimi delle votazioni conseguite ai sensi del comma 4 e nell'esame di fine corso.
8. Sono esclusi dall'esame di fine corso gli aspiranti sovrintendenti forestali che:
a) dichiarano di volere rinunciare al corso;
b) hanno accumulato assenze per un numero di giornate pari o superiore al 20 per cento della durata complessiva del corso, anche se non consecutive.
9. In caso di assenza dovuta a legittimo impedimento per un periodo pari o superiore al 20 per cento della durata complessiva del corso, gli aspiranti sovrintendenti forestali sono esclusi dal corso o dall'esame di fine corso e sono ammessi a partecipare al primo corso successivo, a condizione che detto corso sia avviato nel triennio di validità della graduatoria del concorso.
(Promozione alle qualifiche superiori nell'ambito del ruolo dei sovrintendenti forestali)
1. La promozione alla qualifica di sovrintendente forestale è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice sovrintendenti che abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.
2. La promozione alla qualifica di sovrintendente capo è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai sovrintendenti forestali che abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.
3. La promozione alla qualifica di sovrintendente capo coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai sovrintendenti capo che abbiano maturato sei anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.
(Accesso al ruolo degli ispettori forestali)
1. L'accesso al ruolo di ispettore forestale del Corpo forestale, nel limite dei posti disponibili, avviene mediante concorso interno per titoli e prova orale, che preveda sia l'accertamento delle conoscenze sia l'accertamento delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, espletati a cura del Comando del Corpo forestale.
2. Sono ammessi a partecipare al concorso di cui al comma 1 gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti forestali che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio effettivo in tale ruolo e non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, la composizione della commissione esaminatrice, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, nonché le modalità di svolgimento della prova.
4. La graduatoria del concorso interno è formata secondo l'ordine del punteggio complessivo riportato nella valutazione dei titoli, nel limite del 30 per cento del punteggio complessivo finale, e nella prova orale.
5. L'accesso nel ruolo degli ispettori forestali avviene con l'attribuzione della qualifica di vice ispettore forestale.
(Promozione alle qualifiche superiori nell'ambito del ruolo degli ispettori forestali)
1. La promozione alla qualifica di ispettore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice ispettori che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.
2. La promozione alla qualifica di ispettore capo è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori che abbiano maturato sei anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.
3. La promozione alla qualifica di ispettore superiore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.
4. La promozione alla qualifica di sostituto commissario è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori superiori che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.
5. La promozione alla qualifica di sostituto commissario coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai sostituti commissari che abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.
(Accesso al ruolo dei funzionari forestali)
1. L'assunzione nel ruolo dei funzionari forestali del Corpo forestale avviene mediante concorso pubblico per esami.
2. Al concorso di cui al comma 1 possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) età non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni quarantacinque con esclusione di ogni elevazione, salvo nel caso dei candidati di cui al comma 6;
b) rispetto dei parametri fisici previsti dal d.P.R. 207/2015;
c) diploma di laurea in discipline tecniche o giuridiche attinenti agli ambiti di competenza del Corpo forestale individuate dal bando di concorso;
d) patente di guida automobilistica non inferiore alla categoria B;
e) attestazione della conoscenza della lingua francese o italiana, di cui agli articoli 16 e seguenti del r.r. 1/2013, al livello richiesto, ai sensi dell'articolo 41, comma 4bis, della l.r. 22/2010, per l'accesso alla categoria D del personale appartenente al comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta;
f) idoneità psicofisica e attitudinale, da accertarsi con le modalità di cui all'articolo 23;
g) non essere stati espulsi dai corpi militari o dalle forze di polizia;
h) non aver riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo;
i) non essere e non essere stati sottoposti a misura di prevenzione.
j) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
k) non essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari presso una pubblica amministrazione;
l) non aver riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per i delitti previsti dall'articolo 10, comma 1, lettere a) e c), limitatamente all'articolo 316 del codice penale, d), e) e f), del d.lgs. 235/2012, e per i delitti previsti dall'articolo 3, comma 1, della l. 97/2001;
m) non aver riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per i delitti contro l'incolumità pubblica, di cui al titolo VI del libro II del codice penale;
n) possedere le qualità per l'attribuzione delle qualifiche di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria.
3. In considerazione dei particolari compiti attribuiti al personale del Corpo forestale in possesso delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria, l'ammissione al concorso è altresì subordinata all'accettazione dell'impiego delle armi da fuoco per l'espletamento delle mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza.
4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione e, fatta eccezione per il requisito di cui al comma 2, lettera a), fino alla nomina in ruolo.
5. La carenza di uno solo dei requisiti prescritti determina l'esclusione dal concorso.
6. La copertura del 50 per cento dei posti messi a concorso è riservata agli ispettori e ai sovrintendenti del Corpo forestale che abbiano maturato almeno due anni di servizio effettivo nel ruolo di ispettore o sette anni nel ruolo di sovrintendente e in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente valido per l'iscrizione all'Università;
b) idoneità psicofisica e attitudinale da accertarsi con le modalità di cui all'articolo 23;
c) non aver riportato condanna definitiva per delitti non colposi;
d) non essere sottoposti o non essere stati sottoposti a misura di prevenzione;
e) non aver riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto.
7. Le prove d'esame comprendono due prove scritte, una delle quali può essere di contenuto teorico-pratico, e una prova orale. L'ammissione alle prove del concorso può essere subordinata al superamento di test preliminari, eventualmente di carattere psicoattitudinale.
8. La graduatoria del concorso è unica e formata secondo l'ordine del punteggio riportato nelle prove di esame; la graduatoria è approvata dal dirigente della struttura regionale competente in materia di concorsi e ha una validità di tre anni.
9. Il personale interno, esauriti i posti riservati, può ricoprire i posti non riservati, in base al proprio posizionamento in graduatoria. I posti riservati al personale interno, ove non siano interamente coperti, possono essere ricoperti dai candidati esterni secondo l'ordine in graduatoria.
(Corso di formazione per l'accesso al ruolo di funzionario forestale)
1. Ai fini dell'accesso al ruolo, i vincitori e i candidati utilmente collocati nella graduatoria del concorso di cui all'articolo 19, devono frequentare un corso di formazione professionale, di durata non inferiore a quattro mesi, organizzato dall'Amministrazione regionale, anche in collaborazione con altri enti. Gli oneri relativi al corso di formazione sono a carico dell'Amministrazione regionale.
2. Le modalità di svolgimento del corso sono stabilite con provvedimento del Comandante del Corpo.
3. Il numero di candidati da avviare al corso non può essere comunque superiore a quello dei posti messi a concorso e di quelli resisi disponibili successivamente, sino alla data di inizio del corso.
4. L'ammissione al corso di formazione è subordinata all'accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a), e alla verifica dei requisiti necessari per l'attribuzione delle qualifiche di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria.
5. Gli aspiranti funzionari forestali, se appartenenti al ruolo dei sovrintendenti forestali o degli ispettori forestali, sono autorizzati a frequentare il corso e sono considerati in servizio a tutti gli effetti. Durante tale periodo, essi percepiscono il trattamento economico in godimento, con esclusione delle indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio.
6. Gli aspiranti funzionari forestali, per il periodo di svolgimento del corso, sono assunti a tempo determinato presso l'Amministrazione regionale, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, previa cessazione o sospensione, mediante collocamento in aspettativa senza assegni, ove prevista e concessa, qualora già dipendenti da altri datori di lavoro, pubblici o privati. Durante tale periodo a essi è attribuito il trattamento economico previsto per il profilo professionale di funzionario forestale, ridotto di un quinto, con esclusione dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 4, comma 5, e delle indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio.
7. Gli aspiranti funzionari forestali che sono dipendenti a tempo indeterminato della Regione o di altro ente del comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta, di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010, sono collocati dall'ente di appartenenza in aspettativa non retribuita, con diritto alla conservazione del posto, per l'intera durata del corso.
8. L'assunzione a tempo indeterminato nel ruolo dei funzionari forestali è subordinata al superamento dell'esame teorico-pratico di fine corso. La graduatoria finale del corso di formazione è formata sulla base della media espressa in decimi delle votazioni conseguite nel concorso e nell'esame di fine corso ed è approvata dal dirigente della struttura regionale competente in materia di concorsi.
9. L'accesso nel ruolo dei funzionari forestali avviene con l'attribuzione della qualifica di vice commissario forestale.
10. Sono esclusi dall'esame di fine corso gli aspiranti funzionari forestali che:
a) dichiarano di volere rinunciare al corso;
b) hanno accumulato assenze per un numero di giornate pari o superiore al 20 per cento della durata complessiva del corso, anche se non consecutive.
11. In caso di assenza dovuta a legittimo impedimento per un periodo pari o superiore al 20 per cento della durata complessiva del corso, gli aspiranti funzionari forestali sono esclusi dal corso o dall'esame di fine corso e ammessi a partecipare al primo corso successivo, a condizione che detto corso sia avviato entro il termine di validità della graduatoria del concorso.
(Promozione alla qualifica di commissario e di commissario capo)
1. La promozione alla qualifica di commissario è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice commissari che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.
2. La promozione alla qualifica di commissario capo è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai commissari che abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.
(Accesso al ruolo dei dirigenti del Corpo forestale)
1. L'accesso al ruolo dei dirigenti del Corpo forestale avviene, nei limiti dei posti previsti dall'organico, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento dell'esame finale di un corso di formazione dirigenziale della durata di tre mesi. Allo scrutinio sono ammessi i funzionari forestali, in possesso di laurea, che abbiano maturato almeno cinque anni di anzianità nel ruolo e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Al corso di formazione sono ammessi a partecipare i funzionari forestali collocati nei primi tre posti della graduatoria dello scrutinio per merito comparativo predisposta dalla Commissione di valutazione di cui all'articolo 65, comma 3.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le modalità di svolgimento dello scrutinio per merito comparativo, i titoli oggetto di valutazione, le modalità di svolgimento del corso di formazione previsto dal comma 1 e dell'esame finale, nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso.
3. Nell'ambito del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale è individuata la posizione dirigenziale a cui è attribuito l'incarico di Comandante del Corpo.
(Accertamenti dell'idoneità psicofisica e attitudinale)
1. I dirigenti, i funzionari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli agenti forestali sono sottoposti a specifici accertamenti sanitari finalizzati a verificarne l'idoneità psicofisica e attitudinale allo svolgimento del servizio.
