Legge regionale 23 dicembre 2025, n. 29 - Testo vigente
Legge regionale 23 dicembre 2025, n. 29
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2026/2028). Modificazioni di leggi regionali.
(B.U. del 30 dicembre 2025, n.66)
INDICE
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE
Art. 1 - Esenzione da tributi regionali
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
Art. 2 - Disposizioni in materia di personale regionale
Art. 3 - Disposizioni in materia di assunzioni per l'Amministrazione regionale
Art. 4 - Disposizioni in materia di personale per gli altri enti del comparto pubblico regionale
Art. 5 - Disposizioni in materia di reclutamento del personale del comparto unico regionale
Art. 6 - Disposizioni in materia di assunzioni di personale nell'Università della Valle d'Aosta
Art. 7 - Proroga delle disposizioni in materia di assunzioni di personale negli enti locali valdostani
CAPO III
FINANZA LOCALE
Art. 8 - Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale. Fondo rischi per i progetti PNRR degli enti locali
CAPO IV
INTERVENTI IN MATERIA DI SANITÀ E POLITICHE SOCIALI
Art. 9 - Ripiano del disavanzo pregresso dell'Azienda USL della Valle d'Aosta per l'anno 2024
Art. 10 - Disposizioni in materia di accertamento linguistico relative al personale sanitario e agli operatori socio -sanitari dell'Azienda USL. Modificazione alla legge regionale 17 gennaio 2023, n. 1
Art. 11 - Disposizioni in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Modificazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 34
Art. 12 - Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti
Art. 13 - Disposizioni relative ai trattamenti economici o normativi del personale dipendente dalla Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A.
CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E CULTURA
Art. 14 - Interventi di edilizia universitaria
Art. 15 - Intervento di manutenzione straordinaria dell'ex Priorato e centro Saint-Bénin di Aosta
CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIABILITA'
Art. 16 - Intervento di realizzazione nuovo ponte sulla strada regionale n. 47 per Cogne
CAPO VII
INTERVENTI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO
Art. 17 - Interventi in materia di politiche del lavoro
Art. 18 - Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale
CAPO VIII
INTERVENTI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Art. 19 - Complemento di sviluppo rurale regionale
CAPO IX
ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 20 - Disposizioni in materia di Pro loco
Art. 21 - Organizzazione del Servizio idrico integrato
Art. 22 - Interventi regionali a sostegno del volo amatoriale. Proroga dei termini. Modificazione alla legge regionale 31 luglio 2012, n. 24
CAPO X
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ E FINALI
Art. 23 - Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali
Art. 24 - Entrata in vigore
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE
(Esenzione da tributi regionali)
1. Per il periodo di imposta 2026, i soggetti con reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, fino a 15.000 euro, sono esentati dal pagamento dell'addizionale regionale all'IRPEF. Ai soggetti con reddito complessivo oltre 15.000 euro si applica l'aliquota ordinaria sull'intero imponibile.
2. L'onere, in termini di minore entrata, derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in annui euro 2.100.000 a valere sul Titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa), Tipologia 101 (Imposte tasse e proventi assimilati).
3. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2026, sono esentati dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sulle attività non commerciali, le università non statali gestite da enti pubblici e aventi sede legale e operativa nel territorio regionale.
4. L'onere, in termini di minore entrata, derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in annui euro 600.000 a valere sul Titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa), Tipologia 101 (Imposte tasse e proventi assimilati).
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
(Disposizioni in materia di personale regionale)
1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), la dotazione organica complessiva dell'Amministrazione regionale è determinata:
a) per il personale con qualifica di dirigente degli organici della Giunta e del Consiglio, ivi compreso quello i cui incarichi possono essere conferiti ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della l.r. 22/2010, nel limite delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'articolo 060 del Testo unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta, con esclusione del personale di cui agli articoli 8, comma 2, 9, comma 1, e 15 bis, comma 1, della l.r. 22/2010, di quello di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 15 marzo 2011, n. 6 (Istituzione dell'Avvocatura regionale) e di quello di cui all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3 (Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale));
b) per il personale appartenente alle categorie degli organici della Giunta e del Consiglio, dalla somma delle unità di personale in forza e quelle programmate sulla base dei piani triennali dei fabbisogni di personale, approvati dalla Giunta regionale nel rispetto dei limiti assunzionali di cui all'articolo 3;
c) per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle Istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione, dai posti individuati all'inizio di ciascun anno scolastico sulla base dei criteri per la formazione degli organici, stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, nel limite della dotazione organica massima complessiva di 400 unità;
d) per l'organico del Corpo forestale della Valle d'Aosta in 166 unità di personale, di cui 2 unità con qualifica di dirigente;
e) per l'organico del Corpo valdostano dei vigili del fuoco in 242 unità di personale, di cui 2 unità con qualifica di dirigente.
2. Per le finalità di cui all'articolo 6 della l.r. 22/2010, i limiti di spesa per la dotazione organica di cui al comma 1 per le assunzioni a tempo determinato, nel limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 5, per i segretari particolari, per gli addetti alle attività giornalistiche e di informazione della Giunta regionale e del Consiglio regionale e per il personale amministrato dall'ex Direzione Agenzia regionale del lavoro assunto con contratto di diritto privato, collocati al di fuori della dotazione organica, sono definiti in euro 150.061.531,80 per retribuzioni, indennità accessorie incluse quelle previste dall'articolo 1ter della l.r. 6/2011, quelle relative alle posizioni di particolare responsabilità di cui all'articolo 5, comma 5, della l.r. 22/2010 e quelle di cui al Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza di cui al comma 1, lettera a), oltre alle spese accessorie collegate alla spesa di personale e agli oneri di legge a carico del datore di lavoro, al netto dell'IRAP dovuta per legge.
