Legge regionale 10 giugno 1983, n. 48 - Testo storico

Legge regionale n. 48 del 10 06 1983

Bollettino ufficiale 4 7 1983 n. 16

Istituzione del Comitato regionale per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l’agricoltura.

Art. 1

È istituito il "Comitato regionale per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l’agricoltura" con sede presso l’Ufficio regionale UMA.

Il Comitato sovraintende alla distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati di cui al terzo comma dell’articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852 ed è così composta:

1) Ispettore dirigente dei servizi agrari e zootecnici o, in caso di sua assenza o impedimento, Ispettore agrario aggiunto, che lo presiede;

2) Un funzionario dell’Assessorato agricoltura e foreste designato dall’Assessore;

3) Un funzionario dell’Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione designato dal dirigente dell’Ufficio UTIF di Torino;

4) Un funzionario dell’Ufficio Utenti motori agricoli che funge da segretario;

5) Un rappresentante per ognuna delle Organizzazioni professionali agricole regionali maggiormente rappresentative, designato dalle stesse.

Art. 2

Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è rinnovato all'inizio di ogni legislatura. Le funzioni del Comitato sono prorogate fino al suo rinnovo.

Le riunioni del Comitato sono convocate dal suo Presidente. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.