2. Gli accertamenti dell'idoneità psicofisica e attitudinale allo svolgimento del servizio si distinguono in:
a) accertamenti sanitari preliminari al corso di formazione di cui agli articoli 13, 15, comma 5, 20 e 22, comma 1, eseguiti presso l'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta, di seguito denominata Azienda USL;
b) accertamenti sanitari periodici o occasionali rivolti a verificare la permanenza dell'idoneità psicofisica e attitudinale del personale forestale eseguiti presso l'Azienda USL;
c) accertamenti relativi alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
3. Il giudizio di idoneità o non idoneità di cui al comma 2, lettera a), è definitivo e comporta, in caso di non idoneità al momento della visita, la non ammissione al corso di formazione e la decadenza dalle graduatorie di cui agli articoli 13, comma 8, 15, comma 4, 17, comma 4, e 19, comma 8.
4. I requisiti e le modalità degli accertamenti di cui al comma 2 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
5. Gli accertamenti sanitari di cui al comma 2, lettera b), sono eseguiti, su richiesta del Comandante del Corpo periodicamente con cadenza triennale fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età, e successivamente con cadenza biennale. Tali accertamenti possono essere eseguiti occasionalmente in caso di assenza per malattia per un periodo, anche non continuativo, superiore a tre mesi nell'arco dello stesso anno solare o per motivata richiesta del Comandante del Corpo.
6. Gli accertamenti di cui al comma 2, lettera c), sono eseguiti, tenuto conto della specificità delle funzioni, dal medico competente, individuato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del d.lgs. 81/2008 e possono sostituire gli accertamenti periodici di cui al comma 2, lettera b).
(Individuazione delle posizioni organizzative e conferimento degli incarichi)
1. Con riferimento alle articolazioni organizzative di cui all'articolo 6, comma 4, possono essere individuate specifiche posizioni organizzative a cui preporre il personale del ruolo dei funzionari forestali.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri generali per la graduazione delle posizioni organizzative di cui al comma 1, sulla base della rilevanza e dei livelli di responsabilità connessi a ciascuna posizione. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque alla scadenza degli incarichi, la Giunta regionale può provvedere alla rideterminazione delle posizioni organizzative.
3. L'incarico di posizione organizzativa è conferito dal Comandante, in relazione alla qualifica rivestita, alle attitudini individuali, alla capacità professionale, alla natura e alle caratteristiche degli incarichi da ricoprire e comunque sulla base di criteri generali previamente definiti con deliberazione della Giunta regionale.
4. Con il provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico, è determinata la durata dello stesso che non può eccedere il termine di cinque anni. L'incarico è rinnovabile e revocabile prima della scadenza per sopravvenute esigenze di servizio o in caso di valutazione annuale non positiva ai sensi dell'articolo 64.
5. Al funzionario forestale titolare di incarico di posizione organizzativa di cui al presente articolo spettano il potere di firma, con rilevanza verso l'esterno, degli atti di competenza, l'esercizio dei poteri di spesa, nei limiti delle risorse assegnate, e la gestione del personale assegnato.
(Individuazione e conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale)
1. Nell'ambito del Corpo forestale è individuata la posizione dirigenziale del Comandante. Previa modificazione della dotazione organica, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, possono essere istituite ulteriori posizioni dirigenziali di staff presso il Comando centrale.
2. L'incarico di Comandante è conferito con decreto del Presidente della Regione a un dirigente appartenente al ruolo dei dirigenti di cui all'articolo 22.
3. Il dirigente a cui è attribuito l'incarico di Comandante è posto al vertice della struttura del Corpo. Gli accordi negoziali di cui al capo V definiscono la misura della retribuzione di posizione spettante al dirigente con incarico di Comandante e al dirigente con funzioni di staff.
4. L'incarico dirigenziale di Comandante ha una durata pari a cinque anni ed è rinnovabile. L'incarico è revocabile prima della scadenza qualora sia sopravvenuta l'inidoneità psicofisica e attitudinale, accertata ai sensi dell'articolo 23 e nel caso in cui, per sopravvenute esigenze di servizio, sia disposto il distacco di cui all'articolo 29, comma 2, o sia intervenuta una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 66, comma 2.
5. In caso di collocamento in disponibilità ai sensi degli articoli 67 e 68 o di distacco di un dirigente di ruolo ai sensi dell'articolo 29, la Giunta regionale non conferisce a tale dirigente l'incarico di funzione dirigenziale di cui al comma 1. In tali casi, per la durata dell'assenza del dirigente di ruolo, o, nel caso di vacanza del posto, nelle more dell'espletamento della procedura di cui all'articolo 22, l'incarico di Comandante è conferito ad un funzionario forestale in possesso dei requisiti per l'accesso al ruolo della dirigenza, scelto sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale in relazione alle attitudini individuali e alla capacità professionale, alle peculiarità della qualifica rivestita, alla natura e alle caratteristiche delle funzioni da esercitare e degli obiettivi e dei programmi da realizzare.
CAPO IV
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA MODIFICAZIONE E L'ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI IMPIEGO
(Mutamento di funzioni per sopravvenuta inidoneità psicofisica)
1. Il personale appartenente ai ruoli dell'area tecnico- operativa, di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c) e d), temporaneamente inidoneo al servizio sul territorio e all'uso dell'arma, oppure inidoneo al solo uso dell'arma, per sopravvenuta temporanea perdita dell'idoneità psicofisica, è impiegato, senza divisa, per lo svolgimento di mansioni d'ufficio in servizio sedentario presso la stazione di assegnazione, per i primi sessanta giorni a decorrere dall'esito dell'accertamento. Successivamente, il Comandante del Corpo ha facoltà di valutarne l'eventuale impiego sedentario, per esigenze di servizio, presso il Comando centrale. Lo stesso personale è temporaneamente sospeso dalle funzioni di pubblica sicurezza, mantenendo inalterato il trattamento economico in godimento, comprensivo delle indennità specifiche fisse e ricorrenti, con esclusione delle sole indennità legate alla prestazione effettiva del servizio operativo.
2. Il personale di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c) e d), non più idoneo in modo temporaneo al servizio sul territorio per sopravvenuta perdita dell'idoneità psicofisica, ma idoneo al servizio sedentario e all'uso dell'arma, è assegnato, per la durata dell'inidoneità, a mansioni d'ufficio presso il Comando centrale. Per il personale delle stazioni forestali, il Comandante può valutare l'eventuale permanenza del personale suddetto nelle stazioni forestali di appartenenza, con esenzione dai turni di reperibilità.
3. Il personale di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c) e d), non più idoneo in modo permanente al servizio sul territorio per sopravvenuta perdita dell'idoneità psicofisica, ma idoneo al servizio sedentario e all'uso dell'arma, è assegnato a mansioni d'ufficio presso il Comando centrale.
4. Il personale di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c) e d), che, a seguito degli accertamenti sanitari, sia dichiarato non più idoneo in modo permanente al servizio sul territorio e all'uso dell'arma, oppure inidoneo al solo uso dell'arma, per sopravvenuta perdita dell'idoneità psicofisica, è adibito alle mansioni dell'area tecnico- amministrativa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), previo svolgimento di un adeguato percorso formativo. Detto personale resta inquadrato, anche in soprannumero, riassorbibile con la cessazione del servizio per qualsiasi causa del personale stesso, nella qualifica dei ruoli corrispondente a quella rivestita al momento del mutamento delle mansioni, conservando l'anzianità nella qualifica ricoperta, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita, ivi compresa l'indennità pensionabile di cui all'articolo 4, comma 5, con decurtazione del trattamento economico accessorio attribuito in ragione dello svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal personale di cui al presente comma, sono resi indisponibili posti dell'area amministrativo-contabile e tecnica di destinazione, fino al riassorbimento del soprannumero. Nel caso in cui il trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi per le mansioni del posto di destinazione risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito, al dipendente è mantenuto il trattamento economico fisso e ricorrente spettante per la qualifica di appartenenza. Qualora, invece, il trattamento economico spettante a titolo di assegni fissi e continuativi nel posto di destinazione risulti superiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito l'eccedenza è attribuita sotto forma di scatti aggiuntivi convenzionali di stipendio. Dal momento del mutamento di mansioni, il trattamento economico accessorio, anche fisso e ricorrente, del dipendente segue la dinamica retributiva prevista per il posto dell'area amministrativo-contabile e tecnica di destinazione, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.
5. La valutazione dell'idoneità psicofisica, compresa quella per l'uso dell'arma, di cui al presente articolo è effettuata sulla base dei requisiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, dal medico competente nei casi previsti dagli articoli 41 e 42 del d.lgs. 81/2008, o dalla struttura di sanità pubblica.
(Riammissione nel ruolo di provenienza)
1. Il personale del Corpo forestale che sia cessato dal servizio senza diritto a pensione può essere riammesso entro cinque anni, a domanda, nell'organico del Corpo, previa disponibilità di posti vacanti nello stesso ruolo e qualifica purché in possesso della prescritta idoneità psicofisica e dei requisiti previsti ai fini dell'attribuzione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Se la domanda è accolta, l'interessato è collocato nel ruolo di appartenenza al momento dell'uscita dal Corpo.
(Assegnazioni, mobilità)
1. Gli atti concernenti le assegnazioni all'interno del Corpo forestale dei funzionari forestali, degli ispettori forestali, dei sovrintendenti forestali e degli agenti forestali sono adottati dal Comandante del Corpo, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Rientrano tra le assegnazioni disposte dal Comandante del Corpo di cui al comma 1 le assegnazioni presso la centrale unica per il soccorso, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge regionale 2 aprile 2008, n. 7 (Organizzazione della centrale unica per la gestione delle chiamate di soccorso).
3. Il personale forestale che ricopra cariche pubbliche non elettive presso strutture diverse dal Corpo Forestale mantiene inalterata la sede lavorativa di provenienza per un periodo di tre anni, al termine dei quali è riassegnato d'ufficio presso l'organico del Comando Centrale.
4. Nel caso di assegnazioni effettuate ai sensi dell'Intesa tra Stato e Regione di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 3 febbraio 2011 n. 4 (Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari), il personale assegnato agli uffici della Procura della Repubblica, mantiene inalterata la sede lavorativa di provenienza per tre anni, al termine dei quali il posto è riassegnato d'ufficio all'organico del Comando Centrale.
5. Il personale forestale candidato alle elezioni in un Comune ricompreso nella giurisdizione forestale della sede di assegnazione è assegnato, con provvedimento del Comandante, ad altra sede, appartenente ad una diversa giurisdizione, a decorrere dalla data di accettazione della candidatura e per un periodo di tre anni dalla data delle elezioni, o, per l'intero mandato elettivo, nel caso di elezione alla carica.
6. Nelle more della stipulazione dell'Accordo negoziale di cui all'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010 si applicano le disposizioni in materia di mobilità volontaria contenute nell'articolo 10 del regolamento regionale 17 maggio 2010, n. 2 (Disciplina dell'accesso e della mobilità nell'ambito dell'organico del Corpo forestale della Valle d'Aosta, ai sensi degli articoli 5, comma 3, e 11 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12).
(Distacchi)
1. I distacchi, anche a tempo indeterminato, del personale del Corpo forestale presso l'ufficio per la fauna selvatica, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria) o presso gli uffici tecnici dei servizi foreste e selvicoltura dell'Amministrazione regionale sono disposti con deliberazione della Giunta regionale.