3. Le risorse finanziarie destinate annualmente allo stanziamento per il Fondo unico aziendale del personale regionale e del personale dell'ex Direzione Agenzia regionale del lavoro e relativi oneri contributivi e IRAP, non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario, possono essere portate in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario successivo. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni per la riproposizione di tali importi nel bilancio dell'anno successivo.
4. I trasferimenti correnti ad amministrazioni locali a valere sul Fondo distacchi sindacali del personale, a decorrere dalla soppressione dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali (ARRS), non utilizzati al termine di ciascun esercizio finanziario, possono essere portati in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario successivo. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni per la riproposizione di tali importi nel bilancio dell'anno successivo.
5. La spesa relativa al rinnovo contrattuale per il triennio economico 2025/2027 del personale di cui al comma 1, del personale addetto stampa e collaboratore addetto stampa della Giunta regionale e del Consiglio regionale e del personale della ex Direzione Agenzia regionale del lavoro assunto con contratto di diritto privato è determinata complessivamente in euro 8.000.000 per l'anno 2026, in euro 12.200.000 per l'anno 2027 e in euro 16.500.000 per l'anno 2028 a valere sulla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti).
(Disposizioni in materia di assunzioni per l'Amministrazione regionale)
1. Per il triennio 2026/2028, l'Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unità di personale, comprese quelle di qualifica dirigenziale e quelle impiegate a tempo indeterminato presso l'assessorato competente in materia di agricoltura e risorse naturali ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 27 luglio 1989, n. 44 (Norme concernenti i cantieri forestali, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei relativi addetti), cessate dal servizio nell'anno precedente, oltre che, limitatamente al solo personale con qualifica dirigenziale, nell'anno 2024, e non sostituite e alle cessazioni programmate e a qualunque titolo intervenute per ciascun anno di riferimento del triennio. Le nuove assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo, che determinano la relativa sostituzione. Sono fatte salve le assunzioni di personale autorizzate negli atti di programmazione del fabbisogno, adottati nell'anno precedente a quello di riferimento, e non effettuate.
2. Al fine di consentire il regolare svolgimento dei compiti attribuiti alla Regione in materia di servizi antincendio e di organizzazione, funzionamento e disciplina del personale del Corpo forestale della Valle d'Aosta, resta escluso dall'ambito di applicazione dei limiti assunzionali di cui al comma 1 il reclutamento a tempo indeterminato del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e del personale appartenente all'organico del Corpo forestale della Valle d'Aosta limitatamente ai profili di agente forestale, sovrintendente forestale, ispettore forestale, funzionario forestale e armiere, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e).
3. Al fine di consentire il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione resta escluso dall'ambito di applicazione dei limiti assunzionali di cui al comma 1 il reclutamento a tempo indeterminato del personale ATAR, nel limite della dotazione organica di cui all'articolo 2 comma 1, lettera c).
4. I limiti assunzionali di cui al comma 1 sono derogati, inoltre, anche per l'assunzione della dotazione minima obbligatoria di personale da destinare all'ufficio servizi fitosanitari per gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 (Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625). A tali fini è consentito l'attingimento dalle graduatorie in corso di validità di concorsi per il reclutamento di istruttori tecnici in ambito fitosanitario banditi ed espletati da enti appartenenti ad altri comparti del pubblico impiego, previa convenzione con gli stessi e previo superamento, fatti salvi i casi di esonero, dell'accertamento della conoscenza della lingua francese da parte dei candidati eventualmente interessati all'assunzione alle dipendenze dell'Amministrazione regionale.
5. Per il triennio 2026/2028, l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare forme di lavoro flessibile nel limite dell'importo di euro 2.900.000 a valere sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 10 (Risorse umane), Titolo 1 (Spese correnti).
6. Al fine di non disperdere e di valorizzare le professionalità acquisite dal personale assunto, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, mediante le procedure selettive pubbliche bandite per il rafforzamento amministrativo delle strutture organizzative regionali impegnate nell'attuazione dei progetti finanziati con risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e sul Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 32 (Legge di stabilità per il triennio 2023/2025), la Regione può procedere, entro il 31 dicembre 2026, alla stabilizzazione del medesimo personale in servizio alla data di pubblicazione dell'avviso di selezione. La stabilizzazione avviene previo colloquio selettivo, secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale. Al colloquio selettivo è ammesso il personale che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, che abbia conseguito una valutazione positiva, con un punteggio, nelle ultime due annualità, di almeno 80/100 e che abbia già sostenuto la prova preliminare di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana. Le assunzioni a tempo indeterminato sono effettuate, mediante scorrimento della graduatoria di merito esitata dal colloquio selettivo, nel rispetto delle facoltà assunzionali della Regione per l'anno 2026 e nel limite del 50 per cento dei fabbisogni di personale di categoria D con profilo professionale di istruttore amministrativo o responsabile amministrativo-contabile, e di categoria C posizione economica C2, con profilo professionale di assistente amministrativo-contabile, approvati per il triennio 2026/2028, con riferimento all'annualità 2026. Il personale assunto è destinato prioritariamente alle strutture organizzative presso le quali i vincitori della selezione prestano o abbiano prestato servizio a tempo determinato e alle strutture organizzative cui sono assegnati compiti di programmazione, gestione, monitoraggio, controllo, rendicontazione o altri compiti comunque riferiti alle azioni e agli interventi cofinanziati da fondi europei o statali.
(Disposizioni in materia di personale per gli altri enti del comparto pubblico regionale)
1. Per il triennio 2026/2028 gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010, diversi dall'Amministrazione regionale e dagli enti locali, sono autorizzati a effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unità di personale, anche di qualifica dirigenziale, cessate dal servizio nell'anno precedente e non sostituite e alle cessazioni programmate e a qualunque titolo intervenute per ciascun anno di riferimento, fermo restando che le nuove assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo, che determinano la relativa sostituzione. Sono fatte salve le assunzioni di personale autorizzate dai piani di programmazione del fabbisogno di personale, adottati nell'anno precedente a quello di riferimento e non effettuate.
