Legge regionale 28 luglio 2025, n. 26 - Testo storico
Legge regionale 28 luglio 2025, n. 26
Disposizioni in materia di competitività, dinamicità e internazionalizzazione delle imprese industriali e artigiane. Abrogazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6.
(B.U. del 19 agosto 2025, n. 46)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
(Finalità e oggetto)
1. La Regione favorisce il consolidamento e lo sviluppo delle imprese operanti in Valle d'Aosta nei settori dell'industria e dell'artigianato, anche attraverso l'impiego dei fondi europei, coerentemente con i Piani e le Strategie di sviluppo del territorio, in materia di specializzazione intelligente e di sviluppo sostenibile.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge si applica, ai sensi e nei limiti stabiliti dalla normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato, alle agevolazioni volte a promuovere:
a) la competitività e dinamicità delle imprese tramite il sostegno agli investimenti in beni e servizi e all'introduzione nel sistema produttivo di processi di produzione innovativi;
b) l'internazionalizzazione del sistema produttivo regionale.
(Beneficiari)
1. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse a sostegno dello sviluppo delle imprese artigiane e industriali aventi sede operativa nel territorio della Regione.
(Tipologia di agevolazioni)
1. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e del fondo di rotazione di cui all'articolo 18, mediante l'erogazione di:
a) contributi a fondo perduto;
b) mutui a tasso agevolato.
(Presentazione della domanda di agevolazione)
1. Per accedere alle agevolazioni, i soggetti interessati devono presentare domanda prima dell'avvio degli interventi, tramite piattaforma web dedicata accessibile dal sito istituzionale della Regione.
2. Le agevolazioni sono concesse secondo l'ordine cronologico di ricevimento e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
3. Per le agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), ogni impresa può presentare una sola domanda di contributo nell'arco di dodici mesi, decorrenti dalla data di presentazione della stessa, fatto salvo il caso di domande non favorevolmente istruite. La domanda è corredata da apposito progetto di investimento, relativo all'operazione per la quale si richiede l'agevolazione, commisurato alle effettive esigenze dell'impresa richiedente e correlato all'attività economica effettivamente svolta.
(Istruttoria e concessione delle agevolazioni)
1. Per le agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), la struttura regionale competente in materia di competitività del sistema economico nei settori industria e artigianato provvede all'espletamento dell'istruttoria e acquisisce la valutazione tecnico-economico-finanziaria effettuata da Finaosta S.p.A, o da soggetti esperti in materia di valutazione dei progetti di investimento, individuati mediante procedure a evidenza pubblica.
2. Nel caso in cui l'Amministrazione regionale si avvalga del supporto di Finaosta S.p.A., la struttura competente in materia di competitività del sistema economico nei settori industria e artigianato provvede a stipulare apposita convenzione con la quale sono disciplinati i rapporti derivanti dallo svolgimento della valutazione tecnico- economico-finanziaria e l'entità dei compensi per le attività svolte.
3. Per le agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), la struttura competente in materia di internazionalizzazione nei settori industria e artigianato verifica la regolarità delle domande presentate, la completezza della documentazione allegata ed effettua la valutazione dell'ammissibilità delle spese.
4. Per le attività di cui al comma 3, la struttura competente in materia di internazionalizzazione nei settori industria e artigianato può anche avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 2.
5. La concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 3 è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente.
(Cumulo)
1. Le agevolazioni concesse ai sensi della presente legge possono essere cumulate con altre agevolazioni pubbliche concesse per le stesse spese ammissibili, a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per una determinata spesa non superi il valore totale della stessa e nel rispetto delle intensità o degli importi massimi stabiliti dalla normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato.
(Vincoli, alienazione, mutamento di destinazione e sostituzione dei beni)
1. Il beneficiario delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), ha l'obbligo di mantenere la destinazione produttiva dichiarata dei beni oggetto di agevolazione e di non alienarli o cederli separatamente dall'azienda per un periodo di cinque anni per le grandi imprese e di tre anni per le piccole e medie imprese decorrente dalla data di acquisto del bene o di ultimazione dell'iniziativa, nel caso di investimenti concernenti beni mobili, e di dieci anni, decorrente dalla data di acquisto o di ultimazione, nel caso di investimenti concernenti beni immobili.