2. I distacchi del personale del Corpo forestale presso altre Amministrazioni dello Stato o altri enti pubblici statali aventi sede nel territorio regionale, nei casi previsti dalla normativa vigente, possono essere disposti, con deliberazione della Giunta regionale, anche per un periodo superiore a ventiquattro mesi, eventualmente prorogabile.
3. Per ragioni di servizio, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può, altresì, disporre il distacco del personale del Corpo forestale presso una struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale, di cui all'articolo 5, comma 1, della l.r. 22/2010, per un periodo pari a cinque anni, rinnovabile una sola volta.
4. I dipendenti distaccati restano inquadrati nei ruoli del Corpo forestale, conservando l'anzianità nel ruolo ricoperto, l'anzianità complessivamente maturata, la posizione economica acquisita, anche con riferimento al trattamento economico accessorio a carattere continuativo e ricorrente. Nel caso di personale appartenente al ruolo dei dirigenti, il dirigente distaccato resta inquadrato, anche in soprannumero, riassorbibile con la cessazione del distacco o del servizio per qualsiasi causa, nel ruolo della dirigenza del Corpo.
(Cause di cessazione dal servizio e collocamento a riposo)
1. Le cause di cessazione dal servizio e i limiti di età per il collocamento a riposo del personale del Corpo forestale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), sono quelli previsti dalla normativa statale vigente in materia per il personale appartenente alle Forze di polizia a ordinamento civile.
CAPO V
PROCEDIMENTO NEGOZIALE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE E DEL PERSONALE DIRIGENTE
(Ambito di applicazione)
1. Nelle materie di negoziazione di cui all'articolo 15quinquies, comma 4, della l.r. 22/2010, gli aspetti del rapporto di impiego del personale non dirigente e del personale dirigente del Corpo forestale sono oggetto della procedura di negoziazione, disciplinata dal medesimo articolo 15quinquies della l.r. 22/2010, relativa al comparto autonomo di negoziazione denominato "Sicurezza e Soccorso Valle d'Aosta".
2. La disciplina derivante dal procedimento negoziale di cui al comma 1, sia per la parte economica sia per la parte normativa, ha durata triennale, fatta salva la diversa durata indicata dagli accordi negoziali, ai sensi dell'articolo 15quinquies, comma 5, della l.r. 22/2010.
3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviino alla contrattazione collettiva e nel caso in cui si tratti di materie diverse da quelle indicate nell'articolo 15quinquies, comma 4, della l.r. 22/2010, e non disciplinate per il personale non dirigente e per il personale dirigente del Corpo forestale da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede con deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 15quinquies, comma 8, della l. r. 22/2010, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della l.r. 3/2024 con riguardo al primo accordo negoziale.
(Delegazioni negoziali)
1. Il procedimento negoziale intercorre tra la delegazione di parte pubblica individuata ai sensi dell'articolo 15quinquies, comma 7, della l.r. 22/2010 e la delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, rispettivamente, del personale non dirigente e del personale dirigente del Corpo forestale individuate ai sensi dell'articolo 15quinquies, commi 8 e 9, della l.r. 22/2010, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della l.r. 3/2024 con riguardo al primo accordo negoziale.
(Materie di negoziazione e prerogative sindacali)
1. Formano oggetto del procedimento negoziale le materie indicate all'articolo 15quinquies, comma 4, della l.r. 22/2010.
2. I distacchi e i permessi sindacali spettanti alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto denominato "Sicurezza e Soccorso Valle d'Aosta" ai sensi dell'articolo 15quinquies, comma 8, della l.r. 22/2010, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della l.r. 3/2024 con riguardo al primo accordo negoziale, possono essere utilizzati, fatta eccezione per il personale dirigenziale, dalle medesime organizzazioni sindacali rappresentative del comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta, nei limiti spettanti e a invarianza di costi per l'amministrazione.
(Procedura di negoziazione)
1. La procedura negoziale è avviata dal Presidente della Regione almeno quattro mesi prima della scadenza del termine triennale di cui all'articolo 31, comma 2. Le trattative si svolgono tra le delegazioni di cui all'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo. Gli accordi negoziali sottoscritti dalla delegazione di parte pubblica e dalla delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sono recepiti con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 15quinquies, comma 5, della l.r. 22/2010.
2. Ai fini dell'avvio della procedura negoziale triennale di cui al comma 1, le organizzazioni sindacali rappresentative del personale del Corpo forestale, ai sensi dall'articolo 15quinquies, comma 8, della l.r. 22/2010, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della l.r. 3/2024 con riguardo al primo accordo negoziale, sono convocate presso la Presidenza della Regione in occasione della predisposizione del Documento di economia e finanza (DEF) e del disegno di legge di bilancio per il triennio di riferimento, per essere consultate.
3. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, ai sensi dell'articolo 15quinquies, comma 10, della l.r. 22/2010, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi di accordo rappresentino più del 50 per cento del dato associativo espresso dal totale delle deleghe rilasciate.
4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere ai componenti della delegazione di parte pubblica di cui all'articolo 15quinquies, comma 7, della l.r. 22/2010, le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.
5. L'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti i limiti massimi di spesa autorizzati da leggi regionali e, a regime, stabiliti con la legge di stabilità regionale.
6. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla stipulazione dell'accordo, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui al comma 4, approva l'accordo, ai sensi dell'articolo 15quinquies, comma 5, della l.r. 22/2010. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, la Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.
7. A corredo degli accordi negoziali di cui all'articolo 15quinquies, comma 3, della l.r. 22/2010, la Regione redige una relazione tecnico-finanziaria e una relazione illustrativa, che devono essere certificate dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera c), della legge regionale 15 giugno 2021, n. 14 (Istituzione, ai sensi dell'articolo 6bis del decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste concernenti l'istituzione di una sezione di controllo della Corte dei conti), del Collegio dei revisori dei conti per la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste). La Regione è tenuta a pubblicare sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni, gli accordi negoziali di cui all'articolo 15quinquies, comma 3, della l.r. 22/2010, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria e alla relazione illustrativa.
CAPO VI
DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E DELLE SANZIONI
(Sanzioni disciplinari)
1. Ferma restando la disciplina delle incompatibilità dettata dalla l.r. 22/2010, il personale del Corpo forestale di cui all'articolo 10, comma 1, che viola i doveri inerenti al servizio indicati da leggi, regolamenti o codici di comportamento o conseguenti all'emanazione di una disposizione di servizio commette infrazione disciplinare ed è soggetto alle seguenti sanzioni:
a) rimprovero orale;
b) rimprovero scritto;
c) sanzione pecuniaria fino a un massimo di quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino a un massimo di sei mesi;
f) destituzione con preavviso;
g) destituzione senza preavviso.
2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono graduate e proporzionate, nel rispetto dei criteri individuati dall'articolo 36.
3. Il provvedimento con cui è irrogata la sanzione deve essere adeguatamente motivato.
(Criteri generali di gradualità e proporzionalità delle sanzioni)
1. Per l'individuazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare da comminare, gli organi competenti devono tener conto:
a) dell'intenzionalità del comportamento e della rilevanza della violazione di norme o disposizioni;
b) del grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
c) dell'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
d) delle responsabilità connesse alla qualifica rivestita, ai compiti assegnati e alle funzioni svolte;
e) del concorso di più dipendenti in accordo tra loro, con particolare riguardo al ruolo di direzione e coordinamento;
f) della condotta complessiva del dipendente, anche nei confronti del pubblico;
g) del danno recato all'immagine dell'Amministra- zione di appartenenza;
h) della reiterazione di comportamenti, che configurino infrazioni di analoga natura;
i) della recidiva, qualora nel biennio di riferimento, o nei due anni decorrenti dalla data del provvedimento di irrogazione della sanzione, siano realizzate condotte di analoga natura rispetto a quelle già sanzionate.
2. Al dipendente che commetta un'infrazione della stessa fattispecie di quelle già sanzionate nel biennio di riferimento è comminata, a seconda della gravità del caso e delle circostanze, una sanzione di maggiore entità.
3. Al dipendente responsabile di più infrazioni compiute con un'unica azione od omissione o con più azioni od omissioni, commesse anche in tempi diversi, tra loro connesse e accertate con un unico procedimento, si applica la sanzione prevista per l'infrazione più grave se le stesse sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. Nel caso di concorso di più dipendenti nella stessa violazione, la sanzione è graduata in relazione alle responsabilità connesse alla qualifica e alle funzioni rivestite e all'anzianità di servizio.
5. Ogni sanzione, a esclusione del rimprovero orale, è comminata previa contestazione scritta degli addebiti e dopo che siano state sentite o vagliate le giustificazioni del dipendente, nei modi previsti dalla presente legge.
6. Nello svolgimento del procedimento deve essere garantito il diritto di difesa con l'instaurazione di un contraddittorio con il dipendente o con chi lo rappresenta.
(Organi competenti a irrogare le sanzioni disciplinari)
1. Il Comandante del Corpo è competente a irrogare le sanzioni previste dall'articolo 34, comma 1, al personale dell'area operativa-tecnica del Corpo forestale di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d).
2. Nel caso in cui il procedimento disciplinare sia avviato nei confronti del Comandante del Corpo è competente a irrogare le sanzioni di cui all'articolo 35, comma 1, il Segretario generale della Regione, previo parere vincolante della Commissione regionale di disciplina di cui all'articolo 38, a eccezione della sanzione disciplinare di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a).
3. Il Comandante del Corpo individua l'ufficio e il soggetto responsabile preposto allo svolgimento dell'istruttoria del procedimento disciplinare.
(Commissione regionale di disciplina)
1. La Commissione regionale di disciplina, nominata con deliberazione della Giunta regionale, è competente a valutare le infrazioni disciplinari previste dalla presente sezione, con esclusione di quelle punibili con la sanzione del rimprovero orale di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a).
2. La Commissione di cui al comma 1 è composta di tre membri effettivi e tre membri supplenti, interni all'Amministrazione regionale. Sono membri effettivi della commissione:
a) il dirigente di primo livello competente in materia di personale dell'Amministrazione regionale, che svolge le funzioni di Presidente;
b) un funzionario forestale;
c) il funzionario responsabile dell'Ufficio procedimenti disciplinari del comparto unico del pubblico impiego regionale.
3. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente del Corpo, appartenente all'area operativa-tecnica o a quella amministrativo-contabile.
4. Con la deliberazione della Giunta regionale di nomina della Commissione o con deliberazioni successive sono nominati i componenti supplenti per le ipotesi di assenza, impedimento, incompatibilità del presidente o di uno o più componenti effettivi e sono stabilite le modalità di funzionamento della Commissione, le cause di incompatibilità e le modalità di astensione e ricusazione dei componenti.
5. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti presenti e sono vincolanti nell'ambito del procedimento disciplinare. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. I pareri resi dalla Commissione, nei casi previsti dalla presente legge, sono vincolanti per l'organo competente all'adozione del provvedimento sanzionatorio.
(Rimprovero orale)
1. Il rimprovero orale consiste in un ammonimento comminato al dipendente con cui sono punite:
a) lievi trasgressioni o inosservanze di modesta gravità dovute a negligenza;
b) comportamenti non conformi al ruolo e alla qualifica rivestita dal dipendente, ai compiti assegnati e alle funzioni svolte, che non abbiano comportato disservizi né pericolo per il personale, anche tenuto conto di quanto previsto dal Codice di comportamento del Corpo forestale.
2. Il Comandante rileva l'infrazione e produce il rapporto, lo trasmette al soggetto responsabile dell'istruttoria di cui all'articolo 37, comma 3. Il rimprovero orale è comminato, tenuto conto della relazione del soggetto responsabile dell'istruttoria di cui all'articolo 37, comma 3, e audito il dipendente, che vi consenta, senza obbligo di contestazione scritta degli addebiti.
3. L'irrogazione della sanzione del rimprovero orale è comunicata contestualmente per iscritto al dipendente.
4. Il rimprovero orale rileva al fine della verifica della sussistenza della recidiva dei comportamenti.
(Rimprovero scritto)
1. La sanzione disciplinare del rimprovero scritto si applica per:
a) la recidiva di lievi trasgressioni o inosservanze per le quali è stato inflitto il rimprovero orale;
b) l'inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia e di orario di lavoro ove non siano previste sanzioni più gravi;
c) il contegno comunque scorretto verso i superiori, altri dipendenti o verso il pubblico;
d) la negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o degli strumenti affidati al dipendente o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, deve espletare un'attività di vigilanza;
e) l'inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro nel caso in cui non ne sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi dell'Amministrazione o di terzi;
f) il disordine nell'uniforme di servizio e negli altri dispositivi di protezione individuale, nonché la scarsa cura della persona;
g) lievi trasgressioni o inosservanze di modeste entità delle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 80;
h) l'insufficiente rendimento rispetto all'assolvimento dei compiti assegnati.
(Sanzione pecuniaria fino a un massimo di quattro ore di retribuzione)
1. La sanzione pecuniaria fino a un massimo di quattro ore di retribuzione si applica per:
a) la recidiva o l'intenzionalità di trasgressioni o violazioni per le quali è inflitto il rimprovero scritto, con l'evidente fine di creare disservizio o nocumento all'Amministrazione di appartenenza, ad altri dipendenti o ai cittadini;
b) l'inosservanza ingiustificata delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, di orario di lavoro e di reperibilità, che comporti un disservizio per l'Amministrazione di appartenenza;
c) l'esercizio occasionale di impieghi e incarichi, comunque autorizzabili dall'Amministrazione di appartenenza, in violazione delle disposizioni di cui al titolo IV, capo II, della l.r. 22/2010;
d) il rifiuto ingiustificato di seguire i corsi di aggiornamento, perfezionamento professionale e addestramento organizzati dall'Amministrazione, comunicati con idoneo preavviso, finalizzati a mantenere e aggiornare un idoneo livello di capacità tecnico-professionali, nonché a garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali.
(Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni)
1. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di dieci giorni si applica per:
a) la recidiva o l'intenzionalità, con l'evidente fine di creare disservizio o nocumento all'Amministra- zione di appartenenza, ad altri dipendenti o al pubblico, di trasgressioni o mancanze per le quali è inflitta la sanzione pecuniaria;
b) l'assenza ingiustificata dal servizio per un periodo fino a tre giorni;
c) il ritardo ingiustificato nell'assumere il servizio o l'allontanamento dal servizio senza la prescritta autorizzazione;
d) la denigrazione dell'Amministrazione o dei suoi appartenenti, tenuto conto del rispetto della libertà di pensiero e di espressione;
e) il rifiuto immotivato di rendere testimonianza oppure la testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari;
f) le minacce, le ingiurie gravi, le calunnie o le diffamazioni nei confronti di cittadini o altri dipendenti, alterchi, con vie di fatto, negli ambienti di lavoro, anche con persone al di fuori di tali ambiti;
g) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all'Amministrazione di appartenenza o a terzi, ivi compresa la condanna, con sentenza passata in giudicato, al risarcimento del danno derivante dalla violazione degli obblighi stabiliti da leggi, regolamenti, da disposizioni normative e contrattuali vigenti, da codici di comportamento, da atti e provvedimenti dell'amministrazione;
h) l'utilizzo dei beni di proprietà dell'Amministrazione di appartenenza per ragioni che non siano di servizio;
i) il rifiuto ingiustificato a sottoporsi agli accertamenti preventivi e periodici previsti per controllare lo stato di salute o l'idoneità psicofisica per l'assolvimento dei compiti istituzionali;
j) l'esercizio occasionale di impieghi e incarichi, in violazione delle vigenti disposizioni in materia, non autorizzabili dall'Amministrazione di appartenenza, se vi è stato adempimento alla diffida di cui all'articolo 72 della l.r. 22/2010.
2. Durante i periodi di sospensione dal servizio previsti dal comma 1, il dipendente è privato della retribuzione spettante secondo l'ordinamento vigente, ferma restando la corresponsione degli assegni del nucleo familiare, ove spettanti.
3. Il periodo di sospensione non è computabile ai fini dell'anzianità di servizio.
(Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino a un massimo di sei mesi)
1. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino a un massimo di sei mesi si applica per:
a) la recidiva nel biennio di riferimento, di infrazioni previste dall'articolo 42;
b) l'assenza ingiustificata dal servizio per un periodo superiore a tre giorni e fino a un massimo di dieci giorni;
c) l'occultamento di fatti e circostanze relativi all'illecito uso o alla manomissione di beni dell'Amministrazione di appartenenza quando, in relazione alla posizione rivestita, il dipendente abbia su di essi un obbligo di vigilanza o di controllo;
d) la commissione di atti o fatti determinati dall'uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope o dall'abuso di sostanze alcoliche, accertati mediante referto medico legale;
e) l'esercizio di impieghi e incarichi, in violazione delle vigenti disposizioni in materia vietati o comunque non autorizzabili dall'Amministrazione di appartenenza che assumano carattere di continuità nel tempo, se vi è stato adempimento alla diffida di cui all'articolo 72 della l.r. 22/2010;
f) gli atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente, compresi gli atti o le molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona.
2. In caso di sospensione dal servizio, prevista dal presente articolo, il dipendente è privato della retribuzione, ferma restando la corresponsione degli assegni del nucleo familiare, ove spettanti.
3. Il periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini dell'anzianità di servizio.
(Destituzione con preavviso)
1. La destituzione consiste nella risoluzione del rapporto di impiego con cancellazione dai ruoli del personale del Corpo forestale per condotte che abbiano reso incompatibile la sua prosecuzione.
2. La destituzione con preavviso si applica nei casi:
a) di recidiva plurima, quando è perpetrata, almeno tre volte nell'anno, una delle infrazioni previste dagli articoli 42 e 43, anche se di diversa natura, o di recidiva, laddove nel biennio di riferimento, è commessa un'infrazione che ha comportato l'applicazione della sanzione massima di sei mesi di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione;
b) di occultamento di fatti e circostanze relativi alla distrazione o sottrazione di somme o beni dell'Amministrazione di appartenenza quando, in relazione alla posizione rivestita, il dipendente abbia su di essi un obbligo di vigilanza o di controllo;
c) in cui siano tenuti in modo continuativo, nel biennio di riferimento, comportamenti che dimostrino la piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
d) di mancata presa di servizio, senza giustificato motivo, nella sede presso la quale, con provvedimento dell'organo competente, sia stato disposto il trasferimento del dipendente per motivate esigenze di servizio;
e) di mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall'organo competente del Corpo forestale, quando l'assenza arbitraria e ingiustificata si è protratta per un periodo superiore a quindici giorni continuativi;
f) di dolosa violazione dei doveri d'ufficio che abbia arrecato grave pregiudizio a enti pubblici o a privati;
g) di condanna, con sentenza passata in giudicato, per un delitto che, commesso in servizio o fuori dal servizio, anche se non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità.
(Destituzione senza preavviso)
1. La destituzione senza preavviso si applica nei casi di:
a) condanna, con sentenza passata in giudicato, per i delitti previsti dall'articolo 10, comma 1, lettere a) e c), limitatamente all'articolo 316 del codice penale, d), e) e f) del d.lgs. 235/2012, e per i delitti previsti dall'articolo 3, comma 1, della l. 97/2001;
b) condanna, con sentenza passata in giudicato, per i delitti contro l'incolumità pubblica, di cui al titolo VI del libro II del codice penale;
c) condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo o l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata, fatte salve le disposizioni normative nel caso di vizio parziale di mente;
d) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevazione della presenza o con altre modalità fraudolente;
e) giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa;
f) accertato conseguimento dell'impiego mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, oppure falsità documentali o dichiarative ai fini della progressione di carriera.
(Sospensione cautelare in pendenza di procedimento disciplinare)
1. Nel corso del procedimento disciplinare, laddove sussiste la necessità di acquisire informazioni o documenti rilevanti per la sua definizione, su fatti addebitati al dipendente, punibili con la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino a un massimo di sei mesi, può essere disposta la sospensione cautelare dal servizio per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabili per una sola volta, con la conservazione della retribuzione.
2. Per gravi motivi, anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare con la contestazione degli addebiti, nei casi in cui occorra valutare se sussistono i presupposti per l'irrogazione della sanzione prevista dal comma 1 o di una sanzione più grave, può essere disposta la sospensione cautelare dal servizio, con conservazione della retribuzione, per un periodo di tempo non superiore alla durata del procedimento disciplinare, che deve essere avviato entro il termine di trenta giorni da quando è stata disposta la sospensione.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati dal Comandante del Corpo, e nell'ipotesi prevista dall'articolo 37, comma 2, dal Segretario generale della Regione, previo parere vincolante della competente Commissione regionale di disciplina.
4. La sospensione disposta ai sensi del comma 2 è revocata se la contestazione degli addebiti non è effettuata entro il termine previsto dallo stesso comma per l'avvio del procedimento.
5. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino a un massimo di sei mesi, il periodo di sospensione cautelare è computato nella sanzione.
6. Il periodo di sospensione cautelare di cui ai commi 1 e 2 è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
(Sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale)
1. Il dipendente che sia sottoposto a misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con provvedimento del Comandante del Corpo o del Segretario generale della Regione ai sensi dell'articolo 37, comma 2, previo parere vincolante della competente Commissione regionale di disciplina, con retribuzione ridotta ai sensi dell'articolo 48, comma 1, per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà personale.