2. Per il triennio 2026/2028, gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010, diversi dall'Amministrazione regionale e dagli enti locali, sono autorizzati a utilizzare forme di lavoro flessibile nei limiti degli stanziamenti di bilancio relativi alla spesa per il personale e per le sole finalità consentite dalla normativa vigente.
(Disposizioni in materia di reclutamento del personale del comparto unico regionale)
1. I commi 8 e 9 dell'articolo 11 della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 32 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2023/2025), continuano a trovare applicazione anche per gli anni 2026 e 2027.
(Disposizioni in materia di assunzioni di personale nell'Università della Valle d'Aosta)
1. Per il triennio 2026/2028, in attuazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 settembre 2000, n. 282 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di potestà legislativa regionale inerente il finanziamento dell'università e l'edilizia universitaria), e dell'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), al reclutamento del personale tecnico amministrativo dell'Università della Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di contenimento e di controllo della spesa approvate dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio della Commissione permanente di coordinamento Regione - Università, nell'ambito delle risorse finanziarie a disposizione dell'Ateneo.
(Proroga delle disposizioni in materia di assunzioni di personale negli enti locali valdostani)
1. Per l'anno 2026, per i Comuni valdostani continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 12 della l.r. 32/2022 e per le Unités des Communes valdôtaines e il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino Imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2024/2026).
CAPO III
FINANZA LOCALE
(Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale. Fondo rischi per i progetti PNRR degli enti locali)
1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli interventi in materia di finanza locale è determinato, in deroga all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), in euro 292.295.136,48 per l'anno 2026, di cui euro 41.428.727,57 già impegnati in anni precedenti e differiti per esigibilità o già accertati in anni precedenti, non impegnati, e riproposti.
2. Per l'anno 2026, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite e destinate con le modalità di cui ai commi 3 e 4, anche in deroga alla l.r. 48/1995.
3. Per l'anno 2026, la somma di cui al comma 1 è ripartita nel modo seguente:
a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della l.r. 48/1995, euro 91.524.843,20 (Programma 18.01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali - Parz.);
b) interventi per programmi di investimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della l.r. 48/1995, euro 291.845,17, differiti nell'anno 2026, per il completamento del programma del Fondo per speciali programmi di investimento (FoSPI) 2007/2009 di cui al capo II del titolo IV della l.r. 48/1995 (Programma 9.04 - Servizio idrico integrato - Parz.);
c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della l.r. 48/1995, euro 186.478.448,11, di cui euro 41.136.882,40 differiti o riproposti nell'anno 2026, ripartiti e autorizzati nelle misure indicate nell'allegato 2, ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 48/1995;
d) trasferimenti finanziari straordinari correnti a favore dei Comuni, per un importo di euro 12.000.000, e delle Unités des Communes valdôtaines, per un importo di euro 500.000, per un totale di euro 12.500.000, a copertura dell'incremento delle spese correnti, ivi comprese quella di personale, autorizzati, ripartiti e liquidati ai sensi degli articoli 38 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 12 (Secondo provvedimento di assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2023. Variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2023/2025) e 13 l.r. 25/2023, a valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (Spese correnti);
e) trasferimento finanziario straordinario corrente a favore del Comune di Aosta, per un importo di euro 1.500.000, per fronteggiare gli ulteriori oneri derivanti dalla gestione degli interventi, di cui il Comune è soggetto attuatore, realizzati e finanziati a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché l'aumento delle spese correnti per la gestione ordinaria dei servizi a vantaggio dell'intera collettività valdostana, autorizzato e liquidato ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 8 novembre 2024, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale. Modificazioni alle leggi regionali 7 dicembre 1998, n. 54, 2 agosto 2023, n. 12, e 19 dicembre 2023, n. 25), a valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (Spese correnti).
4. Per l'anno 2026, le risorse finanziarie di cui al comma 3, lettera a), sono destinate:
a) per euro 4.441.529 al finanziamento dei Comuni, ripartiti con le modalità di cui articolo 6, comma 2bis, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41 (Legge finanziaria per gli anni 1998/2000);
b) per euro 83.083.471 al finanziamento dei Comuni;
c) per euro 2.000.000 al finanziamento delle Unités des Communes valdôtaines;
d) per euro 1.999.843,20, per il reintegro ai Comuni del minor gettito relativo alla soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 giugno 2012, n. 19 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2012/2014).
5. Per l'anno 2026, in deroga a quanto previsto dall'allegato A alla l.r. 48/1995, nella formula per la determinazione dei trasferimenti di cui al comma 4, lettera b), il gettito cui fare riferimento è rappresentato da quello dell'imposta municipale propria, determinato con le modalità stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 11, comma 2, della l.r. 48/1995, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL).
6. La liquidazione ai Comuni delle risorse di cui al comma 4, lettera a), è disposta, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno.
7. La liquidazione ai Comuni delle risorse di cui al comma 4, lettera b), è disposta, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, con le seguenti modalità, tenuto conto che, se gli enti locali effettuano le comunicazioni richieste oltre i termini previsti, le liquidazioni sono effettuate successivamente all'intervenuto adempimento:
a) un primo acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 marzo;
b) un secondo acconto, fino al 30 per cento, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione;
c) un ulteriore acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 agosto, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del rendiconto della gestione;
d) il saldo, entro il 31 ottobre, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del provvedimento relativo alla verifica del permanere degli equilibri di bilancio.