2. Qualora il beneficiario intenda alienare o cedere i beni oggetto di agevolazione o mutarne la destinazione d'uso, prima della scadenza del periodo di cui al comma 1, per la sopravvenuta impossibilità del mantenimento della destinazione dichiarata dei beni finanziati, presenta apposita domanda alla struttura competente.
3. Il dirigente della struttura competente, con proprio provvedimento, autorizza il mutamento di destinazione d'uso o l'alienazione anticipata dei beni oggetto di agevolazione e recupera l'importo del contributo concesso o il debito residuo del mutuo. Su tale importo sono conteggiati gli interessi, per il periodo in cui il soggetto ha beneficiato dell'agevolazione, calcolati sulla base della media ponderata del tasso legale relativo al medesimo periodo. Con il provvedimento del dirigente sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione della somma da corrispondere senza ulteriori interessi, in un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.
4. L'efficacia dell'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso o all'alienazione anticipata dei beni finanziati è condizionata alla restituzione di cui al comma 3.
5. La restituzione dell'agevolazione concessa non è dovuta nel caso di sostituzione dei beni con altri beni della stessa natura, purché la sostituzione sia preventivamente autorizzata con provvedimento del dirigente della struttura competente. In ogni caso il nuovo bene non è oggetto di agevolazione.
6. La cessione, l'alienazione e il mutamento di destinazione dei beni oggetto di agevolazione, trascorsi i periodi di cui al comma 1, comportano in ogni caso l'obbligo di estinguere eventuali mutui in corso di ammortamento.
7. Nei casi di cui al comma 6, è ammessa, previa autorizzazione del dirigente della struttura competente, la restituzione del debito residuo in forma rateale, in un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.
8. Fermi restando i vincoli di cui al comma 1, il beneficiario può estinguere anticipatamente il mutuo, restituendo il debito residuo.
(Revoca delle agevolazioni)
1. Il dirigente della struttura competente dispone, con proprio provvedimento, la revoca delle agevolazioni, qualora l'impresa fornisca dichiarazioni mendaci o false attestazioni.
2. Per le agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), il dirigente della struttura competente dispone, con proprio provvedimento, la revoca, anche parziale, proporzionalmente all'inadempimento riscontrato, qualora l'impresa:
a) non rispetti i vincoli previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 15, comma 1;
b) non adempia all'obbligo di cui all'articolo 7, commi 1 e 2;
c) non porti a termine le iniziative correlate alle spese concernenti beni immobili entro il termine previsto dalla concessione edilizia o, in presenza di altro titolo abilitativo, entro tre anni o non avvii l'iniziativa entro un anno dalla data di concessione dell'agevolazione;
d) non porti a termine le iniziative correlate alle spese concernenti beni mobili entro un anno dalla data di concessione dell'agevolazione;
e) trasferisca l'attività fuori dal territorio della Regione;
f) attui l'iniziativa in modo parziale o sostanzialmente difforme rispetto a quanto approvato in sede di concessione dell'agevolazione;
g) non adempia a quanto previsto dall'articolo 12, comma 4.
3. Per le agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), il dirigente della struttura competente dispone, con proprio provvedimento, la revoca qualora l'impresa:
a) non rispetti i vincoli previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 15, comma 1;
b) non porti a termine le iniziative per le quali è stata presentata la domanda di agevolazione entro un anno dalla data di concessione dell'agevolazione;
c) trasferisca l'attività fuori dal territorio della Regione prima dell'erogazione del contributo;
d) attui l'iniziativa in modo parziale o sostanzialmente difforme rispetto a quanto approvato in sede di concessione dell'agevolazione.
4. La revoca dell'agevolazione comporta l'obbligo di restituire alla Regione o, nel caso di mutui a tasso agevolato, a Finaosta S.p.A., l'importo del contributo o del capitale residuo del mutuo oggetto di revoca, maggiorato degli interessi legali calcolati, per le agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), con le modalità di cui all'articolo 7, comma 3, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento.
5. La mancata restituzione dell'agevolazione entro il termine stabilito comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione prevista dalla presente legge per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Il predetto divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria.