2. L'Amministrazione, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente fino alla pronuncia della sentenza definitiva di condanna, qualora sussistano le condizioni di cui al comma 3. Tale provvedimento è adottato dal Comandante del Corpo o dal Segretario generale della Regione ai sensi dell'articolo 37, comma 2, previo parere vincolante della Commissione regionale di disciplina.
3. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, anche nel caso in cui sia sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale, quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti che comportino, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare della destituzione ai sensi degli articoli 44 e 45.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i reati previsti dall'articolo 10, comma 1, lettere a) e c), limitatamente all'articolo 316 del codice penale, d), e) e f), del d.lgs. 235/2012.
5. Per i reati previsti dagli articoli 314, comma 1, 314 bis, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater e 320 c.p. si procede alla sospensione, secondo le modalità previste dal presente articolo o secondo quanto previsto dall'articolo 3 della l. 97/2001. Nel caso di condanna, anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l'articolo 4, comma 1, della medesima l. 97/2001.
6. Nei casi indicati ai commi da 1 a 5 del presente articolo si applica l'articolo 55.
7. Fuori dai casi previsti dagli articoli 314, comma 1, 314 bis, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater e 320 c.p. il dipendente, rinviato a giudizio, può essere assegnato ad altro incarico o trasferito ad altra sede o ufficio, per gravi e documentati motivi o quando la sua permanenza in sede nuoce al prestigio dell'ufficio o della sede. Il trasferimento, salvo richiesta del dipendente, è revocato nel caso di sentenza, anche non definitiva, di assoluzione e, in ogni caso, decorsi cinque anni dal provvedimento.
8. La sospensione cautelare dal servizio a causa di un procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni; decorso tale termine è revocata di diritto e il dipendente è riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale. Nel caso in cui il procedimento penale si conclude con sentenza di assoluzione del dipendente, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 48, comma 3.
(Effetti della sospensione cautelare dal servizio)
1. Al dipendente, sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 dell'articolo 47 sono corrisposti un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione spettante secondo l'ordinamento vigente, gli assegni per il nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.
2. Nel caso di annullamento o revoca della misura restrittiva della libertà personale, disposti in pendenza del procedimento penale, la corresponsione delle differenze stipendiali e la ricostruzione della carriera avvengono alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6.
3. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione, con provvedimento dell'organo competente ai sensi dell'articolo 37, commi 1 e 2, il dipendente è reintegrato in servizio a tutti gli effetti, sotto il profilo giuridico ed economico, compresa la valutazione nell'anzianità di servizio del periodo di sospensione. L'Amministrazione provvede al conguaglio tra le somme corrisposte nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità e quanto dovuto al lavoratore in caso di permanenza in servizio, esclusi le indennità o i compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario, e salva deduzione di quanto corrisposto ai sensi del comma 1.
4. Nei casi di riattivazione del procedimento disciplinare, ove questo si conclude con una sanzione diversa dalla destituzione, l'Amministrazione provvede ai conguagli secondo le disposizioni dei commi da 1 a 3, tenuto anche conto dei periodi di sospensione eventualmente comminati a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
5. Ove il procedimento disciplinare si concluda con la sanzione della destituzione, gli effetti giuridici ed economici sono regolati sulla base di quanto disposto dal provvedimento dell'organo competente ai sensi dell'articolo 37, commi 1 e 2, previo parere vincolante della competente Commissione regionale di disciplina.
6. Nel caso in cui il procedimento disciplinare si concluda con la sanzione della destituzione con preavviso, l'Amministrazione è tenuta a corrispondere al dipendente un'indennità sostitutiva del mancato preavviso, corrispondente all'importo della retribuzione pari a due mensilità, se il dipendente ha maturato un'anzianità di servizio fino a cinque anni, a tre mensilità, se il dipendente ha maturato un'anzianità di servizio fino a dieci anni, a quattro mensilità, se l'anzianità di servizio è superiore a dieci anni.
(Procedimento disciplinare)
1. Il procedimento disciplinare si articola secondo le fasi, le modalità e i termini di cui alla presente legge. La violazione dei termini comporta, per l'amministrazione, la decadenza dell'azione disciplinare.
2. Ogni sanzione, fatta eccezione per il rimprovero orale, è comminata previa contestazione scritta degli addebiti e dopo che sono state vagliate le giustificazioni addotte dal dipendente a propria difesa.
3. L'organo competente applica una sanzione adeguata e proporzionata alla gravità del fatto, accertato secondo i criteri indicati nell'articolo 36, e non può irrogare una sanzione disciplinare per un fatto diverso da quello contestato.
4. Il dipendente al quale è contestata una violazione ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento personalmente o tramite rappresentante legale o sindacale, munito di espressa delega.
5. Nello svolgimento del procedimento è garantito il contraddittorio, secondo le disposizioni della presente legge. Il dipendente può farsi assistere da un difensore di fiducia o da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
6. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un altro ufficio della stessa Amministrazione o di altra Amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare già avviato è concluso presso quest'ultima. In tali casi, i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere dalla data del trasferimento.
7. Nel corso dell'istruttoria, il soggetto responsabile di cui all'articolo 37, comma 3, può acquisire da altre Amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. Tale attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini.
8. In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa è prevista la sanzione della destituzione o se comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso ed è portato a conclusione ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
9. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata, in forma strettamente riservata, ove possibile, tramite posta elettronica certificata, o tramite consegna a mano. Qualora non sia possibile l'uso della posta elettronica certificata e la consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, inviata al suo domicilio.
(Istruttoria)
1. La fase istruttoria si apre con l'acquisizione della segnalazione o con la conoscenza diretta dell'infrazione da parte del responsabile dell'istruttoria di cui all'articolo 37, comma 3, e deve concludersi entro un termine massimo di quindici giorni. Il termine è prorogabile una sola volta per ulteriori quindici giorni.
2. Competente a effettuare la segnalazione di cui al comma 1 è il Comandante del Corpo.
3. Il soggetto responsabile dell'istruttoria, preposto allo svolgimento del procedimento disciplinare, deve:
a) acquisire eventuali ulteriori elementi necessari ai fini dell'accertamento dell'infrazione e dell'individuazione della responsabilità personale, disponendo eventualmente audizioni;
b) accertare se vi sono stati provvedimenti disciplinari emessi a carico del dipendente nel corso dei due anni precedenti alla commissione dell'infrazione per la quale si procede, rilevanti ai fini della recidiva;
c) valutare se il fatto presenta anche rilievo penale e assolvere all'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria o verificare se in relazione allo stesso esiste un procedimento penale pendente.
4. Sulla base degli elementi istruttori acquisiti, il soggetto responsabile dell'istruttoria, redige apposita relazione, nella quale rileva, se del caso, l'insussistenza del fatto o la mancanza di elementi utili a procedere.
5. Nei casi in cui il soggetto responsabile dell'istruttoria, rilevi che il fatto è punibile con la sanzione del rimprovero orale, di cui all'articolo 39, trasmette gli atti all'organo competente all'irrogazione di tale sanzione.
(Contestazione dell'addebito)
1. La contestazione dell'addebito deve essere fatta per iscritto dall'organo competente a irrogare la sanzione, entro venti giorni dalla data di conclusione della fase istruttoria. La conclusione della fase istruttoria coincide con la data del protocollo dell'ultimo atto pervenuto.
2. Nei casi previsti dall'articolo 50, comma 3, il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi dal responsabile dell'istruttoria di cui all'articolo 37, comma 3.
3. L'atto formale della contestazione indica in modo circostanziato il fatto ritenuto disciplinarmente rilevante per il quale il dipendente è chiamato a rispondere e la data di conclusione del procedimento.
4. La notifica della contestazione è effettuata dal soggetto responsabile dell'istruttoria, su richiesta dell'organo competente a comminare la sanzione, con le modalità di cui all'articolo 49, comma 9.
5. L'eventuale rifiuto a ricevere la notifica della contestazione tramite consegna a mano deve risultare da attestazione scritta del soggetto responsabile dell'istruttoria.
(Convocazione)
1. Il dipendente, entro sessanta giorni dalla data della contestazione, può inviare memorie scritte e giustificazioni, eventualmente integrate da dichiarazioni testimoniali; può, inoltre, indicare le circostanze sulle quali richiedere ulteriori indagini o testimonianze.
2. Il dipendente può essere sentito a sua difesa, qualora lo richieda e con oneri a proprio carico, con l'eventuale assistenza di un procuratore o di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave e oggettivo impedimento, può formulare motivata e documentata istanza di rinvio per l'esercizio della sua difesa.
3. Il differimento dell'audizione può essere richiesto una sola volta nel corso del procedimento e, comunque, la stessa non può svolgersi oltre novanta giorni dalla data della contestazione dell'addebito.
4. Qualora, entro il termine fissato per la convocazione, il dipendente non si presenti e non invii memoria scritta o richiesta motivata di rinvio per l'esercizio della sua difesa, la sanzione viene applicata nei successivi trenta giorni.
(Procedimenti dinanzi alla Commissione regionale di disciplina)
1. La Commissione regionale di disciplina è convocata, per lo svolgimento dell'eventuale audizione in contraddittorio con il dipendente, o, comunque, per l'esame degli atti del procedimento, comprese le eventuali memorie difensive, dall'organo competente a irrogare le sanzioni disciplinari.
2. Nel giorno fissato, aperta la seduta, il Presidente e i membri della Commissione esaminano la relazione di cui all'articolo 50, comma 4, e tutti gli atti acquisiti nella fase istruttoria. Il dipendente può presentare la memoria di cui all'articolo 52, comma 1, e produrre eventuali nuovi elementi; la memoria e i documenti sono allegati agli atti.
3. Il Presidente, alla presenza del dipendente ed eventualmente del difensore, avvia la riunione con la lettura dell'ordine di convocazione, dei precedenti disciplinari e di servizio del dipendente, nonché della contestazione degli addebiti, delle risultanze dell'istruttoria di cui all'articolo 50 e delle eventuali giustificazioni presentate dal dipendente. Il Presidente chiede, inoltre, se vi sono elementi aggiuntivi rispetto all'istruttoria evidenziati dai componenti della Commissione o dal dipendente e, se lo ritiene necessario, ne autorizza l'acquisizione, ove esistenti, verificata la rilevanza ai fini della valutazione conclusiva, e dispone l'audizione dei testimoni.
4. Il Presidente o i membri della Commissione possono chiedere al dipendente chiarimenti sui fatti a lui addebitati e ascoltano il difensore. Udita la difesa ed esaminati i nuovi documenti, compresa l'audizione di eventuali testimoni, il Presidente dichiara chiusa la trattazione orale.
5. Della trattazione orale è redatto verbale che deve essere sottoscritto dai membri della Commissione.
6. La Commissione, se ritiene di non poter esprimere il proprio giudizio, sospende il procedimento, indicando i punti sui quali reputa necessario procedere a ulteriori accertamenti, da effettuarsi dal competente ufficio preposto allo svolgimento dell'istruttoria del procedimento disciplinare.