8. La liquidazione alle Unités des Communes valdôtaines delle risorse di cui al comma 4, lettera c) è disposta, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione. Se gli enti effettuano la comunicazione richiesta oltre il termine previsto, le liquidazioni sono effettuate successivamente all'intervenuto adempimento.
9. Salvo quanto previsto dalla presente legge, gli enti locali assumono a proprio carico gli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nell'allegato 2 per la parte eccedente gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione.
10. Per l'anno 2026, in deroga alla l.r. 48/1995, le risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale possono essere rimodulate, con deliberazione della Giunta regionale, nell'ambito del medesimo Programma in caso di motivata necessità e urgenza mediante variazioni approvate ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
11. Per l'anno 2026, in relazione alla competenza della Regione in materia di ordinamento degli enti locali e di finanza locale ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b), e 3, comma 1, lettera f), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) e del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali), è istituito un fondo rischi, per un importo di euro 5 milioni, a copertura del potenziale rischio derivante da eventuali rideterminazioni in riduzione dei finanziamenti dei progetti a valere sulle risorse del PNRR, di cui gli enti locali della Valle d'Aosta sono soggetti attuatori; le modalità di utilizzo delle risorse del fondo sono determinate, all'occorrenza, con apposite disposizioni di legge regionale.
CAPO IV
INTERVENTI IN MATERIA DI SANITÀ E POLITICHE SOCIALI
(Ripiano del disavanzo pregresso dell'Azienda USL della Valle d'Aosta per l'anno 2024)
1. La Regione provvede alla copertura di una quota del disavanzo di gestione registrato dall'Azienda USL della Valle d'Aosta nell'esercizio 2024 e risultante dal bilancio di esercizio della medesima Azienda, adottato con deliberazione del Direttore generale n. 205 in data 30 aprile 2025, secondo quanto disposto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per euro 94.222 a valere sulla Missione 13, Programma 04 (Servizio sanitario regionale - Ripiano di disavanzi sanitari relativi ad anni pregressi), Titolo 1 (Spese correnti).
2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 94.222 per l'anno 2026 e il suo finanziamento è ricompreso nell'autorizzazione prevista dall'articolo 12, comma 1, lettera c).
(Disposizioni in materia di accertamento linguistico relative al personale sanitario e agli operatori socio -sanitari dell'Azienda USL. Modificazione alla legge regionale 17 gennaio 2023, n. 1)
1. Al fine di continuare ad assicurare, mediante il reperimento di professionalità adeguate sotto il profilo quantitativo e qualitativo, le prestazioni sanitarie e le attività previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA), al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 2023, n. 1 (Disposizioni organizzative temporanee e urgenti in materia di reclutamento di personale da parte dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e ulteriori disposizioni urgenti in materia di organizzazione del sistema sanitario regionale e di formazione in ambito sanitario. Modificazioni alle leggi regionali 25 gennaio 2000, n. 5, 31 luglio 2017, n. 11 e 13 luglio 2020, n. 8), le parole "in via sperimentale e temporanea per il triennio 2023/2025" sono sostituite dalle seguenti parole "in via sperimentale e temporanea per il periodo 2023/2028".
2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi e alle disposizioni in essa contenute si fa fronte con le risorse già trasferite all'Azienda USL della Valle d'Aosta, non interamente spese e accantonate dalla medesima nel proprio bilancio.
(Disposizioni in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Modificazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 34)
1. Alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 34 (Disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, trasformate ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006). Abrogazione della legge regionale 12 luglio 1996, n. 18), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 dell'articolo 11, le parole: "30 novembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre";
b) il comma 5 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:
"5. L'ammontare dei contributi annuali di cui al comma 4 è calcolato sulla base dei costi risultanti dal bilancio di previsione dell'azienda dell'anno di riferimento ed è determinato con deliberazione della Giunta regionale, salvo conguaglio da effettuarsi nell'anno successivo sulla base dei costi risultanti dal bilancio di esercizio, e comunque nei limiti degli importi previsti dalla predetta deliberazione. L'azienda, entro il 30 settembre di ogni anno, presenta alle competenti strutture regionali una stima previsionale dei costi relativi all'anno successivo al fine della programmazione regionale.".
2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi e alle disposizioni in essa contenute si fa fronte con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
(Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti)
1. La spesa sanitaria di parte corrente oggetto di trasferimento annuale all'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL) è determinata, per il triennio 2026/2028, in euro 345.230.915,69 per l'anno 2026, in euro 344.942.693,69 per l'anno 2027 e in euro 329.142.693,69 per l'anno 2028 ed è così ripartita:
a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio;
b) spesa sanitaria corrente aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA;
c) ripiano del disavanzo pregresso dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
d) ulteriori spese in materia sanitaria.
2. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera a), è determinato per il triennio 2026/2028, in euro 327.828.693,69 per l'anno 2026, in euro 327.734.693,69 per l'anno 2027 e in euro 324.534.693,69 per l'anno 2028 a valere sulla Missione 13, Programma 01 (Servizio sanitario regionale Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), Titolo 1 (Spese correnti) di cui:
a) euro 5.646.585 per ciascun anno del triennio 2026/2028, destinati in via esclusiva e vincolata al finanziamento da parte dell'Azienda USL degli accantonamenti per gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il personale dipendente e convenzionato;
b) euro 27.000.000 per ciascun anno del triennio 2026/2028, quale finanziamento della mobilità programmata passiva per l'esercizio, compresi gli oneri di mobilità sanitaria;
c) euro 5.600.000 per ciascun anno del triennio 2026/2028, quale importo massimo delle risorse destinate al riconoscimento dei miglioramenti economici previsti per il personale in regime di convenzione con il Servizio sanitario regionale, come disposto dagli accordi collettivi nazionali e dagli accordi integrativi regionali ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024);
d) euro 1.500.000 per ciascun anno del triennio 2026/2028, a incremento delle risorse di cui alla lettera c) e ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della l.r. 35/2021, come rideterminati dalla presente legge, destinati al riconoscimento di incentivi volti allo sviluppo, alla riorganizzazione e al potenziamento dell'assistenza territoriale in Valle d'Aosta secondo quanto stabilito dalla programmazione regionale;
e) euro 535.000 per ciascun anno del triennio 2026/2028, quale finanziamento per l'incremento dei fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria, ai sensi dell'articolo 1, commi 435 e 435-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020);
f) euro 3.200.000 per l'anno 2026 e per l'anno 2027 destinati alle risorse aggiuntive regionali (RAR) per il personale dipendente dell'Azienda USL della Valle d'Aosta di cui all'articolo 4 della legge regionale 29 luglio 2024, n. 12 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2024/2026. Modificazioni di leggi regionali).
3. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera b), è determinato in euro 2.500.000 per ciascun anno del triennio 2026/2028 a valere sulla Missione 13, Programma 02 (Servizio sanitario regionale Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA), Titolo 1 (Spese correnti).
4. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera c), destinato alla copertura di una quota del disavanzo pregresso dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, è determinato complessivamente in euro 94.222 per l'anno 2026 a valere sulla Missione 13, Programma 04 (Servizio sanitario regionale - Ripiano di disavanzi sanitari relativi ad anni pregressi), Titolo 1 (Spese correnti), come autorizzato dall'articolo 9.
5. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera d), è determinato complessivamente in euro 14.808.000 per l'anno 2026, in euro 14.708.000 per l'anno 2027 e in euro 2.108.000 per l'anno 2028 a valere sulla Missione 13, Programma 07 (Servizio sanitario regionale Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 1 (Spese correnti) di cui:
a) euro 800.000 per ciascun anno del triennio 2026/2028, destinato in via esclusiva e vincolata al finanziamento da parte dell'Azienda USL degli oneri derivanti dalla corresponsione delle borse di studio, ordinarie e aggiuntive, ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 31 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37, e 30 gennaio 1998, n. 6). Tale finanziamento è definito con deliberazione della Giunta regionale ai sensi della l.r. 11/2017;
b) euro 9.300.000 per l'anno 2026 e 2027, destinati all'indennità sanitaria temporanea di cui all'articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2022, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione del Servizio sanitario regionale. Modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35);
c) euro 3.300.000 per l'anno 2026 e 2027, destinati all'indennità sanitaria temporanea per il personale sanitario anche a tempo parziale di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 2023, n. 27 (Disposizioni organizzative straordinarie, urgenti e temporanee per assicurare la regolare erogazione e la qualità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel sistema sanitario regionale e altre disposizioni urgenti in materia di sanità);
d) euro 1.300.000 per ciascun anno del triennio 2026/2028, destinati al finanziamento dei costi di esercizio ordinario dell'Azienda di pubblici servizi alla persona Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz, di cui alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 34 (Disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, trasformate ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006). Abrogazione della legge regionale 12 luglio 1996, n. 18), autorizzati annualmente nell'allegato 1.
6. A integrazione dei trasferimenti di cui ai commi 1 e 2, la Regione trasferisce all'Azienda USL le somme introitate a titolo di pay-back derivanti dal recupero di somme a carico delle aziende farmaceutiche, stimate in euro 2.600.000 per ciascun anno del triennio 2026/2028.
7. La Regione può trasferire all'Azienda USL le somme versate dallo Stato, da enti o da aziende in attuazione di disposizioni statali finalizzate al contenimento della spesa sanitaria o al finanziamento di specifiche iniziative e attività. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sanità, di concerto con l'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio. L'Azienda USL è tenuta a rispettare i vincoli di destinazione, di gestione e di rendicontazione stabiliti dalle disposizioni statali in merito alle somme versate dallo Stato.
8. Al fine di assicurare la corretta e appropriata allocazione delle risorse nel limite del finanziamento di cui al comma 1, la Giunta regionale, con propria deliberazione, impartisce direttive all'Azienda USL in ordine alle specifiche misure da adottare per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di personale a qualsivoglia titolo impiegato nell'Azienda USL, ivi compreso quello convenzionato, nonché per il contenimento della spesa sanitaria di parte corrente.
9. La spesa per investimenti in ambito sanitario da trasferire all'Azienda USL della Valle d'Aosta è determinata, al netto degli importi differiti, in euro 6.650.000 per ciascun anno del triennio 2026/2028 a valere sulla Missione 13, Programma 05 (Servizio sanitario regionale Investimenti sanitari), Titolo 2 (Spese in conto capitale).
10. L'autorizzazione di spesa per la progettazione e la realizzazione del Presidio unico ospedaliero regionale per acuti in Aosta "Umberto Parini" e le infrastrutture ad esso collegate e per il funzionamento della Société Infrastructures Valdôtaines S.r.l. (SIV S.r.L.), prevista complessivamente in euro 185.625.000, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge regionale 24 aprile 2019, n. 4 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali), all'articolo 48 della legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 (Secondo provvedimento di assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2021 e di variazione al bilancio di previsione per il triennio 2021/2023), e all'articolo 5 della legge regionale 25 maggio 2023, n. 7 (Primo assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2023/2025), è incrementata fino al 2030 di euro 2.825.697,28 di cui:
a) per l'anno 2026 euro 486.410;
b) per l'anno 2027 euro 500.000;
c) per l'anno 2028 euro 500.000.
Le quote per gli anni 2029 e 2030 sono determinate, nei limiti dell'autorizzazione di spesa complessiva, con legge di stabilità regionale, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
L'onere derivante dall'applicazione del presente comma fa carico sul bilancio di previsione per il triennio 2026/2028 e sui futuri bilanci sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 05 (Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari), Titolo 2 (Spese in conto capitale). L'onere per gli anni 2029 e 2030 trova copertura nell'ambito della quota consolidata del margine corrente, come quantificata nella nota integrativa al bilancio di previsione 2026/2028, ai sensi del punto 5.3.6 dell'Allegato 4/2 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria) al d.lgs. 118/2011.