(Ispezioni e controlli)
1. La struttura competente, anche avvalendosi del supporto di Finaosta S.p.A. o di soggetti esperti in materia di valutazione di progetti di investimento, può disporre, in qualsiasi momento, controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative oggetto di agevolazione, allo scopo di verificarne lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge e dal provvedimento di concessione, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai beneficiari ai fini della concessione dell'agevolazione.
2. Per consentire lo svolgimento delle attività di controllo di cui al comma 1, i soggetti all'uopo incaricati hanno libero accesso alla sede e agli impianti delle imprese interessate, nonché a ogni documentazione necessaria.
CAPO II
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA COMPETITIVITÀ E DINAMICITÀ DELLE IMPRESE
(Spese ammissibili)
1. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), sono ammissibili le spese dirette alla dotazione, alla realizzazione, all'ampliamento e all'ammodernamento di beni, materiali e immateriali, strumentali all'attività di impresa nei settori dell'industria e dell'artigianato.
2. Sono ammissibili ad agevolazione, purché coerenti e funzionali all'attività d'impresa, le spese relative all'acquisto di:
a) immobilizzazioni materiali;
b) immobilizzazioni immateriali.
(Contributi agli investimenti)
1. I contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), sono concessi alle imprese per progetti di investimento innovativi, aventi ricadute positive sul territorio regionale in termini di rispetto dell'ambiente, promozione della sostenibilità, utilizzo efficiente dell'energia e delle risorse naturali.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi per:
a) l'acquisto di beni mobiliari, con particolare riferimento a macchinari, attrezzature e software strettamente necessari all'esercizio dell'attività di impresa;
b) spese per servizi di assistenza e consulenza di alta gamma, sotto i profili gestionale, tecnologico e ambientale.
3. Sono esclusi dai contributi di cui al presente articolo i veicoli.
4. I contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili. In ogni caso, non sono superate le intensità massime stabilite dalla disciplina eurounitaria in materia di aiuti di Stato applicabile al caso specifico.
5. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai contributi è di euro 10.000 e quello massimo, nel corso di tre anni decorrenti dalla data di presentazione della domanda, è di euro 2.500.000 per le piccole imprese, di euro 5.000.000 per le medie imprese e di euro 10.000.000 per le grandi imprese.
(Mutui a tasso agevolato)
1. I mutui a tasso agevolato, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sono concessi alle imprese per l'acquisto, la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di immobilizzazioni immateriali e materiali.
2. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai mutui a tasso agevolato è di euro 15.000 e quello massimo, nel corso di tre anni decorrenti dalla data di presentazione della domanda, è di euro 2.500.000 per le piccole imprese, di euro 5.000.000 per le medie imprese e di euro 10.000.000 per le grandi imprese.
3. I mutui non possono avere una durata superiore a venti anni, escluso l'eventuale periodo di preammortamento.
4. Il contratto di mutuo deve essere sottoscritto, con contestuale erogazione anche parziale, entro ventiquattro mesi dalla data di concessione, pena la revoca del mutuo concesso. Su richiesta motivata del beneficiarioil termine di ventiquattro mesi può essere prorogato con provvedimento del dirigente della struttura competente.
CAPO
III INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE
(Realizzazione o promozione di iniziative)
1. La Regione promuove l'internazionalizzazione del sistema produttivo regionale mediante la realizzazione o la promozione delle seguenti iniziative:
a) elaborazione di studi e ricerche di mercato, con particolare riferimento a indagini conoscitive sulle modalità ovvero sui canali e sugli strumenti più efficaci di investimento nei Paesi esteri;
b) partecipazione collettiva a manifestazioni fieristiche;
c) organizzazione di congressi, di seminari, di convegni, di dibattiti e manifestazioni fieristiche.
2. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, la Regione può stipulare accordi con le Camere di commercio e il Ministero competente e avvalersi della collaborazione e del concorso di altri enti, pubblici e privati, operanti nei settori dell'industria e dell'artigianato.