7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, la Commissione delibera a maggioranza dei voti, proponendo la sanzione da applicare oppure l'archiviazione del procedimento, qualora ritenga che la condotta tenuta non sia disciplinarmente rilevante. Il parere espresso dalla Commissione è vincolante per l'organo competente a irrogare la sanzione.
8. Il parere motivato è firmato dal Presidente e dai membri della Commissione.
9. L'organo competente a irrogare le sanzioni disciplinari provvede con provvedimento motivato, in conformità al parere della Commissione, a dichiarare il dipendente prosciolto da ogni addebito o a comminare la sanzione.
10. Il provvedimento è notificato nei modi e nei termini stabiliti dalla presente legge; copia del provvedimento è trasmesso agli uffici interessati.
(Conclusione del procedimento)
1. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro centoventi giorni dalla data della notifica della contestazione dell'addebito, con la notifica del provvedimento.
2. In caso di differimento, superiore a dieci giorni, del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente.
3. In caso di sospensione del procedimento disciplinare per la definizione del procedimento penale, ove sussistente, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 55.
(Procedimento disciplinare connesso con l'azione penale)
1. Se l'infrazione commessa in servizio assume rilevanza penale, l'organo competente ai sensi dell'articolo 37, commi 1 e 2, ne dà comunicazione all'autorità giudiziaria, nelle forme previste dal codice di procedura penale, e, contestualmente, al soggetto responsabile del procedimento disciplinare di cui all'articolo 37, comma 3, affinché sia avviato il procedimento disciplinare nei suoi confronti. Il procedimento disciplinare è sospeso dall'organo competente all'irrogazione della sanzione disciplinare di cui all'articolo 37, commi 1 e 2, fino alla definizione del procedimento penale, con sentenza passata in giudicato. La sospensione è disposta anche nel caso in cui nel corso del procedimento disciplinare, l'Amministrazione ravvisi la sussistenza di un fatto per il quale è previsto l'obbligo di comunicazione all'autorità giudiziaria.
2. Qualora l'Amministrazione venga a conoscenza di un procedimento penale, a carico del dipendente, per fatti illeciti commessi fuori dal servizio, il procedimento disciplinare è attivato secondo le procedure previste dalla presente legge.
(Riapertura del procedimento disciplinare)
1. Il procedimento disciplinare può essere riaperto se il dipendente, al quale è stata irrogata la sanzione disciplinare, adduce nuove prove tali da far ritenere che possa essere dichiarato il proscioglimento dagli addebiti o irrogata una sanzione di minore gravità.
2. L'istanza per la riapertura del procedimento disciplinare è diretta all'organo che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, il quale, sulla base della relazione del soggetto responsabile di cui all'articolo 37, comma 3, dispone con proprio provvedimento la riapertura del procedimento, che si svolge secondo le modalità stabilite dalla presente legge; qualora non ritenga di disporre la riapertura del procedimento, provvede con provvedimento motivato.
3. L'istanza di riapertura non sospende l'esecuzione della sanzione, né i termini per la proposizione dei ricorsi; tuttavia, ove le circostanze lo consentano, l'organo competente di cui al comma 2 può disporre la sospensione degli effetti della sanzione già irrogata.
4. Nelle ipotesi di riapertura del procedimento disciplinare, al dipendente non può essere irrogata una sanzione più grave di quella già applicata. In caso di proscioglimento o di applicazione di una sanzione meno grave, devono essergli corrisposti, in tutto o in parte, gli assegni non percepiti, escluse le indennità o i compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario, salva la deduzione degli eventuali assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti, già percepiti.
(Riabilitazione)
1. La riabilitazione comporta l'estinzione della sanzione disciplinare e può essere disposta, fatti salvi tutti gli effetti prodotti, quando, nei confronti del dipendente, non vi sono procedimenti disciplinari pendenti o altre sanzioni comminate successivamente.
2. La riabilitazione è disposta nei casi in cui il dipendente abbia dimostrato meriti e capacità straordinari nell'esercizio delle sue funzioni o attività di particolare rilevanza e che non sia incorso negli ultimi due anni in ulteriori sanzioni disciplinari. È possibile applicare tale istituto anche in relazione ai dipendenti che non siano incorsi negli ultimi dieci anni in ulteriori sanzioni disciplinari.
3. L'istanza volta a ottenere la riabilitazione è presentata dal dipendente, tramite l'ufficio presso cui presta servizio, all'organo competente ai sensi dell'articolo 37, commi 1 e 2. La riabilitazione produce l'effetto dell'estinzione della sanzione e la relativa cancellazione dal fascicolo personale del dipendente.
4. L'organo competente ai sensi dell'articolo 37, commi 1 e 2, visti i precedenti di servizio del richiedente e acquisito il parere vincolante della Commissione regionale di disciplina, decide entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza.
5. La riabilitazione è adottata con provvedimento dall'organo competente ai sensi dell'articolo 37, commi 1 e 2.
6. In caso di accoglimento dell'istanza, le annotazioni relative alla sanzione irrogata sono cancellate dalla documentazione personale. La riabilitazione non opera retroattivamente ed esplica la sua efficacia con riguardo ai rapporti giuridici sorti dopo il provvedimento.
(Impugnazione)
1. Avverso i provvedimenti disciplinari previsti dalla presente sezione sono ammessi il ricorso giurisdizionale e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, secondo le disposizioni legislative vigenti in materia.
(Disposizioni transitorie inerenti ai procedimenti disciplinari già avviati)
1. I procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché i nuovi procedimenti relativi a infrazioni compiute prima di tale data, continuano a essere disciplinati secondo le disposizioni e le procedure vigenti alla data del loro avvio.
2. Alle infrazioni disciplinari, accertate ai sensi del comma 1, si applicano le sanzioni previste dalla presente legge, qualora più favorevoli.
(Disposizioni inerenti ai procedimenti disciplinari)
1. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, in materia di disciplina e di procedura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
2. Restano ferme le eventuali responsabilità civili, amministrative, penali e contabili nelle quali il dipendente sia incorso per i fatti contestati.
3. Le disposizioni riguardanti il procedimento disciplinare e le sanzioni sono portate a conoscenza dei dipendenti mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione.
CAPO VII
DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE
(Diritti e prerogative sindacali nelle sedi di servizio)
1. Per il personale del Corpo forestale, la libertà, l'attività, i diritti e le prerogative sindacali nelle sedi di servizio sono disciplinati e tutelati nelle forme previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), e dall'articolo 42 del d.lgs. 165/2001. I riferimenti all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), contenuti nell'articolo 42 del d.lgs. 165/2001, si intendono effettuati alla delegazione di parte pubblica di cui all'articolo 15quinquies, comma 7, della l.r. 22/2010, istituita presso la Presidenza della Regione.
2. In ragione dell'unicità del procedimento negoziale previsto, nell'ambito del comparto "Sicurezza e Soccorso Valle d'Aosta", per il personale appartenente al ruolo dei dirigenti e della tendenziale omogeneità dei rispettivi ordinamenti, i diritti e le prerogative sindacali sono riconosciuti al personale dirigente nelle medesime forme previste per il personale non dirigente.
(Diritti e doveri del personale del Corpo forestale)
1. I diritti e i doveri del personale del Corpo forestale sono disciplinati dalla presente legge e dagli accordi negoziali di cui all'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010.
2. Nei casi in cui non siano applicabili, ai sensi del comma 1, disposizioni di legge o comunque per gli aspetti non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti, i doveri del personale del Corpo forestale sono integrati e specificati dal Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Comandante del Corpo, previo parere obbligatorio della Commissione per la valutazione e la progressione in carriera di cui all'articolo 65.
3. La violazione dei doveri contenuti nel Codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.
4. Sull'applicazione delle disposizioni del Codice di comportamento vigila il Comandante del Corpo e l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
5. L'Amministrazione verifica annualmente lo stato di applicazione del Codice di comportamento e organizza attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione del medesimo Codice.
(Valutazione annuale del personale appartenente ai ruoli degli agenti, dei sovrintendenti e degli ispettori forestali)
1. Il personale appartenente ai ruoli degli agenti, dei sovrintendenti e degli ispettori forestali è valutato annualmente.
2. La valutazione di cui al comma 1, espressa mediante un giudizio sintetico complessivo sulla base dei risultati raggiunti, delle capacità dimostrate nell'espletamento degli incarichi assegnati, nonché del livello di rendimento raggiunto nello svolgimento degli stessi, è approvata dal Comandante del Corpo sulla base di una scheda valutativa, riepilogativa dell'attività svolta durante l'anno precedente, validata, per il personale assegnato alle stazioni forestali, dal comandante della stazione forestale di riferimento, che è tenuto a esprimere un proprio giudizio valutativo.
3. Il giudizio sintetico complessivo e finale è notificato a ciascun interessato entro trenta giorni dalla approvazione.
4. I contenuti della scheda valutativa di cui al comma 2, i parametri per la valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo da parte del comandante della stazione forestale e di quello finale da parte del Comandante del Corpo sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
5. Gli esiti delle valutazioni del personale di cui al comma 1 sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di personale e sono tenuti in considerazione per la progressione in carriera.
6. Qualora per uno o più anni non sia stata possibile la compilazione della scheda di valutazione, il Comandante del Corpo approva il giudizio complessivo sulla base degli elementi acquisiti.
(Valutazione annuale del personale appartenente al ruolo dei funzionari forestali e dei dirigenti)
1. L'Amministrazione regionale valuta annualmente le attività svolte dai dirigenti e dai funzionari forestali, nonché i rispettivi comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative a essi assegnate.
2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il personale interessato presenta, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
3. Entro il successivo 30 aprile, le Commissioni di cui all'articolo 65, commi 1 e 2, redigono, rispettivamente, le schede di valutazione dei funzionari forestali e dei dirigenti del Corpo.
4. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Comandante del Corpo approva il giudizio valutativo finale riguardante i funzionari forestali, sulla base della scheda di valutazione di cui al comma 3 inviata dalla Commissione di cui all'articolo 65, comma 1, attraverso l'attribuzione di un punteggio complessivo non superiore a cento, e lo trasmette ai competenti uffici del personale dell'Amministrazione regionale. Il giudizio valutativo finale riguardante i dirigenti è approvato, entro lo stesso termine, sulla base della scheda di valutazione inviata dalla Commissione di valutazione di cui all'articolo 65, comma 2, dal Segretario generale della Regione, che lo trasmette alla struttura regionale competente in materia di personale.
5. Il giudizio valutativo finale è notificato a ciascun interessato entro trenta giorni dall'approvazione.
6. I contenuti della relazione di cui al comma 2 e della scheda di valutazione connessa, le modalità della relativa compilazione e presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
7. L'esito della valutazione è tenuto in considerazione ai fini della progressione in carriera e dell'attribuzione annuale della retribuzione di risultato.