11. In relazione alla eventuale necessità di rimodulazione del finanziamento della spesa sanitaria di cui al comma 2, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sanità di concerto con l'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio all'interno del programma 13.01 (Servizio sanitario regionale Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), Titolo 1 (Spese correnti).
12. In relazione alla eventuale necessità di rimodulazione del finanziamento della spesa sanitaria di cui al comma 5, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sanità di concerto con l'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio all'interno della Missione 13, Programma 07 (Servizio sanitario regionale Ulteriori spese in materia sanitaria).
13. A decorrere dall'anno 2026, il comma 2, lettera i), dell'articolo 24 della l.r. 29/2024 cessa di trovare applicazione ed il relativo finanziamento confluisce nell'ambito della spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui al comma 1, lettera a), e viene destinato all'aggiornamento delle tariffe dei servizi socio-sanitari erogati da soggetti privati accreditati, nell'ambito degli accordi contrattuali di cui all'articolo 39 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio- sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio- sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione).
(Disposizioni relative ai trattamenti economici o normativi del personale dipendente dalla Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A.)
1. Per gli anni 2026 e 2027, la Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. è autorizzata a concertare con le organizzazioni sindacali di categoria trattamenti economici o normativi integrativi volti al miglioramento dei servizi resi all'Amministrazione regionale in favore dei dipendenti della richiamata società impiegati nelle attività di assistenza a favore di individui, comunità e famiglie allo scopo di prevenire e risolvere situazioni di bisogno e di favorire la piena autonomia, attivando relazioni di aiuto personale e sociale oltre che organizzando e promuovendo prestazioni e servizi, entro un limite massimo di spesa aggiuntiva annua di euro 450.000.
2. Per gli anni 2026 e 2027, la Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. è autorizzata a concertare con le organizzazioni sindacali di categoria trattamenti economici o normativi integrativi volti al miglioramento dei servizi resi all'Amministrazione regionale in favore dei dipendenti della richiamata società impiegati nell' assistenza e il sostegno alle persone affette da patologie fisiche o psicologiche, ai disabili e agli anziani entro un limite massimo di spesa aggiuntiva annua di euro 50.000.
3. Per gli anni 2026 e 2027, la Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. è autorizzata a concertare con le organizzazioni sindacali di categoria trattamenti economici o normativi integrativi volti al miglioramento del servizio di controllo, coordinamento, gestione e formazione del personale, nei limiti delle risorse disponibili sul Bilancio della Società stessa e, comunque, entro un limite massimo di spesa annua di 40.000 euro.
4. La maggiore spesa per la sottoscrizione dei contratti di servizio con la Società di servizi S.p.A., conseguenti agli aggiornamenti contrattuali di cui al comma 1, è determinata in euro 422.000 per ciascun anno del biennio 2026/2027 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 05 (Interventi per le famiglie), Titolo 1 (Spese correnti) e in euro 28.000 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 02 (Interventi per la disabilità), Titolo 1 (Spese correnti).
5. La maggiore spesa per la sottoscrizione dei contratti di servizio con la Società di servizi S.p.A., conseguenti agli aggiornamenti contrattuali di cui al comma 2, è determinata in euro 50.000 per ciascun anno del biennio 2026/2027 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 02 (Interventi per la Disabilità), Titolo 1 (Spese correnti).
CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E CULTURA
(Interventi di edilizia universitaria)
1. L'autorizzazione di spesa per gli interventi di investimento in ambito di edilizia universitaria, determinata dall'articolo 27 della l.r. 29/2024 in euro 1.220.000 per l'anno 2026 e in euro 1.600.000 per l'anno 2027, è rimodulata, nei limiti complessivi della spesa autorizzata nel medesimo articolo, per il triennio 2026/2028, nel modo seguente:
a) per l'anno 2026 euro 1.020.000;
b) per l'anno 2027 euro 600.000;
c) per l'anno 2028 euro 1.200.000.
2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 04 (Istruzione universitaria), Titolo 02 (Spese in conto capitale).
(Intervento di manutenzione straordinaria dell'ex Priorato e centro Saint-Bénin di Aosta)
1. L'autorizzazione per il finanziamento dell'intervento di manutenzione straordinaria dell'ex Priorato e Centro Saint-Bénin, di proprietà dell'Antica fondazione Collège aux études Saint-Bénin, amministrato dal Comune di Aosta, e concesso in uso alla Regione, con vincolo perpetuo di destinazione a favore di attività didattiche, educative, amministrative e di servizio all'utenza, al fine di destinarlo a servizi convittuali e assistenziali ausiliari all'istruzione, determinata dall'articolo 28 della l.r. 29/2024 in euro 11.242.000 per il triennio 2026/2028 è rimodulata, nei limiti complessivi della spesa autorizzata nel medesimo articolo, nel modo seguente:
a) per l'anno 2026 euro 1.799.000,00;
b) per l'anno 2027 euro 4.044.000,00;
c) per l'anno 2028 euro 5.399.000,00.
2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sul bilancio di previsione per il triennio 2026/2028 sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 06 (Servizi ausiliari all'istruzione), Titolo 02 (Spese in conto capitale).
CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIABILITA'
(Intervento di realizzazione nuovo ponte sulla strada regionale n. 47 per Cogne)
1. A seguito dell'incremento dei costi dei materiali utilizzati nell'ambito dei lavori di rifacimento del ponte della strada regionale n. 47 di Cogne, situato in Loc. Chevril nel Comune di Aymavilles, è autorizzata, per l'anno 2026, la maggiore spesa di euro 400.000.