3. Per la definizione delle attività da realizzare, la struttura regionale competente in materia di internazionalizzazione nei settori industria e artigianato promuove un confronto diretto con la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, che rappresenta i soggetti a vario titolo interessati allo sviluppo del sistema produttivo regionale di cui riporta, in tale sede, le suggestioni, previo confronto con gli stessi.
(Contributi a favore dell'internazionalizzazione)
1. La Regione concede i contributi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), a favore dell'internazionalizzazione alle imprese di cui all'articolo 2 che operano iniziative dirette allo sviluppo dell'attività promozionale e commerciale attraverso:
a) studi relativi a strategie di marketing finalizzate all'internazionalizzazione delle imprese, compresa la ricerca di collaborazioni interaziendali, nonché l'assistenza tecnica, giuridica e fiscale inerente alla definizione dei relativi accordi;
b) progettazione e realizzazione di nuove campagne pubblicitarie con visibilità internazionale;
c) ricerca di nuovi mercati attraverso lo sviluppo dell'e- commerce, la creazione di una nuova piattaforma propria o l'accesso a una piattaforma di terzi con la creazione di un proprio spazio/store;
d) partecipazione a manifestazioni fieristiche e promozionali, in Italia e all'estero, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme virtuali, di carattere nazionale e internazionale che abbiano il fine di promuovere beni o servizi prodotti sul territorio valdostano.
2. La Regione per la gestione dei contributi di cui al presente articolo può anche avvalersi delle società in house regionali e della Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, al fine di razionalizzare le misure a sostegno dell'internazionalizzazione nei settori industria e artigianato delle imprese del territorio.
3. I contributi sono concessi nella misura massima del 60 per cento delle spese ammissibili. In ogni caso, non sono superate le intensità massime stabilite dalla disciplina eurounitaria in materia di aiuti di Stato applicabile al caso specifico.
4. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai contributi di cui al presente articolo è di euro 2.500 e quello massimo è di euro 50.000.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
(Rinvio)
1. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore requisito o aspetto, anche procedimentale, per l'accesso alle agevolazioni previste della presente legge, ivi compresi l'entità delle stesse, il dettaglio delle spese ammissibili, le modalità e i termini per la concessione nonché per l'espletamento dell'istruttoria, il diniego o la revoca delle agevolazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le agevolazioni di cui all'articolo 3 possono essere concesse anche tramite procedimenti a bando, secondo le modalità e i termini individuati con deliberazione della Giunta regionale, in conseguenza di eventi che possano manifestarsi e che richiedano specifici interventi di rilancio dell'economia regionale.
(Disposizioni transitorie)
1. Per i procedimenti relativi alle domande di agevolazione di cui ai capi III, IV e V della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), presentate entro il 31 dicembre 2025 e non ancora oggetto di deliberazione di concessione alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 6/2003, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
2. Nelle more dell'istituzione della piattaforma dedicata di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, le imprese presentano domanda di agevolazione tramite modelli appositamente predisposti dalla struttura competente, corredata dalla documentazione prevista con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 15 della presente legge.
(Abrogazioni)
1. La l.r. 6/2003 è abrogata.
2. Sono, inoltre, abrogati:
a) l'articolo 33 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni e abrogazioni di leggi e disposizioni regionali);
b) l'articolo 18 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31 (Manutenzione, per l'anno 2005, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni);
c) la legge regionale 19 maggio 2006, n. 10 (Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane));
d) l'articolo 18 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 4 (Manutenzione, per l'anno 2007, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni);
e) i commi 1 e 2 dell'articolo 13 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34 (Manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni);
f) l'articolo 37 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge comunitaria 2009);
g) la legge regionale 21 luglio 2009, n. 23 (Modificazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane));
h) l'articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 20 (Rifinanziamento per l'anno 2013 di leggi regionali inerenti al sostegno alle famiglie e costituzione di un fondo di rotazione per il microcredito. Modificazione alla legge regionale 15 febbraio 2010, n. 4 (Interventi regionali a sostegno dei costi dell'energia elettrica per le utenze domestiche. Modificazione alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2));
i) l'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 16 (Revisione della disciplina regionale concernente la concessione di agevolazioni. Modificazioni di leggi regionali);
j) l'articolo 33 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019);
k) l'articolo 14 della legge regionale 24 aprile 2019, n. 4 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali);
l) l'articolo 2 della legge regionale 30 luglio 2019, n. 13 (Disposizioni collegate al secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni);
m) il comma 3 dell'articolo 56 della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);
n) l'articolo 8 della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 24 (Seconda legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2023).