(Commissione per la valutazione e la progressione in carriera)
1. La Commissione per la valutazione e la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei funzionari forestali è composta dal Segretario generale della Regione, con funzioni di presidente, dal dirigente di primo livello competente in materia di personale dell'Amministrazione regionale e dal Comandante del Corpo.
2. La Commissione per la valutazione dei dirigenti è individuata nella Commissione indipendente di valutazione della performance, istituita presso la Presidenza della Regione ai sensi dell'articolo 36 della l.r. 22/2010, per la valutazione del personale dirigente dell'Amministrazione regionale.
3. La Commissione di cui al comma 1, nella cui composizione il Comandante del Corpo è sostituito dal dirigente di primo livello dell'assessorato competente in materia di risorse naturali, formula alla Giunta regionale la proposta di graduatoria di merito relativa ai funzionari forestali ammessi al concorso interno per il ruolo di dirigente, sulla base dei criteri di scrutinio determinati con deliberazione della Giunta regionale.
4. La Commissione di cui al comma 2 trasmette al Presidente della Regione la scheda di valutazione, sulla base della relazione inviata dal Comandante del Corpo sull'attività svolta nell'anno precedente.
(Verifica dei risultati e responsabilità dirigenziale)
1. La verifica dei risultati conseguiti dai dirigenti del Corpo, anche rispetto all'osservanza delle direttive impartite dall'organo di direzione politico-amministrativa competente, è effettuata dalla Commissione di valutazione di cui all'articolo 65, comma 2.
2. L'esito negativo della verifica di cui al comma 1, accertato con le modalità e le garanzie di cui all'articolo 29 della l.r. 22/2010, comporta, in base ai principi di proporzionalità e di gradualità, l'adozione di uno dei seguenti provvedimenti:
a) di decurtazione della retribuzione di posizione nella misura del 10 per cento per tutta la durata residua dell'incarico;
b) di temporanea esclusione dall'incarico dirigenziale per un periodo massimo di tre anni, durante i quali al dirigente escluso dall'incarico compete esclusivamente il trattamento economico stipendiale di base correlato alla qualifica rivestita;
c) di sospensione da ogni incarico per un periodo massimo di due anni, durante i quali al dirigente è riconosciuto il diritto al 50 per cento del trattamento economico stipendiale di base correlato alla qualifica rivestita.
3. Durante il periodo di esclusione dall'incarico di cui al comma 2, lettera b), l'Amministrazione può disporre il collocamento del dirigente presso strutture organizzative, anche non facenti parte del Corpo forestale, per attività di studio e di supporto tecnico o amministrativo.
4. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati dal dirigente di primo livello competente in materia di personale dell'Amministrazione regionale sulla base del conforme parere del Comitato dei garanti di cui all'articolo 29, comma 3, della l. r. 22/2010, nell'ambito del quale il dirigente eletto dai dirigenti di ruolo del comparto unico del pubblico impiego regionale è sostituito dal dirigente regionale di primo livello competente in materia di risorse naturali.
(Collocamento in disponibilità)
1. I dirigenti del Corpo forestale possono essere collocati in posizione di disponibilità per particolari esigenze di servizio, anche per lo svolgimento di incarichi particolari o a tempo determinato, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione.
2. Il dirigente può permanere nella posizione di disponibilità per un periodo non superiore al quinquennio, rinnovabile per una sola volta.
3. Il dirigente collocato in posizione di disponibilità non occupa temporaneamente il posto nel ruolo cui appartiene. Nel rispettivo ruolo è reso indisponibile un posto per il dirigente collocato in disponibilità.
4. Il trattamento economico da riconoscere al dirigente collocato in posizione di disponibilità ai sensi del presente articolo è definito mediante il procedimento negoziale di cui all'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010.
(Collocamento in disponibilità a domanda)
1. Il dirigente del Corpo forestale che ne faccia richiesta almeno trenta giorni prima dell'ultimo anno di servizio, è collocato in disponibilità ove ricorrano le particolari esigenze di servizio di cui all'articolo 67 e con le procedure ivi previste, purché abbia raggiunto una età anagrafica di non meno di un anno e di non più di tre anni inferiore a quella stabilita per il collocamento a riposo.
2. Il collocamento in disponibilità previsto dal presente articolo è effettuato assicurando l'invarianza della spesa.
(Trattamento economico)
1. Il trattamento economico omnicomprensivo della dirigenza del Corpo forestale si articola in una componente stipendiale di base, nonché in due componenti accessorie, la prima correlata alla posizione funzionale ricoperta, agli incarichi, alle responsabilità e ai rischi assunti, la seconda rivolta a remunerare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 remunera tutte le funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri di ufficio attribuite al personale appartenente al ruolo della dirigenza.
3. Il procedimento negoziale di cui all'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010 assicura, in relazione alla specificità degli incarichi dirigenziali del Corpo e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati del trattamento economico, secondo appositi parametri in tale sede definiti.
(Retribuzione di risultato)
1. La retribuzione di risultato è attribuita al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e dei funzionari forestali in base ai parametri definiti dall'accordo negoziale di cui all'articolo 15quinquies, comma 3, della l.r. 22/2010, tenuto conto della valutazione dei risultati conseguiti, effettuata annualmente dalle Commissioni di cui all'articolo 65, commi 1 e 2.
(Assicurazioni e tutela legale)
1. La tutela assicurativa del personale di ruolo contro gli infortuni occorsi in servizio e le infermità contratte per causa diretta di servizio è disciplinata dagli accordi negoziali di cui all'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010.
2. Nel caso di spostamenti per interventi urgenti, la polizza a copertura degli automezzi in dotazione al Corpo forestale prevede anche la garanzia per l'infortunio del conducente.
3. Il personale di ruolo è, inoltre, coperto da assicurazione di responsabilità civile verso terzi per gli eventuali danni causati in occasione dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2.
4. I massimali di copertura assicurativa per la responsabilità civile e la tutela legale sono adeguati al rischio dell'attività svolta dal personale del Corpo forestale e la copertura assicurativa è estesa a tutti gli ambiti d'intervento.
(Corsi di specializzazione e aggiornamento)
1. Al fine di assicurare l'acquisizione di conoscenze specialistiche e l'aggiornamento professionale degli appartenenti al Corpo forestale, l'Amministrazione regionale promuove la partecipazione e organizza, anche in collaborazione con altri enti, appositi corsi di formazione e di aggiornamento, la cui frequenza è obbligatoria.
2. L'attività di formatore o istruttore in specifici ambiti e materie può essere svolta anche da personale del Corpo forestale in possesso di adeguati titoli, qualifiche e competenze professionali, appositamente designato a tal fine dal Comandante con provvedimento motivato.
(Partecipazione ad attività sportive)
1. Il Corpo forestale promuove e partecipa alle attività agonistiche e tecnico-agonistiche attinenti allo svolgimento dei propri compiti, anche in collaborazione con altre amministrazioni, organi o enti con i quali stipula, allo scopo, apposite convenzioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1, può essere costituita una specifica associazione sportiva riservata ai componenti del Corpo forestale e può essere, altresì, autorizzato il distacco temporaneo, presso il centro sportivo di altri enti, di personale appartenente al Corpo forestale che abbia raggiunto adeguati livelli di preparazione in qualità di atleta o di allenatore; i relativi oneri retributivi, assicurativi e previdenziali restano a carico dell'amministrazione regionale.
3. Il personale distaccato è, in ogni caso, tenuto a frequentare annualmente appositi corsi di preparazione e aggiornamento professionale organizzati dal Corpo forestale, con le modalità e con le cadenze temporali stabilite dal Comandante del Corpo.
4. I criteri e le modalità attraverso le quali si attuano la partecipazione del personale forestale ad attività agonistiche, anche mediante il distacco presso i centri sportivi di altri Corpi di Polizia o di altri enti, sono definiti con deliberazione di Giunta regionale.
5. Il personale che partecipa, in qualità di atleta, tecnico e allenatore a manifestazioni sportive di alto livello nazionale e internazionale quali campionati italiani, continentali, campionati mondiali, giochi olimpici o manifestazioni analoghe in rappresentanza del Corpo forestale, è considerato in servizio per il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse.
(Attività di servizio e servizio sul territorio)
1. L'attività di servizio, svolta dal personale appartenente al Corpo forestale e assegnato alle stazioni forestali, è effettuata secondo le direttive impartite dal Comandante della stazione medesima, sulla base di quelle più generali dettate dal Comandante del Corpo.
2. Il servizio svolto sul territorio dal personale di cui al comma 1 deve essere assicurato in orario notturno e nei giorni festivi ed è prolungato, oltre il normale orario di lavoro, ogniqualvolta occorra concludere operazioni e interventi concernenti l'attività di servizio.
3. L'attività di servizio, svolta dal personale appartenente al Corpo forestale e assegnato agli uffici della sede centrale, è definita dal Comandante del Corpo in funzione delle esigenze di servizio.
(Continuità del servizio e reperibilità. Alloggi di servizio)
1. Per la particolare natura dei compiti attribuiti al Corpo forestale, l'attività di servizio del personale di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c) riveste carattere di continuità e deve esserne pertanto garantito lo svolgimento anche al di fuori del normale orario di lavoro, in casi di necessità e di urgenza.
2. L'efficienza e la tempestività nello svolgimento dell'attività di servizio è, altresì, garantita dall'obbligo della reperibilità, attuata mediante turnazione, nel rispetto dei criteri e delle modalità generali stabiliti dall'accordo negoziale di cui all'articolo 15quinquies, comma 3, della l.r. 22/2010.
3. Al fine di agevolare l'efficienza della continuità del servizio e di favorire il radicamento territoriale e il tempestivo intervento in caso di emergenze di protezione civile e di ordine pubblico del Corpo forestale, il personale di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c), assegnato alle stazioni forestali, deve stabilire la propria residenza nell'ambito della giurisdizione forestale di competenza e assumere il proprio domicilio presso gli appositi edifici, in concessione gratuita, di proprietà dell'amministrazione regionale.
(Uniforme e vestiario)
1. Il personale di cui all'articolo 10 è dotato, a cura e a spese dell'Amministrazione regionale, delle uniformi e degli altri capi di vestiario necessari all'espletamento dell'attività di servizio.
2. Il personale di cui all'articolo 10 ha l'obbligo di indossare l'uniforme durante il servizio; il personale di sesso femminile è comunque esonerato dal suddetto obbligo durante il periodo di gravidanza, fatta salva l'adozione di adeguati capi di vestiario. Eventuali deroghe possono essere previste con deliberazione della Giunta regionale su proposta del Comandante del Corpo.
3. L'uniforme è in dotazione esclusiva del personale in attività di servizio ed è restituita all'amministrazione regionale in caso di sostituzione o di cessazione dal servizio per qualunque motivo.