2. L'onere derivante dal presente articolo fa carico sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 2 (Spese in conto capitale).
CAPO VII
INTERVENTI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO
(Interventi in materia di politiche del lavoro)
1. La spesa per gli interventi previsti dalla legge regionale 16 luglio 2024, n. 11 (Disciplina dell'organizzazione dei servizi al lavoro e del sistema della formazione professionale nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), è determinata, per il triennio 2026/2028, in complessivi euro 17.449.193 di cui:
a) euro 8.585.400 di Titolo 1 (spesa corrente) a valere su risorse regionali annualmente così suddivise:
1) per l'anno 2026 euro 2.995.400;
2) per l'anno 2027 euro 2.797.000;
3) per l'anno 2028 euro 2.793.000;
Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali), sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 05 (Istruzione tecnica superiore), Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) e sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale): Programma 01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro), Programma 02 (Formazione professionale), Programma 03 (Sostegno all'occupazione).
b) euro 8.363.793 di Titolo 1 (spesa corrente) a valere su risorse di finanza locale autorizzate annualmente nell'allegato 2 e così suddivise:
1) per l'anno 2026 euro 2.793.943;
2) per l'anno 2027 euro 2.818.895;
3) per l'anno 2028 euro 2.750.955;
Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 03 (Sostegno all'occupazione).
c) euro 500.000 di Titolo 2 (spesa in conto capitale) a valere su risorse suddivise: regionali annualmente così
1) per l'anno 2026 euro 200.000;
2) per l'anno 2027 euro 150.000;
3) per l'anno 2028 euro 150.000;
Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro).
2. La Giunta regionale, in attuazione del Piano triennale degli interventi di politica del lavoro (PPL) di cui all'articolo 4 della l.r. 11/2024 adotta, per l'anno 2026, il Programma annuale degli interventi (PAI) di cui all'articolo 5 della medesima legge.
3. La Giunta regionale, per l'anno 2026, sentito il Consiglio per le politiche del lavoro di cui all'articolo 6 della l.r. 11/2024, può integrare il PAI, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, con interventi che si rendano necessari in relazione a particolari situazioni socio-economiche.
(Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale)
1. In relazione all'approvazione del Programma regionale (PR) Valle d'Aosta FESR 2021/2027, con decisione di esecuzione della Commissione europea C6593, in data 12 settembre 2022, da ultimo modificata con decisione di esecuzione della Commissione europea C4488 in data 2 luglio 2025, gli investimenti, definiti nell'ambito del suddetto Programma, sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili in applicazione del Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 e della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari).
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata per il triennio 2026/2028 la spesa complessiva, a valere su risorse regionali, di euro 12.576.006,38 al netto degli importi differiti o riproposti, di cui euro 11.368.006,39 quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma ed euro 1.208.000 quale quota di risorse aggiuntive regionali. La quota di cofinanziamento regionale è annualmente così suddivisa:
a) anno 2026 euro 4.930.122,96;
b) anno 2027 euro 4.386.439,98;
c) anno 2028 euro 2.051.443,45.
La quota di risorse aggiuntive regionali è annualmente così suddivisa:
a) anno 2026 euro 120.000,00;
b) anno 2027 euro 968.000,00;
c) anno 2028 euro 120.000,00.
3. In relazione all'approvazione, con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 7541, in data 19 ottobre 2022, del Programma regionale (PR) Valle d'Aosta FSE+ 2021/2027, da ultimo modificata con decisione di esecuzione della Commissione europea C3820 del 10 giugno 2025, gli interventi, definiti nell'ambito del Programma regionale (PR) Valle d'Aosta FSE+ 2021/2027, sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili in applicazione del Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 e della l. 183/1987.
4. Per le finalità di cui al comma 3, è autorizzata, per il periodo 2026/2028, la spesa complessiva a valere su risorse regionali di euro 11.987.942,25, al netto degli importi differiti o riproposti, di cui euro 10.767.942,25 quale quota di cofinanziamento regionale prevista dal piano finanziario del Programma ed euro 1.220.000 quale quota di risorse aggiuntive. La quota di cofinanziamento regionale è determinata, per il triennio 2026/2028, in complessivi euro 10.767.942,25 ed è annualmente così suddivisa:
a) anno 2026 euro 3.688.018,50;
b) anno 2027 euro 4.015.725,40;
c) anno 2028 euro 3.064.198,35.
La quota di risorse aggiuntive regionali è annualmente così suddivisa:
a) anno 2026 euro 570.000,00;
b) anno 2027 euro 475.000,00;
c) anno 2028 euro 175.000,00.
5. La Regione attua gli investimenti cofinanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC, ex FAS - Fondo per le aree sottoutilizzate), nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma (IIP) e degli Accordi di programma quadro (APQ) 2000/2006 e del Programma attuativo regionale (PAR) FAS Valle d'Aosta 2007/2013, confluiti nel Piano Sviluppo e Coesione 2000-2020 a titolarità della Regione, approvato con delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 28, in esecuzione della delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 2 (Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione). Nell'ambito del predetto Piano rientrano anche gli investimenti finanziati con risorse FSC a copertura di interventi/linee di azione ex Fondi strutturali e di investimento europei 2014/20 (FESR e FSE), riprogrammati per il finanziamento di misure emergenziali, di cui alla delibera CIPESS 28 luglio 2020, n. 49. Si autorizza, altresì, l'impiego delle risorse con riferimento al periodo di programmazione 2021-2027, in attuazione dell'Accordo di coesione di cui alla delibera CIPESS 23 aprile 2024, n. 30.