(Costituzione e alimentazione del fondo di rotazione)
1. Ai fini della concessione dei mutui a tasso agevolato di cui all'articolo 12 è istituito, presso Finaosta S.p.A, un fondo di rotazione regionale.
2. Il fondo di rotazione è alimentato dalle seguenti risorse:
a) stanziamento iniziale di euro 2.000.000 derivante dal trasferimento delle giacenze disponibili sui fondi di rotazione di cui alla l.r. 6/2003;
b) giacenze, pari euro 724.379,92, disponibili sul fondo di rotazione di cui all'articolo 3 della l.r. 20/2013;
c) eventuali stanziamenti annuali del bilancio regionale;
d) rimborso delle rate dei mutui a tasso agevolato stipulati ai sensi della presente legge, della l.r. 6/2003 e della l.r. 20/2013;
e) rimborso anticipato dei mutui a tasso agevolato di cui alla lettera d);
f) interessi maturati sulle giacenze del fondo;
g) recupero delle somme di cui agli articoli 7, comma 3, e 8, comma 4, limitatamente ai mutui a tasso agevolato;
h) giacenze, pari ad euro 275.483,87, disponibili sui fondi rischi costituiti per far fronte alle esigenze di copertura di eventuali insolvenze relative ai finanziamenti assistiti da fideiussioni concesse ai sensi dell'articolo 21 della l.r. 6/2003.
3. Le quote eccedenti l'importo di cui al comma 2, lettere a) e b), disponibili sui fondi di rotazione di cui alla l.r. 6/2003 e alla l.r. 20/2013 alla data di entrata in vigore della presente legge, confluiscono sul Fondo di rotazione di cui al comma 1.
4. Al rendiconto generale della Regione è allegato, per ciascun esercizio finanziario, il rendiconto sulla situazione, al 31 dicembre di ogni anno, del fondo di cui al comma 1.
5. Nella convenzione di cui all'articolo 5, comma 2, sono disciplinate le modalità di costituzione e di gestione del fondo di rotazione, anche con riferimento all'entità dei compensi da corrispondere e alle modalità di rendicontazione dell'attività svolta, i cui oneri sono posti a carico del fondo stesso.
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato per il triennio 2025/2027 in euro 1.835.000 e annualmente così suddiviso:
a) per l'anno 2026 euro 870.000
b) per l'anno 2027 euro 965.000.
2. L'onere di cui al comma 1 fa carico, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027:
a) nella Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 08 (Statistica e sistemi informativi), Titolo 2 (Spese in conto capitale), per complessivi euro 70.000 annualmente così suddivisi:
1) per l'anno 2026 euro 40.000;
2) per l'anno 2027 euro 30.000.
b) nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato), per complessivi euro 1.765.000 di cui 735.000 per interventi correnti ed euro 1.030.000 per interventi di investimento, annualmente così suddivisi:
1) per l'anno 2026 euro 830.000, di cui euro 350.000 sul Titolo 1 (Spese correnti) ed euro 480.000 sul Titolo 2 (Spese in conto capitale);
2) per l'anno 2027 euro 935.000, di cui euro 385.000 sul Titolo 1 (Spese correnti) ed euro 550.000 sul Titolo 2 (Spese in conto capitale).
3. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027 nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato) per complessivi euro 1.835.000, di cui 775.000,00 per interventi correnti ed euro 1.060.000,00 per interventi di investimento, annualmente così suddivisi:
1) per l'anno 2026 euro 870.000, di cui euro 370.000 sul Titolo 1 (Spese correnti) ed euro 500.000 sul Titolo 2 (Spese in conto capitale);
2) per l'anno 2027 euro 965.000, di cui euro 405.000 sul Titolo 1 (Spese correnti) ed euro 560.000 sul Titolo 2 (Spese in conto capitale).
4. A partire dagli esercizi successivi al 2027 la spesa è rideterminata con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione le occorrenti variazioni contabili.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2026.
