Legge regionale 5 dicembre 2025, n. 28 - Testo vigente
Legge regionale 5 dicembre 2025, n. 28
Interventi regionali a sostegno dell'organizzazione e dello svolgimento della manifestazione multi-sportiva "Trofeo CONI Winter" per l'anno 2025.
(B.U. del 16 dicembre 2025, n. 64)
(Finalità e oggetto)
1. In considerazione del rilievo turistico-promozionale legato all'organizzazione in Valle d'Aosta di grandi manifestazioni ed eventi sportivi, al fine di promuovere l'immagine della Regione e l'offerta turistica del suo territorio, a livello nazionale e internazionale, la presente legge disciplina gli interventi regionali finalizzati al sostegno dell'organizzazione e dello svolgimento della manifestazione multi-sportiva "Trofeo CONI Winter" per l'anno 2025.
(Contributo concedibile)
1. É concesso, a favore del soggetto organizzatore, Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) - Comitato regionale Valle d'Aosta, un contributo massimo di euro 400.000 per l'anno 2025 per l'organizzazione e lo svolgimento della manifestazione di cui all'articolo 1.
2. Fermo restando l'importo massimo previsto dal comma 1, il contributo è concesso nella misura massima del 100 per cento della differenza tra le spese ritenute ammissibili effettivamente sostenute, anche precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, e i ricavi eventualmente percepiti dal soggetto organizzatore derivanti da sponsorizzazioni, da altri contributi pubblici e da altre fonti.
(Iniziative agevolabili)
1. Possono essere ammesse al contributo di cui all'articolo 2 le spese relative alle seguenti iniziative finalizzate all'organizzazione e allo svolgimento della manifestazione "Trofeo CONI Winter" anno 2025:
a) realizzazione di attività promozionali dell'offerta turistica della Valle d'Aosta, del territorio regionale, dei comuni interessati e della manifestazione;
b) acquisizione di materiali e di servizi per l'allestimento di strutture e infrastrutture strettamente funzionali allo svolgimento della manifestazione di cui all'articolo 1, e in particolare alle cerimonie di apertura e di chiusura e alle gare, nonché di installazioni e servizi per riprese televisive o per altre finalità;
c) acquisto di beni e servizi per attività di comunicazione e di promozione della manifestazione, di allestimento delle location in cui si terranno le cerimonie di apertura e di chiusura, di trasporto, di uso delle piste su cui si svolgeranno le gare, di assistenza alle gare, ivi compresa quella sanitaria, di ospitalità, di animazione e di catering o per altre finalità;
d) acquisto di materiali per le gare, gadget e divise.
(Disposizioni procedimentali)
1. Il contributo di cui all'articolo 2 è concesso, con provvedimento del soggetto responsabile della struttura regionale competente in materia di organizzazione di grandi eventi di interesse turistico, di seguito denominato soggetto competente, previa presentazione da parte del soggetto organizzatore di apposita domanda, corredata di una relazione illustrante le spese e le entrate programmate, con il relativo dettagliato preventivo, oltre che dell'eventuale ulteriore documentazione stabilita con la deliberazione di cui all'articolo 5.
2. Alla liquidazione del contributo si provvede a consuntivo, anche in più soluzioni, previa presentazione di una relazione illustrante le spese effettivamente sostenute e i ricavi effettivamente conseguiti, nonché la relativa documentazione giustificativa.
3. Su richiesta del soggetto organizzatore beneficiario, il contributo può essere liquidato a titolo di anticipazione, nei limiti dell'80 per cento delle somme concesse, previa presentazione di apposita e idonea fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare a titolo di anticipazione.
4. Sono ammesse a contributo, al netto dei ricavi eventualmente conseguiti, le spese sostenute dal soggetto organizzatore, se previste nel preventivo di spesa allegato alla domanda, nel caso in cui la manifestazione non abbia avuto luogo, totalmente o parzialmente, per cause di forza maggiore o per altre cause comunque a esso non imputabili, come tali riconosciute con provvedimento del soggetto competente.
5. L'eventuale rigetto della domanda o la revoca del contributo di cui all'articolo 2 nonché la decadenza dallo stesso o la presa d'atto della rinuncia sono disposti, con provvedimento del soggetto competente, in caso di non veridicità delle dichiarazioni rese, di mancata disponibilità a fornire documentazione o a consentire controlli, di perdita dei requisiti richiesti dalla presente legge o di mancato rispetto delle disposizioni della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5. In caso di revoca, di decadenza o di rinuncia, il soggetto organizzatore beneficiario è tenuto alla restituzione degli importi ricevuti maggiorati degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione del beneficio economico e la data dell'avvenuta restituzione. La restituzione alla Regione deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del predetto provvedimento.
(Rinvio)
1. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore aspetto necessario all'attuazione della presente legge, compresi il dettaglio delle tipologie di spese ammissibili, le modalità e i termini procedimentali per la presentazione della domanda, per la concessione, la rendicontazione delle spese e dei ricavi e la liquidazione del contributo, anche in più soluzioni.
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 400.000, per l'anno 2025.
2. L'onere di cui al comma 1 fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027 nella Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio nella Missione 20 (Fondi e Accantonamenti), Programma 03 (Altri Fondi), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 400.000 per l'anno 2025.
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
