Legge regionale 2 febbraio 2026, n. 1 - Testo storico

Legge regionale 2 febbraio 2026, n. 1

Modificazioni alla legge regionale 17 dicembre 2018, n. 11 (Disciplina dello svolgimento delle prove di francese all'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione in Valle d'Aosta).

(B.U. del 3 febbraio 2026, n. 06)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca modificazioni alla legge regionale 17 dicembre 2018, n. 11 (Disciplina dello svolgimento delle prove di francese all'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione in Valle d'Aosta), allo scopo di coordinarla con le disposizioni in materia di esame di Stato, introdotte dal decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127 (Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164, con particolare riferimento alla composizione delle commissioni d'esame.

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 11/2018)

1. L'articolo 8 della l.r. 11/2018 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

(Commissioni d'esame)

1. Nelle commissioni d'esame della Regione è prevista la presenza di un docente di lingua francese, in sostituzione di uno dei membri afferenti alle discipline individuate annualmente dal Ministro dell'istruzione e del merito, fatta eccezione per gli indirizzi di studio in cui la lingua francese sia già contemplata tra tali discipline.

2. Con decreto dell'assessore regionale competente è individuata, per ciascun indirizzo di studio, la disciplina sostituita dalla lingua francese.".

Art. 3

(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni previste dall'articolo 8 della l.r. 11/2018, come sostituito dall'articolo 2, si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026.

Art. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi e alle disposizioni in essa contenute si fa fronte con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.