Legge regionale 11 maggio 1965, n. 9 - Testo storico

Legge regionale n. 9 del 11 05 1965

Bollettino ufficiale 15 5 1965 n. 0

NORME PER LA DURATA IN CARICA DEGLI ORGANI ELETTIVI DELL’ARTIGIANATO.

Art. 1

La durata in carica della attuale Commissione Regionale per l’Artigianato, prevista dalla legge regionale 10 maggio 1957 n. 2, č prorogata sino al 31 ottobre 1965.

Art. 2

Gli adempimenti elettorali previsti dall’articolo 15 della legge regionale 10 maggio 1957 n. 2 debbono avere inizio entro il 30 giugno 1965.

Entro la stessa data del 30 giugno 1965 deve essere provveduto, a cura della Commissione Regionale per l’Artigianato, alla revisione d’ufficio delle Imprese iscritte nell’Albo di cui all’articolo 10 della legge regionale 10 maggio 1957 n. 2.

Art. 3

La presente legge entrerą in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarą inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarą dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.