Legge regionale 10 giugno 1983, n. 56 - Testo storico

Legge regionale n. 56 del 10 06 1983

Bollettino ufficiale 7 7 1983 n. 17

Misure urgenti per la tutela dei beni culturali.

Art. 1

In tutti gli atti previsti dalle leggi dello Stato 29 giugno 1939, n. 1497 e primo giugno 1939 n. 1089, ad esclusione di quelli di cui al capo iv di quest’ultima per il quale la Regione provvede con apposita legge, il Ministro per i Beni culturali e ambientali è sostituito dal Presidente della Giunta regionale. I decreti di notifica sono emessi dal Presidente della Giunta, sentito l’Assessore competente.

Per gli atti per cui la legge prevede il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali o della Commissione provinciale di cui all’articolo 2 della legge dello Stato 29 giugno 1939 n. 1497, il Presidente della Giunta sente il parere della Commissione regionale per i beni culturali e ambientali di cui ai successivi artt. 2 e 4.

Art. 2

È istituita la Commissione regionale per i beni culturali e ambientali, che si compone:

- del Sovraintendente per i beni culturali e ambientali o suo delegato, con funzione di presidente;

- del dirigente dei sevizi culturali dell’Assessorato della Pubblica Istruzione o suo delegato;

- di dodici membri scelti tra esperti nei settori archeologico, architettonico, ambientale, storico-artistico, archivistico di cui almeno uno per settore.

La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti, ed è rinnovata all’inizio di ogni legislatura regionale. I poteri della Commissione sono prorogati fino al suo rinnovo.

Art. 3

La Commissione regionale per i beni culturali e ambientali esprime parere su ogni argomento riguardante la tutela, lo studio e la conservazione dei monumenti, degli scavi e degli oggetti di antichità, su richiesta della Sovraintendenza regionale ai beni culturali.

La Commissione può, di propria iniziativa, fare proposte per la conservazione dei monumenti, per l’esecuzione degli scavi, per lo studio di reperti o per eventuali acquisti di oggetti di antichità e d’arte e dar parere sulla scelta di istituti che collaborano alla ricerca archeologica.

I pareri e le proposte della Commissione sono da ritenersi consultivi.

Le prestazioni dei componenti della Commissione sono gratuite. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle riunioni.

Art. 4

La Commissione regionale per i beni culturali e ambientali è integrata, per il parere relativo ai provvedimenti di vincolo di cui alla legge dello Stato 29 giugno 1939, n. 1497, nonché per quanto previsto dall’articolo 6 della presente legge, dal Sindaco del Comune interessato.

Art. 5

La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per i beni culturali e ambientali, approva per ogni Comune l’elenco delle zone individuate come " aree di interesse archeologico " e " aree di interesse paesistico " corredate di planimetrie a base catastale in scala tra 1: 500 e 1: 5.000 e l’elenco degli " edifici monumentali " corredati di planimetrie catastali. Gli aggiornamenti di detti elenchi avvengono con analoga procedura.

I monumenti inclusi negli elenchi sono soggetti alla tutela prevista dalla legge dello Stato primo giugno 1939, n. 1089.

Sugli immobili compresi negli elenchi di cui al primo comma si applicano le disposizioni della presente legge dal giorno successivo a quello della relativa deliberazione della Giunta regionale. A tal fine la deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 63 della legge dello Stato 16 maggio 1978, n. 196 ed è inviata immediatamente al Sindaco del Comune interessato.

Gli elenchi di cui al primo comma costituiscono integrazione e, qualora in contrasto, variante al PRGC del Comune cui si riferiscono. In ordine a tali integrazioni e varianti, la Giunta regionale sente il parere del Comune interessato ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 16 marzo 1976, n. 12.

Gli elenchi anzidetti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione, parte seconda. La pubblicazione tiene luogo di notifica. Un estratto del Bollettino Ufficiale è affisso, per richiesta dell’Assessore regionale al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, all’albo del Comune interessato per tre mesi consecutivi. Entro i successivi trenta giorni i soggetti interessati possono presentare al Comune osservazioni e opposizioni nel merito, che il Comune trasmette, con il proprio parere, all’Assessore entro i successivi quindici giorni, per l’esame della Giunta. La Giunta, sentito il parere della Commissione per i Beni culturali e ambientali, decide motivatamente sulle opposizioni e, ove necessario, adotta i provvedimenti conseguenti in ordine agli elenchi. In seguito, gli elenchi sono trasmessi al Comune, che li inserisce nel PRGC.

Art. 6

Nelle aree archeologiche individuate ai sensi dell’articolo 5 è ammessa solamente l’esecuzione di opere dirette a proteggere e rendere accessibili al pubblico i reperti archeologici che debbano essere conservati " in situ ". Tali opere non sono soggette a limiti di volume, di superficie coperta, di altezza e possono essere costruite anche sui confini di proprietà, fermo restando quanto disposto dal codice civile in ordine a luci e vedute, senza arrecare pregiudizio alle proprietà confinanti in ordine ai veicoli di carattere urbanistico da rispettare.

La necessità di conservare " in situ " i reperti è stabilita con decreto dell’Assessore competente in materia, su conforme parere della Commissione di cui all’articolo 2.