6. Per le finalità di cui al comma 5, è autorizzata, per il periodo 2026/2028, la spesa complessiva a valere su risorse regionali di euro 90.000,00, al netto degli importi differiti o riproposti, annualmente così suddivisa:
a) anno 2026 euro 30.000,00;
b) anno 2027 euro 30.000,00;
c) anno 2028 euro 30.000,00.
7. La Regione attua gli investimenti cofinanziati dal FSC 2014/2020 nell'ambito di Piani Sviluppo e Coesione a titolarità dei Ministeri competenti.
8. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata, per il periodo 2026/2028, la spesa complessiva, a valere su risorse regionali di euro 2.511.362,81, al netto degli importi differiti o riproposti, quale quota di risorse aggiuntive regionali, annualmente così suddivisa:
a) anno 2026 euro 2.356.677,84;
b) anno 2027 euro 154.684,97.
9. Le quote di risorse aggiuntive a carico della Regione per la gestione e l'attuazione dei Programmi di Cooperazione territoriale europea 2021-2027 (Interreg VI-A "Italia- Francia-Alcotra" e "Italia-Svizzera", Interreg VI-B "Spazio alpino"), previsti dai regolamenti (UE) nn. 2021/1058, 2021/1059 e 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio e cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale, sono determinate, per il periodo 2026/2028, in complessivi euro 350.000 al netto degli importi differiti o riproposti, annualmente così suddivise:
a) anno 2026 euro 109.000,00;
b) anno 2027 euro 132.000,00;
c) anno 2028 euro 109.000,00.
10. Le quote di risorse aggiuntive a valere su risorse regionali per le iniziative di promozione e valorizzazione della Strategia europea per la regione alpina (EUSALP) sono determinate, per il periodo 2026/2028, in complessivi euro 99.000 al netto degli importi differiti o riproposti, annualmente così suddivise:
a) anno 2026 euro 33.000,00;
b) anno 2027 euro 33.000,00;
c) anno 2028 euro 33.000,00.
11. Le variazioni compensative tra i titoli degli stanziamenti di entrata e tra quelli di spesa, di competenza e di cassa, sono disposte con deliberazione della Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti previsti dal presente articolo. Anche per il ciclo 2021/2027, in continuità con le precedenti programmazioni, per i Programmi a cofinanziamento europeo e statale che prevedono il cofinanziamento regionale, tali variazioni si estendono anche agli stanziamenti dei capitoli di spesa finanziati da risorse regionali, in linea con il principio contabile applicato della contabilità finanziaria che estende la natura vincolata dei trasferimenti UE alle risorse destinate al cofinanziamento statale, ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente.
CAPO VIII
INTERVENTI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
(Complemento di sviluppo rurale regionale)
1. La Regione attua nel triennio 2026/2028 gli interventi previsti nel Complemento di sviluppo rurale 2023/2027, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 2184/XVI del 22 marzo 2023, in applicazione del Piano strategico della PAC 2023/27 ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa, quale quota di cofinanziamento regionale, è rideterminata, per il triennio 2026/2028, in euro 3.500.000 per ciascun anno del triennio a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 2 (Spese in conto capitale).
3. Per le attività di assistenza tecnica definite dalla Misura 20 del Programma di sviluppo rurale 2014/2022, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1849/XIV del 25 febbraio 2016, e dal Capitolo 11 del Complemento di sviluppo rurale 2023/2027, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 2184/XVI del 22 marzo 2023, è autorizzata una quota di risorse regionali aggiuntive per il triennio 2026/2028, di euro 300.000 per l'anno 2026 e di annui euro 250.000 per gli anni 2027 e 2028 a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti).
CAPO IX
ALTRE DISPOSIZIONI
(Disposizioni in materia di Pro loco)
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 30, comma 6, della legge regionale 15 marzo 2001, n. 6 (Riforma dell'organizzazione turistica regionale. Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale) e abrogazione delle leggi regionali 29 gennaio 1987, n. 9, 17 febbraio 1989, n. 14, 2 marzo 1992, n. 4, 24 giugno 1992, n. 33, 12 gennaio 1994, n. 1 e 28 luglio 1994, n. 35), le istanze per la concessione di contributi alle Pro loco per le spese di organizzazione e svolgimento di manifestazioni pubbliche relative al periodo dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2026 possono essere presentate fino al 31 gennaio 2026.
2. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore aspetto necessario all'attuazione del presente articolo, in particolare le modalità per la presentazione delle istanze di contributo e i termini per la concessione, la rendicontazione delle spese e la liquidazione dello stesso.
(Organizzazione del Servizio idrico integrato)
1. Nelle more del completo trasferimento degli impianti del Servizio idrico integrato dagli enti locali al soggetto gestore di cui all'articolo 6 della legge regionale 30 maggio 2022, n. 7 (Nuova disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4, e alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35), i termini di validità delle autorizzazioni per lo scarico delle acque reflue urbane, non scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge e con scadenza nell'anno 2026, sono prorogati automaticamente di un anno a decorrere dalla data della loro scadenza naturale.
(Interventi regionali a sostegno del volo amatoriale. Proroga dei termini. Modificazione alla legge regionale 31 luglio 2012, n. 24)
1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 31 luglio 2012, n. 24 (Interventi a sostegno del volo amatoriale), le parole: "sono prorogabili fino al 31 dicembre 2025 con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di trasporti", sono sostituite dalle seguenti: " sono prorogabili fino al 31 dicembre 2027, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di trasporti".
2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi e alle disposizioni in essa contenute si fa fronte con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
CAPO X
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ E FINALI
(Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)
1. Le autorizzazioni massime di spesa recate dalle leggi regionali elencate nell'allegato 1 sono determinate nelle misure indicate per ciascun anno del triennio 2026/2028 nel medesimo allegato.
2. Le spese autorizzate dalla presente legge trovano copertura nelle risorse iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale 2026/2028.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1°gennaio 2026.
