Legge regionale 10 giugno 1983, n. 54 - Testo storico

Legge regionale n. 54 del 10 06 1983

Bollettino ufficiale 4 7 1983 n. 16

Modificazioni della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 6, recante provvidenze dirette a favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle cooperative di produzione e lavoro, di trasporto, miste e loro consorzi.

Art. 1

L’articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 6, è così modificato:

"La Giunta regionale è autorizzata a concedere alle cooperative di produzione e lavoro, di trasporto e miste, nonché ai consorzi tra le medesime, contributi per le spese di avvio in misura pari al capitale sottoscritto, fino ad un massimo di cinquanta milioni per cooperativa.

Per l’ammissione dei contributi di cui al comma precedente, le cooperative devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere iscritte nel registro delle imprese e nel registro delle cooperative per la Regione Valle d’Aosta;

b) almeno il trenta per cento dei lavoratori operanti nell’arco dell’anno in ciascuna cooperativa devono rivestire la qualità di soci della cooperativa stessa;

c) avere sede e svolgere la propria attività prevalentemente nel territorio della Valle d’Aosta".

Art. 2

L’articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 6, è così modificato:

" I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altri benefici previsti da leggi statali o regionali, aventi per oggetto lo stesso intervento ".

Art. 3

L’articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 6, è modificato come segue:

" La concessione dei contributi previsti dalla presente legge è subordinata alla presentazione alla Giunta regionale, da parte del legale rappresentante della società di domanda corredata da idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3 e da una relazione indicante le presumibili spese d’avvio.

Nel caso in cui la domanda sia riconosciuta ammissibile a contributo, l’erogazione del contributo stesso è disposta con deliberazione della Giunta regionale.

Qualora la Cooperativa non abbia iniziato l’attività, senza giustificato motivo, entro un anno dalla erogazione del contributo, la Giunta regionale revocherà la concessione e la Cooperativa beneficiaria restituirà alla Regione il contributo stesso ".

Art. 4

È revocata, a decorrere dall’anno 1984, l’autorizzazione di spesa per lire 250 milioni disposta dall’articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 6 sul Capitolo 35725 del bilancio preventivo della Regione.

Art. 5

L’onere annuo previsto in L. 100.000.000 graverà sul capitolo 35720 del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1983 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede con l’autorizzazione di spesa già iscritta sul bilancio annuale e pluriennale per gli anni 1983/ 1985, in base alla legge regionale 30 gennaio 1981, n. 6.

Art. 6

Sono abrogati gli articoli 1, 2, 4, 5, 8, 9 e 10 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 6.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.