Legge regionale 11 maggio 1965, n. 9 - Testo storico
Legge regionale n. 9 del 11 05 1965
Bollettino ufficiale 15 5 1965 n. 0
NORME PER LA DURATA IN CARICA DEGLI ORGANI ELETTIVI DELL’ARTIGIANATO.
La durata in carica della attuale Commissione Regionale per l’Artigianato, prevista dalla legge regionale 10 maggio 1957 n. 2, č prorogata sino al 31 ottobre 1965.
Gli adempimenti elettorali previsti dall’articolo 15 della legge regionale 10 maggio 1957 n. 2 debbono avere inizio entro il 30 giugno 1965.
Entro la stessa data del 30 giugno 1965 deve essere provveduto, a cura della Commissione Regionale per l’Artigianato, alla revisione d’ufficio delle Imprese iscritte nell’Albo di cui all’articolo 10 della legge regionale 10 maggio 1957 n. 2.
La presente legge entrerą in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarą inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarą dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.