Nel caso di rinvenimento fortuito di reperti archeologici in uno scavo edilizio eseguito in base a concessione rilasciata a norma di legge, il Sovraintendente ai Beni culturali e ambientali informa la Commissione. Questa può proporre all’Assessore di valutare l’opportunità di consentire l’esecuzione di tutto o parte del volume previsto dalla concessione edilizia, per limitare il danno al concessionario, qualora ciò sia compatibile con l’esigenza di protezione dei reperti stessi.

Qualora detta esigenza richieda il rifacimento totale o parziale del progetto, che risulti in contrasto con le norme urbanistico - edilizie, applicabili nel Comune, l’Assessore, su parere favorevole della Giunta, chiede al Sindaco di rilasciare concessione in deroga. Tale richiesta sostituisce il nullaosta regionale previsto dalla legislazione in materia di concessione in deroga.

Art. 7

Sul territorio regionale è vietato l’uso di rivelatori di metalli senza autorizzazione. Chiunque intenda farne uso deve richiedere al Presidente della Giunta regionale apposita autorizzazione specificandone il campo di applicazione.

Chiunque utilizzi rivelatori di metalli senza la relativa autorizzazione è passibile della sanzione amministrativa da Lire 50.000 a Lire 100.000 e del sequestro dell’apparecchiatura.

L’autorizzazione non può essere concessa in aree dichiarate di interesse archeologico, salvo che si tratti di attività finalizzate alla ricerca archeologica autorizzate dalla Sovraintendenza per i beni culturali e ambientali.

Sono incaricati della sorveglianza e dell’applicazione delle norme del presente articolo il personale della Sovraintendenza con mansioni non inferiori a quelle di concetto, gli ispettori onorari dei beni culturali, gli agenti del Corpo forestale valdostano, del Comitato regionale della caccia, del Consorzio regionale della pesca, gli organi di polizia locale e, su richiesta del Presidente della Giunta, gli organi di pubblica sicurezza.

Art. 8

Nei centri storici perimetrati ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14 e successive modificazioni e nelle zone A dei Comuni che abbiano adottato il Piano regolatore generale, le disposizioni di cui al quarto comma dell’articolo 2 della legge regionale sopracitata, come modificata dal 2° comma dell’articolo 2 della legge regionale 9 giugno 1981, n. 32, si applicano fino ad approvazione del PRGC.

Nei Comuni dotati di PRGC approvato, fino ad approvazione dell’elenco dei monumenti di cui all’articolo 5, sono soggetti alla tutela della legge dello Stato primo giugno 1939, n. 1089, gli edifici censiti come " monumento " e " documento " nei PRGC vigenti.

Nella parte di territorio del Comune di Aosta indicata nell’allegata planimetria, ogni opera interessante il sottosuolo o gli edifici evidenziati nella medesima deve essere preventivamente autorizzata dalla Sovraintendenza per i beni culturali e ambientali.

Art. 9

Per coadiuvare la Sovrintendenza per i beni culturali e ambientali nell’azione di tutela di beni culturali e ambientali è istituita la funzione dell’ispettore onorario.

L’ispettore onorario è nominato con decreto dell’Assessore, su proposta del Sovrintendente per i beni culturali, e resta in carica cinque anni.

Gli ispettori onorari fanno direttamente capo al Sovrintendente per i beni culturali e ambientali.

Essi sono tenuti:

- alla immediata segnalazione, seguita comunque da comunicazione scritta, di reperti da salvaguardare di cui, per qualunque motivo, possano essere venuti a conoscenza;

- alla redazione di una relazione annuale sull’attività svolta.

L’attività di ispettore onorario non è retribuita.

Il Sovraintendente può inoltre incaricare singoli ispettori della sorveglianza di cantieri o scaviprivati o delegarli alla partecipazione alle Commissioni edilizie comunali. Tali attività danno diritto al rimborso delle spese vive sostenute e documentate.

La nomina può essere revocata dall’Assessore, su proposta del Sovrintendente in caso di scarsa diligenza o, comunque, allorché l’opera dell’ispettore non si dimostri utile agli interessi dell’Amministrazione.

Art. 10

Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, previsti in annue L. 500.000 graveranno sul capitolo 46960 che si istituisce nella parte spesa del Bilancio della Regione per l’anno 1983 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

Alla copertura dell’onere si provvede: per l’anno 1983 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 46950; per gli anni 1984 e 1985 mediante utilizzo per L. 1.000.000 delle risorse disponibili già iscritte al programma 2.2.4.9. Musei - beni culturali e ambientali del bilancio pluriennale 1983/ 1985.

A decorrere dall’anno 1984 gli oneri necessari saranno determinati con le leggi di approvazione dei bilanci.

Art. 11

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 46950 Spese per restauri e per opere di manutenzione del patrimonio archeologico L. 500.000

Variazione in aumento:

Cap. 46960 (di nuova istituzione) Spese per rimborsi agli Ispettori onorari dei beni culturali e ambientali l. 500.000

Art. 12

La presente legge è dichiarata urgente ai semsi del 3° comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

TITOLO DEDOTTO

Pianta planimetrica del Comune di Aosta individuante le aree in cui opere interessanti il sottosuolo o gli edifici indicati sono soggette alla preventiva autorizzazione della Sovrintendenza per i beni culturali e ambientali