(Tesserino e distintivo di riconoscimento, armamento e equipaggiamento individuale)
1. Al personale di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c) e d), è rilasciato, all'atto dell'assunzione, un tesserino di riconoscimento personale, le cui caratteristiche sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, attestante l'appartenenza al Corpo forestale e la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria, nonché quella di agente di pubblica sicurezza.
2. Al personale di cui al comma 1 è, altresì, rilasciato un distintivo numerato attestante l'appartenenza al Corpo forestale con obbligo di esibizione durante l'espletamento dell'attività di servizio.
3. L'Amministrazione regionale fornisce in dotazione al personale di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c) e d), a propria cura e spese e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, l'armamento personale e di stazione, necessario all'espletamento dell'attività di servizio.
4. La dotazione, l'uso, la manutenzione e le modalità di consegna e di restituzione delle armi, in caso di sostituzione, di cessazione dal servizio per qualunque motivo e, temporaneamente, in caso di sospensione del rapporto di lavoro, sono disciplinate con il regolamento regionale di cui all'articolo 80.
5. Il personale appartenente al Corpo forestale è dotato, a cura e spese dell'Amministrazione regionale, di automezzi, di strumenti e di ogni altro materiale di equipaggiamento necessari all'espletamento dell'attività di servizio.
(Martello forestale)
1. Nelle stazioni forestali, il martello forestale è affidato al Comandante di stazione che ne autorizza all'uso il restante personale assegnato alla stazione, su delega e secondo le direttive del Comandante del Corpo.
2. Al Comandante del Corpo e a ogni stazione forestale è assegnato un martello forestale identificato con la sigla CFV e un numero progressivo.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
(Rinvio)
1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, al rapporto di lavoro e all'attività di servizio del personale appartenente al Corpo forestale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), si applicano le disposizioni vigenti per il restante personale del ruolo unico regionale.
(Regolamento di servizio del Corpo forestale della Valle d'Aosta)
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato, tramite regolamento regionale, il regolamento di servizio del Corpo forestale avente a oggetto, in particolare, la disciplina delle seguenti materie:
a) incompatibilità e autorizzazioni in deroga di cui all'articolo 53 del d.lgs. 165/2001;
b) attività di servizio e di servizio sul territorio, continuità del servizio;
c) reperibilità del personale;
d) alloggi di servizio ed eventuali deroghe all'obbligo di residenza nella giurisdizione forestale di competenza;
e) riconoscimenti al personale appartenente al Corpo forestale;
f) uniformi e vestiario;
g) equipaggiamento individuale, martello forestale e tesserino di riconoscimento;
h) armamento personale e di stazione, stemma e gonfalone.
(Disposizioni per il primo inquadramento nei ruoli del Corpo forestale della Valle d'Aosta)
1. Il personale con il profilo professionale di agente forestale è inquadrato nel ruolo degli agenti forestali e, in relazione agli anni di effettivo servizio, nelle seguenti qualifiche:
a) nella qualifica di agente forestale, il personale con il profilo di agente forestale che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio;
b) nella qualifica di agente scelto, il personale con il profilo di agente forestale, che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nel profilo;
c) nella qualifica di assistente, il personale con il profilo di agente forestale, che abbia maturato dieci anni di effettivo servizio nel profilo;
d) nella qualifica di assistente capo, il personale con il profilo di agente forestale, che abbia maturato quattordici anni di effettivo servizio nel profilo;
e) nella qualifica di assistente capo coordinatore, il personale con il profilo di agente forestale, che abbia maturato diciannove anni di effettivo servizio nel profilo.
2. Il personale con il profilo professionale di sovrintendente forestale è inquadrato nel ruolo dei sovrintendenti e, in relazione agli anni di effettivo servizio, nelle seguenti qualifiche:
a) nella qualifica di vice sovrintendente, il personale con il profilo di sovrintendente forestale con meno di quattro anni di anzianità di servizio nel profilo;
b) nella qualifica di sovrintendente, il personale con il profilo di sovrintendente forestale, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nel profilo;
c) nella qualifica di sovrintendente capo, il personale con il profilo di sovrintendente forestale, che abbia maturato nove anni di effettivo servizio nel profilo;
d) nella qualifica di sovrintendente capo coordinatore, il personale con il profilo di sovrintendente forestale, che abbia maturato quindici anni di effettivo servizio nel profilo.
3. Il personale con il profilo professionale di ispettore forestale è inquadrato nel ruolo degli ispettori e, in relazione agli anni di effettivo servizio, nelle seguenti qualifiche:
a) nella qualifica di vice ispettore, il personale con il profilo di ispettore forestale, che abbia maturato meno di due anni di effettivo servizio nel profilo;
b) nella qualifica di ispettore, il personale con il profilo di ispettore forestale, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nel profilo;
c) nella qualifica di ispettore capo, il personale con il profilo di ispettore forestale, che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nel profilo;
d) nella qualifica di ispettore superiore, il personale con il profilo di ispettore forestale, che abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nel profilo;
e) nella qualifica di sostituto commissario, il personale con il profilo di ispettore forestale, che abbia maturato ventiquattro anni di effettivo servizio nel profilo;
f) nella qualifica di sostituto commissario coordinatore, il personale con il profilo di ispettore forestale, che abbia maturato ventotto anni di effettivo servizio nel profilo.
4. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza o l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.
5. Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo forestale, a seguito delle promozioni alle qualifiche superiori per effetto del primo inquadramento previsto dal presente articolo, consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, compresi gli scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto delle promozioni o degli inquadramenti medesimi, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.
6. Al personale con profilo professionale di agente forestale inquadrato nelle qualifiche di cui al comma 1, già in possesso dell'attestazione della conoscenza della lingua francese o italiana, ai sensi dell'articolo 16 del r.r. 1/2013 per l'accesso alle qualifiche per le quali è richiesto il diploma di scuola media di secondo grado, è riconosciuta, a decorrere dalla data del primo inquadramento, l'indennità di bilinguismo nella misura prevista dagli accordi negoziali di cui all'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010 per il personale appartenente al ruolo di agente forestale.
7. Il personale con profilo professionale di agente forestale inquadrato nelle qualifiche di cui al comma 1 presente articolo, in possesso dell'attestazione della conoscenza della lingua francese o italiana, ai sensi dell'articolo 16 del r.r. 1/2013 per l'accesso alle qualifiche per le quali è richiesta la licenza di scuola media di primo grado, continua a percepire l'indennità di bilinguismo nella misura in godimento al momento del primo inquadramento. Al superamento della prova di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana al livello previsto per l'accesso alle qualifiche per le quali è richiesto il diploma di scuola media di secondo grado, è riconosciuta, a decorrere dal mese successivo il conseguimento dell'attestazione al livello superiore, l'indennità di bilinguismo nella misura prevista dagli accordi negoziali di cui all'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010 per il personale appartenente al ruolo di agente forestale.
(Disposizioni transitorie)
1. Fino all'adozione delle disposizioni normative e dei provvedimenti attuativi della presente legge nonché della stipulazione degli accordi negoziali di cui all'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010, non si procede all'inquadramento del personale nel nuovo ordinamento professionale ai sensi dell'articolo 81 e continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella l.r. 12/2002 e nel r.r. 2/2010, nonché le disposizioni contrattuali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge relative al rapporto di lavoro, in regime privatizzato, del personale appartenente al Corpo forestale.
2. Fino alla stipulazione degli accordi negoziali di cui all'articolo 15quinquies della l.r. 22/2010, ai fini dell'applicazione dei commi 6 e 7 dell'articolo 81 si applica la disciplina prevista dal Testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13 dicembre 2010.
3. Nelle more della copertura dei posti vacanti nel ruolo dei funzionari forestali, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), e dell'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 22, relative all'accesso al ruolo del dirigente, continuano a trovare applicazione le disposizioni concernenti gli incarichi dirigenziali di Comandante e, per le funzioni vicarie, di Vice-Comandante del Corpo forestale, di cui all'articolo 11, comma 1, della l.r. 22/2010 con i requisiti previsti dall'articolo 18 della medesima legge. Ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della l.r. 22/2010, si considera anche quella maturata nel ruolo degli ispettori forestali, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c). Gli incarichi di Comandante e Vice Comandante del Corpo forestale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino alla copertura dei posti vacanti nel ruolo dei funzionari forestali, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2027.
4. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni di armiere continuano a essere svolte, fino alla cessazione dal servizio, dal personale con profilo professionale di armiere e non si applica l'articolo 10, comma 8.
5. Gli agenti forestali già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, se non in possesso di una attestazione della conoscenza della lingua francese o italiana valida per l'accesso alle qualifiche per le quali è richiesto il diploma di scuola media di secondo grado, devono superare l'accertamento linguistico, alla prima sessione d'esame utile, ai fini della progressione al ruolo dei sovrintendenti forestali.
6. Le competenti strutture sono autorizzate a perfezionare nel corso degli anni 2026 e 2027 gli impegni di spesa a valere sulle prenotazioni già registrate a finanziamento del "Piano degli interventi ai sensi delle leggi regionali 44/1989 e 67/1992 per il triennio 2025/2027 del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale" approvato ai sensi della l.r. 12/2002.
(Abrogazioni)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 81, comma 1, sono abrogati:
a) la l.r. 12/2002;
b) i commi 2 e 3 dell'articolo 28 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1;
c) la legge regionale 24 maggio 2007, n. 9;
d) la legge regionale 4 agosto 2010, n. 30;
e) il r.r. 2/2010.
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 348.065 per l'anno 2026, in euro 501.202,50 per l'anno 2027 e in euro 518.840 a decorrere dal 2028.
2. L'onere di cui al comma 1 fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2026/2028:
a) nella Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione):
1) nel Titolo 1 (spese correnti) per euro 150.065 nel 2026, euro 300.202,50 nel 2027 e euro 317.840 nel 2028;
2) nel Titolo 2 (spese in conto capitale) per euro 8.000 nel 2026 e annui euro 11.000 nel 2027 e nel 2028.
b) nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (spese correnti) per annui euro 190.000 nel triennio 2026/2028.
3. L'onere complessivo di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio:
a) nella Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione):
1) nel Titolo 1 (spese correnti) per euro 150.065 nel 2026, euro 300.202,50 nel 2027 e euro 317.840 nel 2028;
2) nel Titolo 2 (spese in conto capitale) per euro 8.000 nel 2026 e annui euro 11.000 nel 2027 e nel 2028.
b) nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (spese correnti) per annui euro 190.000 nel triennio 2026/2028.
4. A decorrere dal 2029 l'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione nei medesimi Missione, Programma e Titolo e potrà essere rideterminato con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
ALLEGATO
Tabella A (articolo 10, comma 4).
Dotazione organica iniziale del personale appartenente ai ruoli del Corpo forestale della Valle d'Aosta.
